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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 04/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 4/7/25, ore 12:39, davanti al giudice dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi:
l'avv. Alessio CONSOLE PENTRELLI per la parte appellante Parte_1 la dr.ssa Francesca VALENTI, su delega dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO per la Controparte_1
.
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. CONSOLE PENTRELLI così conclude: “come da atto di ricorso in appello”.
La dr.ssa VALENTI così conclude: “come da comparsa di costituzione in appello”
Entrambi i procuratori si riportano agli scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
I procuratori si allontanano e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo la camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello n. 284/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], difesa e rappresentata dall'avv. Alessio CONSOLE CP_1
PENTRELLI appellante contro
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Trieste appellata
avente ad oggetto: sentenza n. 550/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di nel CP_1 procedimento avente R.G. 605/2020, depositata in data 3/1/24 – opposizione a ordinanza ingiunzione;
CONCLUSIONI
- per parte appellante, come da atto di ricorso in appello e pertanto
“In via preliminare: disporre, con decreto pronunciato fuori udienza, la sospensione della ordinanza di revoca della patente dd.
5.3.2020 della Controparte_1 [...]
Part
, Prot. n. 57384/19 Area 3 – Serv. 3 – ordinando nel contempo Controparte_1 alla stessa la restituzione a della patente cat. B n. Controparte_1 Parte_1
2 . NumeroD_1
Nel merito:
1) in accoglimento dei motivi di appello proposti, se del caso sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 214 comma 8 C.d.S., in riforma della sentenza n. 550/2023 del Giudice di Pace di dd. 29.12.2023, depositata in cancelleria e pubblicata in CP_1 data 3.1.2024, annullarsi l'ordinanza di revoca della patente dd.
5.3.2020 della
[...]
, Prot. n. 57384/19 Area 3 – Serv. 3 – Pat per i Controparte_1 motivi esposti nei motivi di appello, ordinando alla stessa la Controparte_1 restituzione a della patente cat. B n. . Parte_1 NumeroD_1
2) spese, diritti e onorari rifusi.”
- per parte appellata, come da comparsa di costituzione in appello e pertanto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis, Rigettare l'avverso ricorso e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 550/2023 emessa dal Giudice di Pace di 550/2023 e depositata in data 03/01/2024; spese rifuse per il presente grado di giudizio.
In subordine, nel denegato caso di accoglimento dell'avverso appello, compensare le spese di lite ex art. 92, co. 2, c.p.c..”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 13/2/2024, ha interposto appello Parte_1 contro la sentenza n. 550/2023, depositata in data 3/1/2024 dal Giudice di Pace di CP_1 nel procedimento avente R.G. 605/2020, con la quale, nel giudizio avente a oggetto il ricorso promosso dall'odierna appellante avverso il provvedimento prefettizio di data 5/3/2020 di revoca della patente di guida, il ricorso era stato rigettato, con conferma del provvedimento impugnato e conseguente ordine alla ricorrente di consegna all'amministrazione opposta della patente revocata.
Con il primo motivo d'impugnazione è stata censurata la parte della sentenza in cui, per effetto di un esame del materiale probatorio che l'appellante ha ritenuto incompleto, è stata esclusa la buona fede della ricorrente, anche nella ipotesi subordinata della buona fede putativa, non esaminata nella pronuncia impugnata. Con il secondo motivo d'appello è stata censurata la parte della sentenza che, senza valutare i profili di incostituzionalità della norma del codice della strada applicata dal Prefetto, ritenuta contrastare con l'art. 3 Cost. per difetto di proporzionalità e ragionevolezza, ha ritenuto legittima l'applicazione automatica della revoca della patente, senza alcuna considerazione, nel caso specifico, della lieve gravità della
3 violazione e delle condizioni personali del soggetto responsabile.
Nel fissare l'udienza, il giudice designato ha disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, alla luce della pronuncia d'incostituzionalità di norma analoga a quella cui il Prefetto aveva dato applicazione con il provvedimento impugnato davanti al Giudice di Pace.
Si è costituito l'Ufficio appellato, contestando i motivi d'appello, di cui ha chiesto il rigetto, deducendo l'infondatezza delle argomentazioni dell'appellante sull'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, non potendosi ritenere accertato ed essendo comunque inescusabile l'ipotizzato errore sull'illiceità del fatto. In secondo luogo, la parte appellata, pur prendendo atto della sopravvenuta pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 214 comma
8 C.d.S. nella parte in cui prevede l'automaticità della sanzione della revoca della patente, ha comunque richiesto in via principale la conferma del provvedimento adottato, in subordine rimettendosi alla valutazione del giudice e chiedendo comunque, in caso di mancata conferma del provvedimento impugnato, la compensazione delle spese di lite, proprio per essere sopravvenuta la pronuncia d'incostituzionalità.
2. Non è fondato il motivo d'appello concernente l'elemento soggettivo della violazione.
In sintesi, l'appellante sostiene che nel giudizio di primo grado era stata acquisita la prova che i verbalizzanti avevano fornito alla custode dell'autoveicolo sottoposto a fermo la duplice indicazione di poter utilizzare il mezzo per un paio di giorni e di potersi rivolgere agli uffici della polizia stradale per ottenerne l'autorizzazione all'utilizzo per esigenze lavorative o per variazioni del luogo di custodia. In subordine, ha invocato l'errore di fatto consistito nell'aver equivocato le indicazioni ricevute dai poliziotti, errore tale da integrare l'esimente putativa della buona fede.
Secondo i consolidati e condivisibili principi citati nella sentenza del Giudice di Pace, richiamati in primo grado dalla stessa parte ricorrente, l'esimente della buona fede richiede due requisiti concorrenti, l'uno consistente nella sussistenza di elementi positivi idonei a generare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, l'altro integrato dall'aver fatto il soggetto responsabile il possibile per conformarsi al precetto di legge, sì da escludere la possibilità di un qualche rimprovero a suo carico, “neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (si veda, tra le altre, Cass. 11977/2020).
Anche nell'ipotesi in cui fosse stata accertata, così come sostenuto dall'appellante, l'esistenza del primo dei due requisiti, certamente farebbe difetto il secondo.
Il Giudice di Pace ha ricordato che la legge è chiara, nel far conseguire al fermo amministrativo
4 il tassativo divieto di circolazione per il corrispondente periodo di durata della misura. D'altro canto, a rafforzare la conoscenza del divieto di legge, il verbale di fermo amministrativo, sottoscritto e ricevuto in copia dalla odierna appellante, aveva chiaramente evidenziato, anche con formato grafico enfatizzato, le conseguenze della circolazione con il veicolo sottoposto a fermo. In questo contesto, ha osservato il giudice di prime cure, nessuna autorità avrebbe potuto autorizzare una deroga al chiaro divieto di legge. Lo stesso difensore della parte appellante ha condiviso l'assunto, aggiungendo che, in effetti, nessuna norma avrebbe potuto costituire titolo per una qualche forma di sospensione, anche temporanea, del vincolo posto con il fermo.
In questo contesto, se anche per ipotesi i verbalizzanti avessero indotto in errore la custode del mezzo, si sarebbe trattato di un errore comunque inescusabile, potendosi comunque muoverle il rimprovero, a fronte delle inequivocabili conseguenze previste dal verbale e del chiaro tenore della legge, e a fronte delle approssimative informazioni ricevute, di non avere prudentemente e doverosamente richiesto, prima di circolare con il mezzo sottoposto a fermo, delucidazioni e informazioni precise all'ufficio della polizia stradale cui gli stessi agenti accertatori, in tesi dell'appellante, le avrebbero detto di rivolgersi.
In altri termini, se veramente i verbalizzanti avessero incredibilmente assicurato al custode la possibilità di utilizzare temporaneamente e provvisoriamente il veicolo pur dopo il fermo amministrativo, così suggerendo una condotta in chiara violazione la legge, avrebbero commesso una grave ed evidente violazione dei loro doveri d'ufficio. Il soggetto responsabile, dal canto suo, in un contesto normativo privo di dubbi e a fronte di un verbale altrettanto esplicito e chiaro, non avrebbe dovuto né potuto acriticamente adeguarsi alla indicazione ricevuta contra legem. Se lo avesse fatto, sarebbe stato negligente e imprudente, cioè non esente da colpa, non potendosi certo ritenere che avesse fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, perché, lo si ribadisce, prima di circolare con l'autoveicolo avrebbe dovuto quantomeno assumere maggiori e più esplicite informazioni, essendo quantomeno dubbia l'indicazione in ipotesi ricevuta nell'immediatezza del fatto e quindi essendone immediatamente percepibile la potenziale erroneità.
In definitiva, è superfluo affrontare i temi posti nell'atto di appello con riferimento al primo motivo d'impugnazione, tutti inerenti all'esistenza di elementi positivi idonei a fondare il convincimento circa la liceità della condotta, trattandosi di convincimento comunque inescusabile, da ciò conseguendo l'impossibilità di configurare la buona fede.
5 3. Il secondo motivo di impugnazione è superato dalla sopravvenuta pubblicazione della pronuncia n. 52/2024 della Corte costituzionale.
L'art. 214 comma 8 D.L.vo 285/1992, come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 113 del 2018, introdotto in sede di conversione, nella parte in cui dispone che “Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo”, anziché “Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo”, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione al principio di proporzionalità.
In particolare, essendo l'effettività della custodia del veicolo il bene giuridico protetto e rimanendo in ombra l'esigenza di sicurezza della circolazione stradale, è stata ritenuta irragionevole l'automatica e rigida applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente del custode per la violazione degli obblighi relativi al veicolo sottoposto a fermo amministrativo, senza consentire di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall'altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente può avere sulla vita del custode.
Nel caso in esame, in effetti, le circostanze concrete inducono a escludere la revoca della patente, ove si considerino le peculiarità della violazione.
La custode ha messo in circolazione il mezzo il mattino seguente l'esecuzione del fermo, proprio per recarsi alla Polizia Stradale al fine di richiedere la variazione del luogo di custodia.
La lieve gravità della violazione consegue alle motivazioni che l'anno determinata e alle circostanze di tempo e luogo in cui è stata commessa. Si possono aggiungere le gravi conseguenze pregiudizievoli della revoca della patente sullo svolgimento delle attività quotidiane di vita dell'appellante, tra cui quella lavorativa, di cui è stata fornita prova documentale.
4. L'esito del giudizio, conseguente non all'accoglimento del primo motivo di appello ma all'intervento della Corte Costituzionale, sopravvenuto all'introduzione del giudizio di appello, impone l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado, così come subordinatamente richiesto dalla parte appellata.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Pordenone in grado d'appello, in persona del giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 284/2024 R.G., così decide:
1) in riforma della sentenza n. 550/2023 del Giudice di Pace di depositata in data CP_1
3/1/24 nel procedimento avente R.G. 605/2020, annulla l'ordinanza di revoca della patente datata 5.3.2020 della , Prot. n. Controparte_1
57384/19 Area 3 – Serv. 3 – Pat, ordinando alla Prefettura di qualora non vi avesse CP_1 già provveduto, la restituzione a della patente cat. B n. . Parte_1 NumeroD_1
2) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il giorno 4/7/2025.
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
7
All'udienza del 4/7/25, ore 12:39, davanti al giudice dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi:
l'avv. Alessio CONSOLE PENTRELLI per la parte appellante Parte_1 la dr.ssa Francesca VALENTI, su delega dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO per la Controparte_1
.
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. CONSOLE PENTRELLI così conclude: “come da atto di ricorso in appello”.
La dr.ssa VALENTI così conclude: “come da comparsa di costituzione in appello”
Entrambi i procuratori si riportano agli scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
I procuratori si allontanano e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo la camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello n. 284/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], difesa e rappresentata dall'avv. Alessio CONSOLE CP_1
PENTRELLI appellante contro
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Trieste appellata
avente ad oggetto: sentenza n. 550/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di nel CP_1 procedimento avente R.G. 605/2020, depositata in data 3/1/24 – opposizione a ordinanza ingiunzione;
CONCLUSIONI
- per parte appellante, come da atto di ricorso in appello e pertanto
“In via preliminare: disporre, con decreto pronunciato fuori udienza, la sospensione della ordinanza di revoca della patente dd.
5.3.2020 della Controparte_1 [...]
Part
, Prot. n. 57384/19 Area 3 – Serv. 3 – ordinando nel contempo Controparte_1 alla stessa la restituzione a della patente cat. B n. Controparte_1 Parte_1
2 . NumeroD_1
Nel merito:
1) in accoglimento dei motivi di appello proposti, se del caso sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 214 comma 8 C.d.S., in riforma della sentenza n. 550/2023 del Giudice di Pace di dd. 29.12.2023, depositata in cancelleria e pubblicata in CP_1 data 3.1.2024, annullarsi l'ordinanza di revoca della patente dd.
5.3.2020 della
[...]
, Prot. n. 57384/19 Area 3 – Serv. 3 – Pat per i Controparte_1 motivi esposti nei motivi di appello, ordinando alla stessa la Controparte_1 restituzione a della patente cat. B n. . Parte_1 NumeroD_1
2) spese, diritti e onorari rifusi.”
- per parte appellata, come da comparsa di costituzione in appello e pertanto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis, Rigettare l'avverso ricorso e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 550/2023 emessa dal Giudice di Pace di 550/2023 e depositata in data 03/01/2024; spese rifuse per il presente grado di giudizio.
In subordine, nel denegato caso di accoglimento dell'avverso appello, compensare le spese di lite ex art. 92, co. 2, c.p.c..”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 13/2/2024, ha interposto appello Parte_1 contro la sentenza n. 550/2023, depositata in data 3/1/2024 dal Giudice di Pace di CP_1 nel procedimento avente R.G. 605/2020, con la quale, nel giudizio avente a oggetto il ricorso promosso dall'odierna appellante avverso il provvedimento prefettizio di data 5/3/2020 di revoca della patente di guida, il ricorso era stato rigettato, con conferma del provvedimento impugnato e conseguente ordine alla ricorrente di consegna all'amministrazione opposta della patente revocata.
Con il primo motivo d'impugnazione è stata censurata la parte della sentenza in cui, per effetto di un esame del materiale probatorio che l'appellante ha ritenuto incompleto, è stata esclusa la buona fede della ricorrente, anche nella ipotesi subordinata della buona fede putativa, non esaminata nella pronuncia impugnata. Con il secondo motivo d'appello è stata censurata la parte della sentenza che, senza valutare i profili di incostituzionalità della norma del codice della strada applicata dal Prefetto, ritenuta contrastare con l'art. 3 Cost. per difetto di proporzionalità e ragionevolezza, ha ritenuto legittima l'applicazione automatica della revoca della patente, senza alcuna considerazione, nel caso specifico, della lieve gravità della
3 violazione e delle condizioni personali del soggetto responsabile.
Nel fissare l'udienza, il giudice designato ha disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, alla luce della pronuncia d'incostituzionalità di norma analoga a quella cui il Prefetto aveva dato applicazione con il provvedimento impugnato davanti al Giudice di Pace.
Si è costituito l'Ufficio appellato, contestando i motivi d'appello, di cui ha chiesto il rigetto, deducendo l'infondatezza delle argomentazioni dell'appellante sull'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, non potendosi ritenere accertato ed essendo comunque inescusabile l'ipotizzato errore sull'illiceità del fatto. In secondo luogo, la parte appellata, pur prendendo atto della sopravvenuta pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 214 comma
8 C.d.S. nella parte in cui prevede l'automaticità della sanzione della revoca della patente, ha comunque richiesto in via principale la conferma del provvedimento adottato, in subordine rimettendosi alla valutazione del giudice e chiedendo comunque, in caso di mancata conferma del provvedimento impugnato, la compensazione delle spese di lite, proprio per essere sopravvenuta la pronuncia d'incostituzionalità.
2. Non è fondato il motivo d'appello concernente l'elemento soggettivo della violazione.
In sintesi, l'appellante sostiene che nel giudizio di primo grado era stata acquisita la prova che i verbalizzanti avevano fornito alla custode dell'autoveicolo sottoposto a fermo la duplice indicazione di poter utilizzare il mezzo per un paio di giorni e di potersi rivolgere agli uffici della polizia stradale per ottenerne l'autorizzazione all'utilizzo per esigenze lavorative o per variazioni del luogo di custodia. In subordine, ha invocato l'errore di fatto consistito nell'aver equivocato le indicazioni ricevute dai poliziotti, errore tale da integrare l'esimente putativa della buona fede.
Secondo i consolidati e condivisibili principi citati nella sentenza del Giudice di Pace, richiamati in primo grado dalla stessa parte ricorrente, l'esimente della buona fede richiede due requisiti concorrenti, l'uno consistente nella sussistenza di elementi positivi idonei a generare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, l'altro integrato dall'aver fatto il soggetto responsabile il possibile per conformarsi al precetto di legge, sì da escludere la possibilità di un qualche rimprovero a suo carico, “neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (si veda, tra le altre, Cass. 11977/2020).
Anche nell'ipotesi in cui fosse stata accertata, così come sostenuto dall'appellante, l'esistenza del primo dei due requisiti, certamente farebbe difetto il secondo.
Il Giudice di Pace ha ricordato che la legge è chiara, nel far conseguire al fermo amministrativo
4 il tassativo divieto di circolazione per il corrispondente periodo di durata della misura. D'altro canto, a rafforzare la conoscenza del divieto di legge, il verbale di fermo amministrativo, sottoscritto e ricevuto in copia dalla odierna appellante, aveva chiaramente evidenziato, anche con formato grafico enfatizzato, le conseguenze della circolazione con il veicolo sottoposto a fermo. In questo contesto, ha osservato il giudice di prime cure, nessuna autorità avrebbe potuto autorizzare una deroga al chiaro divieto di legge. Lo stesso difensore della parte appellante ha condiviso l'assunto, aggiungendo che, in effetti, nessuna norma avrebbe potuto costituire titolo per una qualche forma di sospensione, anche temporanea, del vincolo posto con il fermo.
In questo contesto, se anche per ipotesi i verbalizzanti avessero indotto in errore la custode del mezzo, si sarebbe trattato di un errore comunque inescusabile, potendosi comunque muoverle il rimprovero, a fronte delle inequivocabili conseguenze previste dal verbale e del chiaro tenore della legge, e a fronte delle approssimative informazioni ricevute, di non avere prudentemente e doverosamente richiesto, prima di circolare con il mezzo sottoposto a fermo, delucidazioni e informazioni precise all'ufficio della polizia stradale cui gli stessi agenti accertatori, in tesi dell'appellante, le avrebbero detto di rivolgersi.
In altri termini, se veramente i verbalizzanti avessero incredibilmente assicurato al custode la possibilità di utilizzare temporaneamente e provvisoriamente il veicolo pur dopo il fermo amministrativo, così suggerendo una condotta in chiara violazione la legge, avrebbero commesso una grave ed evidente violazione dei loro doveri d'ufficio. Il soggetto responsabile, dal canto suo, in un contesto normativo privo di dubbi e a fronte di un verbale altrettanto esplicito e chiaro, non avrebbe dovuto né potuto acriticamente adeguarsi alla indicazione ricevuta contra legem. Se lo avesse fatto, sarebbe stato negligente e imprudente, cioè non esente da colpa, non potendosi certo ritenere che avesse fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, perché, lo si ribadisce, prima di circolare con l'autoveicolo avrebbe dovuto quantomeno assumere maggiori e più esplicite informazioni, essendo quantomeno dubbia l'indicazione in ipotesi ricevuta nell'immediatezza del fatto e quindi essendone immediatamente percepibile la potenziale erroneità.
In definitiva, è superfluo affrontare i temi posti nell'atto di appello con riferimento al primo motivo d'impugnazione, tutti inerenti all'esistenza di elementi positivi idonei a fondare il convincimento circa la liceità della condotta, trattandosi di convincimento comunque inescusabile, da ciò conseguendo l'impossibilità di configurare la buona fede.
5 3. Il secondo motivo di impugnazione è superato dalla sopravvenuta pubblicazione della pronuncia n. 52/2024 della Corte costituzionale.
L'art. 214 comma 8 D.L.vo 285/1992, come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 113 del 2018, introdotto in sede di conversione, nella parte in cui dispone che “Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo”, anziché “Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo”, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione al principio di proporzionalità.
In particolare, essendo l'effettività della custodia del veicolo il bene giuridico protetto e rimanendo in ombra l'esigenza di sicurezza della circolazione stradale, è stata ritenuta irragionevole l'automatica e rigida applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente del custode per la violazione degli obblighi relativi al veicolo sottoposto a fermo amministrativo, senza consentire di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall'altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente può avere sulla vita del custode.
Nel caso in esame, in effetti, le circostanze concrete inducono a escludere la revoca della patente, ove si considerino le peculiarità della violazione.
La custode ha messo in circolazione il mezzo il mattino seguente l'esecuzione del fermo, proprio per recarsi alla Polizia Stradale al fine di richiedere la variazione del luogo di custodia.
La lieve gravità della violazione consegue alle motivazioni che l'anno determinata e alle circostanze di tempo e luogo in cui è stata commessa. Si possono aggiungere le gravi conseguenze pregiudizievoli della revoca della patente sullo svolgimento delle attività quotidiane di vita dell'appellante, tra cui quella lavorativa, di cui è stata fornita prova documentale.
4. L'esito del giudizio, conseguente non all'accoglimento del primo motivo di appello ma all'intervento della Corte Costituzionale, sopravvenuto all'introduzione del giudizio di appello, impone l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado, così come subordinatamente richiesto dalla parte appellata.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Pordenone in grado d'appello, in persona del giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 284/2024 R.G., così decide:
1) in riforma della sentenza n. 550/2023 del Giudice di Pace di depositata in data CP_1
3/1/24 nel procedimento avente R.G. 605/2020, annulla l'ordinanza di revoca della patente datata 5.3.2020 della , Prot. n. Controparte_1
57384/19 Area 3 – Serv. 3 – Pat, ordinando alla Prefettura di qualora non vi avesse CP_1 già provveduto, la restituzione a della patente cat. B n. . Parte_1 NumeroD_1
2) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il giorno 4/7/2025.
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
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