TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. ED EL UZ in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 16.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2754/2024 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Ernesto Mazzei Parte_1
RICORRENTE
e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avv. Filomena Brescia
RESISTENTE
Oggetto: licenziamento per giusta causa e differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa, dal 27.04.2024 al 1.07.2024, alle dipendenze della ditta individuale corrente in Botricello, via Nazionale n. 440; di Controparte_1 aver svolto le mansioni di addetto al lavaggio manuale dei veicoli presso un autolavaggio compreso all'interno di un'area di servizio gestita dalla ditta datrice;
che, nel corso del rapporto lavorativo, è stato tenuto, anche nei giorni feriali, all'osservanza dell'orario di lavoro
07:00/19:00, con una breve pausa per la consumazione del pasto;
che, in data 21.06.2024, veniva raggiunto da un richiamo disciplinare, avente il seguente tenore: “... Lei è stato richiamato in quanto, in data odierna litigava con il collega, urlando ed usando parole ingiuriose alla presenza di clienti
e fornitori. Successivamente abbandonava il posto di lavoro... l'abbandono del posto di lavoro è avvenuto senza una comunicazione …È pertanto impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche temporanea.... Il licenziamento ha effetto entro cinque giorni dal ricevimento della presente comunicazione per cui La invitiamo
a ritirare i suoi effetti personali... "; che la predetta nota inequivocabilmente sanzionava con un provvedimento espulsivo la condotta a lui contestata, in quanto, pur riconoscendogli un termine per la presentazione di giustificazioni, essa puntualizzava che "... successivamente a questi termini, il rapporto di lavoro cesserà"; che si trattava di una ricostruzione faziosa e strumentale 1 della vicenda, atteso che, in realtà, egli era stato vittima di un atteggiamento autoritario e violento del sig. , genitore del datore, che gli aveva provocato un Persona_1 improvviso mancamento fisico tanto da costringerlo, dapprima, a contattare telefonicamente il padre e a sollecitarlo perché lo riportasse a casa e, successivamente, a distanza di qualche ora, a presentare un esposto presso la stazione dei Carabinieri di Botricello;
che, per tali ragioni, a mezzo del proprio procuratore, contestava i termini dell'addebito, sottolineando profili di illegittimità dell'operato datoriale e riservandosi di adire l'Autorità Giudiziaria;
che, nonostante le ragioni da lui opposte, la datrice confermava, con nota datata 1.07.2024, il licenziamento per giusta causa;
che, anche in tale occasione, reagiva all'iniziativa datoriale impugnando tempestivamente il provvedimento espulsivo;
che con pec del 07.08.2024, la datrice, a mezzo del proprio procuratore, difendeva la legittimità del proprio operato ed offriva al dipendente il pagamento dei corrispettivi dallo stesso accreditati, senza, tuttavia, dare alcun seguito al suddetto proposito.
Sulla scorta di tanto, chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento e condannarsi parte convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria. nella misura massima, ai sensi disposto di cui agli artt. 3, 4 e 9 del D.Ls. n. 23/2015. Chiedeva altresì condannarsi parte resistente al pagamento della somma di € 3.217,96 a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto, come da conteggio formulato in ricorso, oltre accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta resistente, chiedendo il rigetto del ricorso relativamente all'impugnato licenziamento. Quanto alle differenze retributive, riconosceva la sussistenza di una posizione debitoria nei confronti della parte ricorrente, nella
(minore) somma di € 939,77, di cui € 709,75 a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di giugno 2024, avendo già versato un acconto in contanti pari a € 250,00 ed € 230,02 a titolo di TFR).
Formulava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 2.500,00 o della diversa somma considerata di giustizia, stante il grave nocumento economico e il danno all'immagine subiti in conseguenza del comportamento negligente tenuto dal lavoratore, come descritto nella memoria di costituzione.
La domanda riconvenzionale veniva dichiarata inammissibile stante l'omessa istanza di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c..
Istruita mediante escussione testimoniale ed esame della documentazione in atti, all'esito della camera di consiglio la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
2 Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va premesso che l'odierno giudizio verte, anzitutto, sull'impugnazione del licenziamento per giusta causa irrogato al sig. dalla ditta convenuta, sua datrice di Parte_1 lavoro.
La sanzione del licenziamento veniva comminata in data 01.07.2024, previo richiamo disciplinare del 21.06.2024, che di seguito si riporta: “... Lei è stato richiamato in quanto, in data odierna litigava con il collega, urlando ed usando parole ingiuriose alla presenza di clienti e fornitori.
Successivamente abbandonava il posto di lavoro... l'abbandono del posto di lavoro è avvenuto senza una comunicazione …È pertanto impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche temporanea.... Il licenziamento ha effetto entro cinque giorni dal ricevimento della presente comunicazione per cui La invitiamo
a ritirare i suoi effetti personali...”.
La società, pertanto, ritenuto che la gravità della condotta contestata giustificasse la sanzione espulsiva per la lesione irreversibile dell'elemento fiduciario, irrogava a quest'ultimo l'impugnato licenziamento in data 01.07.2024, adducendo nella missiva quale (unica) ragione giustificativa “abbandono del posto di lavoro” (cfr. lettera di licenziamento all. 5 ricorso).
In punto di diritto, si osserva che licenziamento del lavoratore non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art 2119 c.c. (qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto) e per giustificato motivo.
Inoltre, è onere del datore di lavoro provare la sussistenza della giusta causa di licenziamento.
A stabilirlo è lo stesso legislatore, in quanto l'art. 5 legge 604/1966 prevede testualmente che
“l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'onere della prova incombente sul datore di lavoro, non sia stato assolto.
Ed invero, come sopra evidenziato, il ricorrente è stato licenziato (esclusivamente) a causa del suo allontanamento dal luogo di lavoro, in quanto l'ulteriore condotta a lui attribuita nella contestazione disciplinare -l'aver rivolto, urlando, frasi ingiuriose nei confronti di un collega di lavoro-, non è stata riportata nella lettera di licenziamento quale (ulteriore) ragione giustificativa della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
L'allontanamento dal luogo di lavoro, tuttavia, non può giustificare in alcun modo l'irrogazione di un provvedimento espulsivo, in quanto l'art. 138 co.7 lettera a) CCNL di riferimento -prodotto in giudizio dal ricorrente e la cui applicazione al rapporto lavorativo in commento non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera della resistente- prevede che l'abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo sia sanzionato (solo) con il
3 provvedimento del rimprovero verbale, rimprovero scritto o con una multa, non anche con un provvedimento espulsivo (cfr. all. n. 12 ricorso).
L'unica ipotesi di abbandono del posto di lavoro, idonea a giustificare l'irrogazione del licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 192 co. 5 lettera d) CCNL citato, difatti, è
l'abbandono “che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento ad aria)” che, tuttavia, parte resistente non ha allegato (né provato).
Quanto detto, consente di ritenere assolutamente ingiustificato il provvedimento espulsivo CP_ irrogato dalla resistente, sussistendo una regolamentazione pattizia alla stregua della quale la condotta contestata al lavoratore è passibile solo di sanzioni conservative.
Difatti, in tale ipotesi, “il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un ‟fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella…dell'«insussistenza del fatto materiale»” (Corte Cost. 129/2024).
L'impugnato licenziamento non potrebbe considerarsi legittimo neppure laddove si ritenesse che il provvedimento espulsivo sia stato irrogato anche alla luce dell'ulteriore condotta contestata al ricorrente nel richiamo disciplinare - non replicata, tuttavia, nella lettera di licenziamento-, consistita, secondo la ricostruzione offerta dalla ditta resistente, nell'aver rivolto il ricorrente, urlando, frasi ingiuriose nei confronti di un collega di lavoro.
Un contegno di tal tipo, invero, non può costituire causa di licenziamento, considerato che l'art. 192 co. 5 lettera f) CCNL cit. prevede l'irrogazione del licenziamento per giusta causa solo in caso di “diverbio litigioso seguito da vie di fatto”, che tuttavia non è stato contestato al ricorrente, né tantomeno, dall'addebito genericamente mosso al lavoratore (“in data odierna litigava con il collega, urlando ed usando parole ingiuriose”) possono desumersi elementi di gravità tale da ritenere irreversibilmente leso il rapporto fiduciario tra le parti e giustificare il recesso.
Per le ragioni che precedono, deve pertanto affermarsi l'insussistenza degli estremi del licenziamento per giusta causa, che si ritiene illegittimo.
Volgendo ora lo sguardo alle conseguenze sanzionatorie, come dedotto dalla stessa parte ricorrente (pag. 3 e 4 del ricorso), il datore di lavoro non raggiunge il requisito dimensionale di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
La medesima parte ricorrente, difatti, ha invocato l'applicazione dell'art. 9 del D.lgs. n.
23/2015, dettato per le piccole imprese, laddove è disposto che “non si applica l'articolo
3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato…”.
4 In particolare, alla luce dei vizi che connotano il provvedimento espulsivo, deve trovare attuazione il disposto di cui all'art. 3 co. 1 D.lgs. n. 23/2015, in forza del quale “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento diun'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
Dunque, alla luce del combinato disposto degli artt. 3 co. 1 e 9 d.lgs. 23/2015, estinto il CP_ rapporto di lavoro alla data del licenziamento, la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, che, tenuto conto dell'anzianità di servizio del lavoratore (poco più di due mesi), si ritiene debba essere contenuta in misura pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Deve ricordarsi, infine, che il ricorrente ha lamentato anche la violazione del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 Statuto dei lavoratori, in quanto il richiamo disciplinare, pur riconoscendo i termini a difesa, riporta (pregiudizialmente) anche la sanzione espulsiva, successivamente adottata (È pertanto impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche temporanea.... Il licenziamento ha effetto entro cinque giorni dal ricevimento della presente comunicazione per cui La invitiamo a ritirare i suoi effetti personali...).
Tale questione, tuttavia, risulta assorbita, in quanto risulta inattuabile l'art. 4 D.lgs. 23/2015 nel caso di specie. Ciò perché tale disposizione, che individua le conseguenze sanzionatorie nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato in violazione della procedura di cui all'art. 7 L.
300/1970, non può trovare applicazione quando “il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
In secondo luogo, con l'odierno giudizio il ricorrente ha chiesto la condanna della ditta convenuta, in persona del suo titolare, alla corresponsione, in suo favore, della complessiva somma di € 3.217,96, essendo dovuti € 1.568,96 a titolo di retribuzione ordinaria, € 694,00 a titolo di prestazioni straordinarie, € 468,00 a titolo di mensilità supplementari;
€ 225,00 a titolo di ferie non godute;
€ 262,00 a titolo di TFR.
La ditta resistente, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto la sussistenza di una posizione debitoria nei confronti della parte ricorrente, ma nella (minore) somma di € 939,77 (di cui €
5 709,75 a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di giugno 2024, avendo già versato un acconto in contanti pari a €250,00, e € 230,02 a titolo di TFR).
Anzitutto, nulla si deve disporre a titolo di retribuzione ordinaria, atteso che parte ricorrente, dapprima, all'udienza del 23.09.2025, ha ammesso che l'acconto corrisposto sia quello dedotto da controparte e, successivamente, con le note di trattazione scritta depositate in data 01.12.2025, ha dichiarato che la ditta resistente ha provveduto al pagamento integrale, in data 17.11.2025, dell'importo indicato nella memoria di costituzione. Sul punto deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla si deve disporre, altresì, in ordine al TFR.
Ed invero, come evidenziato dalla parte resistente nella memoria difensiva di costituzione, la somma di cui si ritiene (rectius riteneva) debitrice, pari € 939,77 -versata, in data 17.11.2025-, risulta(va) comprensiva anche del TFR (pari a € 230,02), di guisa che avanzerebbe, nella prospettazione offerta dal ricorrente, la somma residua di € 37,98.
Tuttavia, non può essere condannato il resistente al pagamento dell'asserito avanzo, in quanto la sua debenza non è stata dimostrata in giudizio. Piuttosto, dalla busta paga di luglio
2024, prodotta dalla resistente, risulta dovuta, a titolo di TFR, la somma di € 183,98, inferiore anche alla somma riconosciuta e versata dal resistente, pari a € 230,02.
La rivendicazione per prestazioni straordinarie, pari a € 694,00, deve essere, al pari, rigettata, non essendo stata provato in giudizio -come evidenziato anche dal ricorrente- lo svolgimento di lavoro straordinario.
Infatti, l'unica testimonianza su tale aspetto è stata resa dal padre del ricorrente, sig. Per_2
il quale ha affermato che “mio figlio lavorava presso l'autolavaggio dalle ore 07:00 alle ore
[...]
19:00. Ne sono a conoscenza in quanto lo accompagnavo personalmente a lavoro alle 07:00 e lo riprendevo alle 19:00, essendo lui sprovvisto di patente”. Il dichiarato del teste appare il frutto più di deduzioni personali che di reale conoscenza dei fatti, in quanto, per sua stessa ammissione, egli si limitava ad accompagnare il figlio a lavoro senza assistere direttamente all'effettivo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di attività lavorativa durante tutta la fascia temporale indicata.
Infine, devono essere accolte parzialmente le richieste economiche avanzate dal ricorrente in punto di mensilità supplementari e ferie non godute. CP_ Precisamente, il lavoratore ha chiesto la condanna della resistente al versamento della somma di € 468,00 a titolo di mensilità supplementari, e di € 225,00 a titolo di ferie non godute.
Anche in tal caso, tuttavia, il ricorrente non ne ha dimostrato la debenza in giudizio.
Piuttosto, dalla busta paga di luglio 2024, prodotta dalla resistente, risulta dovuta, a titolo di
6 tredicesima mensilità la somma di € 200,60, a titolo di quattordicesima mensilità la somma di
€ 200,60 e a titolo di ferie non godute la somma di € 15,43. CP_ Ne deriva che la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 401,20 a titolo di mensilità supplementari e di € 15,43 a titolo di ferie non godute, pari alla complessiva somma di € 416,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo, con distrazione.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
-accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente in data
01.07.2024;
-dichiara estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e condanna parte resistente a corrispondere al un'indennità, non soggetta a contribuzione Parte_1 previdenziale, pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo;
-condanna parte resistente al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 416,63 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, avv. Ernesto Mazzei.
Catanzaro, li 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
ED EL UZ
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato Persona_3 con D.M. 22/10/2024
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. ED EL UZ in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 16.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2754/2024 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Ernesto Mazzei Parte_1
RICORRENTE
e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rapp.to e Controparte_1 difeso dall'avv. Filomena Brescia
RESISTENTE
Oggetto: licenziamento per giusta causa e differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa, dal 27.04.2024 al 1.07.2024, alle dipendenze della ditta individuale corrente in Botricello, via Nazionale n. 440; di Controparte_1 aver svolto le mansioni di addetto al lavaggio manuale dei veicoli presso un autolavaggio compreso all'interno di un'area di servizio gestita dalla ditta datrice;
che, nel corso del rapporto lavorativo, è stato tenuto, anche nei giorni feriali, all'osservanza dell'orario di lavoro
07:00/19:00, con una breve pausa per la consumazione del pasto;
che, in data 21.06.2024, veniva raggiunto da un richiamo disciplinare, avente il seguente tenore: “... Lei è stato richiamato in quanto, in data odierna litigava con il collega, urlando ed usando parole ingiuriose alla presenza di clienti
e fornitori. Successivamente abbandonava il posto di lavoro... l'abbandono del posto di lavoro è avvenuto senza una comunicazione …È pertanto impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche temporanea.... Il licenziamento ha effetto entro cinque giorni dal ricevimento della presente comunicazione per cui La invitiamo
a ritirare i suoi effetti personali... "; che la predetta nota inequivocabilmente sanzionava con un provvedimento espulsivo la condotta a lui contestata, in quanto, pur riconoscendogli un termine per la presentazione di giustificazioni, essa puntualizzava che "... successivamente a questi termini, il rapporto di lavoro cesserà"; che si trattava di una ricostruzione faziosa e strumentale 1 della vicenda, atteso che, in realtà, egli era stato vittima di un atteggiamento autoritario e violento del sig. , genitore del datore, che gli aveva provocato un Persona_1 improvviso mancamento fisico tanto da costringerlo, dapprima, a contattare telefonicamente il padre e a sollecitarlo perché lo riportasse a casa e, successivamente, a distanza di qualche ora, a presentare un esposto presso la stazione dei Carabinieri di Botricello;
che, per tali ragioni, a mezzo del proprio procuratore, contestava i termini dell'addebito, sottolineando profili di illegittimità dell'operato datoriale e riservandosi di adire l'Autorità Giudiziaria;
che, nonostante le ragioni da lui opposte, la datrice confermava, con nota datata 1.07.2024, il licenziamento per giusta causa;
che, anche in tale occasione, reagiva all'iniziativa datoriale impugnando tempestivamente il provvedimento espulsivo;
che con pec del 07.08.2024, la datrice, a mezzo del proprio procuratore, difendeva la legittimità del proprio operato ed offriva al dipendente il pagamento dei corrispettivi dallo stesso accreditati, senza, tuttavia, dare alcun seguito al suddetto proposito.
Sulla scorta di tanto, chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento e condannarsi parte convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria. nella misura massima, ai sensi disposto di cui agli artt. 3, 4 e 9 del D.Ls. n. 23/2015. Chiedeva altresì condannarsi parte resistente al pagamento della somma di € 3.217,96 a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto, come da conteggio formulato in ricorso, oltre accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta resistente, chiedendo il rigetto del ricorso relativamente all'impugnato licenziamento. Quanto alle differenze retributive, riconosceva la sussistenza di una posizione debitoria nei confronti della parte ricorrente, nella
(minore) somma di € 939,77, di cui € 709,75 a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di giugno 2024, avendo già versato un acconto in contanti pari a € 250,00 ed € 230,02 a titolo di TFR).
Formulava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 2.500,00 o della diversa somma considerata di giustizia, stante il grave nocumento economico e il danno all'immagine subiti in conseguenza del comportamento negligente tenuto dal lavoratore, come descritto nella memoria di costituzione.
La domanda riconvenzionale veniva dichiarata inammissibile stante l'omessa istanza di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c..
Istruita mediante escussione testimoniale ed esame della documentazione in atti, all'esito della camera di consiglio la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
2 Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va premesso che l'odierno giudizio verte, anzitutto, sull'impugnazione del licenziamento per giusta causa irrogato al sig. dalla ditta convenuta, sua datrice di Parte_1 lavoro.
La sanzione del licenziamento veniva comminata in data 01.07.2024, previo richiamo disciplinare del 21.06.2024, che di seguito si riporta: “... Lei è stato richiamato in quanto, in data odierna litigava con il collega, urlando ed usando parole ingiuriose alla presenza di clienti e fornitori.
Successivamente abbandonava il posto di lavoro... l'abbandono del posto di lavoro è avvenuto senza una comunicazione …È pertanto impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche temporanea.... Il licenziamento ha effetto entro cinque giorni dal ricevimento della presente comunicazione per cui La invitiamo
a ritirare i suoi effetti personali...”.
La società, pertanto, ritenuto che la gravità della condotta contestata giustificasse la sanzione espulsiva per la lesione irreversibile dell'elemento fiduciario, irrogava a quest'ultimo l'impugnato licenziamento in data 01.07.2024, adducendo nella missiva quale (unica) ragione giustificativa “abbandono del posto di lavoro” (cfr. lettera di licenziamento all. 5 ricorso).
In punto di diritto, si osserva che licenziamento del lavoratore non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art 2119 c.c. (qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto) e per giustificato motivo.
Inoltre, è onere del datore di lavoro provare la sussistenza della giusta causa di licenziamento.
A stabilirlo è lo stesso legislatore, in quanto l'art. 5 legge 604/1966 prevede testualmente che
“l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'onere della prova incombente sul datore di lavoro, non sia stato assolto.
Ed invero, come sopra evidenziato, il ricorrente è stato licenziato (esclusivamente) a causa del suo allontanamento dal luogo di lavoro, in quanto l'ulteriore condotta a lui attribuita nella contestazione disciplinare -l'aver rivolto, urlando, frasi ingiuriose nei confronti di un collega di lavoro-, non è stata riportata nella lettera di licenziamento quale (ulteriore) ragione giustificativa della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
L'allontanamento dal luogo di lavoro, tuttavia, non può giustificare in alcun modo l'irrogazione di un provvedimento espulsivo, in quanto l'art. 138 co.7 lettera a) CCNL di riferimento -prodotto in giudizio dal ricorrente e la cui applicazione al rapporto lavorativo in commento non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera della resistente- prevede che l'abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo sia sanzionato (solo) con il
3 provvedimento del rimprovero verbale, rimprovero scritto o con una multa, non anche con un provvedimento espulsivo (cfr. all. n. 12 ricorso).
L'unica ipotesi di abbandono del posto di lavoro, idonea a giustificare l'irrogazione del licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 192 co. 5 lettera d) CCNL citato, difatti, è
l'abbandono “che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento ad aria)” che, tuttavia, parte resistente non ha allegato (né provato).
Quanto detto, consente di ritenere assolutamente ingiustificato il provvedimento espulsivo CP_ irrogato dalla resistente, sussistendo una regolamentazione pattizia alla stregua della quale la condotta contestata al lavoratore è passibile solo di sanzioni conservative.
Difatti, in tale ipotesi, “il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un ‟fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella…dell'«insussistenza del fatto materiale»” (Corte Cost. 129/2024).
L'impugnato licenziamento non potrebbe considerarsi legittimo neppure laddove si ritenesse che il provvedimento espulsivo sia stato irrogato anche alla luce dell'ulteriore condotta contestata al ricorrente nel richiamo disciplinare - non replicata, tuttavia, nella lettera di licenziamento-, consistita, secondo la ricostruzione offerta dalla ditta resistente, nell'aver rivolto il ricorrente, urlando, frasi ingiuriose nei confronti di un collega di lavoro.
Un contegno di tal tipo, invero, non può costituire causa di licenziamento, considerato che l'art. 192 co. 5 lettera f) CCNL cit. prevede l'irrogazione del licenziamento per giusta causa solo in caso di “diverbio litigioso seguito da vie di fatto”, che tuttavia non è stato contestato al ricorrente, né tantomeno, dall'addebito genericamente mosso al lavoratore (“in data odierna litigava con il collega, urlando ed usando parole ingiuriose”) possono desumersi elementi di gravità tale da ritenere irreversibilmente leso il rapporto fiduciario tra le parti e giustificare il recesso.
Per le ragioni che precedono, deve pertanto affermarsi l'insussistenza degli estremi del licenziamento per giusta causa, che si ritiene illegittimo.
Volgendo ora lo sguardo alle conseguenze sanzionatorie, come dedotto dalla stessa parte ricorrente (pag. 3 e 4 del ricorso), il datore di lavoro non raggiunge il requisito dimensionale di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
La medesima parte ricorrente, difatti, ha invocato l'applicazione dell'art. 9 del D.lgs. n.
23/2015, dettato per le piccole imprese, laddove è disposto che “non si applica l'articolo
3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato…”.
4 In particolare, alla luce dei vizi che connotano il provvedimento espulsivo, deve trovare attuazione il disposto di cui all'art. 3 co. 1 D.lgs. n. 23/2015, in forza del quale “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento diun'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
Dunque, alla luce del combinato disposto degli artt. 3 co. 1 e 9 d.lgs. 23/2015, estinto il CP_ rapporto di lavoro alla data del licenziamento, la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, che, tenuto conto dell'anzianità di servizio del lavoratore (poco più di due mesi), si ritiene debba essere contenuta in misura pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Deve ricordarsi, infine, che il ricorrente ha lamentato anche la violazione del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 Statuto dei lavoratori, in quanto il richiamo disciplinare, pur riconoscendo i termini a difesa, riporta (pregiudizialmente) anche la sanzione espulsiva, successivamente adottata (È pertanto impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche temporanea.... Il licenziamento ha effetto entro cinque giorni dal ricevimento della presente comunicazione per cui La invitiamo a ritirare i suoi effetti personali...).
Tale questione, tuttavia, risulta assorbita, in quanto risulta inattuabile l'art. 4 D.lgs. 23/2015 nel caso di specie. Ciò perché tale disposizione, che individua le conseguenze sanzionatorie nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato in violazione della procedura di cui all'art. 7 L.
300/1970, non può trovare applicazione quando “il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
In secondo luogo, con l'odierno giudizio il ricorrente ha chiesto la condanna della ditta convenuta, in persona del suo titolare, alla corresponsione, in suo favore, della complessiva somma di € 3.217,96, essendo dovuti € 1.568,96 a titolo di retribuzione ordinaria, € 694,00 a titolo di prestazioni straordinarie, € 468,00 a titolo di mensilità supplementari;
€ 225,00 a titolo di ferie non godute;
€ 262,00 a titolo di TFR.
La ditta resistente, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto la sussistenza di una posizione debitoria nei confronti della parte ricorrente, ma nella (minore) somma di € 939,77 (di cui €
5 709,75 a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di giugno 2024, avendo già versato un acconto in contanti pari a €250,00, e € 230,02 a titolo di TFR).
Anzitutto, nulla si deve disporre a titolo di retribuzione ordinaria, atteso che parte ricorrente, dapprima, all'udienza del 23.09.2025, ha ammesso che l'acconto corrisposto sia quello dedotto da controparte e, successivamente, con le note di trattazione scritta depositate in data 01.12.2025, ha dichiarato che la ditta resistente ha provveduto al pagamento integrale, in data 17.11.2025, dell'importo indicato nella memoria di costituzione. Sul punto deve essere, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla si deve disporre, altresì, in ordine al TFR.
Ed invero, come evidenziato dalla parte resistente nella memoria difensiva di costituzione, la somma di cui si ritiene (rectius riteneva) debitrice, pari € 939,77 -versata, in data 17.11.2025-, risulta(va) comprensiva anche del TFR (pari a € 230,02), di guisa che avanzerebbe, nella prospettazione offerta dal ricorrente, la somma residua di € 37,98.
Tuttavia, non può essere condannato il resistente al pagamento dell'asserito avanzo, in quanto la sua debenza non è stata dimostrata in giudizio. Piuttosto, dalla busta paga di luglio
2024, prodotta dalla resistente, risulta dovuta, a titolo di TFR, la somma di € 183,98, inferiore anche alla somma riconosciuta e versata dal resistente, pari a € 230,02.
La rivendicazione per prestazioni straordinarie, pari a € 694,00, deve essere, al pari, rigettata, non essendo stata provato in giudizio -come evidenziato anche dal ricorrente- lo svolgimento di lavoro straordinario.
Infatti, l'unica testimonianza su tale aspetto è stata resa dal padre del ricorrente, sig. Per_2
il quale ha affermato che “mio figlio lavorava presso l'autolavaggio dalle ore 07:00 alle ore
[...]
19:00. Ne sono a conoscenza in quanto lo accompagnavo personalmente a lavoro alle 07:00 e lo riprendevo alle 19:00, essendo lui sprovvisto di patente”. Il dichiarato del teste appare il frutto più di deduzioni personali che di reale conoscenza dei fatti, in quanto, per sua stessa ammissione, egli si limitava ad accompagnare il figlio a lavoro senza assistere direttamente all'effettivo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di attività lavorativa durante tutta la fascia temporale indicata.
Infine, devono essere accolte parzialmente le richieste economiche avanzate dal ricorrente in punto di mensilità supplementari e ferie non godute. CP_ Precisamente, il lavoratore ha chiesto la condanna della resistente al versamento della somma di € 468,00 a titolo di mensilità supplementari, e di € 225,00 a titolo di ferie non godute.
Anche in tal caso, tuttavia, il ricorrente non ne ha dimostrato la debenza in giudizio.
Piuttosto, dalla busta paga di luglio 2024, prodotta dalla resistente, risulta dovuta, a titolo di
6 tredicesima mensilità la somma di € 200,60, a titolo di quattordicesima mensilità la somma di
€ 200,60 e a titolo di ferie non godute la somma di € 15,43. CP_ Ne deriva che la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 401,20 a titolo di mensilità supplementari e di € 15,43 a titolo di ferie non godute, pari alla complessiva somma di € 416,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come da dispositivo, con distrazione.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
-accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente in data
01.07.2024;
-dichiara estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e condanna parte resistente a corrispondere al un'indennità, non soggetta a contribuzione Parte_1 previdenziale, pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo;
-condanna parte resistente al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 416,63 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, avv. Ernesto Mazzei.
Catanzaro, li 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
ED EL UZ
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato Persona_3 con D.M. 22/10/2024
7