TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/11/2025, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo
Maria Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 14.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 10328 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a Gravina in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Giglio;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: assegno per il nucleo familiare.
*******
Con ricorso depositato in data 6.8.2024 , premesso di Parte_1 essere titolare di pensione cat. VO n. 001-0900-10133332 con decorrenza da aprile 2023, ha esposto di aver presentato, in data 28.11.2023, domanda amministrativa per ottenere gli assegni familiari previsti per legge per la coniuge . Persona_1
Dunque, ha proposto la presente iniziativa processuale dolendosi delle determinazioni assunte da parte dell'ente previdenziale, che aveva rigettato l'istanza per ritenuta insussistenza dell'inabilità a proficuo lavoro.
Ha allegato di essere in possesso dei necessari requisiti reddituali e, ai fini di quantificazione, ha invocato l'applicazione della tabella 21 C, relativa alla misura degli assegni per il nucleo familiare senza figli, “in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile”.
Ritualmente notificati il ricorso introduttivo della lite ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l si è costituito in giudizio chiedendo che la CP_1 domanda giudiziale fosse rigettata per carenza dei presupposti di legge.
All'esito di c.t.u. medico legale, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova ricordare che l'assegno al nucleo familiare è stato istituito con il D.L.
13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio
1988, n. 153.
Si tratta, per ciò che interessa nella presente sede, di una prestazione a sostegno delle famiglie dei titolari delle pensioni, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
E', dunque, una prestazione finalizzata ad eliminare, o a ridurre, l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia (Cass. civ., sez. lav.,
17/04/2014, n. 8973).
L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto legge che lo prevede.
Pag. 2 di 5 I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ora, sulla scorta di siffatta premessa giova evidenziare che, pacificamente, parte ricorrente è titolare di pensione cat. VO, a decorrere dall'aprile 2023.
Parimenti è stato dimostrato che il suo nucleo familiare è composto dalla propria coniuge . Persona_1
Con riguardo a quest'ultima, all'esito di c.t.u. medico legale, è stato accertato come la stessa sia inabile e impossibilitata a dedicarsi a proficuo lavoro a decorrere dal mese di giugno 2023.
Quanto, da ultimo, al requisito reddituale, è corretta l'impostazione difensiva di parte ricorrente, in base alla quale occorre fare riferimento alla tabella
21C, appunto riguardante nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile.
Ciò posto, il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv., con modif., dalla L. 13 maggio
1988, n. 153, ha stabilito che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare fossero rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'Assegno e l'anno immediatamente precedente.
In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all'art. 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l'Assegno Unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli
Pag. 3 di 5 con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A,
21B, 21C, 21D.
Ebbene, considerata la decorrenza dell'inabilità a proficuo lavoro di
[...]
(giugno 2023), è stato accertato che i redditi di tutti i componenti del Per_1 nucleo familiare convivente (cui appartiene il ricorrente) non sono risultati superiori alla soglia oltre la quale nulla è dovuto per la prestazione oggetto di causa.
In conclusione, la domanda dev'essere integralmente accolta e va, pertanto, dichiarato il diritto dell'odierno istante alla percezione della prestazione oggetto di domanda, non essendo inutilmente decorsi i termini di prescrizione.
Circa la relativa decorrenza, deve tenersi in conto che la L. 153/1988, di conversione del D.L. 69/1988, al comma 3 dell'art 2, richiama espressamente, per tutto quanto non previsto, le norme contenute nel Testo
Unico sugli Assegni Familiari approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955 n. 797.
L'articolo 11 D.P.R. 797/1955 afferma che “il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare”.
La decorrenza di detto diritto, pertanto, è da ricondursi unicamente alla data in cui si verificano i previsti requisiti, e quindi, decorre dal primo giorno del mese di pagamento della pensione in cui si sia verificato lo stato di inabilità
a proficuo lavoro di . Persona_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
Pag. 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di iscritto al n. 10328 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione cat VO n.
001-0900-101333332 a decorrere dal mese di giugno 2023;
2) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative CP_1 spettanze, oltre ad accessori di legge;
3) condanna, l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonchè Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione a favore del procuratore antistatario;
4) pone a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida come da separato CP_1 decreto.
Bari, 14.11.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo
Maria Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 14.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 10328 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a Gravina in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Giglio;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: assegno per il nucleo familiare.
*******
Con ricorso depositato in data 6.8.2024 , premesso di Parte_1 essere titolare di pensione cat. VO n. 001-0900-10133332 con decorrenza da aprile 2023, ha esposto di aver presentato, in data 28.11.2023, domanda amministrativa per ottenere gli assegni familiari previsti per legge per la coniuge . Persona_1
Dunque, ha proposto la presente iniziativa processuale dolendosi delle determinazioni assunte da parte dell'ente previdenziale, che aveva rigettato l'istanza per ritenuta insussistenza dell'inabilità a proficuo lavoro.
Ha allegato di essere in possesso dei necessari requisiti reddituali e, ai fini di quantificazione, ha invocato l'applicazione della tabella 21 C, relativa alla misura degli assegni per il nucleo familiare senza figli, “in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile”.
Ritualmente notificati il ricorso introduttivo della lite ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l si è costituito in giudizio chiedendo che la CP_1 domanda giudiziale fosse rigettata per carenza dei presupposti di legge.
All'esito di c.t.u. medico legale, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova ricordare che l'assegno al nucleo familiare è stato istituito con il D.L.
13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio
1988, n. 153.
Si tratta, per ciò che interessa nella presente sede, di una prestazione a sostegno delle famiglie dei titolari delle pensioni, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
E', dunque, una prestazione finalizzata ad eliminare, o a ridurre, l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia (Cass. civ., sez. lav.,
17/04/2014, n. 8973).
L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto legge che lo prevede.
Pag. 2 di 5 I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ora, sulla scorta di siffatta premessa giova evidenziare che, pacificamente, parte ricorrente è titolare di pensione cat. VO, a decorrere dall'aprile 2023.
Parimenti è stato dimostrato che il suo nucleo familiare è composto dalla propria coniuge . Persona_1
Con riguardo a quest'ultima, all'esito di c.t.u. medico legale, è stato accertato come la stessa sia inabile e impossibilitata a dedicarsi a proficuo lavoro a decorrere dal mese di giugno 2023.
Quanto, da ultimo, al requisito reddituale, è corretta l'impostazione difensiva di parte ricorrente, in base alla quale occorre fare riferimento alla tabella
21C, appunto riguardante nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile.
Ciò posto, il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv., con modif., dalla L. 13 maggio
1988, n. 153, ha stabilito che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare fossero rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'Assegno e l'anno immediatamente precedente.
In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all'art. 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l'Assegno Unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli
Pag. 3 di 5 con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A,
21B, 21C, 21D.
Ebbene, considerata la decorrenza dell'inabilità a proficuo lavoro di
[...]
(giugno 2023), è stato accertato che i redditi di tutti i componenti del Per_1 nucleo familiare convivente (cui appartiene il ricorrente) non sono risultati superiori alla soglia oltre la quale nulla è dovuto per la prestazione oggetto di causa.
In conclusione, la domanda dev'essere integralmente accolta e va, pertanto, dichiarato il diritto dell'odierno istante alla percezione della prestazione oggetto di domanda, non essendo inutilmente decorsi i termini di prescrizione.
Circa la relativa decorrenza, deve tenersi in conto che la L. 153/1988, di conversione del D.L. 69/1988, al comma 3 dell'art 2, richiama espressamente, per tutto quanto non previsto, le norme contenute nel Testo
Unico sugli Assegni Familiari approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955 n. 797.
L'articolo 11 D.P.R. 797/1955 afferma che “il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare”.
La decorrenza di detto diritto, pertanto, è da ricondursi unicamente alla data in cui si verificano i previsti requisiti, e quindi, decorre dal primo giorno del mese di pagamento della pensione in cui si sia verificato lo stato di inabilità
a proficuo lavoro di . Persona_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Anche le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
Pag. 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di iscritto al n. 10328 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione cat VO n.
001-0900-101333332 a decorrere dal mese di giugno 2023;
2) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative CP_1 spettanze, oltre ad accessori di legge;
3) condanna, l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonchè Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione a favore del procuratore antistatario;
4) pone a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida come da separato CP_1 decreto.
Bari, 14.11.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 5 di 5