TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/12/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 29-1/2025 p.u.
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE FALLIMENTARE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 29-1/2025
PROMOSSO DA
, in persona del liquidatore, avv. AN RL, con sede Parte_1 legale in Caltagirone, via Giuseppe Pitrè n. 6/B, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dal P.IVA_1 medesimo liquidatore.
RICORRENTE
***
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla stessa debitrice , con sede in Caltagirone, via Giuseppe Pitré n. 6/B, c.f. e p.i. Parte_1
in persona del liquidatore avv. AN RL, nominato dal Tribunale di Catania P.IVA_1 con decreto del 10.03.2025; rilevato che la ricorrente ha rappresentato che:
- dall'esame della situazione economico-patrimoniale al 31.10.2024, era emerso che la società aveva subito una perdita complessiva di euro 762.227,78;
- che in occasione dell'assemblea del 13.12.2024, il presidente “rappresentava all'Assemblea che sarebbe stato possibile ripianare le perdite, già maturate, mediante versamenti a fondo perduto da effettuarsi dai soci in favore della Società. Sul punto, però, tutti i soci, interpellati nominativamente dal presidente, dichiaravano di non voler procedere al ripianamento della perdita. Indi il Presidente, conseguentemente alla mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482, ter, c.c., dava atto dell'avvenuto realizzarsi della causa di scioglimento ex art.
2484 n. 4), e proponeva all'assemblea la nomina di un professionista già dallo stesso individuato a svolgere la funzione di liquidatore unico della società. Sul punto non essendovi voto favorevole di tutti i soci veniva però deliberato di demandare la designazione del
Liquidatore Unico al Tribunale di Catania – Sezione specializzata in materia di impresa”;
- che la società non aveva alcuna liquidità, che non erano state pagate le retribuzioni dei dipendenti a partire dal mese di marzo 2025 oltre alla tredicesima mensilità dell'anno 2024, mentre gli istituti di credito fiduciari avevano già comunicato il recesso dai rapporti accesi e la chiusura dei fidi, peraltro gravemente passivi;
- che non era più possibile proseguire l'attività a causa dei contenziosi pendenti, aventi ad oggetto, uno il brevetto del robot su cui si fonda quasi interamente l'attività della società, gli altri i beni mobili, le materie prime e i conti attraverso i quali viene svolta l'attività;
- che il liquidatore ha provveduto in data 15-20.05.2025 al licenziamento di tutti i dipendenti;
- di trovarsi, quindi, in uno stato di crisi finanziaria irreversibile e di non di potere adempiere con regolarità le proprie obbligazioni;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la Cancelleria ha dato atto di avere comunicato la domanda del debitore al registro delle imprese e di averla trasmessa al pubblico ministero in loco, secondo quanto disposto dall'art. 40, comma III, CCII;
ritenuto che
la parte ricorrente sia legittimata ad agire per la propria liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37, comma II, CCII;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
considerato, infatti, che dalla documentazione ricavata mediante l'istruttoria d'ufficio nonché prodotta dalla debitrice, emerge il superamento delle soglie con riguardo a d alcune o a tutte le voci dell'attivo patrimoniale, dei debiti e dei ricavi per gli anni 2022, 2023 e 2024; rilevato, in particolare, che: il bilancio relativo all'esercizio 2022 registra un attivo patrimoniale di euro 2.843.312,00, ricavi per euro 343.159,00 e debiti pari ad euro 447.069,00; il bilancio relativo all'esercizio 2023 un attivo patrimoniale di euro 972.951,00, ricavi per euro 594.347,00 e debiti pari ad euro 980.364,00; il bilancio relativo all'esercizio 2024 un attivo patrimoniale di euro 842.802,00, ricavi per euro 740.585,00 e debiti pari ad euro 2.141.279,00;
ritenuto che
la complessiva situazione debitoria emersa all'esito dell'istruttoria consente di reputare integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCI;
ritenuto che
, nelle società in liquidazione, la valutazione dell'insolvenza “deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (di recente Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660); rilevato che l'attivo patrimoniale indicato nel bilancio 2024, predisposto dal liquidatore secondo i principi di redazione di una società in liquidazione, rappresenti almeno un terzo dei debiti individuati in bilancio ed emergenti dall'ulteriore documentazione allegata;
considerato, peraltro, che come indicato nella nota integrativa al bilancio la maggior parte dell'attivo circolante è rappresentato da crediti erariali, a fronte di cospicui debiti nei confronti di banche e di fornitori, oltre alle posizioni degli ex dipendenti;
rilevato che già nel 2023, anno in cui si verifica la crisi di liquidità che ha dato successivamente luogo alla messa in liquidazione della società, il valore dell'attivo patrimoniale (euro 972.951,00) è inferiore a quello dei debiti (euro 980.364,00); ritenuto, pertanto, che la società versi da tempo in uno stato di insolvenza, in ragione dell'insufficienza dell'attivo patrimoniale a soddisfare per intero le esposizioni debitorie, a ciò dovendosi aggiungere la circostanza che una parte dei beni mobili della ricorrente sono stati oggetto di pignoramento (cfr. la relazione depositata dal liquidatore il 04.11.2025 e la documentazione allegata nella quale vengono analiticamente indicati tutti i contenziosi pendenti e i procedimenti esecutivi e cautelari di natura conservativa promossi nei confronti della stessa); tenuto conto della circostanza che la fase cautelare del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di
Milano, Sezione specializzata in materia di impresa da CREL s.r.l. nei confronti di Parte_1 finalizzato all'accertamento della contraffazione in danno dell'attrice del brevetto di CREL s.r.l. IT-
'732 relativo al dispositivo “Sandstorm II”, costituente il fulcro dell'attività d'impresa della ricorrente, si è chiusa con un'ordinanza che impedisce alla l'ulteriore produzione, Pt_1 commercializzazione, promozione e utilizzazione del detto dispositivo, con fissazione di una penale di euro 10.000,00 per ogni prodotto illecitamente commercializzato, con la conseguenza che deve reputarsi non sussistano le condizioni per una ripresa dell'attività produttiva della ricorrente;
ritenuto, dunque, che la ricorrente versi in una situazione di squilibrio economico-patrimoniale, in quanto, in una condizione di inoperatività e di presumibile impossibilità di ripresa nel futuro (per quanto allegato e documentato dalla medesima ricorrente), le attività indicate in bilancio non consentano di appianare l'esposizione debitoria;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con Parte_1 sede in Caltagirone, via Giuseppe Pitré n. 6/B, c.f. e p.i. in persona del liquidatore avv. P.IVA_1
AN RL, nominato dal Tribunale di Catania con decreto del 10.03.2025, numero REA CT-
422287;
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore l'avv. Giuliana Antonella Spoto con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 16.04.2026 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali, il giorno 18.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE FALLIMENTARE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 29-1/2025
PROMOSSO DA
, in persona del liquidatore, avv. AN RL, con sede Parte_1 legale in Caltagirone, via Giuseppe Pitrè n. 6/B, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dal P.IVA_1 medesimo liquidatore.
RICORRENTE
***
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla stessa debitrice , con sede in Caltagirone, via Giuseppe Pitré n. 6/B, c.f. e p.i. Parte_1
in persona del liquidatore avv. AN RL, nominato dal Tribunale di Catania P.IVA_1 con decreto del 10.03.2025; rilevato che la ricorrente ha rappresentato che:
- dall'esame della situazione economico-patrimoniale al 31.10.2024, era emerso che la società aveva subito una perdita complessiva di euro 762.227,78;
- che in occasione dell'assemblea del 13.12.2024, il presidente “rappresentava all'Assemblea che sarebbe stato possibile ripianare le perdite, già maturate, mediante versamenti a fondo perduto da effettuarsi dai soci in favore della Società. Sul punto, però, tutti i soci, interpellati nominativamente dal presidente, dichiaravano di non voler procedere al ripianamento della perdita. Indi il Presidente, conseguentemente alla mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482, ter, c.c., dava atto dell'avvenuto realizzarsi della causa di scioglimento ex art.
2484 n. 4), e proponeva all'assemblea la nomina di un professionista già dallo stesso individuato a svolgere la funzione di liquidatore unico della società. Sul punto non essendovi voto favorevole di tutti i soci veniva però deliberato di demandare la designazione del
Liquidatore Unico al Tribunale di Catania – Sezione specializzata in materia di impresa”;
- che la società non aveva alcuna liquidità, che non erano state pagate le retribuzioni dei dipendenti a partire dal mese di marzo 2025 oltre alla tredicesima mensilità dell'anno 2024, mentre gli istituti di credito fiduciari avevano già comunicato il recesso dai rapporti accesi e la chiusura dei fidi, peraltro gravemente passivi;
- che non era più possibile proseguire l'attività a causa dei contenziosi pendenti, aventi ad oggetto, uno il brevetto del robot su cui si fonda quasi interamente l'attività della società, gli altri i beni mobili, le materie prime e i conti attraverso i quali viene svolta l'attività;
- che il liquidatore ha provveduto in data 15-20.05.2025 al licenziamento di tutti i dipendenti;
- di trovarsi, quindi, in uno stato di crisi finanziaria irreversibile e di non di potere adempiere con regolarità le proprie obbligazioni;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la Cancelleria ha dato atto di avere comunicato la domanda del debitore al registro delle imprese e di averla trasmessa al pubblico ministero in loco, secondo quanto disposto dall'art. 40, comma III, CCII;
ritenuto che
la parte ricorrente sia legittimata ad agire per la propria liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37, comma II, CCII;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
considerato, infatti, che dalla documentazione ricavata mediante l'istruttoria d'ufficio nonché prodotta dalla debitrice, emerge il superamento delle soglie con riguardo a d alcune o a tutte le voci dell'attivo patrimoniale, dei debiti e dei ricavi per gli anni 2022, 2023 e 2024; rilevato, in particolare, che: il bilancio relativo all'esercizio 2022 registra un attivo patrimoniale di euro 2.843.312,00, ricavi per euro 343.159,00 e debiti pari ad euro 447.069,00; il bilancio relativo all'esercizio 2023 un attivo patrimoniale di euro 972.951,00, ricavi per euro 594.347,00 e debiti pari ad euro 980.364,00; il bilancio relativo all'esercizio 2024 un attivo patrimoniale di euro 842.802,00, ricavi per euro 740.585,00 e debiti pari ad euro 2.141.279,00;
ritenuto che
la complessiva situazione debitoria emersa all'esito dell'istruttoria consente di reputare integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCI;
ritenuto che
, nelle società in liquidazione, la valutazione dell'insolvenza “deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (di recente Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660); rilevato che l'attivo patrimoniale indicato nel bilancio 2024, predisposto dal liquidatore secondo i principi di redazione di una società in liquidazione, rappresenti almeno un terzo dei debiti individuati in bilancio ed emergenti dall'ulteriore documentazione allegata;
considerato, peraltro, che come indicato nella nota integrativa al bilancio la maggior parte dell'attivo circolante è rappresentato da crediti erariali, a fronte di cospicui debiti nei confronti di banche e di fornitori, oltre alle posizioni degli ex dipendenti;
rilevato che già nel 2023, anno in cui si verifica la crisi di liquidità che ha dato successivamente luogo alla messa in liquidazione della società, il valore dell'attivo patrimoniale (euro 972.951,00) è inferiore a quello dei debiti (euro 980.364,00); ritenuto, pertanto, che la società versi da tempo in uno stato di insolvenza, in ragione dell'insufficienza dell'attivo patrimoniale a soddisfare per intero le esposizioni debitorie, a ciò dovendosi aggiungere la circostanza che una parte dei beni mobili della ricorrente sono stati oggetto di pignoramento (cfr. la relazione depositata dal liquidatore il 04.11.2025 e la documentazione allegata nella quale vengono analiticamente indicati tutti i contenziosi pendenti e i procedimenti esecutivi e cautelari di natura conservativa promossi nei confronti della stessa); tenuto conto della circostanza che la fase cautelare del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di
Milano, Sezione specializzata in materia di impresa da CREL s.r.l. nei confronti di Parte_1 finalizzato all'accertamento della contraffazione in danno dell'attrice del brevetto di CREL s.r.l. IT-
'732 relativo al dispositivo “Sandstorm II”, costituente il fulcro dell'attività d'impresa della ricorrente, si è chiusa con un'ordinanza che impedisce alla l'ulteriore produzione, Pt_1 commercializzazione, promozione e utilizzazione del detto dispositivo, con fissazione di una penale di euro 10.000,00 per ogni prodotto illecitamente commercializzato, con la conseguenza che deve reputarsi non sussistano le condizioni per una ripresa dell'attività produttiva della ricorrente;
ritenuto, dunque, che la ricorrente versi in una situazione di squilibrio economico-patrimoniale, in quanto, in una condizione di inoperatività e di presumibile impossibilità di ripresa nel futuro (per quanto allegato e documentato dalla medesima ricorrente), le attività indicate in bilancio non consentano di appianare l'esposizione debitoria;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con Parte_1 sede in Caltagirone, via Giuseppe Pitré n. 6/B, c.f. e p.i. in persona del liquidatore avv. P.IVA_1
AN RL, nominato dal Tribunale di Catania con decreto del 10.03.2025, numero REA CT-
422287;
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore l'avv. Giuliana Antonella Spoto con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 16.04.2026 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali, il giorno 18.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo