Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 26/11/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n. 30878 Sent. 183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
Vito Tenore Presidente EL Vinciguerra Giudice Laura De Rentiis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30878 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:
AGRIFARM Società Agricola s.r.l., PEC: soc.ag.agrifarm@pec.it (indirizzo verificato sul registro Inipec doc. 47) con sede legale in San Germano Vercellese (VC), cascina Colombara 38 P.I. 01958120022, in persona del legale rappresentante pro tempore AN MA, rappresentata e difesa, giusta procura posta su foglio separato depositato unitamente alla comparsa, dall’avv. ANluca Mignacca (gianlucamignacca@pec.it), presso lo studio del quale, alla via Vittorio Veneto n. 108 in Roma, è elettivamente domiciliata.
RO IO, (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente a San Germano Vercellese (VC) cascina Colombara nr. 38, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della suindicata società all’epoca dei fatti (2009- 2013), rappresentato e difeso, giusta procura posta su foglio separato depositato unitamente alla comparsa, dall’avv. ANluca Mignacca (gianlucamignacca@pec.it), presso lo studio del quale, alla via Vittorio Veneto n. 108 in Roma, è elettivamente domiciliato.
IE EV s.r.l. con sede legale attuale in Pieve San GI (CR), località Gazzolo n.2/C, Partita IVA/C.F. 02597360342, in liquidazione giudiziale giusta sentenza del Tribunale di Cremona del 29 gennaio 2025, in persona del curatore ND Tirindelli domiciliato in Cremona via Platina 66 (pec della procedura: lg5.2025cremona@pecliquidazionigiudiziali.it), contumace.
IO IE (C.F.: CCC DGI 77C13C 623X), residente a Samolaco (SO), in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante all’epoca dei fatti e poi liquidatore della AL IC S.r.l., rappresentato e difeso, nel presente giudizio, come da delega unita alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Naima COni (cod. fisc. [...]- pec: naimamarconi@pec.it) e Paolo ANolio (cod. fisc. [...]), entrambi del Foro di OV, nel domicilio eletto presso lo studio del secondo in OV, Via Acerbi, 27, che hanno dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione ai recapiti pec: paologianolio@mantova.pecavvocati.it e fax: 0376/221235.
Nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025, con l’assistenza del segretario Ludovico Rossari, su consenso delle parti, è stata data per letta la relazione di causa. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero dott.ssa Daniela Dell’oro, l’avvocato ANluca Mignacca, per AN MA e IF soc. agricola s.r.l., e l’avvocato Paolo ANolio per DI CI.
FATTO
Con atto di citazione depositato in Segreteria in data 27 marzo 2025, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio AGRIFARM Società Agricola s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, AN MA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società IF s.r.l. all’epoca dei fatti (2009- 2013) , DI VI s.r.l., in persona del curatore pro tempore e CI DI, nella qualità di legale rappresentante all’epoca dei fatti e liquidatore della AL IC s.r.l., per sentirli condannare «al pagamento della somma pari ad € 245.671,96, oltre rivalutazione e accessori di legge sino all’integrale soddisfo in favore della Regione Lombardia, per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all’Italia per la programmazione 2007-2014».
Il Procuratore regionale esponeva che l’azione erariale interessa il recupero dei contributi eurocomunitari erogati in favore della società agricola IF s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per le annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Al netto degli importi già recuperati dall’O.P.R., la Procura erariale precisava che il danno contestato era imputabile alle diverse annualità come segue: euro 10.989,05, oltre accessori di legge (annualità 2009); euro 70.217, 72, oltre accessori di legge (annualità 2010); euro 66.988,62, oltre accessori di legge (annualità 2011); euro 36.152,75, oltre accessori di legge (annualità 2012); euro 61.323,82, oltre accessori di legge (annualità 2013).
La Procura erariale conveniva, altresì, in giudizio i soggetti intermediari (DI VI s.r.l., in persona del curatore pro tempore e CI DI, nella qualità di legale rappresentante all’epoca dei fatti e attuale liquidatore della AL IC s.r.l.) che avevano svolto un ruolo attivo nel procedimento amministrativo per l’ottenimento dei contributi in discorso. In particolare, la DI VI s.r.l., per l’annualità 2013, e CI DI per le annualità 2009, 2011 e 2012.
La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica degli inviti a dedurre ai presunti responsabili (notifica inviata in data 10/10/2024).
A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, IO IE, nella qualità di legale rappresentante all’epoca dei fatti e attuale liquidatore della AL IC s.r.l., si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 17 settembre 2025, formulando le seguenti conclusioni: «NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: dichiarare prescritto, per i motivi indicati nella parte motiva del presente atto, il giudizio erariale azionato dalla Procura Regionale della Lombardia con l’Atto di citazione richiamato in epigrafe; respingere in ogni caso la domanda di condanna azionata dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti con l’Atto di citazione richiamato in epigrafe nei confronti del Sig. DI CI e di “AL IC” per mancanza dei presupposti e comunque in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti con il presente atto, mandandosi assolto il convenuto DI CI e la Società “AL IC” dal pagamento di qualsivoglia somma a titolo di danno erariale; IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: nella non creduta ipotesi di condanna, determinare nei limiti del giusto e del provato, nell’esercizio del potere di riduzione la somma dovuta a titolo di danno erariale e in via solidale dal Sig. DI CI. Con vittoria di spese e onorari».
La società agricola IF s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e AN MA si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 29 settembre 2025, formulando le seguenti conclusioni: «In via preliminare: accogliere la richiesta di sospensione del giudizio; accogliere la eccezione di prescrizione così come formulata e dichiarare la prescrizione della pretesa avanzata dalla Procura Regionale. Nel merito: rigettare la domanda avanzata dalla Procura Regionale poiché infondata in fatto e diritto affermando l’inesistenza ogni addebito al sig. AN MA ed alla IF Società Agricola S.r.l. In via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare che la responsabilità per l’anno» 2011 e 2012 (annualità rettificate in sede di discussione in pubblica udienza) «è limitata alle sole superfici a pascolo con esclusione di quelle utilizzate con colture a seminativo. In ogni caso con il favore delle spese e compensi di lite».
Non si è costituita in giudizio la IE EV s.r.l. in liquidazione giudiziale, in persona del curatore pro tempore.
Nell’udienza del 22 ottobre 2025, le parti costituite insistevano nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
1. Questioni preliminari.
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), va dichiarata la contumacia della convenuta IE EV s.r.l. in liquidazione giudiziale, giusta sentenza del Tribunale di Cremona del 29 gennaio 2025, in persona del curatore pro tempore ND Tirindelli.
La predetta società è stata destinataria di regolare notifica dell’atto di citazione e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, ma non si è costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare, va esaminata l’istanza di sospensione sollevata, ai sensi degli articoli 295 c.p.c. e 106, comma1 c.g.c., dai convenuti IF s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e AN MA in ragione di causa pendente innanzi al Tribunale di Milano avente ad oggetto l’azione di recupero promossa da Regione Lombardia. La difesa sostiene che l’azione di recupero promossa dalla Pubblica amministrazione «determina l’attuale improcedibilità dell’azione contabile sino alla definizione del giudizio civile».
La Procura erariale ha eccepito che l’istanza di sospensione è infondata in ragione del principio di autonomia che regola i rapporti tra il giudizio civile e quello contabile.
L’istanza di sospensione formulata dai convenuti è infondata.
Questa Sezione ricorda che è pacifico che la giurisdizione civile, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, siano «reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale» (ex multis Cass., sez. un., ord. 21 ottobre 2005, n. 20343).
Alla luce del combinato disposto degli articoli 106 c.g.c. e 295 c.p.c., «la sospensione del processo dinanzi la Corte dei conti può essere disposta al concomitante ricorrere di due presupposti. In primo luogo, è necessario che sussista un rapporto di dipendenza tra cause: la causa pregiudicante deve avere ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica). In secondo luogo, occorre che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, p. es., di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l'incidente di falso (art. 14, c.g.c.)» (ex plurimis, C. conti, Sez. Riun., ord. n. 12/2018).
Ne consegue che non è possibile identificare nel giudizio civile azionato dalla Amministrazione per il recupero dei contributi erogati, «ancorché inerente all'accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c.», atteso che la controversia civile «non è pregiudiziale in senso tecnico, ossia non costituisce l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile» (C. conti, Sez. Riun., ord. n. 9/2018). Né si ravvisa un eventuale rischio di ne bis in idem in quanto una eventuale duplicazione delle somme da recuperare potranno essere fatte valere in sede di esecuzione delle eventuali e future azioni di recupero.
Con riferimento a fattispecie analoghe alla presente, la Corte dei conti in sede di appello ha espressamente ribadito che «non sussiste (..) alcun rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, quello in sede ordinaria che vede convenuta la Regione Lombardia, per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.), in un giudizio di opposizione per il recupero delle somme erogate e quello in sede erariale» (C. conti, App. sent. n. 114 del 30 luglio 2025).
In conclusione, vige l'assoluta autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella delle altre giurisdizioni e, quindi, deve essere respinta l’istanza di sospensione.
Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa di CI DI, nella qualità di legale rappresentante all’epoca dei fatti e liquidatore della AL IC s.r.l..
Come ha già avuto modo di affermare questa Sezione, in proposito, è «sufficiente richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte che ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile non solo nei confronti del soggetto beneficiario dei contributi pubblici ma, anche nei confronti dei soggetti che hanno coadiuvato il beneficiario della contribuzione pubblica svolgendo ruoli professionali e istruttori decisivi ai fini dell’ottenimento del contributo, a prescindere che abbiano sottoscritto la domanda per accedere al contributo finanziario» (C. conti, Sez. Giur. Lombardia sent. 8 aprile 2024, n. 56 e sent. 18 aprile 2023, n.78 che richiamano Cass. Sez. Un., sent. 24.11.2021, n. 36375; id., Sez. Un., sent. 24.1.2022 n. 1994).
In ragione di ciò, è anche irrilevante, ai fini della responsabilità risarcitoria alla quale si conforma la responsabilità amministrativo contabile, che l’eventuale obbligo restitutorio sia posto a solo carico dell’indebito percettore.
2. Merito.
Ai fini dell’esame della fondatezza nel merito dell’azione erariale, questo Collegio è chiamato a vagliare i fatti costitutivi della domanda attorea con specifico riferimento alle condotte illecite contestate ai convenuti che sono state materialmente causative dell’evento qualificabile come danno erariale e che, a sua volta, è giuridicamente causa delle conseguenze dannose risarcibili in questa sede.
La Procura contabile espone che la Guardia di Finanza (Compagnia Menaggio) aveva trasmesso gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, recante una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall’O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell’ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani coinvolgenti una serie di beneficiari presentatori di domande di aiuto contenenti dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto.
Tra i diversi destinatari degli accertamenti vi è la società agricola IF s.r.l., in persona di AN MA legale rappresentante all’epoca dei fatti.
Più nello specifico, nell’atto di citazione, si rappresenta che l’indebita percezione era stata ottenuta tramite la presentazione di documenti formalmente regolari, ma in realtà non conformi al vero, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda di aiuto necessari per ottenere il pagamento di contributi pubblici; più nello specifico, si tratta di contributi comunitari a fondo perduto, liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune c.d. P.A.C. e a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale c.d. F.E.S.R..
Con riferimento alla disciplina comunitaria e nazionale di riferimento, è pacifico che i contributi ai quali la società agricola convenuta ha avuto accesso fossero finalizzati ad un interesse pubblico; in particolare, sono preordinati al mantenimento dei pascoli permanenti. Tale obiettivo era già indicato dal regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003 (v. quarto considerando: “In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi”; elemento confermato dal regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 (v. art. 6, c. 2 e allegato III).
Come già ricordato da questa Sezione «la disciplina relativa ai finanziamenti a carico della P.A.C. e del F.E.A.S.R. successiva all’introduzione del regime del “disaccoppiamento” (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) prevede che gli aiuti economici sono corrisposti all’imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all’estensione delle superfici lavorate. Il c.d. “disaccoppiamento” aveva trasformato la natura dei finanziamenti in parola da “sostegno al prodotto” a “sostegno al reddito dei produttori”, i quali, per poter accedere al contributo pubblico, dovevano avere titoli e terreni agricoli, per il cui possesso erano obbligati ad esibire e/o indicare appositi contratti di conduzione» (C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio 2023, nonché C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 35 del 1° marzo 2023).
La Corte dei conti, in sede di appello, ha precisato che «nel regime previgente gli agricoltori ricevevano tanti più contributi quanto maggiore era la produzione, nel nuovo regime, sulla base del suddetto principio del “disaccoppiamento”, gli aiuti divengono potenzialmente indipendenti dalle quantità prodotte. Con la dequotazione della stretta correlazione tra aiuti e produzione, gli agricoltori dell’Unione hanno dunque acquisito la possibilità di calibrare la produzione sulle reali esigenze del mercato, potendo, nel contempo, fare affidamento su un reddito stabile. Peraltro, il concorrente principio di condizionalità compendia l’insieme delle norme, dettate in ambito nazionale con DM del 15 dicembre 2005, che le aziende agricole devono rispettare al fine di poter accedere al regime del pagamento unico ed attengono, in particolare (e per quel che nella specie rileva), al mantenimento dei terreni in disponibilità in buone condizioni agronomiche e ambientali» (C. conti, I App., sent. n. 71/2025).
Tuttavia, la medesima Sezione di appello precisa che «il combinato disposto della disciplina sul beneficiario del contributo ex art. 2, 33 e 34 del Regolamento (CE) n. 73/2009 e sul c.d. “disaccoppiamento” non consente di estendere in via interpretativa l’ambito applicativo del regime di aiuto fino a configuralo nei termini di una mera rendita finanziaria a beneficio del titolare del terreno, il quale, invece, per accedere legittimamente al regime di aiuto, deve necessariamente essere un agricoltore e svolgere sugli stessi terreni un’attività agricola, nel rispetto del principio di condizionalità (in termini, Tar Lazio sent. n. 802/2015; CdS. sent. n. 4192/2015)» (C. conti, I App., sent. n. 71/2025).
In ogni caso, è pacifico che la finalità dell’erogazione dei contributi in esame sia quella di consentire il “mantenimento dei terreni in disponibilità in buone condizioni agronomiche e ambientali”.
La Procura erariale, in sede di contestazione dell’illecito, deduce che l’erogazione dei contributi è avvenuta sulla scorta di presentazione di domande di aiuto mendaci e questo ex se determinerebbe (in via deduttiva) la mancata realizzazione della finalità pubblicistica sottesa all’impianto contributivo. In buona sostanza, la contestazione erariale si fonda su un implicito “sviamento” dal fine pubblicistico sotteso alla contribuzione desumibile da un illecito utilizzo dell’istituto del c.d. disaccoppiamento, ossia lo strumento che «non interdice all’agricoltore, nell’esercizio dell’attività agricola, di avvalersi, nell’ambito dell’azienda agricola, della prestazione di terzi (c.d. contoterzisti), sub specie di prestazione d’opera o di mezzi tecnici utili alla produzione dell’azienda agricola gestita dall’agricoltore beneficiario» (C. Conti, I App., sent. n. 71/25).
I fatti come contestati dalla Procura erariale, quindi, impongono a questo Collegio anche un sintetico richiamo della disciplina che regola la modalità di presentazione della domanda di aiuto e l’erogazione dei contributi in discorso. In proposito, questo Collegio ribadisce che essi «richiedevano, in capo al percettore, la sussistenza delle c.d. condizionalità, circostanze la cui esistenza è necessaria per l’effettiva erogazione del finanziamento. Nello specifico, esse consistevano, cumulativamente, nella proprietà, nel possesso e/o nella disponibilità dei terreni agricoli identificati con il catasto; nell’effettivo utilizzo del terreno a pascolo, attuato mediante pascolamento delle greggi o delle mandrie o, in alternativa, nello sfalcio almeno annuale del pascolo; nella produzione di certificati di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza di animali rilasciati dalle Asl ai proprietari delle bestie (c.d. modelli 7 di monticazione e demonticazione)» (cfr. C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1 del 4 gennaio 2023).
Più nello specifico, «L’imprenditore agricolo che intendeva ottenere i predetti contributi doveva, quindi, presentare una domanda di aiuto all’amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno ivi indicando, tra l’altro, l’elenco delle particelle catastali di cui dichiarava di essere conduttore, specificando: il Comune in cui i terreni erano situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiedeva il contributo nonché per lo specifico aiuto montano il pascolatore per conto terzi (o monticatore) di cui intendeva avvalersi per il pascolo o lo sfalcio del fieno. Gli aiuti erano liquidati ed erogati tra il 1°dicembre ed il 30 giugno dell’anno successivo. I contributi erano finalizzati a mitigare l’abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura.
Il complesso dei requisiti per ottenere il beneficio commisurato all’ettaro (diritto all’aiuto standard) costituiva la c.d. condizionalità, ovvero l’abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell’azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno, che si realizzava mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o in alternativa dell’esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno. Per comprovare l’effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini agricolo-pastorali era necessario accludere alle domande, presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall’ASL al proprietario degli animali che attestavano la quantità dei capi destinati all’alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza)» (C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio 2023, nonché C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 35 del 1° marzo 2023).
L’odierna azione erariale si fonda, a prescindere dal raggiungimento della finalità dell’erogazione pubblicistica (ossia, il mantenimento dei terreni “in buone condizioni agronomiche e ambientali”), sulla non veridicità di quanto dichiarato nelle domande di aiuto presentate dal convenuto. In particolare, secondo la Procura il meccanismo fraudolento, attuato con il determinante contributo causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi (VI DI s.r.l. e AL service s.r.l.), è consistito nell’aver indicato pascolatori di bestiame (soggetti che -pacificamente- possono essere anche terzi rispetto al titolare dei terreni o a chi ne aveva la “disponibilità” per il predetto istituto del c.d. sdoppiamento) che, invece, non avevano di fatto pascolato sui terreni oggetto della richiesta di contribuzione.
Chiarito il quadro normativo al quale va ricondotta l’azione erariale esercitata dalla Procura, per giungere all’accertamento dei fatti contestati bisogna procedere con l’esame delle condotte imputate alla società agricola e agli intermediari in merito alle singole annualità.
2.1 Contributi annualità 2009 percepiti dalla società agricola IF s.r.l. con intermediazione di CI DI nella qualità di legale rappresentante della AL IC s.r.l..
Questo Collegio precisa che, con riferimento a questa annualità, la Procura contesta la responsabilità erariale anche a CI DI (nella qualità di attuale liquidatore e legale rappresentante all’epoca dei fatti della AL IC s.r.l.) per il ruolo di soggetto intermediario svolto ai fini della presentazione della domanda di contribuzione.
La contestazione erariale interessa la Domanda Unica nr. 2009/00216749 (presentata da IF Società Agricola s.r.l. in data 13.05.2009) con la quale la società ha chiesto la contribuzione, dichiarando di aver “mantenuto” il terreno sito in IU (SO) e contraddistinto dal mappale 39 del foglio 7, adibendolo a pascolo per il tramite di CO ON, AN RO LL e EL RR (c.d. pascolatori per conto terzi).
La Procura erariale afferma che in ragione delle dichiarazioni rese dai pascolatori «è evidente che i terreni inseriti nella domanda unica presentata dalla IF Società Agricola s.r.l. nell’annualità 2009 non sono stati monticati: il pascolatore ON CO non si è mai recato presso i terreni di IU (SO), ma esclusivamente sui terreni situati nel Comune di IO (CO)».
A sostegno della tesi accusatoria, la Procura richiama il contenuto delle s.i.t. rese nell’ambito del procedimento penale da EL RR e CO ON ai quali era stato affidato, dalla società di assistenza dei servizi amministrativi AL service s.r.l., il pascolamento del terreno sito in IU.
La difesa contesta l’infondatezza della tesi accusatoria eccependo che, per l’annualità in discorso, «nessuna incongruità è attribuibile alla domanda di IF ed ai premi da essa ricevuti». Ai fini della quantificazione dei contributi percepiti da IF nell’anno 2019, puntualizza che la società «deteneva n. 160 titoli Pac attivabili con un minimo di 158.33» e che «nella domanda di aiuto ha indicato le seguenti superfici: 1) superfici destinate a mediante pascolamento in comune di comune di IU (SO) per ettari 24.5 e Oncino (CN) per ettari 134.0182 netti da utilizzare mediante pascolamento» (allegati C1 e C2 della memoria).
Sulla scorta di detta precisazione, la difesa rileva che IF, nel 2009, ha percepito un premio rapportato solo a 117 ettari in luogo dei 160 indicati in domanda. A fronte della “riduzione” degli ettari riconosciuti come legittimanti la contribuzione, la superficie del mappale sito in IU che misura 24.5 ettari diventerebbe irrilevante. In altri termini, a fronte dell’entità della contribuzione riconosciuta, secondo la difesa non si può escludere che l’OPR avesse già decurtato dal calcolo del contributo il terreno sito in IU, in quanto l’estensione dei terreni siti in Oncino (CN) sarebbe stata già di per sé sufficiente a giustificare i contributi percepiti. La difesa eccepisce, dunque, il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della Procura in ordine all’individuazione del presunto danno erariale per mancata quantificazione del contributo percepito “indebitamente” da IF per il solo terreno di IU.
In sede di discussione, con riferimento alle modalità di calcolo seguite dall’OPR, la Procura ha fatto presente di aver chiesto un approfondimento al medesimo ente pagatore. L’OPR con documento agli atti del giudizio, per l’annualità 2009, ha precisato che la superficie ammissibile era stata ridotta da 116 ettari a 34 ettari, perché la segnalazione della Guardia di Finanza riguardava solo il Comune di IU. La Procura precisa che la normativa di riferimento va individuata “nell’art. 4.1 del regolamento CE 1782/2003 lettera 3 (relativa alla protezione del pascolo permanente)” e che la superficie è stata abbattuta del 20% ai sensi dell’articolo 72.1 del regolamento CE 1122/2009.
Sempre per l’annualità 2019, nel corso della discussione in pubblica udienza, la difesa dei convenuti percettori di contributi ha controreplicato «che IF aveva a disposizione 151 titoli PAC che potevano essere oggetto di premio e a cui sono state abbinate pari superfici, ma che Regione Lombardia ha riconosciuto un premio inferiore». Deduce, quindi, che l’azione erariale riguarda anche «una parte di quel premio che probabilmente non è stato mai versato ad IF. E su questo dato la Procura, nell’atto di citazione, ha risposto attraverso una nota di chiarimenti di OPR che introduce non più il tema della fraudolenta dichiarazione ai fini dell’ottenimento del premio, ma l’applicazione di una norma comunitaria, quella relativa al mancato rispetto della condizionalità, che anche in questo caso degrada la vicenda da un aspetto contabile risarcitorio a un aspetto puramente amministrativo». Dunque, la medesima difesa rinnova la richiesta di accoglimento dell’eccezione di prescrizione in quanto «le superfici non riconosciute sono soltanto 24 ettari rispetto ai ben 150 dichiarati, relative al Comune di IU in provincia di Sondrio, dove si è recato il pascolatore RR EL».
La difesa contesta, altresì, nel merito la valutazione compiuta dalla Procura in ordine alle dichiarazioni rese a s.i.t. dal pascolatore RR, precisando che le dichiarazioni rese a s.i.t. da ON CO sono irrilevanti in quanto fanno riferimento ai contratti che IF aveva concluso per i terreni siti nel Comune di Oncino e, quindi, non sono oggetto dell’odierno contendere. Sempre in sede di repliche, la difesa di IF ha precisato che è «normale che il ON abbia dichiarato a SIT di non essere stato a IU, perché aveva dei contratti relativi a Oncino, mentre a IU è andato esclusivamente l’RR, come ha dichiarato nella SIT del 16 maggio 2016, quando afferma di essere andato a IU per conto di CI DI. Ritiene quindi che la domanda sia infondata e afferma di aver depositato un atto di scienza, denominato come dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che conferma quanto era stato dichiarato nella SIT». La medesima difesa, quindi, ha insistito per l’accoglimento dell’istanza istruttoria volta ad «ascoltare i pascolatori e verificare se effettivamente abbiano detto il vero».
L’eccezione nel merito della difesa, ad avviso di questo Collegio, è assorbente per il rigetto della domanda volta alla ripetizione della contribuzione erogata ad Agrifam per l’annualità 2019 in relazione al pascolamento del terreno sito in IU (SO), contraddistinto dal mappale 39 del foglio 7.
Il Collegio osserva che ai fini dell’accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità della società convenuta è dirimente che la Procura erariale provi che ci sia stato uno sviamento dei contributi erogati dalla loro finalità, ossia quella di consentire il “mantenimento dei terreni in disponibilità in buone condizioni agronomiche e ambientali”.
In assenza di una prova specifica sullo sviamento dalla finalità pubblica funzionale alla contribuzione (ossia, nel caso di specie, in assenza di una prova diretta sul fatto che i terreni non fossero mantenuti “in buone condizioni agronomiche e ambientali”), detto sviamento può essere desunto indirettamente da fatti diversi (nel caso di specie, dalle circostanze fattuali che alle domande di contribuzione fosse allegata documentazione falsa o, comunque, fossero inserite dichiarazioni non veritiere).
In ogni caso, sia in presenza di prove dirette sia in presenza di presunzioni semplici, gli elementi fattuali dedotti dalle parti che il Giudice della cognizione valuta (primo comma dell’art. 95 c.g.c.) impongono a questo Collegio di «individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni» (cfr. Cass., Ord., 20/07/2023, n. 21727 che richiama Cass, 17 settembre 2020, n. 19351; Cass., 16 febbraio 2021, n. 3941; Cass., 23 novembre 2021, n. 36093; Cass., 2 settembre 2022, n. 25962; Cass., 15 marzo 2023, n. 7498).
Nel caso di prove presuntive (ossia, la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato ex art. 2727 c.c.), se non si è in presenza di presunzioni legali (art. 2728 c.c.), il Giudice può attribuirgli valenza probatoria solo se i fatti indiziari allegati e provati sono gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.). Le presunzioni semplici non sono ammesse nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale.
Con il concetto di gravità si intende che il fatto noto deve rendere “altamente probabile” il fatto ignoto; con quello di precisione che il fatto noto deve essere determinato in modo non vago nelle sue circostanze fattuali; con l’elemento della concordanza, si intende che se ci sono più indizi questi devono convergere verso la stessa conclusione (ciò non significa che non possa essere sufficiente anche una sola presunzione semplice purchè questa, da un punto di vista logico, possa essere ritenuta sufficiente e convincente).
Alla luce di questa premessa di carattere generale sulle prove presuntive, nel processo contabile, le norme sulla valutazione delle prove (i commi 2 e 3 dell’art. 95 c.g.c. che sostanzialmente richiamano gli artt. 115 e 116 c.p.c.) impongono al Giudice del merito, da un lato, di esplicitare le ragioni per le quali alcuni elementi probatori hanno maggior forza di convincimento rispetto ad altri presentati dalle parti, ma dall’altro lato, anche in assenza di una produzione probatoria da parte delle difese, di valutare che gli elementi probatori prodotti dalla Procura erariale siano idonei a provare i fatti costitutivi allegati ma contestati dalle difese delle parti convenute. Conseguentemente, quando gli elementi probatori prodotti dalla Procura hanno carattere indiziario, anche se le difese dei convenuti si sostanziano in una mera allegazione di fatti impeditivi senza che vengano dedotte prove contrarie, il Giudice del merito è chiamato a compiere una valutazione sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi affinchè siano idonei a provare che, a fronte delle domande di aiuto presentate, i terreni non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali perché i pascolatori indicati nelle domande di aiuto non avevano materialmente svolto attività di pascolamento del loro bestiame nei terreni indicati nelle stesse domande di aiuto.
La Procura erariale tra gli elementi dedotti per provare i fatti costitutivi della domanda allega il contenuto delle sommarie informazioni rese da soggetti terzi (nel caso di specie, i pascolatori) assunte dalla polizia giudiziaria nel corso dell’indagine penale preliminare; sommarie informazioni che sono state integralmente riportate nella notia damni.
Le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria “dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini” (primo comma art. 351 c.p.p. e art. 362 c.p.c. se le informazioni sono assunte dal pubblico ministero), per assurgere valenza probatoria nel giudizio di accertamento della responsabilità penale, tendenzialmente, sono condizionate ad una successiva escussione del terzo che, in sede dibattimentale, assume il ruolo di testimone.
Come ha controdedotto la difesa di IF, in merito alla contribuzione ricevuta per il terreno sito in IU, sono rilevanti solo le dichiarazioni del pascolatore RR EL. Quest’ultimo è stato sentito a s.i.t. il 19 maggio 2016 e, in quella sede, ha affermato che «l'allevamento del mio bestiame l'ho svolto sempre all'Alpe Bondeno, Alpe Sella, alpe Rebella nel Comune di IU ed altre alpi presenti sia nel comprensorio di IU e MO». Dunque, il pascolatore ha confermato di aver pascolato le sue bestie nei pascoli siti negli alpeggi di IU.
Alla specifica domanda se fosse a conoscenza che, per gli anni in discorso, i suoi certificati di monticazione fossero inseriti anche in altre domande di aiuto presentate da aziende agricole terze, ha risposto: «da circa dieci anni conosco il signor CI DI con il quale è nato un rapporto di fiducia e collaborazione nella gestione dei pascoli siti nei luoghi da me frequentati abitualmente. ln particolare ogni anno lo stesso CI mi ha dato la disponibilità verbale di utilizzare anche dei pascoli siti nel Comune di IU che a suo dire rientravano nella propria disponibilità. Lo stesso mi indicava quante bestie portare nei vari pascoli al fine di rispettare il rapporto UBA/ettaro. ln cambio lo stesso CI DI mi ha sempre riconosciuto le spese di trasporto delle bestie per la transumanza delle stesse e ha sempre richiesto la consegna dei miei modelli 7 di monticazione in quanto mi aveva riferito che gli stessi gli servivano per essere inseriti nel fascicolo aziendale di altre aziende che negli anni presentavano richieste di contributi e premi della P.A.C.». Dunque, RR ha confermato di aver pascolato anche su terreni siti nel comune di IU e messi a disposizione da CI a cui aveva consegnato i certificati di monticazione.
Alla specifica domanda di chi presentasse alla Asl di competenza la formale richiesta dei modelli 7 di monticazione, RR ha risposto: «mi occupavo direttamente della richiesta di rilascio dei certificati di monticazione — modelli 7 — che successivamente, dopo averli fatti vistare al Comune li consegnavo al CI DI».
Il tenore delle dichiarazioni rese da EL RR, in realtà, è mutato nel successivo verbale del 30/03/2017 (all. 8 citazione). Per gli anni compresi tra il 2019 al 2013 in merito all’attività di monticazione di animali in alpeggi inclusi in vari comuni siti nella provincia di Sondrio, i verbalizzanti hanno premesso che «la stessa impresa agricola RR EL risulta aver richiesto ed ottenuto contributi europei ambito PAC per il tramite del Centro di Assistenza Agricola - FA — Ufficio di Bergamo con sede in Azzano San Paolo (BG) mediante la sottoscrizione di specifiche Domande Uniche di Aiuto nelle quali sono stati indicati terreni siti nei comuni di Chiavenna, San GI IP, Campodolcino, MO e IU tutti rientranti nella provincia di Sondrio per i quali la normativa di riferimento obbliga il loro mantenimento mediante almeno uno sfalcio annuale o, in alternativa il pascolamento degli animali nel rispetto del rapporto UBA/ettaro». Per tale ragione, i verbalizzanti hanno formulato ad RR EL la seguente domanda: «in relazione alle sue domande uniche di aiuto da Lei presentate negli anni compresi dal 2009 al 2013 ci può spiegare ove effettivamente ha condotto i suoi animali, ovvero su quali mappali e di quali alpeggi?».
Alla specifica domanda RR ha risposto come segue: «partendo dal Comune di MO, la transumanza in montagna attraversando i comuni dove detenevo i pascoli che ho indicato nella mia domanda di richiesta di contributi. Allo stesso CI ho consegnato il citato certificato di monticazione in quanto il CI avendo terreni confinanti con i miei mi diede la disponibilità di pascolare gli animali senza vincolo di territorio, consapevole comunque che il numero degli animali era sufficiente solo per il rispetto del rapporto UBA/ettaro per i miei terreni».
Alla luce delle dichiarazioni rese dal pascolatore terzo sin qui riportate, questo Collegio, in primo luogo, ritiene non pertinente l’eccezione della Procura erariale sulla distanza chilometrica esistente tra il comune di IO (provincia di Como) e IU (provincia di Sondrio), in quanto il certificato di monticazione fatto predisporre da RR e consegnato a CI si riferisce alla transumanza in montagna del bestiame che era partito “dal Comune di MO (…) attraversando i comuni dove detenevo i pascoli”, ossia i “comuni di Chiavenna, San GI IP, Campodolcino, MO e IU tutti rientranti nella provincia di Sondrio”
In secondo luogo, le dichiarazioni rese da RR non hanno il carattere dell’univocità e, quindi, non consentano di ritenere provato che il dichiarante non avesse pascolato il suo bestiame sul terreno di IU che CI gli aveva messo a disposizione intermediando con IF. La circostanza che il pascolatore non conoscesse la società agricola oggi convenuta diventa irrilevante perché quest’ultima, pacificamente, si era avvalsa dell’intermediazione di AL IC s.r.l. Detta intermediazione non solo non è in contestazione ma, anzi, è il presupposto della chiamata in giudizio di CI: la stessa Procura sostiene che IF, per quell’annualità e per quel terreno sito in IU, si fosse avvalsa dell’opera della società intermediatrice AL service s.r.l..
Le dichiarazioni del pascolatore RR non sono né univoche né precise. Nel 2016, RR ha dichiarato: «lo stesso CI mi ha dato la disponibilità verbale di utilizzare anche dei pascoli siti nel Comune di IU che a suo dire rientravano nella propria disponibilità».
Nel 2017, RR ha in parte ritrattato la dichiarazione resa quando i verbalizzanti gli hanno fatto presente che, visto che anche lui -in proprio- aveva presentato domande uniche di aiuto negli anni compresi dal 2009 al 2013, si poneva la questione se per le sue domande fosse stato rispettato il rapporto UBA/ettaro. Solo a quel punto, RR rettifica la dichiarazione resa nel 2016 escludendo, implicitamente, che avesse pascolato anche in terreni di cui aveva disponibilità tramite CI e affermando che, comunque, era “consapevole” «che il numero degli animali era sufficiente solo per il rispetto del rapporto UBA/ettaro per i miei terreni».
Il Collegio, oltre a questa considerazione sulla “contraddittorietà” delle dichiarazioni rese da RR, ritiene doveroso anche aggiungere che l’attendibilità del dichiarante è dubbia.
Nella valutazione della valenza probatoria del contenuto delle dichiarazioni rese dal soggetto terzo, al di fuori delle modalità previste per l’acquisizione della prova testimoniale che, anche in sede contabile in ragione di quanto previsto dall’art. 98 c.g.c., è strutturata come prova costituenda da assumere secondo le regole dettate dal codice di procedura civile e il Giudice di merito deve compiere anche una valutazione sulla “attendibilità” del soggetto che ha reso le dichiarazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 252 c.p.c.. Come specificato dalla norma del codice procedura civile da ultimo citata, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità con le parti del giudizio, dirimente è l’esistenza di un “interesse” del dichiarante.
Nel caso di specie, il pascolatore RR, in sede di sommarie informazioni, cambia il tenore delle stesse quando i verbalizzanti gli fanno presente che il bestiame in suo possesso non sarebbe stato sufficiente per rispettare il rapporto UBA/ettaro rispetto alle sue domande di contribuzione e a tutte quelle in cui è stato inserito quale pascolatore per conto terzi. Detta circostanza è dirimente ai fini della valutazione che questa Corte è chiamata a compiere sulla “attendibilità” del dichiarante in ragione del noto brocardo nemo tenetur se detegere. Più nello specifico, nel 2017 se avesse confermato quanto dichiarato nel 2016 (ossia, che aveva pascolato il suo bestiame anche per conto terzi e presso altri terreni rispetto a quelli in sua “disponibilità”), avrebbe significato mettere in dubbio la liceità della richiesta di contribuzione presentata dal medesimo pascolatore per proprio conto indicando i medesimi capi di bestiame. Infatti, in ragione dell’assunto della Procura erariale, i medesimi animali non potevano “pascolare” contemporaneamente su differenti mappali e, per gioco forza, affermare che essi erano stati fatti pascolare sui terreni dell’odierna società convenuta avrebbe significato ammettere che essi non avevano pascolato sui terreni per i quali aveva presentato lui stesso una autonoma richiesta di contribuzione. Dunque, questo Collegio stante una preliminare valutazione negativa sull’attendibilità di RR e ritenendo che, comunque, non sarebbe determinante ai fini dell’odierna pronuncia di merito stante l’omesso assolvimento dell’onere probatorio che grava sulla Procura erariale, ritiene di non dover ammettere la prova testimoniale di RR richiesta dalla difesa di IF.
Alla luce di quanto precede, in conclusione, questo Collegio ritiene che la Procura non abbia provato che la documentazione allegata alla domanda di contribuzione per l’annualità 2009 fosse falsa e/o contenesse dichiarazioni non veritiere e, quindi, non ha provato indirettamente che ci fosse stato uno sviamento dalle finalità pubbliche per il quale il contributo comunitario era stato concesso. Ne consegue il rigetto della domanda attorea nel merito per l’annualità 2009.
Il rigetto della domanda nei confronti della percettrice dei contributi, in assenza specifiche contestazioni che interessano il ruolo dell’intermediario, implica anche il rigetto nel merito dell’azione erariale promossa nei confronti di CI DI, nella qualità di legale rappresentante all’epoca dei fatti e liquidatore della AL IC s.r.l..
2.2 Contributi annualità 2010 percepiti dalla società agricola IF s.r.l..
Questo Collegio precisa che, con riferimento a questa annualità, la Procura non contesta specifici fatti forieri di responsabilità nei confronti dei soggetti intermediari oggi convenuti in giudizio.
La Procura allega il fatto che IF Società Agricola s.r.l. in data 13/05/2010 presentava Domanda Unica di Aiuto –nr. 2010/00195133 (doc. 11 citazione), indicando nella stessa quale pascolatore per conto terzi il sig. IN ER. Successivamente in data 07/10/2010 presentava la Domanda Unica di Aiuto – Domanda di revoca n. 2010/00333605 (doc. 12 citazione), indicando nella stessa quale pascolatore per conto terzi il sig. BE MA ND.
La contestazione erariale interessa i terreni siti in LI (CO), foglio 9, mappali 10582, 13703, 13935.
La Procura contesta che BE abbia effettivamente pascolato sui predetti mappali scrivendo che nel verbale di s.i., redatto in data 22/04/2016, «ha indicato l’utilizzo di terreni a pascolo siti in altri Comuni (Branzi, Foppolo, Valleve, Tartano ed Onore) rispetto a quelli indicati dall’IF Società Agricola s.r.l.» (doc. 6, pag. 3, doc. 11 e doc. 12 della citazione), aggiungendo «che l’alpe “Doss” indicata nel modello 7 di monticazione del 07.06.2010 rilasciato dalla Asl di Lodi all’allevatore BE MA ND (doc. 15 Certificato Mod 7 BE MA ND 2010), è individuata a catasto dai mappali nnrr. 14472 e 14471 presenti nel foglio 9 del Comune di LI (doc. 16) che, palesemente, non coincidono con i numeri di mappa dei terreni indicati nella domanda di aiuto IF Società Agricola s.r.l.».
La difesa dei convenuti eccepisce che, anche per questa annualità, IF si era avvalsa dell’intermediazione della società AL IC affinchè questa gestisse il rapporto coi pascolatori e il reperimento delle superfici agricole. A sostegno dell’allegazione di questo fatto, produce le fatture emesse dalla AL IC s.r.l. per l’attività di “gestione/manutenzione” pascolo, i contratti di affitto terreni con AR RB (incaricato AL IC s.r.l.), il contratto di gestione del pascolo tra Società AL IC e BE MA ND e fatture per il trasporto nei comuni di LI e Cameri degli animali di BE MA ND a carico di Società AL IC (All. D.3, D.4, D.5, D.10 della memoria di costituzione).
Con riferimento a detto fatto allegato e provato dalla società convenuta, la Procura erariale nulla ha controdedotto. Ne consegue che, questo Collegio è chiamato a valutare le dichiarazioni rese a s.i.t. da BE alla luce del fatto non contestato che il pascolatore per la sua attività intrattenesse direttamente i rapporti con CI e diventa irrilevante che non conoscesse la società agricola IF.
Richiamando quanto già affermato al punto che precede dove il Collegio richiama i principi in tema di valutazione delle prove indirette e di valutazione delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni, si evince che anche con riferimento a questa annualità la Procura non ha assolto l’onere della prova sul fatto costitutivo della domanda, ossia che la società percettrice dei contributi non avesse realizzato la finalità pubblicistica sottesa alla contribuzione in quanto il terzo pascolatore (nel caso di specie, BE) non aveva fatto pascolare le sue bestie sui terreni siti in LI (CO), foglio 9, mappali 10582, 13703, 13935.
In primo luogo, questo Collegio rileva che dalla lettura del verbale redatto in data 22/04/2016 (doc. 13 allegato citazione) emerge che BE non svolgeva da solo l’attività di alpeggio ma si avvaleva anche dell’opera di dipendenti. Inoltre, precisava che sui terreni siti in LI pascolava anche un allevatore della provincia di Varese (ER IN).
In secondo luogo, come rilevato dalla difesa di IF, BE ha dichiarato: «in relazione alle monticazioni ed ai certificati che ho richiesto ed ottenuto dalla Asl competente, ho indicato alpi e alpeggi della zona in quanto avendo una quantità elevata di animali, circa tremila ovicaprini, ho avuto fa possibilità, tramite il signor CI DI quale socio della società AL IC S.r.l. di Dubino, frazione Nuova Olonio, di utilizzare diversi alpeggi compresi nei comuni di LI, Val Masino, San Bartolomeo val Cavargna, Cremia e comunque per l’intera zona dell’alto lago. Allo stesso consegnavo i certificati di monticazione che facevo emettere in relazione a detti alpeggi e, lo stesso, si preoccupava di accollarsi le spese di trasporto del bestiame da e per Lodi o Pavia verso i pascoli che di anno in anno utilizzavo. II signor CI DI in nome della società AL IC S.r.l. inoltre mi ha sempre riconosciuto annualmente un importo di circa cinquemila euro quale indennizzo per fondo spese per il caricamento e per la pulizia dei pascoli di cui alle fatture che emettevo al termine della stagione. Ciò che lo stesso faceva dei miei certificati di monticazione non era e non è mai stata di mia conoscenza».
In buona sostanza, BE ha confermato di aver svolto attività di pascolamento per conto terzi sui terreni siti nell’Alpeggio del Comune di LI e nella disponibilità di AL IC s.r.l.. Aggiunge, poi, che i certificati di monticazione non erano falsi ma una volta ottenuti si disinteressava del loro uso da parte della società di intermediazione. Ne consegue che la circostanza che il pascolatore non conoscesse la società agricola oggi convenuta diventa irrilevante perché quest’ultima, pacificamente, si era avvalsa dell’intermediazione di CI.
Si aggiunga che, in merito ad una fattispecie analoga, questa Sezione ha già ricordato che non è sintomatico di frode l’utilizzo, da parte di più aziende, di certificati di monticazione per i medesimi capi di bestiame (cfr. C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 104 del 4 giugno 2024).
Altresì, irrilevante, è la mancata coincidenza dei mappali indicati nella domanda di aiuto rispetto all’alpeggio “Alpe Doss”, con conseguente mancato rispetto del presupposto della condizionalità. Detta circostanza «non comprova nulla di falso ma è, anzi, circostanza logica laddove, come nel caso di specie, le particelle indicate rientrano nel territorio dello stesso Comune» (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 135/2024, nonché Appello sent. n. 114/2025).
La non coincidenza dei mappali con l’estensione degli alpeggi non è idonea «a dimostrare, neppure presuntivamente, l’assenza della necessaria condizionalità e, incombendo sulla Procura attrice il relativo onere probatorio» (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 34/2025, nonché Appello sent. n. 114/2025).
Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene che emerge che BE (anche avvalendosi di suoi dipendenti) ha fatto pascolare il proprio bestiame negli alpeggi situati in LI e, quindi, la Procura non ha provato che la documentazione allegata alla domanda di contribuzione per l’annualità 2010 fosse falsa e/o contenesse dichiarazioni non veritiere e, quindi, non ha provato indirettamente che ci fosse stato uno sviamento dalle finalità pubbliche per le quali il contributo comunitario era stato concesso.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea nel merito anche per l’annualità 2010.
2.3 Contributi annualità 2011 percepiti dalla società agricola IF s.r.l. con intermediazione di CI DI nella qualità di legale rappresentante della AL IC s.r.l..
Questo Collegio precisa che, con riferimento a questa annualità, la Procura contesta la responsabilità erariale anche a CI DI (nella sua qualità di di attuale liquidatore e legale rappresentante all’epoca dei fatti della AL IC s.r.l.) per il ruolo di soggetto intermediario svolto ai fini della presentazione della domanda di contribuzione.
La contestazione erariale interessa la Domanda Unica di Aiuto iniziale nr. 2011/00193254 datata 12.05.2011 (doc. 17 citazione) e la successiva domanda di modifica ai sensi dell’art. 14 del Reg. CE 1122/09 nr. 2011/00232800 (doc. 18 All. nr. 40 citazione) datata 27.05.2011.
Con detta domanda la società agricola ha chiesto la contribuzione dichiarando di aver “mantenuto” i terreni siti in LI (CO), contraddistinti al foglio 9, mappali 13703 e 13935, adibendoli a pascolo per il tramite della GF società agricola s.r.l., proprietaria degli animali, che li affidava a sua volta a BE MA ND per il pascolamento (c.d. pascolatore per conto terzi).
La Procura erariale afferma che BE «non può aver mantenuto i terreni nel rispetto del vincolo di condizionalità in quanto nello stesso anno risulta essere stato indicato quale proprietario e conduttore dei propri animali anche sugli alpeggi Bergamaschi dai sottoelencati differenti “Modelli 7” di monticazione rilasciati dalla Asl di Bergamo».
Richiamando quanto già affermato con riferimento all’annualità 2009, dove il Collegio richiama i principi in tema di valutazione delle prove indirette e di valutazione delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni, si evince che anche con riferimento a questa annualità la Procura non ha assolto l’onere della prova sul fatto costitutivo della domanda, ossia che la società percettrice dei contributi non avesse realizzato la finalità pubblicistica sottesa alla contribuzione in quanto il terzo pascolatore (nel caso di specie, BE) non aveva fatto pascolare le sue bestie sui terreni siti in LI (CO), foglio 9, mappali 13703 e 13935.
La contestazione per l’anno 2011 riguarda gli stessi mappali indicati nella domanda per l’anno 2010, eccezion fatta per il mappale 10582. Ne consegue che, nel merito, vanno richiamate integralmente le stesse ragioni a sostegno del rigetto dell’azione erariale dove si richiama il verbale a s.i.t. di BE redatto in data 22/04/2016 (doc. 13 allegato citazione).
Si aggiunga che, nel caso di specie, poiché la Procura di fatto contesta il mancato rispetto del rapporto UBA/ettaro, va esaminata anche l’eccezione di prescrizione sollevata dalle difese. Come già affermato da questa Sezione (sentenza n. 104 del 4 giugno 2024), «poiché l’OPR possedeva tutti gli elementi per verificare il suddetto rapporto già al momento della presentazione della domanda di contributo, da un lato non sia configurabile alcun “occultamento doloso” (in assenza di frode) e, dall’altro, non fosse necessario attendere le successive indagini, svoltesi anni dopo, al fine di verificare ed accertare eventuali irregolarità. In altri termini, l’eventuale mancato rispetto del requisito era agevolmente verificabile ben prima dell’erogazione del contributo e, anzi, doveva essere obbligatoriamente verificato (cfr. in particolare l’art. 28 del reg. CE n. 1122/09 e la circolare Agea n. 37/2010)».
Da ciò, oltre il rigetto nel merito, va anche dichiarata fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalle difese, il cui dies a quo deve essere individuato, per le annualità 2011, nella data di percezione del contributo (gli aiuti sono stati liquidati ed erogati tra il 1° dicembre ed il 30 giugno dell’anno successivo alla domanda), essendo escluso l’occultamento doloso ai fini dell’accertamento della prescrizione.
2.4 Contributi annualità 2012 percepiti dalla società agricola IF s.r.l. con intermediazione di CI DI nella qualità di legale rappresentante della AL IC s.r.l..
Questo Collegio precisa che, con riferimento a questa annualità, la Procura contesta la responsabilità erariale anche a CI DI (nella sua qualità di di attuale liquidatore e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della AL IC s.r.l.) per il ruolo di soggetto intermediario svolto ai fini della presentazione della domanda di contribuzione.
La contestazione erariale, per l’annualità 2012, interessa la Domanda Unica di Aiuto iniziale 2012/00189543 (doc. 23 all. nr. 40/C citazione) del 10.05.2012, nella quale IF s.r.l. ha dichiarato che l’allevatore Da ON SA avrebbe pascolato sui terreni siti in LI (CO), foglio 9, mappali 13703 e 13935 (stessi terreni indicati per l’annualità 2011).
La Procura erariale afferma che «il sig. Da ON SA inserito quale “pascolatore per conto terzi”, escusso a s.i., ha dichiarato (doc. 24): “omissis. ho sempre svolto l’attività agricola di allevamento per mio conto senza mai aver prestato alcun tipo di opera per altre aziende agricole... omissis... In relazione alle domande di contributo presentate negli anni di cui mi chiedete, confermo di aver utilizzato solamente ed esclusivamente i terreni peri quali detenevo il titolo di possesso, sia in affitto che di proprietà, senza aver mai utilizzato terreni non rientranti nella mia disponibilità e, nello specifico, solo sui terreni che ho indicato nella mia domanda di ottenimento di contributo...omissis. Preciso inoltre che negli anni scorsi ho sempre fatto rilevare al signor AS ed all’amministrazione comunale di LI, in alcune riunioni pubbliche, il mancato utilizzo reale dei pascoli che ha portato al deterioramento del territorio”».
La difesa contesta l’infondatezza della tesi accusatoria eccependo l’erroneità della tesi accusatoria nella ricostruzione dei fatti producendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) sottoscritta da Da ON SS (doc. F.11 allegato alla memoria di IF S.r.l.). In particolare, il terzo pascolatore dichiara che, con riferimento all’anno 2012, ha «preso accordi con la signora AR, la quale mi concedeva in affitto gratuito nel comune di LI segnatamente al fg. 9 part. 14473 (indicate nella mia domanda unica) che avevano una consistenza di circa 36 ettari lordi con tara 50% (cod. 654) quindi 18 ettari netti». La «consistenza zootecnica era di n. 185 ovicaprini e 2 equini» che venivano fatti pascolare «nel comune di LI (CO), come da regolare documentazione sanitario». Da ON aggiunge che «a fronte di tale concessione gratuita mi sono impegnato nei confronti di AR RB a monticare con il mio bestiame l’intero pascolo ubicato c/o il comune di LI ed in particolare, le particelle 13703 e 13935 del foglio 9 del comune di LI come in effetti avvenuto. Tale accordo era a me molto utile in quanto avevo 185 ovicaprini e 2 equini e mi occorreva una maggior superficie essendo salito al pascolo il 18/06/2012 e sceso dal pascolo con i capi il giorno 09/10/2012 dopo ben 113 giorni. La sola superficie da me condotta non era sufficiente al mantenimento per gregge per tutto il periodo indicato. Non ci sono barriere fisiche che dividono i pascoli a me sub affittati dalla sig.ra AR RB con quelli detenuti esclusivamente dalla AR stessa ed il gregge si sposta liberamente alla ricerca di cibo». Con riferimento alle modalità con le quali avveniva il pascolo, Da ON precisa: «generalmente io porto il gregge al pascolo e lo lascio libero di pascolare e vado a controllarlo ogni 4/5 giorni. Sui pascoli non esistono confini».
Quanto affermato da Da ON, trova riscontro documentale nel contratto di affitto del pascolo (avente data certa in quanto registrato a Menaggio il 26 gennaio 2007) prodotto come allegato F. 8 della memoria di IF: tra i terreni oggetto del contratto di affitto concluso da AR sono espressamente indicate anche le particelle 13703 e 13935 del foglio 9 del comune di LI.
Alla luce della produzione di documentazione avente data certa che conferma le dichiarazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, questo Collegio ritiene irrilevanti le repliche della Procura in sede di discussione di pubblica udienza (il Pubblico Ministero ha affermato che stupiscono «le capacità mnemoniche dei pascolatori, in particolare il pascolatore Da ON, che a distanza di 15 anni riescono a ricordare il giorno esatto in cui sono andati ai pascoli, il giorno in cui sono scesi, il numero di animali portati su e giù e i mappali pascolati»). L’eccezione è irrilevante in quanto è pacifico che un soggetto terzo (o il testimone nel caso in cui detto soggetto venga escusso come teste in un processo) possa essere chiamato a chiarire o confermare fatti che emergono da documenti a lui mostrati.
D’altra parte, come ha già affermato questa Sezione con riferimento ad un analogo giudizio, la dichiarazione resa a s.i.t. da Da ON non «darebbe solo evidenza della stipula di alcuni contratti fra il Da ON e la AR, anch’essa coinvolta nel complesso meccanismo frodatorio. Sotto il profilo formale il Collegio ritiene che, in assenza di contestazioni in ordine alla sua veridicità, non vi siano motivi per ritenere inattendibile la dichiarazione prodotta in atti dalla difesa la cui valenza, così come quella riportata nella SIT prodotta in giudizio, può essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Collegio. Invero, quanto riportato nel documento predetto non appare in contraddizione con quanto dichiarato in SIT, ma, tuttavia, offre alcune precisazioni di dettaglio, del tutto compatibili con la natura del pascolo effettuato e con la natura e la tipologia degli alpeggi in questione. In altri termini il Da ON ha espressamente chiarito che aveva stipulato accordi con la società AL service s.r.l. per il pascolamento di superfici rientranti nel Comune di LI e che, in ragione della libertà di pascolo e dell’assenza di recinti o staccionate, ben poteva capitare che gli animali pascolassero liberamente su tutti gli alpeggi del territorio comunale, evidenziando che ben poteva capitare che pascolasse anche sugli altri alpeggi di LI» (C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 135 del 25.7.2024).
Assodato che la difesa ha fornito idonea prova contraria in ordine alla circostanza che Da ON, nel 2012, avesse effettivamente pascolato sui terreni siti in LI che la AR (per conto di AL IC s.r.l.) gestiva in ragione di contratto di affitto regolarmente registrato, non può ritenersi assolto l’onere probatorio che grava in capo alla Procura e, quindi, deve essere rigettata nel merito anche l’azione erariale per l’annualità 2012.
Il rigetto della domanda nei confronti della percettrice dei contributi, in assenza specifiche contestazioni che interessano il ruolo dell’intermediario, implica anche il rigetto nel merito dell’azione erariale promossa nei confronti di CI DI, nella qualità di legale rappresentante all’epoca dei fatti e liquidatore della AL IC s.r.l..
2.5 Contributi annualità 2013 percepiti dalla società agricola IF s.r.l. con intermediazione di DI VI s.r.l. oggi in liquidazione giudiziale.
Questo Collegio precisa che, con riferimento a questa annualità, la Procura contesta la responsabilità erariale anche alla DI VI s.r.l. (oggi in liquidazione giudiziale e contumace nel presente giudizio) per il ruolo di soggetto intermediario svolto ai fini della presentazione della domanda di contribuzione.
La contestazione erariale interessa la Domanda Unica di Aiuto iniziale nr. 2013/00199043 del 14.05.2013 (doc. 26 citazione) e la successiva domanda di modifica ex art. 14 Reg. Ce 1122/09 nr. 2013/00223658 (doc. 27 All. nr.40/E citazione) del 30.05.2013.
Nella domanda iniziale la società agricola ha indicato l’allevatore AZ BI NT per il terreno sito in LI (CO), foglio 9 mappale 14413. Nella successiva domanda, la società ha chiesto la contribuzione indicando sempre AZ BI ma per i terreni siti in ZE (CO), al foglio 9 mappali 12325, 12452, 12488, 12961, 12962, 12963, 12964, 12967, 12971, 12972, 12973, 12974, 12976, 12992, 12994, 21432.
La Procura, in sede di citazione, richiama le dichiarazioni rese a s.i.t. da AZ (ossia, il pascolatore per conto terzi indicato nelle domande di aiuto) e di altri pascolatori proprietari di bestiame (in particolare, RI CO, ON ND, LE ER VI, LB CE ID e CC NO).
Alla luce delle dichiarazioni rese dai predetti pascolatori proprietari di bestiame per i quali erano stati richiesti certificati di monticazione, la Procura contesta ad IF che il pascolamento sui terreni indicati nelle domande di aiuto fosse stato effettuato non da AZ ma da altri pascolatori detentori di bestiame in loro proprietà (RI CO, ON ND, LE ER VI, LB CE ID e CC NO) e, quindi, afferma che «non è giustificato il mantenimento dei terreni a pascolo nel rispetto del vincolo di condizionalità».
La difesa di IF contesta nel merito i fatti dedotti in citazione producendo i contratti di affitto terreni siti in ZE stipulati con AR RB (incaricata AL IC s.r.l.) (All. G.3-G.4 memoria difesa), il contratto con Società AL IC per attività di “gestione/manutenzione” pascolo (All. F.7 memoria difesa) e contratto di gestione del pascolo tra Società AL IC e ON ND, LE ER, LB CE ID, CC NO e RI CO (G.5-G.6 memoria difesa).
La società agricola convenuta, inoltre, controdeduce che le contestazioni della Procura non tengono conto del fatto che AZ BI NT aveva pascolato solo sui terreni siti nel comune di LI e non su quelli collocati nel comune di ZE. Secondo la medesima difesa la circostanza sarebbe confermata da «tutti gli altri monticatori utilizzati per il pascolamento nel comune di ZE nei verbali di SIT (ad esclusione del sig. RI che non è stato sentito a SIT)» che hanno affermato «di aver monticato le superfici in ZE, di aver stipulato un contratto con IF, di aver addirittura percepito un compenso per la monticazione» (G.8-G.9-G.10-G.1 allegati alla memoria).
Questo Collegio osserva che in relazione al terreno sito in LI il rigetto della domanda attorea trova fondamento nelle stesse argomentazioni espresse in merito all’annualità 2012.
Con riferimento ai terreni siti in ZE, invece, la contestazione erariale non riguarda il fatto che i terreni non fossero stati pascolati, bensì investe il fatto che essi erano stati pascolati da allevatori diversi da quelli indicati nella domanda di contribuzione e, ciò, a prescindere dal raggiungimento della finalità sottesa alla contribuzione. Secondo la Procura erariale, il pascolamento di altre bestie da parte di soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contribuzione integrerebbe comunque un illecito poiché detta domanda indicherebbe un fatto non veritiero.
Questo Collegio rileva che, se è pur vero che la dichiarazione di FA OV (prot. 716 del 12.9.2019) prodotta dalla difesa come allegato G.14 è successiva, si deve evidenziare che le rettifiche dei nomi indicati come pascolatori (inviate dalla società intermediaria per conto di IF) riportano una data anteriore e sono munite del protocollo di FA di OV n. 869 del 30 luglio 2013 e n. 166 del 17 febbraio 2014 (allegati G.12-G.13 della memoria difensiva). Dunque, in assenza di una specifica contestazione da parte della Procura erariale sulla falsità della data del documento proveniente da FA di OV, si deve concludere per il mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine alla sussistenza di una illecita contribuzione sia in quanto non è in contestazione che i terreni fossero stati pascolati né è stato provato che fossero stati indicati pascolatori diversi da quelli che effettivamente avevano pascolato nei terreni siti in ZE.
Il rigetto della domanda nei confronti della percettrice dei contributi, in assenza specifiche contestazioni che interessano il ruolo dell’intermediario, implica anche il rigetto nel merito dell’azione erariale promossa nei confronti della DI VI s.r.l. in liquidazione giudiziale, in persona del curatore pro tempore, rimasta contumace nell’odierno processo.
Alla luce delle ragioni che precedono, dunque, va rigettata la domanda attorea che presuppone l’esistenza di una condotta illecita, posta in essere con dolo o colpa grave, foriera di danno erariale.
La pronuncia di rigetto della domanda determina, ai sensi dell’art. 31, comma 2 c.g.c., la liquidazione, a carico dell’amministrazione, gli onorari e i diritti spettanti alle parti convenute costituite in giudizio per la loro difesa.
Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge la domanda attorea proposta nei confronti di tutti i convenuti.
Liquida complessivamente in favore di AGRIFARM Società Agricola s.r.l. (P.I. 01958120022), in persona del legale rappresentante pro tempore, e di RO IO (C.F. [...]), la somma di euro 5.700,00 (cinquemilasettecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, ponendola a carico di Regione Lombardia.
Liquida complessivamente in favore di IO IE (C.F. [...]), in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante all’epoca dei fatti e poi liquidatore della AL IC S.r.l., la somma di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, ponendola a carico di Regione Lombardia.
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
L’estensore Il Presidente
(dott. Laura De Rentiis) (dott. Vito Tenore)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositato in Segreteria il 26/11/2025 Il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)
Firmato digitalmente