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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4814 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20045/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TRAVERSA MONICA che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. GAJ MATTEO che lo rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 16.09.2025
Per il P.M.:
“nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MORGEX (AO) il 13.09.2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MORGEX (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...] e nata ad Persona_1 Per_2
Aosta il 11.03.2010.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Aosta con decreto del 25.11.2015.
Con ricorso depositato il 12.11.2024, parte ricorrente chiedeva, in via preliminare e urgente, ordinare l'immediata presa in carico della minore da parte dei Servizi di psicologia e di N.P.I. Nel Per_2 merito, formulando anche istanze istruttorie, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva affidarsi congiuntamente ad entrambi i genitori la minore con Per_2 collocazione della stessa presso l'abitazione materna. Chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso. Chiedeva porsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Con decreto del 09.12.2024, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al
26.03.2025.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via urgente e inaudita altera parte, Controparte_1 affidarsi congiuntamente a entrambi i genitori la minore con esercizio anche separato della Per_2 potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione paterna. Chiedeva autorizzarsi l'iscrizione di presso l'Istituito Per_2
Tecnico Professionale Regionale CO Gex sito in Aosta, al fine di terminare l'anno scolastico presso il predetto istituto scolastico. Chiedeva, ancora, autorizzarsi la presa in carico della minore da parte della e del servizio di psicologia competenti. Nel merito, formulando anche Per_2 CP_2 istanze istruttorie in punto audizione della minore, e nulla opponendo alla domanda in punto status, chiedeva darsi atto della rispettiva indipendenza economica delle parti. Chiedeva affidarsi congiuntamente a entrambi i genitori la minore , con esercizio anche separato della potestà Per_2 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione paterna. Chiedeva, infine, disporsi che la signora potesse vedere e tenere con sé la Pt_1 figlia liberamente, previo accordo con il signor e compatibilmente con i propri impegni di CP_1 lavoro e con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore.
All'udienza del 26.03.2025, il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti su alcune questioni oggetto della vertenza, provvedeva in conformità dello stesso, disponendo l'immediata presa in carico da parte dei Servizi sociali e di Psicologia / N.P.I. della minore l'immediata attivazione di un Per_2 progetto di educativa domiciliare presso i rispettivi nuclei e fissava udienza per disamina delle relazioni ed eventuale precisazione delle conclusioni al 16.07.2025 (poi rinviata dapprima al 24.09.2025, salvo poi essere anticipata al 16.09.2025).
All'udienza del 16.09.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia. Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande,
il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORGEX di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento condiviso con residenza presso il padre in Valle d'Aosta; Per_2
CONFERMA la presa in carico dei Servizi a tutela della minore anche con riferimento alla relazione madre-figlia;
DISPONE la frequentazione libera della minore con la madre;
DISPONE che ciascuno provveda al mantenimento diretto dei figli quando li ha con sé, oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo;
DÀ ATTO che la madre autorizza il tesseramento della minore alla squadra di Calcio ASD Per_2
Us AI IE per il quale pende procedimento 635/2025 dinanzi al dott. Maurizio D'Ambruco
Tribunale di Aosta;
DÀ ATTO che le parti rinunciano all'attività istruttoria;
DÀ ATTO che le parti rinunciano alle memorie ex art. 473 bis 28 cpc;
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20045/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TRAVERSA MONICA che la rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. GAJ MATTEO che lo rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 16.09.2025
Per il P.M.:
“nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MORGEX (AO) il 13.09.2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MORGEX (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...] e nata ad Persona_1 Per_2
Aosta il 11.03.2010.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Aosta con decreto del 25.11.2015.
Con ricorso depositato il 12.11.2024, parte ricorrente chiedeva, in via preliminare e urgente, ordinare l'immediata presa in carico della minore da parte dei Servizi di psicologia e di N.P.I. Nel Per_2 merito, formulando anche istanze istruttorie, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva affidarsi congiuntamente ad entrambi i genitori la minore con Per_2 collocazione della stessa presso l'abitazione materna. Chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso. Chiedeva porsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari a 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Con decreto del 09.12.2024, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al
26.03.2025.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via urgente e inaudita altera parte, Controparte_1 affidarsi congiuntamente a entrambi i genitori la minore con esercizio anche separato della Per_2 potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione paterna. Chiedeva autorizzarsi l'iscrizione di presso l'Istituito Per_2
Tecnico Professionale Regionale CO Gex sito in Aosta, al fine di terminare l'anno scolastico presso il predetto istituto scolastico. Chiedeva, ancora, autorizzarsi la presa in carico della minore da parte della e del servizio di psicologia competenti. Nel merito, formulando anche Per_2 CP_2 istanze istruttorie in punto audizione della minore, e nulla opponendo alla domanda in punto status, chiedeva darsi atto della rispettiva indipendenza economica delle parti. Chiedeva affidarsi congiuntamente a entrambi i genitori la minore , con esercizio anche separato della potestà Per_2 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente della stessa presso l'abitazione paterna. Chiedeva, infine, disporsi che la signora potesse vedere e tenere con sé la Pt_1 figlia liberamente, previo accordo con il signor e compatibilmente con i propri impegni di CP_1 lavoro e con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore.
All'udienza del 26.03.2025, il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti su alcune questioni oggetto della vertenza, provvedeva in conformità dello stesso, disponendo l'immediata presa in carico da parte dei Servizi sociali e di Psicologia / N.P.I. della minore l'immediata attivazione di un Per_2 progetto di educativa domiciliare presso i rispettivi nuclei e fissava udienza per disamina delle relazioni ed eventuale precisazione delle conclusioni al 16.07.2025 (poi rinviata dapprima al 24.09.2025, salvo poi essere anticipata al 16.09.2025).
All'udienza del 16.09.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia. Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande,
il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORGEX di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento condiviso con residenza presso il padre in Valle d'Aosta; Per_2
CONFERMA la presa in carico dei Servizi a tutela della minore anche con riferimento alla relazione madre-figlia;
DISPONE la frequentazione libera della minore con la madre;
DISPONE che ciascuno provveda al mantenimento diretto dei figli quando li ha con sé, oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo;
DÀ ATTO che la madre autorizza il tesseramento della minore alla squadra di Calcio ASD Per_2
Us AI IE per il quale pende procedimento 635/2025 dinanzi al dott. Maurizio D'Ambruco
Tribunale di Aosta;
DÀ ATTO che le parti rinunciano all'attività istruttoria;
DÀ ATTO che le parti rinunciano alle memorie ex art. 473 bis 28 cpc;
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.