Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 10
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di interesse ad agire

    La Corte ha ritenuto che lo sgravio sia avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e che, fino a quando lo sgravio non viene formalmente effettuato, la cartella mantiene la sua efficacia. Ha inoltre precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone un accordo tra le parti sulla sopravvenuta modifica della situazione sostanziale, non potendo il giudice dichiararla d'ufficio basandosi su un obbligo di sgravio futuro.

  • Rigettato
    Ruolo straordinario

    La Corte ha ritenuto che la questione del ruolo straordinario fosse assorbita dall'annullamento dell'atto prodromico.

  • Accolto
    Illegittimità della cartella per assenza di motivazione sul pericolo per la riscossione

    La Corte ha ritenuto che tale questione fosse assorbita dall'annullamento dell'atto prodromico.

  • Accolto
    Impossibilità di iscrizione a ruolo straordinario per recupero crediti indebitamente utilizzati

    La Corte ha ritenuto che tale questione fosse assorbita dall'annullamento dell'atto prodromico.

  • Accolto
    Illegittimità derivata della cartella per illegittimità dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che l'illegittimità dell'atto prodromico sia stata affermata in primo e secondo grado nel giudizio relativo a tale atto, confermando l'annullamento della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 10
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo