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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 190/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 751/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 30/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820230022753683000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 784/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria riformare la sentenza di primo grado, accertando la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite
CONCLUSIONI APPELLATO: chiede a codesta Ill.ma CGT adita dichiarare inammissibile o comunque infondato l'appello avversario per tutte le ragioni di cui in narrativa. Vinte le spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che con la sentenza qui impugnata la Corte di Giustizia di primo grado di Genova ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 Srl avverso la cartella di pagamento n° 04820230022753683000 (di complessivi € 83.632,62), conseguente all'atto di recupero n. TL3CRB300230/2021, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova, già oggetto di autonoma e separata impugnazione, con giudizio pendente (al momento della iscrizione dell'appello) presso la sezione n. 3 della Corte di Giustizia
Tributaria regionale della Liguria, al numero R.G.A. 331/2024. Con quest'ultimo atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate ha recuperato il credito di imposta di € 37.166,63, che la ricorrente Società ha utilizzato in compensazione nell'anno 2017, essendosi avvalsa dell'agevolazione per “Ricerca & Sviluppo” di cui all'art. 3, d.l. 23/12/2013, n. 145. Il credito d'imposta in argomento è –secondo la Società- maturato nell'esercizio
2015 a seguito della realizzazione di quattro progetti di ricerca e sviluppo denominati
Progetti_1_2_3_4, a seguito dei quali la Società sostiene di avere diritto ad un credito d'imposta per complessivi € 164.527,46 3 (nell'anno d'imposta 2017 è stato utilizzato soltanto una parte del credito pari a € 37.166,63).
Con il ricorso introduttivo la Società ha formulato motivi:
1. Illegittimità della cartella di pagamento impugnata per l'assenza di qualsivoglia motivazione e prova in ordine alla sussistenza, del “fondato pericolo per la riscossione”, quale condizione necessaria per poter effettuare nei confronti della deducente un'iscrizione a ruolo “a titolo straordinario”.
2. impossibilità per l'Ufficio di procedere, nel caso di specie, ad un'iscrizione a ruolo “a titolo straordinario” anche ai sensi dell'art. 27, c. 19, d.l. n. 185/2008, dal momento che, sempre nella specie, non poteva esser emesso alcun atto volto a recuperare nei confronti della deducente crediti indebitamente utilizzati in compensazione.
3. Illegittimità “derivata” della cartella di pagamento impugnata per la illegittimità della pretesa impositiva recata dall'atto di recupero da cui la cartella trae origine.
4. illegittimità della cartella impugnata sia per vizi propri sia per vizi “derivati”.
Si è costituito l'Ufficio, che ha insistito per la regolarità e legittimità del proprio operato. Evidenzia che il ricorso è anche inammissibile, perché le lagnanze oggi lamenteate avrebbero dovuto essere solevate nella impugnazione dell'atto prodromico, per il quale pendeva (all'epoca della costituzione) il giudizio separato di cui sopra.
Successivamente, la società produceva in giudizio la sentenza a sé favorevole n. 260/2024, depositata in data 19/03/2024 dalla prima sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova che accoglieva il ricorso presentato contro l'atto di recupero n. TL3CRB300230/2021.
All'esito, la C.G.T.1° di Genova, preso atto della definizione dell'impugnazione dell'atto prodromico, accoglieva il ricorso di cui oggi si discute a spese compensate.
Successivamente, l'Ufficio notifica appello e lo iscrive presso questa C.G.T.2°, lamentando che i giudici di primo grado avrebbero dovuto dichiarare la cessazione della, materia del contendere, e non accogliere l'appello con conseguente accoglimento delle conclusioni di parte con conseguente annullamento dell'atto opposto. Evidenzia che qualora il giudizio inerente l'atto impositivo presupposto si concluda con esito favorevole al contribuente, l'Amministrazione è obbligata a conformarsi alla pronuncia esecutiva, procedendo con lo sgravio della relativa cartella di pagamento (che afferma essere stato effettuato in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva). Chiede quindi che sia riconosciuta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 100 c.p.c., essendo venute meno le ragioni della richiesta di annullamento della cartella di pagamento impugnata e dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Si costituisce la società, che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello avversario per carenza di interesse all'impugnazione ex art. 100 c.p.c.; in sintesi, afferma che il risultato “sostanziale” e “pratico” che l'Ufficio può ottenere con la pronuncia di cessata materia è lo stesso che avrebbe più semplicemente potuto ottenere se non avesse impugnato la sentenza di I° grado, e cioè il venir meno del presente giudizio quale conseguenza della riconosciuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo di che trattasi. Richiama Cass. 862/25
(“deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica) e –sulla stassa linea- Cass.21447/2024
Nel resto resiste insistendo nelle tesi espresse nei motivi formulati in primo grado. In particolare, con memoria datata 30 ottobre 2025, evidenzia:
__ che il processo di appello relativo alla impugnazione dell'atto prodromico R.G.A. 331/2024 si è concluso con sentenza della CGT di II° grado della Liguria n° 444/3/25 che ha confermato il primo giudizio e l'annullamento dell'atto stesso.
__che tale circostanza comporta l'annullamento anche della cartella oggi in discussione.
__che lo “sgravio” invocato dall'Ufficio nel proprio appello (che avrebbe dovuto comportare –secondo l'Ufficio- la cessazione della materia del contendere) è stato operato solo il 26/02/2025, ossia solo dopo il deposito della sentenza n° 751/1/24 (oggi appellata) avvenuto il 30/08/2024. Quindi la cessazione della materia del contendere non poteva essere dichiarata.
Si procede in pubblica udienza, con la presenza delle parti che insistono come in atti. In particolare:
Ufficio: Evidenzia che sull'atto presupposto c'è giudizio in Cassazione. Afferma che l'interesse dell'Amministrazipone deriva dal fatto che il ruolo era straordinario ope legis. La sentenza di primo grado non ha tenuto conto conto dello straodinarietà.
Parte privata: sostiene che è vero, ma evidenzia che lo sgravio è avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza;
è vero che è lo sgravio è obbligatorio per l'ufficio, ma finché non viene effettuato, la cartella permane in tutta la sua efficacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sentite le parti e letti gli atti, è dell'avviso che l'appello dell'Ufficio non sia fondato.
-A) Va dato atto delle circostanze che risultano incontestate:
__Il pronunciamento in ordine alla illegittimità dell'atto prodromico non è definitivo;
__Lo sgravio della cartella emessa a seguito di iscrizione di ruolo straordinario è avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado che ha annullato l'atto (la cartella) a seguito dell'annullamento dell'atto prodromico.
__Lo sgravio si configurava come obbligatorio a seguito della dichiarazione di illegittimità della cartella operata dai primi giudici, ma -osserva il Collegio- finché esso non viene effettuato, permane l'efficacia formale della cartella stessa.
__La domanda della società contenuta nel ricorso introduttivo di questo giudizio (pag.5) era volta ad ottenere l'annullamento del ruolo / cartella di pagamento epigrafati che "dovranno essere annullati, sia in quanto affetti da vizi propri (infra sub par. 1) sia in quanto viziati “in via derivata” (infra sub par. 2-3) per l'illegittimità della pretesa impositiva ad essi sottostanti".
-B) Preliminarmene va rigettata la pretesa inammissibilità del ricorso introduttivo, atteso che oltre che lamentare l'illegittimità dell'iscrizione straordinaria, la società lamentava anche vizi in via derivata, ovvero derivanti dalla illegittimità dell'atto prodromico;
illegittimità che è stata in effetti affermata in primo e secondo grado nel giudizio su quest'ultimo.
-C) In tale contesto, i primi giudici non potevano dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che lo sgravio si è avuto solo dopo il deposito della sentenza;
né pare possibile pretendere -come in sostanza sostiene l'appellante- che potessero giungere a dichiarare la cessazione della materia del contendere sul presupposto che l'Ufficio avrebbe obbligatoriamente operato lo sgravio, dovendo gli stessi attenersi alla verifica della situazione formale al momento della decisione. Va rammentato che secondo la Corte di Legitimità la cessazione della materia del contendere presuppone che “le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (cfr Cassazione 27598/2013, 24738/2013 e 909/2006).
-D) Né pare fondata la lagnanza dell'Ufficio in relazione al fatto che i primi giudici non si sono epressi in relazione alla circostanza che trattavasi di ruolo straordinario (art. 15-bis, D.p.r. 29 settembre 1972, n. 602), atteso che tale questione era chiaramente da ritenersi assorbita dall'annullamento dell'atto prodromico.
-E) Oggi la Corte è dunque chiamata a pronunciarsi sul fatto che la pronuncia dei primi giudici sia stata corretta in relazione alla situazione fattuale al momento della decisione;
non deve entrare nel giudizio il fatto che in oggi risulti o meno cessata la materia del contendere.
-F) Tanto ritenuto e considerato, la sentenza qui impugnata appare condivisibile per i motivi suesposti;
quanto alle spese, le stesse vanno compensate in virtù della peculiarità della contesa, effettivamente controvertibile, che non risulta scontare espressi precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello; spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 190/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 751/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 30/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820230022753683000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 784/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria riformare la sentenza di primo grado, accertando la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite
CONCLUSIONI APPELLATO: chiede a codesta Ill.ma CGT adita dichiarare inammissibile o comunque infondato l'appello avversario per tutte le ragioni di cui in narrativa. Vinte le spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che con la sentenza qui impugnata la Corte di Giustizia di primo grado di Genova ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 Srl avverso la cartella di pagamento n° 04820230022753683000 (di complessivi € 83.632,62), conseguente all'atto di recupero n. TL3CRB300230/2021, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova, già oggetto di autonoma e separata impugnazione, con giudizio pendente (al momento della iscrizione dell'appello) presso la sezione n. 3 della Corte di Giustizia
Tributaria regionale della Liguria, al numero R.G.A. 331/2024. Con quest'ultimo atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate ha recuperato il credito di imposta di € 37.166,63, che la ricorrente Società ha utilizzato in compensazione nell'anno 2017, essendosi avvalsa dell'agevolazione per “Ricerca & Sviluppo” di cui all'art. 3, d.l. 23/12/2013, n. 145. Il credito d'imposta in argomento è –secondo la Società- maturato nell'esercizio
2015 a seguito della realizzazione di quattro progetti di ricerca e sviluppo denominati
Progetti_1_2_3_4, a seguito dei quali la Società sostiene di avere diritto ad un credito d'imposta per complessivi € 164.527,46 3 (nell'anno d'imposta 2017 è stato utilizzato soltanto una parte del credito pari a € 37.166,63).
Con il ricorso introduttivo la Società ha formulato motivi:
1. Illegittimità della cartella di pagamento impugnata per l'assenza di qualsivoglia motivazione e prova in ordine alla sussistenza, del “fondato pericolo per la riscossione”, quale condizione necessaria per poter effettuare nei confronti della deducente un'iscrizione a ruolo “a titolo straordinario”.
2. impossibilità per l'Ufficio di procedere, nel caso di specie, ad un'iscrizione a ruolo “a titolo straordinario” anche ai sensi dell'art. 27, c. 19, d.l. n. 185/2008, dal momento che, sempre nella specie, non poteva esser emesso alcun atto volto a recuperare nei confronti della deducente crediti indebitamente utilizzati in compensazione.
3. Illegittimità “derivata” della cartella di pagamento impugnata per la illegittimità della pretesa impositiva recata dall'atto di recupero da cui la cartella trae origine.
4. illegittimità della cartella impugnata sia per vizi propri sia per vizi “derivati”.
Si è costituito l'Ufficio, che ha insistito per la regolarità e legittimità del proprio operato. Evidenzia che il ricorso è anche inammissibile, perché le lagnanze oggi lamenteate avrebbero dovuto essere solevate nella impugnazione dell'atto prodromico, per il quale pendeva (all'epoca della costituzione) il giudizio separato di cui sopra.
Successivamente, la società produceva in giudizio la sentenza a sé favorevole n. 260/2024, depositata in data 19/03/2024 dalla prima sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova che accoglieva il ricorso presentato contro l'atto di recupero n. TL3CRB300230/2021.
All'esito, la C.G.T.1° di Genova, preso atto della definizione dell'impugnazione dell'atto prodromico, accoglieva il ricorso di cui oggi si discute a spese compensate.
Successivamente, l'Ufficio notifica appello e lo iscrive presso questa C.G.T.2°, lamentando che i giudici di primo grado avrebbero dovuto dichiarare la cessazione della, materia del contendere, e non accogliere l'appello con conseguente accoglimento delle conclusioni di parte con conseguente annullamento dell'atto opposto. Evidenzia che qualora il giudizio inerente l'atto impositivo presupposto si concluda con esito favorevole al contribuente, l'Amministrazione è obbligata a conformarsi alla pronuncia esecutiva, procedendo con lo sgravio della relativa cartella di pagamento (che afferma essere stato effettuato in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva). Chiede quindi che sia riconosciuta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 100 c.p.c., essendo venute meno le ragioni della richiesta di annullamento della cartella di pagamento impugnata e dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Si costituisce la società, che preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello avversario per carenza di interesse all'impugnazione ex art. 100 c.p.c.; in sintesi, afferma che il risultato “sostanziale” e “pratico” che l'Ufficio può ottenere con la pronuncia di cessata materia è lo stesso che avrebbe più semplicemente potuto ottenere se non avesse impugnato la sentenza di I° grado, e cioè il venir meno del presente giudizio quale conseguenza della riconosciuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo di che trattasi. Richiama Cass. 862/25
(“deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica) e –sulla stassa linea- Cass.21447/2024
Nel resto resiste insistendo nelle tesi espresse nei motivi formulati in primo grado. In particolare, con memoria datata 30 ottobre 2025, evidenzia:
__ che il processo di appello relativo alla impugnazione dell'atto prodromico R.G.A. 331/2024 si è concluso con sentenza della CGT di II° grado della Liguria n° 444/3/25 che ha confermato il primo giudizio e l'annullamento dell'atto stesso.
__che tale circostanza comporta l'annullamento anche della cartella oggi in discussione.
__che lo “sgravio” invocato dall'Ufficio nel proprio appello (che avrebbe dovuto comportare –secondo l'Ufficio- la cessazione della materia del contendere) è stato operato solo il 26/02/2025, ossia solo dopo il deposito della sentenza n° 751/1/24 (oggi appellata) avvenuto il 30/08/2024. Quindi la cessazione della materia del contendere non poteva essere dichiarata.
Si procede in pubblica udienza, con la presenza delle parti che insistono come in atti. In particolare:
Ufficio: Evidenzia che sull'atto presupposto c'è giudizio in Cassazione. Afferma che l'interesse dell'Amministrazipone deriva dal fatto che il ruolo era straordinario ope legis. La sentenza di primo grado non ha tenuto conto conto dello straodinarietà.
Parte privata: sostiene che è vero, ma evidenzia che lo sgravio è avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza;
è vero che è lo sgravio è obbligatorio per l'ufficio, ma finché non viene effettuato, la cartella permane in tutta la sua efficacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sentite le parti e letti gli atti, è dell'avviso che l'appello dell'Ufficio non sia fondato.
-A) Va dato atto delle circostanze che risultano incontestate:
__Il pronunciamento in ordine alla illegittimità dell'atto prodromico non è definitivo;
__Lo sgravio della cartella emessa a seguito di iscrizione di ruolo straordinario è avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado che ha annullato l'atto (la cartella) a seguito dell'annullamento dell'atto prodromico.
__Lo sgravio si configurava come obbligatorio a seguito della dichiarazione di illegittimità della cartella operata dai primi giudici, ma -osserva il Collegio- finché esso non viene effettuato, permane l'efficacia formale della cartella stessa.
__La domanda della società contenuta nel ricorso introduttivo di questo giudizio (pag.5) era volta ad ottenere l'annullamento del ruolo / cartella di pagamento epigrafati che "dovranno essere annullati, sia in quanto affetti da vizi propri (infra sub par. 1) sia in quanto viziati “in via derivata” (infra sub par. 2-3) per l'illegittimità della pretesa impositiva ad essi sottostanti".
-B) Preliminarmene va rigettata la pretesa inammissibilità del ricorso introduttivo, atteso che oltre che lamentare l'illegittimità dell'iscrizione straordinaria, la società lamentava anche vizi in via derivata, ovvero derivanti dalla illegittimità dell'atto prodromico;
illegittimità che è stata in effetti affermata in primo e secondo grado nel giudizio su quest'ultimo.
-C) In tale contesto, i primi giudici non potevano dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che lo sgravio si è avuto solo dopo il deposito della sentenza;
né pare possibile pretendere -come in sostanza sostiene l'appellante- che potessero giungere a dichiarare la cessazione della materia del contendere sul presupposto che l'Ufficio avrebbe obbligatoriamente operato lo sgravio, dovendo gli stessi attenersi alla verifica della situazione formale al momento della decisione. Va rammentato che secondo la Corte di Legitimità la cessazione della materia del contendere presuppone che “le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (cfr Cassazione 27598/2013, 24738/2013 e 909/2006).
-D) Né pare fondata la lagnanza dell'Ufficio in relazione al fatto che i primi giudici non si sono epressi in relazione alla circostanza che trattavasi di ruolo straordinario (art. 15-bis, D.p.r. 29 settembre 1972, n. 602), atteso che tale questione era chiaramente da ritenersi assorbita dall'annullamento dell'atto prodromico.
-E) Oggi la Corte è dunque chiamata a pronunciarsi sul fatto che la pronuncia dei primi giudici sia stata corretta in relazione alla situazione fattuale al momento della decisione;
non deve entrare nel giudizio il fatto che in oggi risulti o meno cessata la materia del contendere.
-F) Tanto ritenuto e considerato, la sentenza qui impugnata appare condivisibile per i motivi suesposti;
quanto alle spese, le stesse vanno compensate in virtù della peculiarità della contesa, effettivamente controvertibile, che non risulta scontare espressi precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello; spese compensate.