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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I S A N T A M A R I A C A P U A V E T E R E
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza dell' 08/10/2025 , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8058 / 2021 R.G., vertente
TRA
(cf ) elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Paolo Galluccio che la rapp.ta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv.PALAZZO GIOVINA CP_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/12/2021 , la ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato
Tribunale premettendo di essere dipendente dell' in servizio presso il P.O. di Maddaloni, CP_1 con la qualifica di Collaboratore Professionale Infermiere, giusta declaratoria del C.C.N.L. Sanità
Pubblica triennio 2016 – 2018. Esponeva, inoltre:
- di essere - nello svolgimento delle proprie mansioni - obbligata ad utilizzare la divisa
(costituita da camice o casacca e pantaloni, scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla stessa custodita nei locali aziendali nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa, per dismetterla nella fase immediatamente successiva, nonché ad attendere alle operazioni di lettura delle cartelle cliniche e di scambio verbale di informazioni (“c.d. passaggio di consegne”) con i colleghi “montanti” e con quelli “smontanti”;
- che, le predette operazioni – pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte della datrice di lavoro – venivano svolte al di fuori del normale orario di lavoro, in ragione delle superiori esigenze di sicurezza ed igiene;
- di vedersi, pertanto, costretta ad accedere presso il presidio ospedaliero, diversi minuti prima dell'inizio del turno lavorativo onde raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi d'abito e recarsi presso il proprio reparto con indosso la divisa;
- che, segnatamente, al fine di espletare il proprio turno di servizio presso il Reparto di
Medicina, situato al primo piano, effettuava, nell'ordine, le seguenti operazioni: dopo aver parcheggiato la propria autovettura, entrava nell'ingresso principale, si recava con l'ascensore al III^ piano negli spogliatoi, presso i quali indossavano la divisa formata dal pantalone, casacca e pantofole, obliterava il badge sempre al III^ piano, e si recavano, poi, nel reparto (sito al primo piano);
- che, allo stesso modo, al termine del proprio turno di servizio, attendeva il collega per fare il passaggio di consegne e solo dopo la presa in carico del paziente/i si allontanava dal posto di lavoro, riobliterava il badge, per poi effettuare l'operazione di svestizione;
- di aver diritto a vedersi retribuito il predetto tempo, sia in entrata che in uscita, in quanto comunque impiegato al servizio del datore di lavoro e, pertanto, da qualificarsi come orario lavorativo a tutti gli effetti.
Tanto premesso in fatto, richiamava, a supporto del proprio diritto a vedersi retribuito il tempo occorrente per indossare e dismettere la divisa, la direttiva della Giunta Regionale della Campania recante prot. N. 3153/C del 08.10.2010. Precisava che il contenuto di tale direttiva regionale veniva Cont fatto proprio dall' con atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della Dr.ssa , che CP_2 invitava tutti i responsabili di Presidio e distretto ad assicurare il corretto adempimento della predetta deliberazione n.° 1370.
Assumeva, infine, che dopo circa 10 anni dalla citata nota, parte resistente, nel prendere atto dell'inadempimento, con la deliberazione n° 998 del 31.07.2020, recepiva il contenuto del Contratto
Integrativo Decentrato sottoscritto in data 18.05.2020 che a pagina 23 riconosceva, per l'appunto, il diritto alla vestizione e svestizione. Al riguardo sottolineava che, nonostante il predetto atto deliberativo non fosse stato mai revocato, nessuna delle due operazioni, ad oggi, era stata remunerata.
Deduceva, infine, che la problematica in questione era stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di merito e legittimità evidenziando come la Suprema Corte, a più riprese, ha ritenuto che il tempo tuta sia senz'altro computabile nella nozione di lavoro ordinario allorquando l'attività risulti imposta ed eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina, dunque, il tempo e il luogo di esecuzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che il tempo di 10 minuti dagli stessi impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, sia qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito. Vinte le spese, con distrazione.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la resistente eccependo, CP_3 preliminarmente, l'intervenuta prescrizione parziale quinquennale del diritto ex adverso vantato.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda assumendo come sotto il profilo meramente contrattuale il c.d. “tempo tuta” non poteva esser considerato alla stregua dell'attività di servizio da computare nell'orario lavorativo e dunque nella retribuzione.
Sul punto, facendo leva su quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20179/2018, sottolineava il carattere di attività prodromica all'attività lavorativa delle operazioni di vestizione e svestizione, rientrante a pieno titolo nell'alveo degli obblighi incombenti sul prestatore di lavoro al fine di adempiere diligentemente e correttamente la prestazione lavorativa, estraneo al sinallagma contrattuale, e, pertanto, non retribuibile.
Contestava, in ogni caso, quanto assunto dal ricorrente in ordine al posizionamento del badge, asserendo che nel Presidio Ospedaliero di Maddaloni esso è ubicato al piano terra dell'edificio costringendo quindi il personale, all'inizio del turno - nell'ordine - ad effettuare la timbratura in entrata a recarsi negli spogliatoi per indossare la divisa e, parimenti, al termine del turno, a dismettere la divisa, ad uscire dagli spogliatoi/reparto e ad effettuare la timbratura in uscita.
Contestava, inoltre, l'esistenza di un'eccedenza oraria non contabilizzata dal datore di lavoro, in assenza delle rilevazioni risultanti dai cartellini marcatempo, e non remunerata o considerata in alcun modo (recupero orario, straordinario, monte ore). Affermava, inoltre, che parte ricorrente nulla aveva dedotto, né provato, circa l'esistenza di direttive datoriali sui tempi di vestizione e dei conseguenti controlli sull'attività di vestizione, non essendo, ad ogni buon conto, mai stato assoggettato ad alcuna disposizione aziendale che gli imponesse di timbrare il cartellino dopo aver indossato la divisa e prima di dismetterla. Concludeva evidenziando che, in ogni caso, l'attività di vestizione/svestizione così come lo scambio di consegne non erano mai state effettuate prima dell'inizio e dopo la fine del turno, ma rispettivamente dopo aver timbrato il cartellino in entrata e prima di aver timbrato il cartellino in uscita.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Disposti vari rinvii dal precedente magistrato titolare del procedimento, all'esito del suo trasferimento questo Presidente di Sezione ne disponeva l'assegnazione a sé medesimo;
all'odierna udienza di discussione, questo Giudice decideva la causa provvedendo al deposito nel fascicolo telematico.
La domanda deve essere respinta. Il giudizio ha ad oggetto, come già innanzi chiarito, la sussistenza del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro nonché per il passaggio di consegne.
Parte ricorrente fonda il dedotto diritto sull'atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010 cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del 21.01.2011 a firma della Dr.ssa
, la quale invitava tutti i responsabili dei Presidi e distretti ad assicurare corretto CP_2 adempimento alla predetta deliberazione n° 1370 del 17.11.2010, sui documenti (cfr. doc. 3 prod. ric.). Parte resistente, oltre a contestare l'esistenza del diritto alla remunerazione, nello specifico, evidenzia che non fosse eteroimposta alla parte la vestizione/svestizione dopo la “timbratura” del cartellino considerata la posizione del marcatempo all'ingresso del Presidio ospedaliero. Contesta, inoltre, che le operazioni di vestizione e svestizione siano avvenute al di fuori dell'orario di lavoro, in assenza delle risultanze delle registrazioni dei cartellini marca tempo (cfr. pag. 6 memoria di costituzione, ove si legge “Si contesta, pertanto, specificamente, in quanto non provato dal ricorrente con l'esibizione dei cartellini marcatempo, che esista un'eccedenza oraria utilizzata per la vestizione
e svestizione non remunerata e/o considerata in alcun modo da parte del datore di lavoro”).
Così ricostruite le argomentazioni delle parti in causa, si ritiene necessario, preliminarmente, ricostruire il quadro giurisprudenziale di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione e, quindi, al passaggio di consegne.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (Cass. n. 15734/03; Cass. n. 19273/06 secondo cui se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indossare la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12).
La medesima Corte di Cassazione ha, però anche chiarito che “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ex art. 2104 c.c., comma 2 e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (v. Cass. n.
19358/2010); così, nel caso in cui tale operazione risulti eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, essa rientra nel tempo di lavoro con la conseguenza che il periodo necessario a compierla deve invece essere retribuito (ex plurimis Cass. n. 9215/2012).
La soluzione è stata ritenuta coerente con la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 66/03, art. 1, comma
2, lett. a), che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, secondo la quale per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, con definizione sovrapponibile a quella ripetuta nella successiva
Direttiva 2003/88/CE, art. 2 n. 1) che, per la sua genericità, impone e consente le specificazioni che già erano state fornite già nel vigore della regola fissata dal R.D.L. n. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3.
È stato anche precisato che i criteri sopra enucleati riecheggiano nella stessa giurisprudenza comunitaria (sul punto Cass. n. 1352/16): il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro è stato in genere ritenuto dalla Corte UE il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas
e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63); pertanto, affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
Tali consolidati principi non sono stati contraddetti da più recenti pronunce (Cass. n. 3901/19; Cass.
n. 12935/18) con le quali si è integrata la precedente ricostruzione, ponendo l'accento sulla funzione assegnata all'abbigliamento e, proprio con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che: le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono CP_3 ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle CP_3 strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Le citate più recenti pronunce rappresentano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo (del tutto in linea con il principio) nel senso che l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cass.
n. 16604/19).
Pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di
“eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di “autorizzazione implicita”, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. n. 16604/19).
Orbene, facendo concreta applicazione di tali coordinate interpretative al caso di specie, non può negarsi in via astratta l'esistenza del diritto alla remunerazione del tempo dedicato alla vestizione/svestizione e al passaggio di consegne ma, nella specie, parte ricorrente non ha provato, depositando in atti i cartellini marcatempo, che tale tempo fosse eccedentario rispetto a quello regolarmente retribuito. Trattandosi di un elemento integrante il fatto costitutivo l'onere allegatorio e, quindi, probatorio, non può che ritenersi a carico del ricorrente stesso.
In altri termini, poiché il dipendente configura la vestizione e la svestizione della divisa come un'attività aggiuntiva rispetto a quella che lo stesso dipendente assume come effettivamente retribuita dal datore (e corrispondente, cioè, alla prestazione dell'attività attività lavorativa in favore del datore), in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., è specifico onere del lavoratore la dimostrazione sia dell'esecuzione di tale attività di vestizione e svestizione
(rispettivamente, prima e dopo l'orario di lavoro) sia della durata di tale attività di vestizione e svestizione.
Nel caso oggetto di causa, quindi, sarebbe stato onere della parte ricorrente quello di dimostrare, in relazione a tutto l'arco temporale dedotto in giudizio, sia di essersi recata sul posto di lavoro dieci minuti prima dell'inizio del proprio turno di lavoro per indossare la propria divisa sia di essersi allontanata dallo stesso posto di lavoro dieci minuti dopo il termine del turno di lavoro allo scopo di procedere alla svestizione della divisa.
L'onere di cui si discorre, tuttavia, non è stato adempiuto dall'istante che, pur avendone la possibilità, non ha prodotto in giudizio le registrazioni dei cartellini marca tempo, onde dimostrare effettivo orario di inizio del turno e quello di fine dello stesso.
A ciò si aggiunga che l' , ha espressamente contestato la circostanza dedotta in Parte_2 ricorso, circa il fatto che la vestizione e svestizione della divisa avvenisse rispettivamente prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita, offrendo una ricostruzione esattamente opposta a quella agitata in ricorso. Nemmeno può ritenersi che tale onere potesse essere adempiuto mediante l'espletamento della prova per testi, rilevato che le circostanze capitolate in ricorso appaiono generiche e valutative, dunque inidonee ad offrire la prova dell'effettivo orario di ingresso ed uscita dei lavoratori presso il luogo di lavoro.
Peraltro, la sussistenza del diritto alla remunerazione del c.d. “tempo tuta” è stato riconosciuto esclusivamente nei casi in cui vi fosse eteroimposizione/eterodirezione sia essa esplicita che implicita.
Nella specie manca qualsivoglia allegazione in ordine alla eteroimposizione/eterodirezione esplicita perché alcunché è dedotto in ordine a chi desse l'ordine in tal senso e, comunque, ad eventuali provvedimenti disciplinari sofferti che, nel corso di un decennio, avrebbero potuto attingere anche un collega diverso a fondamento dell'assunto. La lettura del libello introduttivo, invero, consente di arguire come la descrizione attorea sul punto sia del tutto generica, poiché non si chiariscono mai le modalità di comunicazione della procedura di vestizione e svestizione, il soggetto preposto al controllo della stessa, il soggetto che materialmente abbia impartito l'ordine.
Tantomeno può ritenersi nella specie, proprio sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente (cfr. Cass. ord. n. 8632/2020) e non disattesa dal giudicante, che si possa parlare di eterodirezione implicita derivante dalla natura degli indumenti che, come evidenziato dalla S.C., può ravvisarsi anche nella “funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto”.
Nella specie non si può parlare di eterodirezione implicita, derivante dalla natura dell'indumento, poiché (come risulta dalla piantina allegata alla produzione di parte ricorrente) il dispositivo per la rilevazione è allocato anche all'ingresso del presidio ospedaliero al piano terra, e non risultano dedotte ragioni ostative alla marcatura all'entrata e all'uscita. I ricorrenti, al contrario, affermano di utilizzare, per la registrazione della presenza, il dispositivo sito al terzo piano, nei pressi dello spogliatoio, ma non indicano le ragioni ed il soggetto che abbia imposto l'uso di tale dispositivo in luogo di quello ubicato all'ingresso, né le tempistiche della marcatura, che ben poteva avvenire prima dell'ingresso nello spogliatoio e prima di lasciare il presidio ospedaliero.
Non a caso, le deduzioni attoree in ordine a tale circostanza sono alquanto generiche, limitandosi i lavoratori a dedurre del tutto tautologicamente l'utilizzo del rilevatore sito al terzo piano e ad esporre di vestirsi e successivamente registrare la presenza, ovvero registrare l'uscita e successivamente cambiarsi, ma senza fornire alcuna spiegazione in ordine alla imposizione (esplicita o implicita) di tale sequenza.
Anche volendosi fare ricorso, pertanto, al concetto di eterodirezione implicita, è evidente come essa non ricorra nel caso di specie.
Si rileva, da ultimo, che la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità in atti, costantemente richiamata dai ricorrenti a supporto delle proprie ragioni, non è idonea, di per sé sola, a fondare l'accoglimento delle domande, non potendosi prescindere dalle peculiarità dei singoli casi e dall'adempimento degli oneri allegatori e probatori posti dalla legge a carico delle parti.
Non possono trarsi, inoltre, elementi a conforto della tesi dei lavoratori dall'atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del
21.01.2011 a firma della Dr.ssa . Invero, tali deliberazioni e comunicazioni non possono CP_2 avere, nel caso di specie, il carattere ricognitivo del diritto oggetto di causa, trattandosi di atti generali ed astratti.
La comunicazione a firma della Dott.ssa , peraltro, si limita a prendere atto della “mancata CP_2 uniformità di applicazione” del Decreto n. 21/2010 della Regione Campania “sulle modalità del passaggio di consegne per il personale del comparto turnista”. È evidente, allora, che il alcun punto la comunicazione prende atto della pretesa mancata retribuzione del tempo per indossare e dismettere la divisa.
In secondo luogo, come già innanzi ampiamente argomentato, la giurisprudenza è ormai compatta nel ritenere la necessità di retribuire il tempo tuta, occorre tuttavia la prova, che nel caso di specie non ricorre, che la datrice di lavoro abbia imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione. È necessaria, inoltre, la prova (anch'essa del tutto assente nell'ipotesi di cui si discorre) dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito.
Il ricorso, conseguentemente, va rigettato.
Le spese di lite sono compensate per ½ tra le parti, tenuto conto della serialità del contenzioso e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento Parte_1 della restante parte, che liquida in complessivi €.2.000,00 per onorari.
Santa Maria Capua Vetere, 08/10/2025 Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia