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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6667/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 6667/2024, avente ad oggetto:
“Divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” promossa da: nato a [...], Parte_1
l'11/03/1974, con l'avv.to DE GIORGI FRANCESCO MARIA
-RICORRENTE- nei confronti di
, nata a [...], il 29/03/1972, Controparte_1 con l'avv.to VALENTE ANGELO
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni conformi dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del 22 aprile
2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in SAN
CESARIO DI LECCE (LE), il 19/04/2006 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN CESARIO DI LECCE (LE), al n. 4,
P. II, Serie A, anno 2006). Dall'unione coniugale sono nate , il 17.01.2012, e il Per_1 Persona_2
19.07.2006, ormai maggiorenne.
In data 22.07.2022, il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale tra i coniugi.
Con ricorso depositato l'11/10/2024, parte ricorrente chiedeva: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, con pronuncia immediata sullo status; ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento, in favore delle figlie, ad euro 180,00 ciascuna, prevedendosi il versamento diretto, alla figlia medio tempore divenuta Persona_2 maggiorenne, dell'assegno di concorso paterno al di lei mantenimento;
disporsi la percezione dell'assegno unico e universale, nella misura del 50%, da parte di ciascun genitore;
determinarsi i tempi e i modi di esercizio del diritto-dovere paterno di visita, nei confronti della figlia in virtù del Per_2
Piano Genitoriale allegato;
il tutto con vittoria delle spese di lite, in caso di opposizione.
Narrava che: egli era possessore di un terreno agricolo e che tale terreno rappresentava la sua unica fonte di sostentamento;
che si era trovato in condizioni di gravi difficoltà economiche, durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid 19; che la corresponsione dell'assegno di mantenimento, nei confronti delle figlie, rendeva la propria situazione finanziaria ancora più critica, dovendo ricorrere all'ausilio economico di terze persone;
che la sig.ra aveva omesso, nel corso del giudizio di separazione, di dichiarare di CP_1 svolgere l'attività di estetista e di fruire del Reddito di Cittadinanza, nella misura di euro 700,00 mensili.
Si costituiva la resistente, la quale, a sua volta, chiedeva: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento;
confermarsi le statuizioni, personali ed economiche, di cui alle condizioni di separazione, a suo tempo concordate dalle parti, nel corso del giudizio separativo, chiedendo, altresì, disporsi, in favore della resistente e a carico del sig. l'obbligo di corresponsione dell'importo di euro Parte_1
400,00, a titolo di assegno divorzile;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Evidenziava che: durante il matrimonio, ella moglie si era occupata, esclusivamente, della famiglia, e che, peraltro, dopo la separazione, oltre a dedicarsi alla cura e alla crescita delle due figlie, aveva iniziato ad occuparsi stabilmente anche dell'assistenza della madre, in quanto affetta da grave malattia invalidante, almeno fino al decesso della stessa madre;
proprio a seguito della dipartita della genitrice, la sua situazione economica era notevolmente peggiorata;
narrava, inoltre, di non possedere alcuna qualifica professionale, che le permettesse di svolgere, regolarmente, la professione di estetista, e che stava frequentando, comunque, un corso per conseguire detta abilitazione;
deduceva, infine, che il ricorrente, diversamente da lei, era titolare di plurimi terreni e di immobili, nonché di una fiorente azienda agricola.
All'udienza del 22.04.2025, le parti, ravvisata l'opportunità di una definizione bonaria della controversia, dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa giudiziale, quale la stessa era stata espressamente formulata, a verbale, dal Giudice delegato, a norma dell'art. 185 bis c.p.c. Alla detta udienza, i procuratori delle parti, previa autorizzazione del giudicante, precisavano le conclusioni, chiedendo concordemente dichiararsi il divorzio, alle seguenti condizioni, come riportate nel medesimo verbale della citata udienza del 22 aprile 2025:
1) ELIMINAZIONE delle vigenti disposizioni concernenti l'affidamento e il collocamento abitativo della figlia primogenita, (19 luglio 2006), Per_2 la quale, tuttavia, continuerà a coabitare con la madre, trattandosi, in ogni caso, di figlia che, pur maggiorenne, è ancora priva di autonomia economica ed è, in ogni caso, ancora impegnata nella frequenza della Scuola secondaria di secondo grado (Liceo linguistico di Lecce);
2) CONFERMA del regime affidativo e collocativo, con riguardo alla secondogenita, , ancora minorenne, che ha, allo stato, 13 anni, con Per_1 correlata conferma anche del regime degli incontri periodici con il padre, come da accordi separativi omologati (si allude, segnatamente, al regime degli incontri, così come determinato, all'interno dell'ordinanza presidenziale, a firma del Presidente Delegato, Dott.ssa Cinzia Mondatore, emessa il 22 febbraio 2019, a norma dell'art. 708 c.p.c., nell'ambito del giudizio separativo, rubricato al n. 11763/2018, ivi depositata il 25 febbraio
2019, e, quindi, versata, nel fascicolo processuale del presente giudizio contenzioso di divorzio, in data 23 maggio 2025); 3) CONFERMA dell'ammontare dell'assegno perequativo, dovuto dal padre, in ragione di € 250,00 mensili, per ciascuna figlia, Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle stesse figlie, e Per_2
, oltre al 50% delle spese straordinarie, concernenti le stesse figlie, Per_1 come da pertinente Protocollo di intesa del Tribunale di Lecce;
4) la madre, per il tramite del suo difensore, comunicherà, entro e non oltre cinque giorni a decorrere da oggi, al padre, il Codice Iban necessario per la effettuazione dei versamenti periodici, onde evitare che l'obbligato continui a sopportare gli oneri aggiuntivi e ingiustificati, finora affrontati, in occasione di ogni pagamento eseguito, per l'appunto, fino ad oggi, con vaglia postali;
5) ATTRIBUZIONE, alla genitrice, del 100% dell'assegno unico e universale spettante ex lege per le due figlie;
6) RINUNCIA, da parte di , alla propria Controparte_1 originaria richiesta di riconoscimento, in proprio favore, di un assegno post matrimoniale;
7) COMPENSAZIONE integrale fra le parti delle spese del procedimento.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Le parti hanno dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con il coniuge, a far data dalla comparizione degli stessi, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione, sicché ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art.3 n.2 lett. b) legge 898/1970, risultando i coniugi separati, da oltre 6 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento la concorde richiesta avanzata dai rispettivi difensori fiduciari di pronuncia del divorzio, alle condizioni concordate dalle parti, in corso di causa, a seguito di adesione congiunta alla proposta conciliativa giudiziale, formalizzata dal Giudice delegato, all'udienza del 22 aprile 2025.
Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che le condizioni de quibus appaiono confacenti all'interesse della prole minorenne e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Le spese di lite si compensano tra le parti in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 6667/2024, introdotto domanda proposta, in data 11 ottobre 2024, da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il 19/04/2006, in SAN CESARIO DI LECCE
(LE) (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
SAN CESARIO DI LECCE (LE), al n. 4 parte II, serie A, anno 2006), alle condizioni concordate all'udienza del 22.04.2025, nei termini in cui le condizioni medesime sono riportate in parte motiva;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 30 settembre 2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo Giudice
Dott. Alessandro Carra Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 6667/2024, avente ad oggetto:
“Divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario” promossa da: nato a [...], Parte_1
l'11/03/1974, con l'avv.to DE GIORGI FRANCESCO MARIA
-RICORRENTE- nei confronti di
, nata a [...], il 29/03/1972, Controparte_1 con l'avv.to VALENTE ANGELO
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni conformi dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza del 22 aprile
2025.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in SAN
CESARIO DI LECCE (LE), il 19/04/2006 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN CESARIO DI LECCE (LE), al n. 4,
P. II, Serie A, anno 2006). Dall'unione coniugale sono nate , il 17.01.2012, e il Per_1 Persona_2
19.07.2006, ormai maggiorenne.
In data 22.07.2022, il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale tra i coniugi.
Con ricorso depositato l'11/10/2024, parte ricorrente chiedeva: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, con pronuncia immediata sullo status; ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento, in favore delle figlie, ad euro 180,00 ciascuna, prevedendosi il versamento diretto, alla figlia medio tempore divenuta Persona_2 maggiorenne, dell'assegno di concorso paterno al di lei mantenimento;
disporsi la percezione dell'assegno unico e universale, nella misura del 50%, da parte di ciascun genitore;
determinarsi i tempi e i modi di esercizio del diritto-dovere paterno di visita, nei confronti della figlia in virtù del Per_2
Piano Genitoriale allegato;
il tutto con vittoria delle spese di lite, in caso di opposizione.
Narrava che: egli era possessore di un terreno agricolo e che tale terreno rappresentava la sua unica fonte di sostentamento;
che si era trovato in condizioni di gravi difficoltà economiche, durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid 19; che la corresponsione dell'assegno di mantenimento, nei confronti delle figlie, rendeva la propria situazione finanziaria ancora più critica, dovendo ricorrere all'ausilio economico di terze persone;
che la sig.ra aveva omesso, nel corso del giudizio di separazione, di dichiarare di CP_1 svolgere l'attività di estetista e di fruire del Reddito di Cittadinanza, nella misura di euro 700,00 mensili.
Si costituiva la resistente, la quale, a sua volta, chiedeva: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento;
confermarsi le statuizioni, personali ed economiche, di cui alle condizioni di separazione, a suo tempo concordate dalle parti, nel corso del giudizio separativo, chiedendo, altresì, disporsi, in favore della resistente e a carico del sig. l'obbligo di corresponsione dell'importo di euro Parte_1
400,00, a titolo di assegno divorzile;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Evidenziava che: durante il matrimonio, ella moglie si era occupata, esclusivamente, della famiglia, e che, peraltro, dopo la separazione, oltre a dedicarsi alla cura e alla crescita delle due figlie, aveva iniziato ad occuparsi stabilmente anche dell'assistenza della madre, in quanto affetta da grave malattia invalidante, almeno fino al decesso della stessa madre;
proprio a seguito della dipartita della genitrice, la sua situazione economica era notevolmente peggiorata;
narrava, inoltre, di non possedere alcuna qualifica professionale, che le permettesse di svolgere, regolarmente, la professione di estetista, e che stava frequentando, comunque, un corso per conseguire detta abilitazione;
deduceva, infine, che il ricorrente, diversamente da lei, era titolare di plurimi terreni e di immobili, nonché di una fiorente azienda agricola.
All'udienza del 22.04.2025, le parti, ravvisata l'opportunità di una definizione bonaria della controversia, dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa giudiziale, quale la stessa era stata espressamente formulata, a verbale, dal Giudice delegato, a norma dell'art. 185 bis c.p.c. Alla detta udienza, i procuratori delle parti, previa autorizzazione del giudicante, precisavano le conclusioni, chiedendo concordemente dichiararsi il divorzio, alle seguenti condizioni, come riportate nel medesimo verbale della citata udienza del 22 aprile 2025:
1) ELIMINAZIONE delle vigenti disposizioni concernenti l'affidamento e il collocamento abitativo della figlia primogenita, (19 luglio 2006), Per_2 la quale, tuttavia, continuerà a coabitare con la madre, trattandosi, in ogni caso, di figlia che, pur maggiorenne, è ancora priva di autonomia economica ed è, in ogni caso, ancora impegnata nella frequenza della Scuola secondaria di secondo grado (Liceo linguistico di Lecce);
2) CONFERMA del regime affidativo e collocativo, con riguardo alla secondogenita, , ancora minorenne, che ha, allo stato, 13 anni, con Per_1 correlata conferma anche del regime degli incontri periodici con il padre, come da accordi separativi omologati (si allude, segnatamente, al regime degli incontri, così come determinato, all'interno dell'ordinanza presidenziale, a firma del Presidente Delegato, Dott.ssa Cinzia Mondatore, emessa il 22 febbraio 2019, a norma dell'art. 708 c.p.c., nell'ambito del giudizio separativo, rubricato al n. 11763/2018, ivi depositata il 25 febbraio
2019, e, quindi, versata, nel fascicolo processuale del presente giudizio contenzioso di divorzio, in data 23 maggio 2025); 3) CONFERMA dell'ammontare dell'assegno perequativo, dovuto dal padre, in ragione di € 250,00 mensili, per ciascuna figlia, Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle stesse figlie, e Per_2
, oltre al 50% delle spese straordinarie, concernenti le stesse figlie, Per_1 come da pertinente Protocollo di intesa del Tribunale di Lecce;
4) la madre, per il tramite del suo difensore, comunicherà, entro e non oltre cinque giorni a decorrere da oggi, al padre, il Codice Iban necessario per la effettuazione dei versamenti periodici, onde evitare che l'obbligato continui a sopportare gli oneri aggiuntivi e ingiustificati, finora affrontati, in occasione di ogni pagamento eseguito, per l'appunto, fino ad oggi, con vaglia postali;
5) ATTRIBUZIONE, alla genitrice, del 100% dell'assegno unico e universale spettante ex lege per le due figlie;
6) RINUNCIA, da parte di , alla propria Controparte_1 originaria richiesta di riconoscimento, in proprio favore, di un assegno post matrimoniale;
7) COMPENSAZIONE integrale fra le parti delle spese del procedimento.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Le parti hanno dichiarato di aver interrotto ogni rapporto con il coniuge, a far data dalla comparizione degli stessi, innanzi al Tribunale, nella procedura per separazione, sicché ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui all'art.3 n.2 lett. b) legge 898/1970, risultando i coniugi separati, da oltre 6 anni, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento la concorde richiesta avanzata dai rispettivi difensori fiduciari di pronuncia del divorzio, alle condizioni concordate dalle parti, in corso di causa, a seguito di adesione congiunta alla proposta conciliativa giudiziale, formalizzata dal Giudice delegato, all'udienza del 22 aprile 2025.
Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che le condizioni de quibus appaiono confacenti all'interesse della prole minorenne e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Le spese di lite si compensano tra le parti in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, definitivamente pronunciando nel procedimento civile contenzioso, rubricato al n. 6667/2024, introdotto domanda proposta, in data 11 ottobre 2024, da Parte_1 contro , così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il 19/04/2006, in SAN CESARIO DI LECCE
(LE) (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
SAN CESARIO DI LECCE (LE), al n. 4 parte II, serie A, anno 2006), alle condizioni concordate all'udienza del 22.04.2025, nei termini in cui le condizioni medesime sono riportate in parte motiva;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r. 396/2000.
Lecce, 30 settembre 2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore