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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1245/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1245 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
FR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Corso Tacito n. 5, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore/opponente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia CP_1 C.F._2
AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orvieto (TR), Via della Pace n.
40, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto/opposto
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Gianluca FR, per l'attore/opponente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei suesposti motivi, così provvedere: A) in via principale, dichiarare nullo nonché privo di ogni effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo n° 231/2021 del 11.4.2021 RG n°
820/2021 del Tribunale di Terni e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall'avv. al sig. per Parte_1 CP_1 tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, in particolare perché la domanda è assolutamente sfornita di prova;
B) in via principale per l'ulteriore effetto condannare il sig. ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite CP_1 temeraria” cagionati all'Avv. da quantificare n ella somma ritenuta di Pt_1 giustizia, per le motivazioni di cui in narrativa;
C) in via subordinata, nella denegata
e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria dell'Avv.
[...] nei confronti del sig. ridurre la pretesa avversa delle Pt_1 CP_1 somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i moti vi meglio indicati nel presente atto. In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge. In ogni caso, con riserva espressamente formulata sin d'ora di esperire autonomo giudizio per il risarcimento del danno all'immagine dell'Avv. . Pt_1
- L'avv. Patrizia AR, per il convenuto/opposto: “Il Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, voglia: in via principale, previo rigetto di tutte le avverse istanze anche istruttorie, eccezioni, deduzioni e conclusioni, confermare il decreto ingiuntivo n. 231/2021 condannando l'Avv. al pagamento, in favore Parte_1 del Dr. della somma di €.16.651,97, oltre accessori di legge e spese CP_1 del giudizio monitorio;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione;
in subordine, nella denegata ipotesi di parziale conferma del decreto opposto, condannare l'Avv. al pagamento, in favore del Dr. Parte_1 della somma che verrà ritenuta di giustizia, all'esito del giudizio, CP_1 oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/05/2021, conveniva in giudizio Parte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 231/21 di questo CP_1
Tribunale, emesso in data 11/04/2021 e a lui notificato il 26/04/2021, col quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.651,97 (inclusi accessori di legge) oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. L'attore, premesso che il decreto ingiuntivo riguardava compensi richiesti dal convenuto per attività di consulenza in materia di diritto del lavoro asseritamente svolte su suo incarico, deduceva di non aver mai conferito al convenuto alcun mandato professionale, essendosi limitato a consigliare ad alcuni propri clienti di rivolgersi al per prestazioni di consulenza del CP_1 lavoro, in base ad una reciproca collaborazione in virtù della quale i comuni clienti venivano talora ricevuti da entrambi presso lo studio dell'uno o dell'altro, fermo restando che ciascuno poi fatturava direttamente al cliente il corrispettivo della prestazione da lui resa. L'opponente contestava inoltre l'eccessiva quantificazione dei compensi (che lo stesso aveva CP_1 indicato – in precedenti missive – dapprima in € 4.022,44 e poi in € 13.657,27 inclusi accessori di legge, senza peraltro scomputare le somme già percepite dai clienti Pt_2
e ), tenuto conto anche della mancanza della prova dell'esecuzione di
[...] Parte_3 alcune prestazioni indicate in parcella, ed eccepiva la prescrizione presuntiva in relazione ad una parte dei compensi (in specie, quelli relativi alle prestazioni svolte per i clienti Pt_2
, e ), concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo
[...] Parte_4 Parte_5 opposto e per l'integrale rigetto della domanda di controparte, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata in data 24/11/2021, CP_1 affermando che la prova del rapporto contrattuale tra lui e il il quale, tra l'altro, gli Pt_1 aveva corrisposto un acconto di € 1.350,00 già detratto dalle parcelle oggetto di causa) si evinceva chiaramente dal contenuto delle relazioni elaborate per i clienti dell'avvocato (che lui, in alcuni casi, non aveva mai visto) e della corrispondenza intercorsa tra le parti. Il convenuto precisava che l'autolimitazione del saldo dei compensi ad € 4.022,44 era stata espressamente condizionata all'immediato pagamento da parte del poi non Pt_1 avvenuto, ed evidenziava l'inammissibilità dell'avversa eccezione di prescrizione (avendo l'opponente ammesso di non aver pagato), concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata solo dal convenuto – della successiva istruttoria, consistita unicamente nell'assunzione di prove testimoniali, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
A seguito dell'udienza del 30/09/2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.) lo scrivente giudice (al quale il fascicolo era stato assegnato, nelle more, in data 29/08/2025), con provvedimento del 01/10/2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
1. L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (v. ex multis Cass. 7953/2024 e Cass. 7037/2020, nonché, da ultmo, App.
Perugia 15 settembre 2025, in DeJure). La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni (v. in tal senso Cass. 40828/2021, Cass. 31515/2019, Cass. 1792/2017
e Cass. 16261/2016).
3. Nel caso in esame, deve rilevarsi che non esiste alcun documento dal quale possa evincersi in modo inequivoco che le prestazioni professionali oggetto di causa, rese nell'interesse dei clienti indicati nelle relative parcelle, siano state rese su incarico conferito dall'odierno opponente anziché, in ipotesi, dai clienti stessi (“presentati” al convenuto dallo stesso opponente).
4. Il fatto che le relazioni e i conteggi elaborati dal convenuto fossero sovente strumentali ad iniziative giudiziarie dei clienti patrocinate dall'avv. al quale tali relazioni e Pt_1 conteggi venivano perciò indirizzati ed inviati, rivela al più una sinergia ed una collaborazione tra i due professionisti nella gestione dei comuni clienti, che i due professionisti spesso ricevevano insieme presso lo studio del medesimo avvocato.
5. D'altra parte, dall'istruttoria espletata è emerso che, nonostante alcune prestazioni (e, in specie, quelle relative ai clienti , e ) siano state Parte_2 Parte_4 Parte_5 svolte nel 2013 o nel 2014, nessuna fattura è stata emessa dal convenuto nei confronti dell'attore prima del 01/07/2020 (v. il doc. 22 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), pochi mesi dopo la lite che – per comune prospettazione delle parti – aveva comportato l'interruzione della collaborazione professionale tra i due, e che tale fattura si riferisce ad una somma pagata – sia pure per il tramite dell'avv. – dal cliente Pt_1
(v. i doc. 21-24 allegati alla medesima comparsa, nonché la deposizione del Parte_6 teste escusso all'udienza del 18/01/2024). Testimone_1
6. Anche l'assunto del convenuto secondo cui egli avrebbe inviato i conteggi e le relazioni sempre e soltanto all'avv. risulta smentito dalla documentazione in atti (v. l'e-mail Pt_1 di cui al doc. 37 di parte attrice, che il teste ha confermato di aver ricevuto). Testimone_1
7. Quanto al verbale di conciliazione giudiziale prodotto dall'attore (doc. 4 allegato all'atto di citazione), il fatto che in tale verbale il venga definito “consulente dello stesso” CP_1 avv. appare tutt'altro che decisivo, ed anzi il riconoscimento all di una Pt_1 Pt_2 somma specificamente individuata – pari ad € 1.000,00 – per il compenso dell'odierno convenuto, poi regolarmente incassata da quest'ultimo (v. l'affermazione contenuta a pag. 4 dell'atto di citazione, non specificamente contestata dal convenuto: v. pag.
6-7 della comparsa di costituzione e risposta) senza l'emissione di una fattura nei confronti del Pt_1 costituisce un'ulteriore conferma dell'assenza di un rapporto contrattuale tra le due parti.
8. Va poi evidenziato che entrambi i testimoni citati dal convenuto non hanno fornito un'idonea conferma della sussistenza del dedotto rapporto contrattuale con l'attore, limitandosi a riferire di non conoscere i clienti in questione e di non averli mai visti nel registro dei clienti del o nelle e-mail dello studio professionale di quest'ultimo (v. i CP_1 verbali delle udienze del 18/01/2024 e del 04/07/2024).
9. Dunque, poiché il convenuto non ha assolto l'onere di provare che gli incarichi afferenti alle prestazioni professionali oggetto di causa gli siano stati effettivamente conferiti dall'attore, la sua domanda – previa revoca del decreto ingiuntivo opposto – deve essere integralmente rigettata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
11. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. in favore dell'opponente, non avendo quest'ultimo dedotto e provato l'esistenza concreta ed effettiva di un pregiudizio patito per effetto del comportamento processuale del convenuto (v. ex multis Cass. 21079/2015, nonché, tra le più, recenti, Cass., SS.UU., 31030/2019 e Cass. 32869/2019), né sussistono le condizioni per una condanna di quest'ultimo ai sensi del comma 3 del medesimo art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU.,
31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018 e Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo (v. Cass. 29812/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 231/21 del medesimo Tribunale proposta da
[...] ei confronti di ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, Pt_1 CP_1 così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta in via monitoria da nei confronti di CP_1 [...]
Pt_1
b) condanna alla rifusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 3.200,00 (di cui € 750,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 900,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 143,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo come indicati nella nota spese).
Terni, 09/12/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1245 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
FR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Corso Tacito n. 5, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore/opponente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia CP_1 C.F._2
AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orvieto (TR), Via della Pace n.
40, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto/opposto
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Gianluca FR, per l'attore/opponente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei suesposti motivi, così provvedere: A) in via principale, dichiarare nullo nonché privo di ogni effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo n° 231/2021 del 11.4.2021 RG n°
820/2021 del Tribunale di Terni e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall'avv. al sig. per Parte_1 CP_1 tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, in particolare perché la domanda è assolutamente sfornita di prova;
B) in via principale per l'ulteriore effetto condannare il sig. ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite CP_1 temeraria” cagionati all'Avv. da quantificare n ella somma ritenuta di Pt_1 giustizia, per le motivazioni di cui in narrativa;
C) in via subordinata, nella denegata
e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria dell'Avv.
[...] nei confronti del sig. ridurre la pretesa avversa delle Pt_1 CP_1 somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i moti vi meglio indicati nel presente atto. In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge. In ogni caso, con riserva espressamente formulata sin d'ora di esperire autonomo giudizio per il risarcimento del danno all'immagine dell'Avv. . Pt_1
- L'avv. Patrizia AR, per il convenuto/opposto: “Il Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, voglia: in via principale, previo rigetto di tutte le avverse istanze anche istruttorie, eccezioni, deduzioni e conclusioni, confermare il decreto ingiuntivo n. 231/2021 condannando l'Avv. al pagamento, in favore Parte_1 del Dr. della somma di €.16.651,97, oltre accessori di legge e spese CP_1 del giudizio monitorio;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione;
in subordine, nella denegata ipotesi di parziale conferma del decreto opposto, condannare l'Avv. al pagamento, in favore del Dr. Parte_1 della somma che verrà ritenuta di giustizia, all'esito del giudizio, CP_1 oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/05/2021, conveniva in giudizio Parte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 231/21 di questo CP_1
Tribunale, emesso in data 11/04/2021 e a lui notificato il 26/04/2021, col quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.651,97 (inclusi accessori di legge) oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. L'attore, premesso che il decreto ingiuntivo riguardava compensi richiesti dal convenuto per attività di consulenza in materia di diritto del lavoro asseritamente svolte su suo incarico, deduceva di non aver mai conferito al convenuto alcun mandato professionale, essendosi limitato a consigliare ad alcuni propri clienti di rivolgersi al per prestazioni di consulenza del CP_1 lavoro, in base ad una reciproca collaborazione in virtù della quale i comuni clienti venivano talora ricevuti da entrambi presso lo studio dell'uno o dell'altro, fermo restando che ciascuno poi fatturava direttamente al cliente il corrispettivo della prestazione da lui resa. L'opponente contestava inoltre l'eccessiva quantificazione dei compensi (che lo stesso aveva CP_1 indicato – in precedenti missive – dapprima in € 4.022,44 e poi in € 13.657,27 inclusi accessori di legge, senza peraltro scomputare le somme già percepite dai clienti Pt_2
e ), tenuto conto anche della mancanza della prova dell'esecuzione di
[...] Parte_3 alcune prestazioni indicate in parcella, ed eccepiva la prescrizione presuntiva in relazione ad una parte dei compensi (in specie, quelli relativi alle prestazioni svolte per i clienti Pt_2
, e ), concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo
[...] Parte_4 Parte_5 opposto e per l'integrale rigetto della domanda di controparte, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata in data 24/11/2021, CP_1 affermando che la prova del rapporto contrattuale tra lui e il il quale, tra l'altro, gli Pt_1 aveva corrisposto un acconto di € 1.350,00 già detratto dalle parcelle oggetto di causa) si evinceva chiaramente dal contenuto delle relazioni elaborate per i clienti dell'avvocato (che lui, in alcuni casi, non aveva mai visto) e della corrispondenza intercorsa tra le parti. Il convenuto precisava che l'autolimitazione del saldo dei compensi ad € 4.022,44 era stata espressamente condizionata all'immediato pagamento da parte del poi non Pt_1 avvenuto, ed evidenziava l'inammissibilità dell'avversa eccezione di prescrizione (avendo l'opponente ammesso di non aver pagato), concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata solo dal convenuto – della successiva istruttoria, consistita unicamente nell'assunzione di prove testimoniali, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
A seguito dell'udienza del 30/09/2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.) lo scrivente giudice (al quale il fascicolo era stato assegnato, nelle more, in data 29/08/2025), con provvedimento del 01/10/2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
1. L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (v. ex multis Cass. 7953/2024 e Cass. 7037/2020, nonché, da ultmo, App.
Perugia 15 settembre 2025, in DeJure). La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni (v. in tal senso Cass. 40828/2021, Cass. 31515/2019, Cass. 1792/2017
e Cass. 16261/2016).
3. Nel caso in esame, deve rilevarsi che non esiste alcun documento dal quale possa evincersi in modo inequivoco che le prestazioni professionali oggetto di causa, rese nell'interesse dei clienti indicati nelle relative parcelle, siano state rese su incarico conferito dall'odierno opponente anziché, in ipotesi, dai clienti stessi (“presentati” al convenuto dallo stesso opponente).
4. Il fatto che le relazioni e i conteggi elaborati dal convenuto fossero sovente strumentali ad iniziative giudiziarie dei clienti patrocinate dall'avv. al quale tali relazioni e Pt_1 conteggi venivano perciò indirizzati ed inviati, rivela al più una sinergia ed una collaborazione tra i due professionisti nella gestione dei comuni clienti, che i due professionisti spesso ricevevano insieme presso lo studio del medesimo avvocato.
5. D'altra parte, dall'istruttoria espletata è emerso che, nonostante alcune prestazioni (e, in specie, quelle relative ai clienti , e ) siano state Parte_2 Parte_4 Parte_5 svolte nel 2013 o nel 2014, nessuna fattura è stata emessa dal convenuto nei confronti dell'attore prima del 01/07/2020 (v. il doc. 22 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), pochi mesi dopo la lite che – per comune prospettazione delle parti – aveva comportato l'interruzione della collaborazione professionale tra i due, e che tale fattura si riferisce ad una somma pagata – sia pure per il tramite dell'avv. – dal cliente Pt_1
(v. i doc. 21-24 allegati alla medesima comparsa, nonché la deposizione del Parte_6 teste escusso all'udienza del 18/01/2024). Testimone_1
6. Anche l'assunto del convenuto secondo cui egli avrebbe inviato i conteggi e le relazioni sempre e soltanto all'avv. risulta smentito dalla documentazione in atti (v. l'e-mail Pt_1 di cui al doc. 37 di parte attrice, che il teste ha confermato di aver ricevuto). Testimone_1
7. Quanto al verbale di conciliazione giudiziale prodotto dall'attore (doc. 4 allegato all'atto di citazione), il fatto che in tale verbale il venga definito “consulente dello stesso” CP_1 avv. appare tutt'altro che decisivo, ed anzi il riconoscimento all di una Pt_1 Pt_2 somma specificamente individuata – pari ad € 1.000,00 – per il compenso dell'odierno convenuto, poi regolarmente incassata da quest'ultimo (v. l'affermazione contenuta a pag. 4 dell'atto di citazione, non specificamente contestata dal convenuto: v. pag.
6-7 della comparsa di costituzione e risposta) senza l'emissione di una fattura nei confronti del Pt_1 costituisce un'ulteriore conferma dell'assenza di un rapporto contrattuale tra le due parti.
8. Va poi evidenziato che entrambi i testimoni citati dal convenuto non hanno fornito un'idonea conferma della sussistenza del dedotto rapporto contrattuale con l'attore, limitandosi a riferire di non conoscere i clienti in questione e di non averli mai visti nel registro dei clienti del o nelle e-mail dello studio professionale di quest'ultimo (v. i CP_1 verbali delle udienze del 18/01/2024 e del 04/07/2024).
9. Dunque, poiché il convenuto non ha assolto l'onere di provare che gli incarichi afferenti alle prestazioni professionali oggetto di causa gli siano stati effettivamente conferiti dall'attore, la sua domanda – previa revoca del decreto ingiuntivo opposto – deve essere integralmente rigettata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
11. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. in favore dell'opponente, non avendo quest'ultimo dedotto e provato l'esistenza concreta ed effettiva di un pregiudizio patito per effetto del comportamento processuale del convenuto (v. ex multis Cass. 21079/2015, nonché, tra le più, recenti, Cass., SS.UU., 31030/2019 e Cass. 32869/2019), né sussistono le condizioni per una condanna di quest'ultimo ai sensi del comma 3 del medesimo art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU.,
31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018 e Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo (v. Cass. 29812/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 231/21 del medesimo Tribunale proposta da
[...] ei confronti di ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, Pt_1 CP_1 così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta in via monitoria da nei confronti di CP_1 [...]
Pt_1
b) condanna alla rifusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 3.200,00 (di cui € 750,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 900,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 143,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo come indicati nella nota spese).
Terni, 09/12/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)