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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1138/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7570/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250015437847 ALTRI TRIBUTI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250015437847 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 295 2025 00154378 47 000, notificata con pec del 22-luglio 2025, con la quale gli è stato chiesto il pagamento di euro 805,88 in ragione di “spese di giustizia” asseritamente dovute a seguito di n. 3 giudizi aventi ad oggetto l'imposta di bollo 2010 e ad ulteriori 2 giudizi, relativi all'anno 2013, aventi ad oggetto “spese legali” non meglio specificate.
Nel ricorso eccepisce che:
1. come emerge dalla Sentenza n. 613/2025 depositata il 07/02/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sezione 9 “La cartella di pagamento n. 9520160023807612000 che si riferisce a tassa auto 2010 ed iscritta a ruolo nel 2011 come da allegato Mod. di pagamento F23 risulta regolarmente pagata. …” e ancora “La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione 9, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso limitatamente alla cartella n. 29520160023807612000 per tasse auto, perché pagata ...”
2. la decisione della Corte favorevole all'odierno ricorrente conseguiva alla circostanza che la cartella n.
29520160023807612000 relativa al “bollo auto” 2010 fosse del tutto illegittima poiché l'anzidetto obbligo tributario era stato regolarmente assolto così come inequivocabilmente provato con la produzione ed il deposito del correlato “F 23”;
3. quanto sopra evidenziato dimostra che le pretese avanzate da “RI” relativamente a giudizi aventi ad oggetto le “tasse automobilistiche 2010” siano del tutto infondate ed illegittime;
4. con riferimento alle pretese relative all'anno 2013, che esse sono del tutto generiche ed infondate perché prive di qualunque sostegno probatorio.
Ciò premesso, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di controparte, che vertono su asseriti profili di illegittimità delle attività appartenenti alla sfera di competenza esclusiva dell'Agente concessionario per la riscossione;
Ciò premesso, ha fatto presente che la sentenza menzionata dal ricorrente, che annulla cartella di pagamento n. 29520160023807612/000, si riferisce materialmente alla tassa automobilistica per l'anno
2010, mentre, diversamente, l'atto impugnato, ossia la cartella di pagamento n.
29520250015437847/000, notificata in data 22/07/2025 dall'Agente della RI, ha ad oggetto
“spese di giustizia”, infatti, parte ricorrente, ha omesso di rappresentare che i giudizi intervenuti a seguito di impugnazione dei processi verbali per gli anni 2010 e 2013, per un totale di cinque differenti ricorsi, sono stati tutti definiti con sentenze sfavorevoli alla parte stessa e, in particolare:
· Ricorso RG n. 3943/2013 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2010 n. 10026666, conclusosi con sentenza n. 4888/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 200,00; · Ricorso RG n. 3960/2013 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2010 n. 10021383, conclusosi con sentenza n. 4886/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 200,00;
· Ricorso RG n. 3942/2013 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2010 n. 10026712, conclusosi con sentenza n. 4887/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 200,00;
· Ricorso RG n. 3776/2016 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2013 n. 13024075, conclusosi con sentenza n. 2578/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 100,00;
· Ricorso RG n. 3775/2016 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2013 n. 13024023, conclusosi con sentenza n. 2579/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 100,00.
Ciò premesso, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e di valutare la condotta dilatoria avversaria ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c..
Con successiva memoria la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
L'ADER non si è costituita in giudizio.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento tenuto conto che il ricorrente, a fondamento dello stesso, ha erroneamente indicato cartella di pagamento n. 29520160023807612/000 (annullata con la citata sentenza n. 613/2025, che si riferisce alla tassa automobilistica per l'anno 2010) mentre, diversamente,
l'atto impugnato, ossia la cartella di pagamento n. 29520250015437847/000, notificata in data 22/07/2025 dall'Agente della RI, ha ad oggetto “spese di giustizia” e, in particolare:
· Ricorso RG n. 3943/2013 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2010 n. 10026666, conclusosi con sentenza n. 4888/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 200,00;
· Ricorso RG n. 3960/2013 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2010 n. 10021383, conclusosi con sentenza n. 4886/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 200,00; · Ricorso RG n. 3942/2013 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2010 n. 10026712, conclusosi con sentenza n. 4887/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 200,00;
· Ricorso RG n. 3776/2016 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2013 n. 13024075, conclusosi con sentenza n. 2578/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 100,00;
· Ricorso RG n. 3775/2016 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2013 n. 13024023, conclusosi con sentenza n. 2579/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 100,00.
Ne deriva il rigetto del ricorso e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in € 200,00, in favore di Agenzia delle Entrate.
Si ritiene non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. non risultando provata né malafede né colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e liquida, per spese di giudizio, € 200,00, in favore di Agenzia delle
Entrate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7570/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250015437847 ALTRI TRIBUTI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250015437847 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 295 2025 00154378 47 000, notificata con pec del 22-luglio 2025, con la quale gli è stato chiesto il pagamento di euro 805,88 in ragione di “spese di giustizia” asseritamente dovute a seguito di n. 3 giudizi aventi ad oggetto l'imposta di bollo 2010 e ad ulteriori 2 giudizi, relativi all'anno 2013, aventi ad oggetto “spese legali” non meglio specificate.
Nel ricorso eccepisce che:
1. come emerge dalla Sentenza n. 613/2025 depositata il 07/02/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sezione 9 “La cartella di pagamento n. 9520160023807612000 che si riferisce a tassa auto 2010 ed iscritta a ruolo nel 2011 come da allegato Mod. di pagamento F23 risulta regolarmente pagata. …” e ancora “La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione 9, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso limitatamente alla cartella n. 29520160023807612000 per tasse auto, perché pagata ...”
2. la decisione della Corte favorevole all'odierno ricorrente conseguiva alla circostanza che la cartella n.
29520160023807612000 relativa al “bollo auto” 2010 fosse del tutto illegittima poiché l'anzidetto obbligo tributario era stato regolarmente assolto così come inequivocabilmente provato con la produzione ed il deposito del correlato “F 23”;
3. quanto sopra evidenziato dimostra che le pretese avanzate da “RI” relativamente a giudizi aventi ad oggetto le “tasse automobilistiche 2010” siano del tutto infondate ed illegittime;
4. con riferimento alle pretese relative all'anno 2013, che esse sono del tutto generiche ed infondate perché prive di qualunque sostegno probatorio.
Ciò premesso, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di controparte, che vertono su asseriti profili di illegittimità delle attività appartenenti alla sfera di competenza esclusiva dell'Agente concessionario per la riscossione;
Ciò premesso, ha fatto presente che la sentenza menzionata dal ricorrente, che annulla cartella di pagamento n. 29520160023807612/000, si riferisce materialmente alla tassa automobilistica per l'anno
2010, mentre, diversamente, l'atto impugnato, ossia la cartella di pagamento n.
29520250015437847/000, notificata in data 22/07/2025 dall'Agente della RI, ha ad oggetto
“spese di giustizia”, infatti, parte ricorrente, ha omesso di rappresentare che i giudizi intervenuti a seguito di impugnazione dei processi verbali per gli anni 2010 e 2013, per un totale di cinque differenti ricorsi, sono stati tutti definiti con sentenze sfavorevoli alla parte stessa e, in particolare:
· Ricorso RG n. 3943/2013 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2010 n. 10026666, conclusosi con sentenza n. 4888/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 200,00; · Ricorso RG n. 3960/2013 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2010 n. 10021383, conclusosi con sentenza n. 4886/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 200,00;
· Ricorso RG n. 3942/2013 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2010 n. 10026712, conclusosi con sentenza n. 4887/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 200,00;
· Ricorso RG n. 3776/2016 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2013 n. 13024075, conclusosi con sentenza n. 2578/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 100,00;
· Ricorso RG n. 3775/2016 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2013 n. 13024023, conclusosi con sentenza n. 2579/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 100,00.
Ciò premesso, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e di valutare la condotta dilatoria avversaria ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c..
Con successiva memoria la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
L'ADER non si è costituita in giudizio.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento tenuto conto che il ricorrente, a fondamento dello stesso, ha erroneamente indicato cartella di pagamento n. 29520160023807612/000 (annullata con la citata sentenza n. 613/2025, che si riferisce alla tassa automobilistica per l'anno 2010) mentre, diversamente,
l'atto impugnato, ossia la cartella di pagamento n. 29520250015437847/000, notificata in data 22/07/2025 dall'Agente della RI, ha ad oggetto “spese di giustizia” e, in particolare:
· Ricorso RG n. 3943/2013 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2010 n. 10026666, conclusosi con sentenza n. 4888/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 200,00;
· Ricorso RG n. 3960/2013 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2010 n. 10021383, conclusosi con sentenza n. 4886/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 200,00; · Ricorso RG n. 3942/2013 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2010 n. 10026712, conclusosi con sentenza n. 4887/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 200,00;
· Ricorso RG n. 3776/2016 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2013 n. 13024075, conclusosi con sentenza n. 2578/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 100,00;
· Ricorso RG n. 3775/2016 – oggetto: p.v. tassa auto anno 2013 n. 13024023, conclusosi con sentenza n. 2579/2018 – con cui viene rigettato il ricorso e condannato il sig. Difensore_1 al pagamento delle spese legali nella misura di euro 100,00.
Ne deriva il rigetto del ricorso e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in € 200,00, in favore di Agenzia delle Entrate.
Si ritiene non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. non risultando provata né malafede né colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, Sezione undicesima, di Messina, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e liquida, per spese di giudizio, € 200,00, in favore di Agenzia delle
Entrate.