Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 25/03/2026, n. 5508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5508 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05508/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2026, proposto da Salvatore Sante Altavilla, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Sante Altavilla, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
alla sentenza emessa dal T.a.r. del Lazio, sede di Roma, sezione quinta ter, n. 10312 emessa il 28 maggio 2025 in relazione al ricorso avente r.g. 2024/11309, con la quale è stato accolto il ricorso avverso il silenzio sulla istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il cons. NA RI ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con ricorso notificato il 22 gennaio 2026 (dep. 23/01) per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tar n. 10312 emessa il 28 maggio 2025 con la quale è stato ordinato al Ministero intimato di concludere il procedimento avviato con istanza del 3 giugno 2024 parte ricorrente chiede ordinarsi al Ministero l’esatta ottemperanza provvedendo ad emettere il provvedimento richiesto e la valutazione della applicazione di sanzioni pecuniarie “ai sensi e per gli effetti di cui all’art.114, lettera e), c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella emananda Sentenza di ottemperanza”;
- con atto di rito depositato il 29 gennaio 2026 si è costituito in resistenza il Ministero intimato;
- con istanza, depositata il 2/2/2026, il ricorrente ha chiesto al Tribunale l’annullamento dell’invito al pagamento del contributo unificato in quanto asseritamente non dovuto;
- con memoria ex art. 73 c.p.a. parte ricorrente rappresenta che il Ministero in data 12 febbraio 2026 ha depositato “nell’ambito del ricorso avverso il silenzio – inadempimento iscritto a ruolo al n. 2024/11309 reg. gen. dinanzi al T.A.R. del LAZIO – Sezione Quinta Ter, decreto di definizione del relativo procedimento amministrativo (…) nulla producendo invece per il pagamento delle spese di lite come liquidate nella Sentenza n. 10312/2025 ed emessa il 28 maggio 2025”;
- parte ricorrente conclude, pertanto, chiedendo la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, l’accoglimento del ricorso con riguardo alla parte ineseguita della sentenza (pagamento delle spese di lite) con eventuale nomina di commissario ad acta e la soccombenza virtuale dell’Amministrazione nel presente giudizio oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 114, lett. e) c.p.a.;
Considerato che :
- nelle more del ricorso per l’ottemperanza è stata data parziale esecuzione alla sentenza n. 10312 emessa il 28 maggio 2025 con la conclusione del procedimento e l’adozione di un provvedimento espresso;
- resta, tuttavia, inottemperata la condanna al pagamento delle spese di lite;
- è scaduto il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo (avvenuta il 28 maggio 2025 presso la sede legale) di cui all’art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. con modif. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, che concede all’Amministrazione uno spatium deliberandi , il cui decorso integra - anche in relazione alle sentenze del giudice amministrativo - una condizione per l’esperimento dell’azione esecutiva nei confronti della P.A. ( ex multis Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2022, n. 8243; sull’applicabilità di tale disposizione al giudizio di ottemperanza, cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 2021, n. 2670 e giur. ivi richiamata);
- quanto all’obbligazione della rifusione del contributo unificato, la giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare che: “qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, costituisce un’obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione (Cass. n. 18529/2019; n. 18828/2015)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2023, n. 4808, che rinvia a Cass. Civ., sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29643); del resto il comma 6-bis del menzionato articolo 13 prevede che l’onere del contributo unificato “è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente”, riconoscendo dunque alla parte vittoriosa un credito nei confronti della prima, “certamente azionabile in sede di ottemperanza e indipendente dalle vicende relative al rapporto tra la medesima parte vittoriosa e quella pubblica creditrice del contributo unificato” (Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2016, n. 3744);
- che l’Amministrazione non risulta avere provveduto al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto nei termini di cui appresso:
- che vada ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato di cui trattasi per la parte rimasta ineseguita, procedendo al pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza in epigrafe e alla rifusione del contributo unificato, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente sentenza o (se anteriore) dalla sua notificazione a cura di parte;
- che vada nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta , il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero intimato o un funzionario all’uopo delegato, senza diritto a compenso, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento;
- che non siano ravvisabili i presupposti per l’accoglimento della domanda di condanna alla corresponsione di una somma per l’eventuale ulteriore inerzia ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che l’interesse alla pronta esecuzione del giudicato possa dirsi adeguatamente garantito mediante la disposta nomina del commissario ad acta ;
- che le spese del presente giudizio seguano la parziale soccombenza, atteso che il Ministero ha concluso il procedimento solo una volta scaduti i termini così costringendo parte ricorrente a proporre ricorso anche per detto capo della sentenza, e vadano poste a carico del Ministero dell’istruzione e del merito, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda per l’ottemperanza al capo della sentenza in epigrafe indicata limitatamente alle spese di lite e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere a dare piena esecuzione allo stesso, nei termini e con le modalità illustrate in parte motiva;
- nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero intimato o un funzionario all’uopo delegato, che provvederà nei termini di cui in parte motiva;
- respinge la domanda di applicazione delle “penalità di mora” ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.;
- condanna il Ministero intimato alla corresponsione nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria di comunicarne copia alle parti e al commissario ad acta designato, presso la sua sede.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RI ER, Presidente FF, Estensore
NAlisa Tricarico, Referendario
Francesca Sbarra, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA RI ER |
IL SEGRETARIO