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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 632/2023 R.G., vertente TRA
, (C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 direttore Generale e Legale Rappresentante, e per esso in qualità Parte_2 di Responsabile Contenzioso , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata CP_1 per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1 22/06/2023, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Calfa, CF. presso il cui studio, in Catanzaro alla Via Poerio C.F._1 86, è elettivamente domiciliata, pec Email_1 appellante CONTRO
nato a [...] il [...], CF: nella CP_2 C.F._2 qualità di coobbligato della , rappresentato Controparte_3 e difeso dall'Avv. Maria Rosa Crocitti, CF , elettivamente domiciliato C.F._3 in Taurianova Via Pentolai, 17, pec: fax 0966/615079. Email_2 appellato E
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 20.07.2023 innanzi al Tribunale di Palmi, , n.q. di CP_2 coobbligato della proponeva opposizione Controparte_5 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239003399466000, relativamente alla sottesa cartella n. 094201300276126160001, presumibilmente notificata in data 20.06.2014 – afferente a sanzione amministrativa L. 689/81 recupero spese e maggiorazioni – per una somma pari ad € 5.920,95. Non risultava che ad esso ricorrente fosse mai stata notificata la cartella 09420130027612616001 e, essendo decorsi decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica della suddetta cartella, senza che fosse stato posto in essere alcun idoneo atto interruttivo, il credito si era estinto per prescrizione. 2
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarato estinto il diritto dell'Ente impositore e dell' a riscuotere la somma riportata nell'intimazione di Parte_1 pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che la cartella di pagamento sottesa. Costituitosi in giudizio l eccepiva il difetto di legittimazione passiva e CP_4 l'inammissibilità della domanda. OS , contestava il ricorso, deducendo l'attualità del credito. CP_6
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1128/2023 pubblicata il 13/10/2023, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“Accoglie la domanda e dichiara prescritto il credito oggetto di causa, conseguentemente annulla in parte de qua, l'ingiunzione opposta;
2) Condanna a CP_6 rifondere in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.305,50, per onorari €. 43,00 per contributo unificato, oltre accessori, come per legge, ove dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario”. Preliminarmente osservava che il concessionario della riscossione si era costituito tardivamente, il 06.10.2023, senza osservare il termine di cui all'art. 416 c.p.c., ciò aveva comportato per lo stesso la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito, non rilevabili di ufficio, tra le quali, l'eccepita prescrizione, pertanto, ai fini della decisione non si teneva conto della documentazione prodotta tardivamente da . Parte_1 Sempre in via preliminare, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, affermava che la stessa era infondata, atteso che il ricorrente aveva dedotto questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui tutte le parti chiamante in giudizio dovevano ritenersi legittimate passive. Procedendo all'esame del merito, rilevava che il ricorrente aveva eccepito l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla L. 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse stato posto in essere alcun atto interruttivo. Affermato che il termine di prescrizione era quinquennale, considerava che la notifica della cartella di pagamento n. 09420130027612616001 era avvenuta, come indicato in ricorso, il 24.10.2023, e, rilevato, che la sottesa ordinanza era pervenuta il 07.09.2012, alla data del 13.07.2023, in cui era pervenuta l'intimazione impugnata, il credito dalla stessa portato era prescritto. Le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano poste a carico di e CP_6 compensate nei confronti dell' . CP_4
Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da Parte_1
.
[...] Esponeva che il 13.07.2023 aveva notificato alla Parte_3
l'intimazione di pagamento 094202390003398466000.
[...] Avverso la citata intimazione, limitatamente alla cartella esattoriale 09420130027612616001 notificata il 20.06.2014, aveva proposto opposizione , CP_2 quale coobbligato in solido, eccependo l'omessa notifica della cartella, la mancata allegazione degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa. Chiedeva la riforma della sentenza emessa dal Tribunale, affermandone la nullità nella parte in cui aveva dichiarato che essa appellante, a causa della tardiva costituzione, era decaduta dalle eccezioni processuali e di merito, non rilevabili di ufficio, tra le quali, l'eccepita prescrizione, affermando che, per questo motivo, non si sarebbe tenuto conto della documentazione prodotta tardivamente dall' . Parte_1 3
La sentenza era errata, poiché aveva attribuito ad Parte_1 l'eccezione di prescrizione, mentre essa appellante aveva spiegato una mera difesa sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente. Ed invero nella propria comparsa di costituzione e di Parte_1 risposta si era limitata a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, producendo cartella esattoriale e intimazioni di pagamento 2017, 2018 e 2022, fra l'altro documenti ben noti al contribuente vista la rituale notifica.
si era limitata ad una mera difesa, contestando la Parte_1 domanda attorea, senza incorrere in alcuna decadenza o preclusione. Chiedeva, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, valutare ai fini della decisione la costituzione e la documentazione prodotta da . CP_6 Con il secondo motivo affermava la nullità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione, affermando: “la sottesa ordinanza risulta pervenuta in data 7 settembre 2012 (vedi fascicolo ), alla data del 13 luglio 2023, in cui è pervenuta CP_6 l'intimazione impugnata, va dichiarato prescritto il credito dalla stessa portato”. Se il Tribunale avesse valutato tutta la documentazione prodotta avrebbe dovuto dichiarare dovuti i crediti portati dalla cartella e che nessuna prescrizione era intervenuta. La cartella esattoriale n 09420130027612616001, come da documentazione prodotta, era stata ritualmente notificata a mani del sig. , altro socio e coobbligato Controparte_3 in data 20.06.2014. Inoltre, veva notificato alla società appellata vari atti interruttivi della prescrizione CP_6 tutti prodotti: l'intimazione di pagamento 09420179007476014000 (l'intimazione era stata notificata via pec all'indirizzo che, come da visura camerale Email_3 prodotta , era indicato come pec della società); in data 09/07/2018 aveva notificato alla società intimazione di pagamento 09420189004159836000 (l'intimazione era stata notificata via pec all'indirizzo che come da visura camerale Email_3 prodotta era indicato come pec della società); in data 24/06/2022 aveva notificato intimazione di pagamento n 09420229000582290000 a mani della sig.ra Controparte_7 (stessa ricevente dell'intimazione oggi impugnata) qualificatasi soggetto autorizzato. Infine, l'intimazione di pagamento oggi impugnata 094202390003398466000 era stata notificata in data 13/07/2023 e ricevuta dalla sig. , qualificatasi come Controparte_7 soggetto autorizzato. Nel rito del lavoro, la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comportava che il giudice di appello non potesse prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado qualora essa fosse entrata a far parte del tema di indagine. Chiedeva, dunque, riformare della sentenza affermando che nessun termine prescrizionale era spirato, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Costituitosi, resisteva all'appello. CP_8 In merito alla eccepita preclusione di cui all'art. 416 cpc, osservava che , nel CP_6 costituirsi tardivamente, aveva depositato dei documenti che, correttamente, il Tribunale aveva ritenuto di non valutare, posto che l'art. 416 comma 3 cpc disponeva che nella memoria (che doveva essere depositata almeno 10 giorni prima), il convenuto doveva indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intendeva avvalersi ed in particolare i documenti che doveva contestualmente depositare. Risultava evidente la tardività dei documenti prodotti che non potevano entrare nel processo. In merito alla eccepita prescrizione ed alla dedotta prova dell'interruzione, rilevava che le notifiche degli atti della riscossione asseritamente effettuate a suo tempo per mezzo pec 4
erano illegittime, così come illegittime erano le presunte notifiche fatte a persone terze, posto che mancava l'avviso di consegna dell'intimazione notificata a terza persona. Pertanto, si trattava di atti nulli in quanto non ritualmente notificati, e non pervenuti nella sfera di conoscibilità del ricorrente/appellato. Le argomentazioni dell'appellante erano irrilevanti e prive di pregio, posto che le notifiche eseguite in luogo in cui il destinatario non aveva un elemento di collegamento erano da considerarsi nulle. Ora, il fatto che il ricorrente/appellato avesse opposto l'ultima intimazione (ricevuta da soggetto non autorizzato a riceverle e presso un luogo in cui il destinatario non aveva la residenza), poteva essere elemento valido solo per sanare la nullità dell'ultima notifica, ma non di quelle precedenti. Le precedenti notifiche erano nulle, in quanto era stata violata la disposizione di cui all'art. 139 cpc.. Non vi era prova della regolarità della notificazione ai sensi ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art 139/140 cpc, non avendo l'agente della riscossione prodotto la documentazione afferente il corretto iter notificatorio, ivi compreso Parte l'avviso di ricevimento della in ipotesi di irreperibilità relativa. Per conseguenza, poiché le somme richieste con la cartella 09420170017661540001 risalivano probabilmente all'anno 2015 (non era chiara la data in cui era sorto il preteso credito) e il primo atto interruttivo (l'intimazione opposta) era stato notificato nel settembre 2023, essendo trascorsi più di cinque anni dal sorgere del presunto credito le somme non potevano più essere riscosse per intervenuta prescrizione. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario. Non si costituiva l , del quale con Controparte_4 ordinanza del 08.04.2024 veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 09.10.2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È fondato il primo motivo di appello, con cui ha dedotto che erroneamente il CP_6 Tribunale la aveva dichiarata, in ragione della tardività della costituzione, decaduta dall'eccezione di prescrizione e per questo motivo, aveva dichiarato non utilizzabile ai fini della decisione la documentazione prodotta. Invero, la questione della prescrizione del crediti non è stata introdotta in giudizio da ma è stata proposta dal ricorrente quale motivo di ricorso e quale tema di decisione. CP_6 La resistente ha, invece, dedotto che la prescrizione era stata interrotta. CP_6 Orbene, l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo grado (Cass. 15661 del 27 luglio 2005; ord. n. 14755/2018) e nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (Cass. 11353/2004; Cass. n. 20055/2016).
“Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione 5
corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità a istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto a istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione”. (Cass. civ. sez. I, 05/04/2024, n. 9074). Pertanto, la sentenza va riformata e va affermato che , a causa della costituzione CP_6 tardiva, non è decaduta dal potere di proporre l'eccezione di interruzione della prescrizione. Tale pronuncia determina il venir meno della ragione per la quale il Tribunale ha dichiarato di non esaminare la documentazione prodotta da . CP_6 Ove, sebbene non sia stato espressamente dichiarato, la mancata disamina dei documenti allegati fosse da ricondurre, non alla decadenza dall'eccezione, bensì alla tardiva costituzione della resistente, non resta che richiamare che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, oltre che nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi, anche nel caso in cui, come quello in esame, la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui. Va, invero, considerato che l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393 del 2019). Occorre che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (v. Cass. n. 20055 del 2016; n. 11994 del 2018; n. 28439 del 2019). Il principio è costantemente affermato dal giudice di legittimità: “Nel rito del lavoro la produzione di documenti dopo il deposito degli atti introduttivi è consentita se i documenti sono stati formati o acquisiti dopo i termini preclusivi o se sono necessari per rispondere a nuove difese emerse. Inoltre, il giudice può ordinare d'ufficio l'acquisizione di documenti ritenuti indispensabili per la decisione del caso, al fine di completare l'insieme delle prove necessarie a stabilire la verità di un fatto rilevante per il giudizio”. (Cass. civ. sez. lav., 07/03/2024, n. 6201). Tale potere/dovere spetta anche al giudice di appello: “Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo”. (Cass. civ. sez. lav., 18/07/2024, n.19829).
5. Deve, quindi, procedersi alla disamina dei documenti prodotti da richiamando CP_6 che il ricorrente, quale coobbligato in solido, aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 094202390003398466000 notificata il 13.07.2023 da
[...]
a . Parte_1 Parte_3 6
L'opposizione era stata proposta limitatamente alla cartella esattoriale 09420130027612616001, lamentando l'omessa notifica della cartella, la mancata allegazione degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione della pretesa. Siffatte allegazioni sono state smentite da che ha dedotto e provato di aver CP_6 eseguito i seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data 28.09.2017 aveva notificato intimazione di pagamento 09420179007476014000, notificata via pec all'indirizzo Email_3 in data 09/07/2018 aveva notificato intimazione di pagamento 09420189004159836000 all'indirizzo Email_3 in data 24/06/2022 aveva notificato, mediante racc. A/R, intimazione di pagamento n 09420229000582290000 a mani della sig.ra , stessa ricevente Controparte_7 dell'intimazione oggi impugnata, qualificatasi soggetto autorizzato. Orbene, dell'esecuzione delle notifiche così come sopra descritte, l'appellante ha fornito prova: per le prime due mediante ricevuta di avvenuta consegna in data 28.09.2017 e 09/07/2018 e per la terza mediante avviso di ricevimento della raccomandata spedita all'indirizzo di Via XX Settembre 10, Taurianova, ricevuta a mani di , Controparte_7 qualificatasi madre di , come si desume dall'indicazione apposta dall'ufficiale CP_2 postale.
5.1. Ciò posto va richiamato che, come risulta dalla documentazione allegata dall' nel giudizio di primo grado, l'ordinanza Ingiunzione n. Controparte_4 625/2012 è stata notificata alla a mezzo di Parte_3 raccomandata A/R del 03.09.2012, debitamente ricevuta da , come da Controparte_3 timbro della società e firma della persona fisica. L'ordinanza ingiunzione era stata emessa a carico di , n.q. di socio CP_2 accomandatario della ditta in solido con la ditta Parte_3
. Parte_3 Va, sul punto richiamato, che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori, sì che gli atti notificati alla società hanno avuto valenza interruttiva anche nei confronti del coobbligato solidale
. CP_2 Altra raccomandata era stata, quindi, indirizzata a ricevuta, in data CP_2 07.09.2012, a mani di , madre e familiare convivente. Controparte_7
Entrambe le raccomandate sono state inoltrate all'indirizzo di Via XX Settembre 10, Taurianova ed ivi, come detto, debitamente ricevute. L ha notificato la cartella n. Parte_1 09420130027612616001, mediante raccomandata A/R spedita all'indirizzo di Via XX Settembre 10, Taurianova e ricevuta personalmente da , come da firma Parte_3 apposta e timbro della società, in data 05.06.2014 (questa è la data riportata nell'avviso di ricevimento, cfr. documento depositato, nel giudizio di primo grado da , denominato: CP_6 estratto di ruolo 09420130027612616001 e relata di notifica pdf). Contrariamente all'assunto del ricorrente, poiché il debito riguardava la società in solido con il socio accomandatario, le notifiche degli atti ora indicati sono state validamente eseguite presso la sede legale della società: Taurianova, Via XX Settembre 10. Infatti, dalla visura storica Camera di Commercio di , depositata in atti, Controparte_4 con riferimento alla risultano i Parte_5 seguenti dati: socio accomandatario rappresentante d'impresa, socio CP_2 accomandatario rappresentante dell'impresa, socio accomandante: Controparte_3
; indirizzo – sede legale: Via XX Settembre 10, Taurianova. Controparte_7
È infondato, quindi, l'assunto del ricorrente che ha negato la valida notifica della cartella n. 09420130027612616001, in quanto eseguita presso un recapito che non aveva 7
alcun collegamento con esso opponente: tale notifica è stata eseguita presso la sede legale della società, che è il soggetto obbligato in solido con , quanto socio CP_2 accomandatario della società medesima, e ricevuta da . Parte_3
Poiché il debito riguardava la società ed il socio in quanto tale non può negarsi il collegamento spaziale con il ricorrente/appellato del luogo in cui erano state eseguite le notifiche: Via XX Settembre 10, Taurianova, che è la sede legale della società. Medesime considerazione valgono anche per la notifica in data 24/06/2022 intimazione di pagamento n 09420229000582290000 eseguita mediante raccomandata A/R all'indirizzo di Via XX Settembre 10, Taurianova (cfr. sub 5).
5.2. L'appellato ha altresì dedotto che le notifiche eseguite con raccomandata A/R erano nulle, in quanto era stata violata la disposizione di cui all'art. 139 cpc., non essendovi prova della regolarità della notificazione ai sensi ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art 139/140 cpc, non avendo l'agente della riscossione prodotto la documentazione afferente il corretto iter notificatorio, ivi compreso l'avviso di ricevimento Parte della in ipotesi di irreperibilità relativa. Le doglianze aventi ad oggetto la nullità della notifica della cartella n. 09420130027612616001 e della notifica dell'intimazione di pagamento n 09420229000582290000, entrambe eseguite mediante raccomandata A/R sono infondate. Infatti, "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). In tal senso depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). Come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento 8
rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata affrontata dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 175/2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DPR 602/73 nella parte in cui abilita alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 L. 890/82 come modificato con L. 31/2008 (che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d raccomandata ). Parte_6 Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione” e non costituisce “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte (sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023), evenienza non dedotta dalla ricorrente. È stato pure precisato che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli 9
uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). Deve, quindi, affermarsi che le notifiche eseguite mediante raccomandate A/R, debitamente pervenute presso la sede legale della società e ricevute da soggetti ivi rinvenuti, che peraltro sono i soci, sono state validamente eseguite. Da ultimo, in ordine alla doglianza dell'appellato, secondo cui le notifiche eseguite a mezzo pec erano illegittime e nulle, giova solo osservare che alla data in cui sono state eseguite le notifiche, l'indirizzo pec STUDIOSCARFOSERGI@PEC.IT era quello riportato dalla visura della camera di Commercio di . Controparte_4 Ritenuta la validità delle notifiche, non resta che prendere atto che la cartella n. 09420130027612616001 notificata il 05.06.2014, l'intimazione di pagamento 09420179007476014000 notificata il 28.09.2017, l'intimazione di pagamento 09420189004159836000 notificata il 09/07/2018 e l'intimazione di pagamento n 09420229000582290000 notificata il 24/06/2022 hanno costituito atti validamente interruttivi della prescrizione, sì che il credito di cui all'intimazione di pagamento n. 09420239003399466000 notificata in data 13.07.2023, relativamente alla sottesa cartella n. 094201300276126160001, non è prescritto. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da , n. q. di coobbligato della CP_2 Controparte_5
va rigettato.
[...]
L'esito integramente soccombente del ricorrente/appellato, quale conseguito a seguito di questo grado di giudizio, ne impone la condanna alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Per conseguenza, n.q. va condannato alla rifusione delle spese del CP_2 giudizio di primo grado in favore di e di Parte_1 [...]
, liquidate per ciascun resistente - valore della Controparte_4 controversia € 5.920,95, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite -, in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
n.q. va altresì condannato alla rifusione in favore di CP_2 Parte_1
delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso
[...] spese generali, CPA ed IVA come per legge. Nessuna statuizione deve essere adottata per le spese di questo grado di giudizio nei confronti dell' , in quanto appellato Controparte_4 rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di n. Parte_1 CP_2 10
q. di coobbligato della e di Controparte_5 [...]
avverso la sentenza n. 1128/2023 emessa dal Controparte_4 Tribunale di Palmi, pubblicata il 13/10/2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da , n. q. di coobbligato della CP_2 Controparte_5
[...] 2. Condanna n.q. alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in CP_2 favore di e di Parte_1 Controparte_4
, liquidate per ciascun resistente, in € 2.540,00, oltre rimborso spese
[...] generali, CPA ed IVA come per legge. 3. Condanna n.q. alla rifusione in favore di CP_2 Parte_1
delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre
[...] rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 4. Nulla per le spese di questo grado di giudizio nei confronti di
[...]
, appellato contumace. Controparte_4 Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 632/2023 R.G., vertente TRA
, (C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 direttore Generale e Legale Rappresentante, e per esso in qualità Parte_2 di Responsabile Contenzioso , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata CP_1 per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1 22/06/2023, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Calfa, CF. presso il cui studio, in Catanzaro alla Via Poerio C.F._1 86, è elettivamente domiciliata, pec Email_1 appellante CONTRO
nato a [...] il [...], CF: nella CP_2 C.F._2 qualità di coobbligato della , rappresentato Controparte_3 e difeso dall'Avv. Maria Rosa Crocitti, CF , elettivamente domiciliato C.F._3 in Taurianova Via Pentolai, 17, pec: fax 0966/615079. Email_2 appellato E
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 20.07.2023 innanzi al Tribunale di Palmi, , n.q. di CP_2 coobbligato della proponeva opposizione Controparte_5 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239003399466000, relativamente alla sottesa cartella n. 094201300276126160001, presumibilmente notificata in data 20.06.2014 – afferente a sanzione amministrativa L. 689/81 recupero spese e maggiorazioni – per una somma pari ad € 5.920,95. Non risultava che ad esso ricorrente fosse mai stata notificata la cartella 09420130027612616001 e, essendo decorsi decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica della suddetta cartella, senza che fosse stato posto in essere alcun idoneo atto interruttivo, il credito si era estinto per prescrizione. 2
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarato estinto il diritto dell'Ente impositore e dell' a riscuotere la somma riportata nell'intimazione di Parte_1 pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che la cartella di pagamento sottesa. Costituitosi in giudizio l eccepiva il difetto di legittimazione passiva e CP_4 l'inammissibilità della domanda. OS , contestava il ricorso, deducendo l'attualità del credito. CP_6
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1128/2023 pubblicata il 13/10/2023, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“Accoglie la domanda e dichiara prescritto il credito oggetto di causa, conseguentemente annulla in parte de qua, l'ingiunzione opposta;
2) Condanna a CP_6 rifondere in favore del ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.305,50, per onorari €. 43,00 per contributo unificato, oltre accessori, come per legge, ove dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario”. Preliminarmente osservava che il concessionario della riscossione si era costituito tardivamente, il 06.10.2023, senza osservare il termine di cui all'art. 416 c.p.c., ciò aveva comportato per lo stesso la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito, non rilevabili di ufficio, tra le quali, l'eccepita prescrizione, pertanto, ai fini della decisione non si teneva conto della documentazione prodotta tardivamente da . Parte_1 Sempre in via preliminare, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, affermava che la stessa era infondata, atteso che il ricorrente aveva dedotto questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui tutte le parti chiamante in giudizio dovevano ritenersi legittimate passive. Procedendo all'esame del merito, rilevava che il ricorrente aveva eccepito l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla L. 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse stato posto in essere alcun atto interruttivo. Affermato che il termine di prescrizione era quinquennale, considerava che la notifica della cartella di pagamento n. 09420130027612616001 era avvenuta, come indicato in ricorso, il 24.10.2023, e, rilevato, che la sottesa ordinanza era pervenuta il 07.09.2012, alla data del 13.07.2023, in cui era pervenuta l'intimazione impugnata, il credito dalla stessa portato era prescritto. Le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano poste a carico di e CP_6 compensate nei confronti dell' . CP_4
Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da Parte_1
.
[...] Esponeva che il 13.07.2023 aveva notificato alla Parte_3
l'intimazione di pagamento 094202390003398466000.
[...] Avverso la citata intimazione, limitatamente alla cartella esattoriale 09420130027612616001 notificata il 20.06.2014, aveva proposto opposizione , CP_2 quale coobbligato in solido, eccependo l'omessa notifica della cartella, la mancata allegazione degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa. Chiedeva la riforma della sentenza emessa dal Tribunale, affermandone la nullità nella parte in cui aveva dichiarato che essa appellante, a causa della tardiva costituzione, era decaduta dalle eccezioni processuali e di merito, non rilevabili di ufficio, tra le quali, l'eccepita prescrizione, affermando che, per questo motivo, non si sarebbe tenuto conto della documentazione prodotta tardivamente dall' . Parte_1 3
La sentenza era errata, poiché aveva attribuito ad Parte_1 l'eccezione di prescrizione, mentre essa appellante aveva spiegato una mera difesa sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente. Ed invero nella propria comparsa di costituzione e di Parte_1 risposta si era limitata a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, producendo cartella esattoriale e intimazioni di pagamento 2017, 2018 e 2022, fra l'altro documenti ben noti al contribuente vista la rituale notifica.
si era limitata ad una mera difesa, contestando la Parte_1 domanda attorea, senza incorrere in alcuna decadenza o preclusione. Chiedeva, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, valutare ai fini della decisione la costituzione e la documentazione prodotta da . CP_6 Con il secondo motivo affermava la nullità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione, affermando: “la sottesa ordinanza risulta pervenuta in data 7 settembre 2012 (vedi fascicolo ), alla data del 13 luglio 2023, in cui è pervenuta CP_6 l'intimazione impugnata, va dichiarato prescritto il credito dalla stessa portato”. Se il Tribunale avesse valutato tutta la documentazione prodotta avrebbe dovuto dichiarare dovuti i crediti portati dalla cartella e che nessuna prescrizione era intervenuta. La cartella esattoriale n 09420130027612616001, come da documentazione prodotta, era stata ritualmente notificata a mani del sig. , altro socio e coobbligato Controparte_3 in data 20.06.2014. Inoltre, veva notificato alla società appellata vari atti interruttivi della prescrizione CP_6 tutti prodotti: l'intimazione di pagamento 09420179007476014000 (l'intimazione era stata notificata via pec all'indirizzo che, come da visura camerale Email_3 prodotta , era indicato come pec della società); in data 09/07/2018 aveva notificato alla società intimazione di pagamento 09420189004159836000 (l'intimazione era stata notificata via pec all'indirizzo che come da visura camerale Email_3 prodotta era indicato come pec della società); in data 24/06/2022 aveva notificato intimazione di pagamento n 09420229000582290000 a mani della sig.ra Controparte_7 (stessa ricevente dell'intimazione oggi impugnata) qualificatasi soggetto autorizzato. Infine, l'intimazione di pagamento oggi impugnata 094202390003398466000 era stata notificata in data 13/07/2023 e ricevuta dalla sig. , qualificatasi come Controparte_7 soggetto autorizzato. Nel rito del lavoro, la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comportava che il giudice di appello non potesse prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado qualora essa fosse entrata a far parte del tema di indagine. Chiedeva, dunque, riformare della sentenza affermando che nessun termine prescrizionale era spirato, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Costituitosi, resisteva all'appello. CP_8 In merito alla eccepita preclusione di cui all'art. 416 cpc, osservava che , nel CP_6 costituirsi tardivamente, aveva depositato dei documenti che, correttamente, il Tribunale aveva ritenuto di non valutare, posto che l'art. 416 comma 3 cpc disponeva che nella memoria (che doveva essere depositata almeno 10 giorni prima), il convenuto doveva indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intendeva avvalersi ed in particolare i documenti che doveva contestualmente depositare. Risultava evidente la tardività dei documenti prodotti che non potevano entrare nel processo. In merito alla eccepita prescrizione ed alla dedotta prova dell'interruzione, rilevava che le notifiche degli atti della riscossione asseritamente effettuate a suo tempo per mezzo pec 4
erano illegittime, così come illegittime erano le presunte notifiche fatte a persone terze, posto che mancava l'avviso di consegna dell'intimazione notificata a terza persona. Pertanto, si trattava di atti nulli in quanto non ritualmente notificati, e non pervenuti nella sfera di conoscibilità del ricorrente/appellato. Le argomentazioni dell'appellante erano irrilevanti e prive di pregio, posto che le notifiche eseguite in luogo in cui il destinatario non aveva un elemento di collegamento erano da considerarsi nulle. Ora, il fatto che il ricorrente/appellato avesse opposto l'ultima intimazione (ricevuta da soggetto non autorizzato a riceverle e presso un luogo in cui il destinatario non aveva la residenza), poteva essere elemento valido solo per sanare la nullità dell'ultima notifica, ma non di quelle precedenti. Le precedenti notifiche erano nulle, in quanto era stata violata la disposizione di cui all'art. 139 cpc.. Non vi era prova della regolarità della notificazione ai sensi ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art 139/140 cpc, non avendo l'agente della riscossione prodotto la documentazione afferente il corretto iter notificatorio, ivi compreso Parte l'avviso di ricevimento della in ipotesi di irreperibilità relativa. Per conseguenza, poiché le somme richieste con la cartella 09420170017661540001 risalivano probabilmente all'anno 2015 (non era chiara la data in cui era sorto il preteso credito) e il primo atto interruttivo (l'intimazione opposta) era stato notificato nel settembre 2023, essendo trascorsi più di cinque anni dal sorgere del presunto credito le somme non potevano più essere riscosse per intervenuta prescrizione. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario. Non si costituiva l , del quale con Controparte_4 ordinanza del 08.04.2024 veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 09.10.2025 fissata ex art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È fondato il primo motivo di appello, con cui ha dedotto che erroneamente il CP_6 Tribunale la aveva dichiarata, in ragione della tardività della costituzione, decaduta dall'eccezione di prescrizione e per questo motivo, aveva dichiarato non utilizzabile ai fini della decisione la documentazione prodotta. Invero, la questione della prescrizione del crediti non è stata introdotta in giudizio da ma è stata proposta dal ricorrente quale motivo di ricorso e quale tema di decisione. CP_6 La resistente ha, invece, dedotto che la prescrizione era stata interrotta. CP_6 Orbene, l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo grado (Cass. 15661 del 27 luglio 2005; ord. n. 14755/2018) e nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (Cass. 11353/2004; Cass. n. 20055/2016).
“Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione 5
corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità a istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto a istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione”. (Cass. civ. sez. I, 05/04/2024, n. 9074). Pertanto, la sentenza va riformata e va affermato che , a causa della costituzione CP_6 tardiva, non è decaduta dal potere di proporre l'eccezione di interruzione della prescrizione. Tale pronuncia determina il venir meno della ragione per la quale il Tribunale ha dichiarato di non esaminare la documentazione prodotta da . CP_6 Ove, sebbene non sia stato espressamente dichiarato, la mancata disamina dei documenti allegati fosse da ricondurre, non alla decadenza dall'eccezione, bensì alla tardiva costituzione della resistente, non resta che richiamare che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, oltre che nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi, anche nel caso in cui, come quello in esame, la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui. Va, invero, considerato che l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393 del 2019). Occorre che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (v. Cass. n. 20055 del 2016; n. 11994 del 2018; n. 28439 del 2019). Il principio è costantemente affermato dal giudice di legittimità: “Nel rito del lavoro la produzione di documenti dopo il deposito degli atti introduttivi è consentita se i documenti sono stati formati o acquisiti dopo i termini preclusivi o se sono necessari per rispondere a nuove difese emerse. Inoltre, il giudice può ordinare d'ufficio l'acquisizione di documenti ritenuti indispensabili per la decisione del caso, al fine di completare l'insieme delle prove necessarie a stabilire la verità di un fatto rilevante per il giudizio”. (Cass. civ. sez. lav., 07/03/2024, n. 6201). Tale potere/dovere spetta anche al giudice di appello: “Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo”. (Cass. civ. sez. lav., 18/07/2024, n.19829).
5. Deve, quindi, procedersi alla disamina dei documenti prodotti da richiamando CP_6 che il ricorrente, quale coobbligato in solido, aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 094202390003398466000 notificata il 13.07.2023 da
[...]
a . Parte_1 Parte_3 6
L'opposizione era stata proposta limitatamente alla cartella esattoriale 09420130027612616001, lamentando l'omessa notifica della cartella, la mancata allegazione degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione della pretesa. Siffatte allegazioni sono state smentite da che ha dedotto e provato di aver CP_6 eseguito i seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data 28.09.2017 aveva notificato intimazione di pagamento 09420179007476014000, notificata via pec all'indirizzo Email_3 in data 09/07/2018 aveva notificato intimazione di pagamento 09420189004159836000 all'indirizzo Email_3 in data 24/06/2022 aveva notificato, mediante racc. A/R, intimazione di pagamento n 09420229000582290000 a mani della sig.ra , stessa ricevente Controparte_7 dell'intimazione oggi impugnata, qualificatasi soggetto autorizzato. Orbene, dell'esecuzione delle notifiche così come sopra descritte, l'appellante ha fornito prova: per le prime due mediante ricevuta di avvenuta consegna in data 28.09.2017 e 09/07/2018 e per la terza mediante avviso di ricevimento della raccomandata spedita all'indirizzo di Via XX Settembre 10, Taurianova, ricevuta a mani di , Controparte_7 qualificatasi madre di , come si desume dall'indicazione apposta dall'ufficiale CP_2 postale.
5.1. Ciò posto va richiamato che, come risulta dalla documentazione allegata dall' nel giudizio di primo grado, l'ordinanza Ingiunzione n. Controparte_4 625/2012 è stata notificata alla a mezzo di Parte_3 raccomandata A/R del 03.09.2012, debitamente ricevuta da , come da Controparte_3 timbro della società e firma della persona fisica. L'ordinanza ingiunzione era stata emessa a carico di , n.q. di socio CP_2 accomandatario della ditta in solido con la ditta Parte_3
. Parte_3 Va, sul punto richiamato, che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori, sì che gli atti notificati alla società hanno avuto valenza interruttiva anche nei confronti del coobbligato solidale
. CP_2 Altra raccomandata era stata, quindi, indirizzata a ricevuta, in data CP_2 07.09.2012, a mani di , madre e familiare convivente. Controparte_7
Entrambe le raccomandate sono state inoltrate all'indirizzo di Via XX Settembre 10, Taurianova ed ivi, come detto, debitamente ricevute. L ha notificato la cartella n. Parte_1 09420130027612616001, mediante raccomandata A/R spedita all'indirizzo di Via XX Settembre 10, Taurianova e ricevuta personalmente da , come da firma Parte_3 apposta e timbro della società, in data 05.06.2014 (questa è la data riportata nell'avviso di ricevimento, cfr. documento depositato, nel giudizio di primo grado da , denominato: CP_6 estratto di ruolo 09420130027612616001 e relata di notifica pdf). Contrariamente all'assunto del ricorrente, poiché il debito riguardava la società in solido con il socio accomandatario, le notifiche degli atti ora indicati sono state validamente eseguite presso la sede legale della società: Taurianova, Via XX Settembre 10. Infatti, dalla visura storica Camera di Commercio di , depositata in atti, Controparte_4 con riferimento alla risultano i Parte_5 seguenti dati: socio accomandatario rappresentante d'impresa, socio CP_2 accomandatario rappresentante dell'impresa, socio accomandante: Controparte_3
; indirizzo – sede legale: Via XX Settembre 10, Taurianova. Controparte_7
È infondato, quindi, l'assunto del ricorrente che ha negato la valida notifica della cartella n. 09420130027612616001, in quanto eseguita presso un recapito che non aveva 7
alcun collegamento con esso opponente: tale notifica è stata eseguita presso la sede legale della società, che è il soggetto obbligato in solido con , quanto socio CP_2 accomandatario della società medesima, e ricevuta da . Parte_3
Poiché il debito riguardava la società ed il socio in quanto tale non può negarsi il collegamento spaziale con il ricorrente/appellato del luogo in cui erano state eseguite le notifiche: Via XX Settembre 10, Taurianova, che è la sede legale della società. Medesime considerazione valgono anche per la notifica in data 24/06/2022 intimazione di pagamento n 09420229000582290000 eseguita mediante raccomandata A/R all'indirizzo di Via XX Settembre 10, Taurianova (cfr. sub 5).
5.2. L'appellato ha altresì dedotto che le notifiche eseguite con raccomandata A/R erano nulle, in quanto era stata violata la disposizione di cui all'art. 139 cpc., non essendovi prova della regolarità della notificazione ai sensi ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art 139/140 cpc, non avendo l'agente della riscossione prodotto la documentazione afferente il corretto iter notificatorio, ivi compreso l'avviso di ricevimento Parte della in ipotesi di irreperibilità relativa. Le doglianze aventi ad oggetto la nullità della notifica della cartella n. 09420130027612616001 e della notifica dell'intimazione di pagamento n 09420229000582290000, entrambe eseguite mediante raccomandata A/R sono infondate. Infatti, "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). In tal senso depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). Come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento 8
rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata affrontata dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 175/2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DPR 602/73 nella parte in cui abilita alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 L. 890/82 come modificato con L. 31/2008 (che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d raccomandata ). Parte_6 Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione” e non costituisce “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte (sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023), evenienza non dedotta dalla ricorrente. È stato pure precisato che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli 9
uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). Deve, quindi, affermarsi che le notifiche eseguite mediante raccomandate A/R, debitamente pervenute presso la sede legale della società e ricevute da soggetti ivi rinvenuti, che peraltro sono i soci, sono state validamente eseguite. Da ultimo, in ordine alla doglianza dell'appellato, secondo cui le notifiche eseguite a mezzo pec erano illegittime e nulle, giova solo osservare che alla data in cui sono state eseguite le notifiche, l'indirizzo pec STUDIOSCARFOSERGI@PEC.IT era quello riportato dalla visura della camera di Commercio di . Controparte_4 Ritenuta la validità delle notifiche, non resta che prendere atto che la cartella n. 09420130027612616001 notificata il 05.06.2014, l'intimazione di pagamento 09420179007476014000 notificata il 28.09.2017, l'intimazione di pagamento 09420189004159836000 notificata il 09/07/2018 e l'intimazione di pagamento n 09420229000582290000 notificata il 24/06/2022 hanno costituito atti validamente interruttivi della prescrizione, sì che il credito di cui all'intimazione di pagamento n. 09420239003399466000 notificata in data 13.07.2023, relativamente alla sottesa cartella n. 094201300276126160001, non è prescritto. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da , n. q. di coobbligato della CP_2 Controparte_5
va rigettato.
[...]
L'esito integramente soccombente del ricorrente/appellato, quale conseguito a seguito di questo grado di giudizio, ne impone la condanna alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Per conseguenza, n.q. va condannato alla rifusione delle spese del CP_2 giudizio di primo grado in favore di e di Parte_1 [...]
, liquidate per ciascun resistente - valore della Controparte_4 controversia € 5.920,95, applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite -, in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
n.q. va altresì condannato alla rifusione in favore di CP_2 Parte_1
delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso
[...] spese generali, CPA ed IVA come per legge. Nessuna statuizione deve essere adottata per le spese di questo grado di giudizio nei confronti dell' , in quanto appellato Controparte_4 rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di n. Parte_1 CP_2 10
q. di coobbligato della e di Controparte_5 [...]
avverso la sentenza n. 1128/2023 emessa dal Controparte_4 Tribunale di Palmi, pubblicata il 13/10/2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da , n. q. di coobbligato della CP_2 Controparte_5
[...] 2. Condanna n.q. alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in CP_2 favore di e di Parte_1 Controparte_4
, liquidate per ciascun resistente, in € 2.540,00, oltre rimborso spese
[...] generali, CPA ed IVA come per legge. 3. Condanna n.q. alla rifusione in favore di CP_2 Parte_1
delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre
[...] rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 4. Nulla per le spese di questo grado di giudizio nei confronti di
[...]
, appellato contumace. Controparte_4 Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti