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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/07/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1474 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: assegno invalidità civile artt. 2 e 13 L.118/71 – condizione di disabilità art. 3, comma 1, L.104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio dell'assegno mensile di invalidità e la dichiarazione della condizione di disabilità art. 3, comma 1, L.104/92. Stante il mancato riconoscimento da parte del CTU nominato dal giudice, dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile di cui agli artt. 2 e 13 della L.118/71, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso, oltreché il riconoscimento della condizione di disabilità già accertata in fase ATP. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa. 1 MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali,
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “si è del parere che il complesso delle infermità da cui è affetto il Sig. , comporta una riduzione Parte_1 della capacità lavorativa in misura pari al 70%, che non integra pertanto il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (assegno mensile di invalidità civile).”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
L'opposizione va pertanto respinta con riferimento alla domanda di accertamento del requisito sanitario legittimante l'assegno di invalidità civile di cui agli artt. 2 e 13 L.118/71. Le spese vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca. Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1 già liquidate.
PQM
- Rigetta l'opposizione;
- Dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente della condizione di disabilità di cui all'art. 3 – comma 1 – della L.104/92 status di handicap grave, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Trapani, 1.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: assegno invalidità civile artt. 2 e 13 L.118/71 – condizione di disabilità art. 3, comma 1, L.104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio dell'assegno mensile di invalidità e la dichiarazione della condizione di disabilità art. 3, comma 1, L.104/92. Stante il mancato riconoscimento da parte del CTU nominato dal giudice, dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile di cui agli artt. 2 e 13 della L.118/71, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso, oltreché il riconoscimento della condizione di disabilità già accertata in fase ATP. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa. 1 MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali,
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “si è del parere che il complesso delle infermità da cui è affetto il Sig. , comporta una riduzione Parte_1 della capacità lavorativa in misura pari al 70%, che non integra pertanto il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (assegno mensile di invalidità civile).”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
L'opposizione va pertanto respinta con riferimento alla domanda di accertamento del requisito sanitario legittimante l'assegno di invalidità civile di cui agli artt. 2 e 13 L.118/71. Le spese vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca. Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1 già liquidate.
PQM
- Rigetta l'opposizione;
- Dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente della condizione di disabilità di cui all'art. 3 – comma 1 – della L.104/92 status di handicap grave, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Trapani, 1.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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