Art. 5.
I crediti dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per quanto riguarda i contributi previsti dalla presente legge, sono privilegiati ai sensi dell' articolo 552, n. 3, del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 .
Questi sono riscossi, in caso di mancato pagamento, unitamente alle somme aggiuntive di cui all'articolo successivo, con la procedura vigente per le imposte dirette. A tal fine l'Ente, trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, avvalendosi dei dati che, a sua richiesta sono forniti dalle competenti capitanerie di porto, compila i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione che sono trasmessi alla intendenza di finanza territorialmente competente per la esecuzione e la esazione.
I versamenti sono eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con I obbligo del non riscosso come riscosso all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.
I crediti dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per quanto riguarda i contributi previsti dalla presente legge, sono privilegiati ai sensi dell' articolo 552, n. 3, del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 .
Questi sono riscossi, in caso di mancato pagamento, unitamente alle somme aggiuntive di cui all'articolo successivo, con la procedura vigente per le imposte dirette. A tal fine l'Ente, trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, avvalendosi dei dati che, a sua richiesta sono forniti dalle competenti capitanerie di porto, compila i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione che sono trasmessi alla intendenza di finanza territorialmente competente per la esecuzione e la esazione.
I versamenti sono eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con I obbligo del non riscosso come riscosso all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.