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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/10/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 502/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MICALI Parte_1 C.F._1
DAMIANO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. DOA ALESSANDRO e dall'Avv. SOTGIA STEFANIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 12/03/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che parte ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento e disabile ex art. 3 comma 1 legge 104/1992. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, dopo aver Persona_1 attentamente valutato il quadro patologico del ricorrente (cfr ctu a cui si rimanda), ha confermato che quest'ultimo è da considerarsi invalido al 100% senza diritto alla indennità di accompagnamento e soggetto affetto da disabilità ex art. 3 comma 1 legge 104/1992 con decorrenza dal 07.10.2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende quindi il rigetto del ricorso, non sussistendo, in capo al ricorrente, le condizioni sanitarie per beneficiare delle prestazioni richieste.
3- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att cpc. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 1648/2020; Cass. n. 31544/2019;
Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
502/2024 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo al ricorrente, le condizioni sanitarie per beneficiare delle prestazioni richieste;
2) Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 22/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 502/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MICALI Parte_1 C.F._1
DAMIANO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. DOA ALESSANDRO e dall'Avv. SOTGIA STEFANIA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 12/03/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che parte ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento e disabile ex art. 3 comma 1 legge 104/1992. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, dopo aver Persona_1 attentamente valutato il quadro patologico del ricorrente (cfr ctu a cui si rimanda), ha confermato che quest'ultimo è da considerarsi invalido al 100% senza diritto alla indennità di accompagnamento e soggetto affetto da disabilità ex art. 3 comma 1 legge 104/1992 con decorrenza dal 07.10.2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende quindi il rigetto del ricorso, non sussistendo, in capo al ricorrente, le condizioni sanitarie per beneficiare delle prestazioni richieste.
3- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att cpc. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 1648/2020; Cass. n. 31544/2019;
Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
502/2024 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo al ricorrente, le condizioni sanitarie per beneficiare delle prestazioni richieste;
2) Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 22/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano