Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2638/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 2638/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il promossa congiuntamente da
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VINCI SERGIO, giusta procura in atti;
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
VINCI SERGIO, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il
25/07/2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente pagina 1 di 6
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di
AVOLA in data 13/08/2010 (atto trascritto al n. 68, Parte II , serie A, Anno
2010);
- che dalla loro unione nasceva la figlia il 14/05/2012. Persona_1
All'udienza camerale del 17/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e senza ingerenze od intromissioni reciproche.
2) Considerato che, in seguito a separazione di fatto avviata circa due mesi orsono, la SI.ra unitamente alla figlia minore ha trasferito la CP_1 propria dimora presso i di lei genitori in Avola, Corso G. D'Agata n. 125, i coniugi concordano che la mamma e la figlia minore continueranno a coabitare in detta casa di abitazione mentre la casa familiare sita in Avola, via Mameli
n. 58 Int. 2, di proprietà esclusiva del SI. , viene assegnata Parte_1 al medesimo con i mobili che la arredano.
3) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà legale su di lei, impegnandosi a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità. Ella continuerà a coabitare con la madre nella casa di abitazione dei genitori di quest'ultima di cui al superiore punto 2 e la seguirà ove quest'ultima dovesse trasferire la propria residenza. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, sottoposizione a cure mediche di ogni genere, ecc.) verranno prese concordemente da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, delle pagina 2 di 6 inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia medesima.
4) Il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e di venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 in autunno/inverno e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 in primavera/estate, nonché, a settimane alterne con la madre, dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica. I coniugi potranno, comunque, concordare variazioni nei giorni e/o negli orari di visita.
Ogni anno la figlia minore potrà trascorrere con il padre un periodo di vacanza di quindici giorni consecutivi durante l'estate e di cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, anche fuori dal territorio nazionale, la cui individuazione dovrà essere concordemente programmata con almeno un mese di anticipo dai genitori avuto riguardo alle rispettive eSIenze nonché a quelle preminenti della figlia. Analogo diritto spetterà alla madre. I giorni della
Vigilia di Natale e del Natale, di San Silvestro e di Capodanno, di Pasqua e di
Pasquetta, il Venticinque Aprile, il Primo Maggio, il Due Giugno e Ferragosto verranno trascorsi dalla figlia alternativamente con il padre o con la madre ferma restando la facoltà dei genitori di trovare un accordo per una diversa regolamentazione. La figlia minore potrà, altresì, trascorrere con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e la Festa del Papà e con la madre il giorno del compleanno di questa e la Festa della Mamma ed avrà diritto di partecipare alle ricorrenze familiari del padre e della madre, onde tenere un rapporto SInificativo con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia, anche quotidianamente, e farle visita, anche al di fuori dei giorni superiormente indicati, previo, in ogni caso, accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza del coniuge. A sua volta, anche la madre, nel periodo di permanenza prolungata presso il padre, potrà comunicare telefonicamente con la figlia, anche quotidianamente, e farle visita, sempre previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza del coniuge. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e, comunque, devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località della figlia minore.
pagina 3 di 6 5) Quale contributo al mantenimento della figlia minore il SI. Parte_1
verserà alla SI.ra , entro il giorno cinque di ciascun
[...] CP_1 mese a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione consensuale, la somma di € 300,00 (euro trecento/00), in contanti ovvero a mezzo bonifico bancario, che sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. La SI.ra , alla CP_1 ricezione di ciascun versamento in contanti, rilascerà idonea quietanza scritta.
I coniugi convengono che le spese di straordinaria amministrazione, da effettuare previo preventivo accordo nell'interesse della figlia minore, saranno poste a carico di entrambi in quote eguali. Le suddette spese straordinarie di non rilevante entità dovranno essere documentate da idonea ricevuta di spesa mentre quelle di rilevante entità dovranno essere preventivamente comunicate da ciascun genitore e assentite dall'altro per pretenderne l'eventuale anticipatario il rimborso della quota di spettanza. Onde evitare contrasti nascenti da ragioni interpretative in ordine alle spese straordinarie, le parti si conformeranno a quanto previsto dal Protocollo del 30/01/2020 adottato dal
Tribunale di Siracusa, da intendersi a tal fine espressamente richiamato nel presente atto.
6) In relazione all'assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge, entrambi dichiarano di rinunziarvi e di non aver reciprocamente alcunché a pretendere a tale titolo, salvo il versamento della somma di €
7.000,00 (euro settemila/00) a carattere una tantum che il SI. Parte_1
si impegna ed obbliga ad effettuare a mezzo bonifico bancario in
[...] favore della SI.ra entro trenta giorni dalla pubblicazione della CP_1 sentenza di omologazione della separazione consensuale. Fermo restando quanto testé concordato, i rapporti economici intercorrenti tra i coniugi si devono considerare definiti con reciproca soddisfazione.
7) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio anche per la figlia minore.
Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio
pagina 4 di 6 per la decisione conclusiva.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del
25/07/2024)
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al suo mantenimento, cura ed istruzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, anche in merito alla casa coniugale, che stante la non assegnazione della predetta casa alla minore, per volontà dei coniugi, non può che restare nella disponibilità del coniuge legittimo proprietario.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice tabellarmente competente dott.ssa Cristina Maria Caruso per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2638/2024
V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
pagina 5 di 6 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di AVOLA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n.
396/2000; spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa il 5.5.25 nella camera di conSIlio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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