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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2735/2024 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Michelangelo Marotti, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente
E
, nato il [...] a [...] (avv. Renato Milone, giusta procura in atti) Controparte_1
Parte resistente
E
, e (avv. Renato Milone, giusta Controparte_2 CP_3 Controparte_4 procura in atti)
Intervenuti
NONCHÉ con l'intervento del PM in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate all'udienza del 21/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATT O E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le parti istanti hanno dedotto: che con sentenza nr. 93/2017 il Tribunale di Benevento ha omologato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Benevento il 20/1/1990 alle condizioni già stabilite in sede di separazione, come da ultimo modificate con provvedimento del 3/12/2013 (in particolare, limitatamente agli aspetti che in questa sede rilevano: affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre;
uso esclusivo della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, a GL SA ed alle tre figlie sino al momento della loro autosufficienza economica;
assegno di mantenimento mensile a carico di in favore delle tre figlie di €.300 ciascuna, con Controparte_1 versamento diretto a queste ultime); che sono cessati gli obblighi di nei confronti delle tre Controparte_1
p. 1/2 figlie con conseguente venir meno del corrispondente uso esclusivo della casa familiare. In particolare, hanno dedotto che la figlia è maggiorenne e coniugata, mentre ed sono divenute CP_2 CP_3 CP_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che con ordinanza del 5/4/2022 rep. nr. 949/2002 il
Tribunale di Benevento ha sciolto la comunione inerente alla casa di familiare, sita in Benevento, alla via
F.lli Rossetti nr. 11, con correlativa attribuzione ai condividenti delle rispettive quote. Sono intervenute in giudizio le figlie delle parti, le quali hanno prestato adesione alla domanda proposta dai loro genitori.
2. Su tali premesse, gli istanti, sopravvenuti giustificati motivi ex art. 473 bis 29 c.p.c., hanno chiesto disporsi le modifiche delle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, le parti hanno concordato i seguenti patti:
- cessazione degli obblighi di mantenimento nei confronti delle tre figlie a carico di CP_1
, posto che è maggiorenne e coniugata, mentre ed sono
[...] CP_2 CP_3 CP_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- la casa di abitazione, sita in Benevento alla via F.lli Rosselli nr. 11 (già in catasto al foglio 107 particella 448 sub 32), che era di proprietà di entrambi i coniugi ed in uso esclusivo alla moglie e alle tre figlie sino al momento dell'autosufficienza economica di ognuna, è stata oggetto di scioglimento della comunione ed oggi divisa tra gli ex coniugi con godimento e detenzione esclusiva da parte di entrambi delle rispettive unità immobiliari di proprietà esclusiva, ovvero della proprietà esclusiva di , in catasto al fg. 107, p.lla 448, Controparte_1 sub. 55, cat. A/2, sub. 52, cat. C/6, e della proprietà esclusiva di in catasto al Parte_1 fg. 107, p.lla 448, sub. 54, cat. A/2, sub 53, cat. C/6, con cessazione di ogni uso esclusivo così come precedentemente previsto in sede di separazione e divorzio”.
3. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi delle figlie delle parti, che sono intervenute nel presente giudizio ed hanno aderito alla domanda proposta dai rispettivi genitori, ritiene il Collegio di accoglierli e recepirli nella presente sentenza, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura congiunta della richiesta. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 16/1/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio con i patti concordati tra le parti e debitamente riportati in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 18 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2735/2024 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Michelangelo Marotti, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente
E
, nato il [...] a [...] (avv. Renato Milone, giusta procura in atti) Controparte_1
Parte resistente
E
, e (avv. Renato Milone, giusta Controparte_2 CP_3 Controparte_4 procura in atti)
Intervenuti
NONCHÉ con l'intervento del PM in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate all'udienza del 21/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATT O E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le parti istanti hanno dedotto: che con sentenza nr. 93/2017 il Tribunale di Benevento ha omologato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Benevento il 20/1/1990 alle condizioni già stabilite in sede di separazione, come da ultimo modificate con provvedimento del 3/12/2013 (in particolare, limitatamente agli aspetti che in questa sede rilevano: affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre;
uso esclusivo della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, a GL SA ed alle tre figlie sino al momento della loro autosufficienza economica;
assegno di mantenimento mensile a carico di in favore delle tre figlie di €.300 ciascuna, con Controparte_1 versamento diretto a queste ultime); che sono cessati gli obblighi di nei confronti delle tre Controparte_1
p. 1/2 figlie con conseguente venir meno del corrispondente uso esclusivo della casa familiare. In particolare, hanno dedotto che la figlia è maggiorenne e coniugata, mentre ed sono divenute CP_2 CP_3 CP_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che con ordinanza del 5/4/2022 rep. nr. 949/2002 il
Tribunale di Benevento ha sciolto la comunione inerente alla casa di familiare, sita in Benevento, alla via
F.lli Rossetti nr. 11, con correlativa attribuzione ai condividenti delle rispettive quote. Sono intervenute in giudizio le figlie delle parti, le quali hanno prestato adesione alla domanda proposta dai loro genitori.
2. Su tali premesse, gli istanti, sopravvenuti giustificati motivi ex art. 473 bis 29 c.p.c., hanno chiesto disporsi le modifiche delle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, le parti hanno concordato i seguenti patti:
- cessazione degli obblighi di mantenimento nei confronti delle tre figlie a carico di CP_1
, posto che è maggiorenne e coniugata, mentre ed sono
[...] CP_2 CP_3 CP_4 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- la casa di abitazione, sita in Benevento alla via F.lli Rosselli nr. 11 (già in catasto al foglio 107 particella 448 sub 32), che era di proprietà di entrambi i coniugi ed in uso esclusivo alla moglie e alle tre figlie sino al momento dell'autosufficienza economica di ognuna, è stata oggetto di scioglimento della comunione ed oggi divisa tra gli ex coniugi con godimento e detenzione esclusiva da parte di entrambi delle rispettive unità immobiliari di proprietà esclusiva, ovvero della proprietà esclusiva di , in catasto al fg. 107, p.lla 448, Controparte_1 sub. 55, cat. A/2, sub. 52, cat. C/6, e della proprietà esclusiva di in catasto al Parte_1 fg. 107, p.lla 448, sub. 54, cat. A/2, sub 53, cat. C/6, con cessazione di ogni uso esclusivo così come precedentemente previsto in sede di separazione e divorzio”.
3. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi delle figlie delle parti, che sono intervenute nel presente giudizio ed hanno aderito alla domanda proposta dai rispettivi genitori, ritiene il Collegio di accoglierli e recepirli nella presente sentenza, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura congiunta della richiesta. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 16/1/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio con i patti concordati tra le parti e debitamente riportati in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 18 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 2/2