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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 142/2024 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico AR LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, e , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Asti, piazza Statuto n. 5 presso lo studio dell'avv. Felice Spinella e rappresentati e difesi dall'avv. RL OR come da procura in atti
Parte attrice contro
in persona della legale rappresentante avv. Giorgia Controparte_1
Alessandria, elettivamente domiciliata in Mondovì, via Piandellavalle n. 6, presso lo studio dell'avv. Mario Bovetti che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti
UC EA e LB FR come da procura in atti
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
A) In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente, senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale dei contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione CICR 2000, in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che
l convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di CP_2
reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali
(anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la CP_3
ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del contraente più debole.
C) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente i contratti di apertura di credito;
F) DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
G) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della AN convenuta, in relazione agli indicati rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
H) ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e per l'effetto CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo del conto oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria ex Cassazione Sezioni Unite sentenza del
16/07/2008 n. 19449; I) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U.
385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
L) ACCERTARE E
DICHIARARE la invalidità/nullità della fidejussione prestata a garanzia delle obbligazioni della debitrice principale e di conseguenza la inefficacia della stessa e conseguente restituzione della somma che fosse stata già pagata al garantito;
M) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto avv.
RL OR procuratore antistatari;
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- in via istruttoria per il caso di loro riproposizione, respingere in quanto inammissibili e/o irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalla ditta individuale e dalla signora per Parte_1 Parte_2
tutte le ragioni e le causali già versate in atti;
- in via preliminare e/o pregiudiziale accertare l'inammissibilità della domanda di ripetizione della ditta individuale e Parte_1 della signora per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione;
Parte_2
conseguentemente, respingere siccome inammissibili tutte le domande proposte dalla ditta individuale e della signora con atto di citazione notificato in Parte_1 Parte_2
data 19 gennaio 2024; - nel merito respingere in quanto infondate tutte le domande proposte dalla ditta individuale Parte_1
e dalla signora con atto di citazione notificato in data 19 gennaio 2024, per le Parte_2
ragioni e le causali di cui in narrativa, mandando il Controparte_1
integralmente assolto da ogni avversa richiesta;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15
T.P.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, e la sig.ra in qualità di fideiussore hanno Parte_2
convenuto in giudizio il esponendo che: i) tra la ditta Controparte_1
individuale e il filiale di Bra, Parte_1 Controparte_1
intercorrevano il rapporto di conto corrente assistito da aperture di credito n. 240111276 che alla data del 30.9.2022 presentava un saldo passivo pari ad € 4.234,99 e il rapporto di conto anticipi ad esso collegato n. 241311459 che alla medesima data presentava un saldo pari a
0; ii) nell'ambito di tali rapporti erano stati effettuati dalla banca addebiti illegittimi a titolo di interessi indeterminati, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e altre spese non dovute, usura, indebita applicazione dei c.d. “giorni valuta” e dello “ius variandi”, abuso di posizione dominante.
Gli attori hanno chiesto pertanto di accertare le violazioni dedotte e di accertare e dichiarare l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile nonché di accertare e dichiarare l'invalidità e inefficacia della fideiussione prestata dalla sig.ra a garanzia delle obbligazioni della ditta Parte_2
individuale . Parte_1
Il si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
la prescrizione del diritto azionato con riguardo a tutte le rimesse effettuate in data antecedente all'8.2.2013 e contestando nel merito la fondatezza di tutte le domande attoree di cui ha chiesto il rigetto.
Sulle eccezioni di inesistenza del contratto di c/c, di indeterminatezza o mancata pattuizione dei tassi di interesse e delle spese di scritturazione e di illegittima applicazione dello ius variandi. La parte attrice ha in primo luogo eccepito la mancanza del contratto di c/c stipulato dalla d.i.
. Parte_1
L'eccezione è palesemente infondata avendo la banca convenuta prodotto copia sia del contratto di c/c n. 24/11276/3 con i relativi contratti di apertura di credito sia del conto anticipi n. 24/11459/6, tutti sottoscritti dal correntista (doc.
1-5 di parte convenuta).
I contratti in questione recano, inoltre, la precisa indicazione dei tassi di interesse debitore, che per quanto riguarda in particolare il c/c risulta pari al 13,00% annuo, corrispondente al tasso effettivo del 13,65%.
Risultano altresì pattuite le spese di scritturazione, pari a “euro 0,75 per ogni singola scrittura”
(v. doc. 1 di parte convenuta).
L'eccezione di illegittimo esercizio del c.d. ius variandi va invece disattesa in quanto generica, non essendo state specificamente indicate le variazioni unilaterali pregiudizievoli per il correntista intervenute in corso di rapporto, e comunque infondata atteso che risulta pattuita la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in conformità all'art. 118 TUB (v. art. 13 delle condizioni generali del contratto di c/c).
Sulla eccezione di illegittima applicazione dei “giorni valuta”
La parte attrice ha eccepito l'illegittima applicazione delle c.d. valute, per mancanza di causa e di pattuizione scritta.
L'eccezione è infondata atteso che la previsione dei “giorni-valuta”, ossia dello scostamento tra la data in cui viene effettuata un'operazione di versamento o prelievo sul c/c e quella a decorrere dalla quale maturano i relativi interessi attivi o passivi, non può ritenersi in sé illegittima o priva di giustificazione causale, tenuto conto della teorica temporanea illiquidità che si verifica in caso soprattutto di versamento di assegni tratti su banche diverse da quella presso cui è aperto il c/c nonché dell'esigenza di remunerazione del servizio reso dall'istituto di credito.
La decorrenza delle valute risulta inoltre specificamente indicata nel contratto di c/c sottoscritto dalla parte attrice, sia per i versamenti che per i prelievi e con distinto riferimento ai diversi oggetti delle operazioni (contante, assegni emessi o tratti su dipendenze della banca convenuta, assegni emessi da altre banche, etc.).
Sull'eccezione di illegittimità della Commissione di Massimo Scoperto
In merito alla dedotta illegittimità della commissione di massimo scoperto si osserva, in linea con numerose pronunce della giurisprudenza di merito, che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità e contenere quindi una puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito;
in tal senso, Trib. Piacenza, 12.4.2011; Trib. Parma, 23.3.2010; Trib. Biella, 23.7.2009; Trib.
Genova, 18.10.2006).
Nel caso di specie il contratto di conto corrente prevede l'applicazione di una commissione di massimo scoperto “calcolata sulla punta max scoperto liquido nel trimestre” e pari all'1,00%.
Tale pattuizione appare sufficientemente determinata, indicando la misura percentuale dell'onere, da applicarsi sul valore massimo dello scoperto raggiunto nell'arco del trimestre.
Con riguardo all'asserita mancanza di causa, pare invece sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'autonomia contrattuale riconosciuta dall'ordinamento all'art.1322 c.c. consente alle parti di un rapporto bancario di convenire, a carico del cliente, il pagamento della commissione di massimo scoperto, volta a remunerare l'onere della banca di essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto corrente (cfr. Trib. Milano, Sezione 6 civile, Sentenza 15 luglio 2013, n. 9997).
Tale orientamento è stato suffragato tra l'altro dalla previsione di cui all'art. 2 bis del D.L.
29/11/2008, n. 185, introdotto dalla legge di conversione n. 2/2009 (e successivamente abrogato dall'art. 27, comma 4, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) il quale era intervenuto a regolare specificamente l'istituto della
C.M.S., stabilendone la legittimità a condizione che il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni e in presenza di affidamento.
Detta disciplina ha pertanto indotto la giurisprudenza a superare l'obiezione secondo cui la c.m.s. sarebbe stata priva di causa, essendo quest'ultima ravvisabile nella remunerazione per l'erogazione del credito, da calcolarsi sul saldo passivo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo.
Il CTU ha, inoltre, accertato, senza che siano state sollevate specifiche contestazioni dalle parti, che nel caso di specie la c.m.s. risulta addebitata nel quarto trimestre 2011 su saldo risultante a debito per periodi superiori a trenta giorni e in presenza di affidamento, in conformità quindi alle disposizioni normative sopra richiamate.
Sull'eccezione di usurarietà degli interessi
In merito all'eccezione di usurarietà degli interessi applicati dalla banca convenuta pare opportuno premettere che la L.
7.3.1996 n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura”, ha definito il concetto di usura contenuto nell'art. 644 c.p., introducendo nel nostro ordinamento un limite ai tassi di interesse praticabili dalle banche e dagli intermediari finanziari sulle operazioni di finanziamento. In particolare, l'art. 2 della citata legge individua nel tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) la base per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi si devono ritenere, per presunzione di legge, usurari e stabilisce che ai fini della rilevazione del T.E.G.M. occorre tenere conto degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. La soglia usuraria si otteneva poi, fino all'entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, maggiorando di un importo pari al 50% il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legge si ottiene maggiorando detto tasso di un importo pari al 25%, oltre ad un margine di quattro punti percentuali (fermo restando che la differenza tra il limite ed il tasso medio di base non può superare gli otto punti percentuali).
La legge n. 108/96 attribuisce al Ministro del Tesoro (ora dell'Economia), sentiti la AN
d'TA e l'Ufficio TAno Cambi (U.I.C.), il compito di classificare le operazioni creditizie per categorie omogenee e di rilevare trimestralmente i tassi effettivi globali medi praticati. Tali dati vengono successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con apposito Decreto
Ministeriale. L'individuazione dei tassi da parte del , pertanto, avviene con la CP_4 collaborazione della AN d'TA e dell'U.I.C., a cui è affidato il compito di raccogliere i dati presso gli intermediari bancari e finanziari che, come evidenziato anche nel decreto ministeriale, a propria volta “si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla AN d'TA e dall'Ufficio italiano dei cambi”.
Dal 1996 ad oggi si sono succedute varie versioni delle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” diramate dalla AN D'TA.
In particolare, a fare data dal 1.1.2010 – ossia con riferimento al periodo comprendente quello oggetto di indagine peritale atteso che il primo e/c scalare depositato in atti riguarda il primo trimestre 2011 – si sono rese operative le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” licenziate nell'agosto del 2009, le quali rispetto alla precedente versione del febbraio del 2006 prevedono il processo di annualizzazione degli oneri indicati al numeratore del secondo addendo della formula e includono nel calcolo “gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti”.
A partire dal primo trimestre 2010 è, pertanto, possibile fare integrale riferimento alle nuove istruzioni della AN d'TA (emanate nel mese di agosto 2009) che hanno incluso la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa nel calcolo del TEG, in tal modo conformandosi alla disciplina legislativa.
Applicando tali criteri il CTU ha concluso che il tasso soglia non è mai stato superato né con riferimento al rapporto di conto corrente né in relazione al conto anticipi.
Tali conclusioni non sono state contestate dalle parti sotto il profilo della correttezza dell'analisi contabile e possono pertanto essere poste a base della presente decisione.
Sull'eccezione di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In punto anatocismo si osserva innanzitutto che per il periodo successivo al luglio 2000 il dato normativo ha consentito la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi.
Più in particolare, con l'art. 25 d.lgs 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l'art.120
T.U.B., e ribadendo la validità dell'anatocismo bancario, alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR
l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art.120, 2° comma, TUB, inserito dall'art.25, comma 2, d.lgs 4 agosto 1999 n.342).
Com'è noto, il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto.
Nella fattispecie per cui è causa il contratto di conto corrente n. 24/11276/3 è stato stipulato in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR e prevede, con clausola specificamente sottoscritta dal correntista, che la capitalizzazione sia trimestrale sia per gli interessi creditori sia per quelli debitori.
La validità della clausola non è inoltre inficiata dal divario esistente tra la misura degli interessi attivi e quelli passivi trattandosi di un profilo estraneo alla capitalizzazione e oggetto di separata regolamentazione contrattuale, vincolante per le parti in quanto frutto dell'espressione del loro libero consenso.
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione secondo cui la banca avrebbe illegittimamente operato una capitalizzazione annuale aggiuntiva rispetto a quella trimestrale, capitalizzando il saldo, costituito da interessi composti capitalizzati trimestralmente, anche nel primo trimestre dell'esercizio finanziario successivo e così di seguito per tutta la durata del rapporto.
Tale modalità di calcolo degli interessi non appare infatti integrare una doppia periodicità di capitalizzazione, trattandosi pur sempre di una capitalizzazione effettuata al termine di ogni trimestre, ancorché estesa oltre il primo anno dall'accensione del conto e quindi proseguita nei trimestri degli anni successivi.
Quanto infine all'eccezione secondo cui la banca avrebbe illegittimamente capitalizzato addebiti che non costituiscono interessi sulla sorte capitale, con particolare riferimento ai saldi valuta, alle spese e alla commissione di massimo scoperto, si osserva che gli addebiti in questione, proprio perché non si tratta di interessi bensì di competenze maturate in ragione dei servizi resi dalla banca, costituiscono un debito in linea capitale che accresce il saldo debitore chiuso trimestralmente e sul quale, nel suo complesso, vengono calcolati gli interessi che vengono poi periodicamente capitalizzati.
Non si tratta quindi di un'ulteriore capitalizzazione di voci distinte dagli interessi bensì dell'annotazione in conto di partite che costituiscono sin dall'origine un debito per capitale.
Alla luce di quanto precede l'eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi per il periodo sino al 31.12.2013 va pertanto disattesa.
A decorrere dal 1.1.2014 è peraltro entrata in vigore la novella legislativa dell'art. 120 TUB introdotta dall'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147.
In particolare, veniva modificato l'art. 120, 2° comma, TUB che nella versione risultante dalla suddetta novella così disponeva:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La formulazione introdotta dalla l. n. 147/13 ha sin dall'inizio suscitato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito sia all'interpretazione della norma sia alla questione relativa alla sua immediata precettività.
A quest'ultimo proposito sono emersi in particolare due orientamenti giurisprudenziali: secondo un primo indirizzo l'entrata in vigore effettiva del nuovo divieto di anatocismo bancario sarebbe da intendersi posticipata alla futura delibera di attuazione del CICR sostitutiva di quella previgente del 9 febbraio 2000; secondo l'opposto orientamento la norma, nella parte in cui sancisce il divieto, sarebbe invece immediatamente applicabile.
Lo scrivente ritiene di aderire all'orientamento secondo cui la norma in questione avrebbe immediata efficacia precettiva, ritenendo condivisibili le argomentazioni addotte al riguardo che sono in sintesi le seguenti (cfr. Trib. Milano, ord. 23.3.2015; Trib. Milano ord. 3.4.2015).
È stato innanzitutto rilevato che la disposizione in esame non può che leggersi nel senso della rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, sulla base della mera interpretazione letterale, in forza della quale è difficile assegnare all'espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori” significato diverso dall'esclusione dell'anatocismo; ciò anche alla luce della correlazione con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati, ossia annotati in conto, esclusivamente sulla sorte capitale.
La diversa opzione interpretativa che esclude l'immediata precettività della norma, subordinandone l'applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR, non pare pertanto condivisibile alla luce del chiaro tenore letterale della norma di talché nessuna specificazione di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto da essa previsto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sottoordinata.
Si è osservato inoltre che non possono ricavarsi elementi di segno contrario dalla riforma dell'art. 120 T.U.B. di cui al D.lvo n. 342/99 che rimandava a futura delibera CICR di stabilire
“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati”; ciò in quanto in quel caso la norma di legge dava legittimità ad una prassi anatocistica vietata dal codice civile, sulla scorta di una granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, con la conseguenza che non vi era alcuna urgenza nel rendere operativa con norma regolamentare una modalità di conteggio degli interessi più gravosa per il correntista.
Nel caso in esame, invece, l'eliminazione legislativa dell'anatocismo è destinata ad operare nelle operazioni bancarie in corso a vantaggio del correntista e, proprio sempre e in forza del principio del favor per il consumatore di matrice comunitaria, ampiamente applicato nell'ordinamento positivo, non può una norma regolamentare procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge.
Tali argomentazioni sono state recentemente fatte proprie anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha rimarcato che la nuova norma primaria di cui all'art. 120 TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, nel demandare all'organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari ─ stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi ─ rendeva di fatto superfluo l'intervento del CICR sul punto specifico, in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato (v. Cass. civ., Sez. 1,
Sentenza n. 21344 del 30/07/2024).
Ritenuto pertanto che il divieto di anatocismo bancario a decorrere dal 1.1.2014 sia immediatamente applicabile ai rapporti in corso, ne consegue la necessità di espungere dal saldo passivo del c/c oggetto di causa gli interessi anatocistici che la banca abbia continuato ad applicare in violazione del divieto stesso.
Per il periodo successivo al 1.10.2016 la materia dell'anatocismo bancario è stata infine regolata dalla Delibera CICR del 3.8.2016, emanata in attuazione del testo attualmente in vigore dell'art. 120, comma 2 TUB, come novellato dall'art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n.
18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49.
L'art. 4 della Delibera CICR disciplina in particolare i criteri di calcolo e di riscossione degli interessi stabilendo che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengono esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (commi 3 e 4). È inoltre previsto che il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale e diventa quindi produttiva di ulteriori interessi;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché́ prima che l'addebito abbia avuto luogo
(comma 5).
A decorrere dal 1.10.2016, data prevista per l'applicazione della delibera da parte degli intermediari, la capitalizzazione degli interessi è diventata pertanto nuovamente legittima, questa volta con periodicità annuale, purché previamente autorizzata dal cliente.
Nel caso di specie l'autorizzazione risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal correntista in data 31.1.2017 (doc. 24 di parte convenuta) di talché per il periodo successivo all'1.10.2016 la capitalizzazione annuale applicata dalla banca deve ritenersi legittima.
I due scenari alternativi prospettati dal CTU non prevedono la specifica ipotesi dell'eliminazione dell'effetto anatocistico limitatamente al periodo dal 1.1.2014 al 30.9.2016, ma detto ricalcolo può comunque essere ricavato dalle tabelle riassuntive dal medesimo elaborate (v. pag. 31 e 32 della CTU). Lo scenario 1 prevede, infatti, l'eliminazione dell'effetto anatocistico a partire dal primo trimestre 2014 sino alla data del 30.9.2022 (vale a dire quella cui si riferisce l'ultimo estratto conto prodotto dalla parte attrice) e l'effetto anatocistico viene quantificato nell'importo di € 346,26. Lo scenario 2, che prevede invece l'eliminazione dell'effetto anatocistico per il periodo decorrente dall'1.10.2016, quantifica tale effetto nell'importo di € 110,27. Scorporando, quindi, quest'ultimo importo dall'ammontare complessivo dell'anatocismo maturato nell'intero periodo dal 1.1.2014 al 30.9.2022, si ottiene che l'effetto anatocistico maturato dal 1.1.2014 al 30.9.2016, da eliminare, ammonta a €
235,99.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento alla domanda di ripetizione di tutte le rimesse affluite sul conto corrente e sul conto anticipi prima dell'8.2.2013, è appena il caso di osservare che ogni questione al riguardo è assorbita dal fatto che gli unici addebiti da eliminare, in quanto illegittimi, sono quelli derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata successivamente al 1.1.2014 e quindi pacificamente risalenti a un periodo non oggetto della suddetta eccezione.
Sull'eccezione di invalidità e inefficacia della fideiussione prestata dalla sig.ra
[...]
Parte_2
L'opponente , nella sua qualità di fideiussore delle obbligazioni contratte dal Parte_2 sig. nei confronti della banca convenuta, ha eccepito l'invalidità e inefficacia Parte_1 della garanzia in questione in base all'assunto che il avrebbe Controparte_1 violato l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'ambito del rapporto intercorso con il debitore principale.
L'eccezione è infondata non essendo stata fornita alcuna prova dell'asserita mala fede della banca o di condotte poste in essere da quest'ultima suscettibili di integrare la fattispecie del c.d. “abuso del diritto”.
Alla luce di quanto precede è emersa invece la legittimità dell'operato della banca, considerata l'infondatezza di tutte le censure sollevate dalla parte opponente, ad eccezione di quella relativa all'illegittimità dell'anatocismo con riferimento al periodo dal 1.1.2014 al
30.9.2016, la quale, oltre a incidere in minima parte sull'ammontare del saldo debitore del c/c, non integra in ogni caso alcuna ipotesi di violazione della buona fede contrattuale, tanto più se si considera l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti al riguardo.
Conclusioni
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il saldo del c/c oggetto di causa (che comprende anche le componenti conteggiate sul conto anticipi dal momento che esse sono periodicamente capitalizzate sul conto ordinario secondo quanto osservato dal CTU) deve essere rideterminato per effetto dell'esclusione dell'effetto anatocistico per il periodo dal
1.1.2014 al 30.9.2016.
Ne deriva che il saldo del c/c alla data del 30.9.2022 va rideterminato in € 3.942,21 a debito per il correntista (importo desunto dallo scenario 1 della CTU rettificato per le ragioni e secondo le modalità sopra indicate).
Il parziale accoglimento della domanda attorea, sia pure per un importo esiguo e limitatamente all'eccezione di illegittimità dell'anatocismo per il periodo 1.1.2014-30.9.2016, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di 1/6, mentre la restante quota, liquidata come da dispositivo sulla base del valore della causa (compreso nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dei parametri di cui al d.m. 55/2014 in assenza di nota spese, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti, viene posta a carico della parte attrice in ragione della sua prevalente soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate separatamente, vengono poste a carico solidale delle parti e nei soli rapporti interni tra le parti a carico della parte attrice per la quota di 11/12 e della convenuta per la quota di 1/12 in conseguenza della suddetta parziale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice AR LL, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- accerta che il saldo a debito per il sig. , in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, del conto corrente n. 24/11276/3 alla data del 30.9.2022 era pari a € 3.942,21;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/6 e condanna gli attori in solido alla rifusione in favore della convenuta della residua quota, che liquida per tale frazione in € 8.250,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge;
- pone le spese della Consulenza Tecnica dell'Ufficio a carico solidale delle parti e nei soli rapporti interni tra le parti a carico degli attori in solido nella misura di 11/12 e della convenuta nella misura di 1/12.
Asti, 3.12.2025
Il giudice
AR LL
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico AR LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, e , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Asti, piazza Statuto n. 5 presso lo studio dell'avv. Felice Spinella e rappresentati e difesi dall'avv. RL OR come da procura in atti
Parte attrice contro
in persona della legale rappresentante avv. Giorgia Controparte_1
Alessandria, elettivamente domiciliata in Mondovì, via Piandellavalle n. 6, presso lo studio dell'avv. Mario Bovetti che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti
UC EA e LB FR come da procura in atti
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
A) In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente, senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale dei contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione CICR 2000, in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che
l convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di CP_2
reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali
(anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la CP_3
ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del contraente più debole.
C) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente i contratti di apertura di credito;
F) DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
G) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della AN convenuta, in relazione agli indicati rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
H) ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e per l'effetto CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo del conto oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria ex Cassazione Sezioni Unite sentenza del
16/07/2008 n. 19449; I) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U.
385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
L) ACCERTARE E
DICHIARARE la invalidità/nullità della fidejussione prestata a garanzia delle obbligazioni della debitrice principale e di conseguenza la inefficacia della stessa e conseguente restituzione della somma che fosse stata già pagata al garantito;
M) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto avv.
RL OR procuratore antistatari;
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
- in via istruttoria per il caso di loro riproposizione, respingere in quanto inammissibili e/o irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalla ditta individuale e dalla signora per Parte_1 Parte_2
tutte le ragioni e le causali già versate in atti;
- in via preliminare e/o pregiudiziale accertare l'inammissibilità della domanda di ripetizione della ditta individuale e Parte_1 della signora per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione;
Parte_2
conseguentemente, respingere siccome inammissibili tutte le domande proposte dalla ditta individuale e della signora con atto di citazione notificato in Parte_1 Parte_2
data 19 gennaio 2024; - nel merito respingere in quanto infondate tutte le domande proposte dalla ditta individuale Parte_1
e dalla signora con atto di citazione notificato in data 19 gennaio 2024, per le Parte_2
ragioni e le causali di cui in narrativa, mandando il Controparte_1
integralmente assolto da ogni avversa richiesta;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15
T.P.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, e la sig.ra in qualità di fideiussore hanno Parte_2
convenuto in giudizio il esponendo che: i) tra la ditta Controparte_1
individuale e il filiale di Bra, Parte_1 Controparte_1
intercorrevano il rapporto di conto corrente assistito da aperture di credito n. 240111276 che alla data del 30.9.2022 presentava un saldo passivo pari ad € 4.234,99 e il rapporto di conto anticipi ad esso collegato n. 241311459 che alla medesima data presentava un saldo pari a
0; ii) nell'ambito di tali rapporti erano stati effettuati dalla banca addebiti illegittimi a titolo di interessi indeterminati, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e altre spese non dovute, usura, indebita applicazione dei c.d. “giorni valuta” e dello “ius variandi”, abuso di posizione dominante.
Gli attori hanno chiesto pertanto di accertare le violazioni dedotte e di accertare e dichiarare l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile nonché di accertare e dichiarare l'invalidità e inefficacia della fideiussione prestata dalla sig.ra a garanzia delle obbligazioni della ditta Parte_2
individuale . Parte_1
Il si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
la prescrizione del diritto azionato con riguardo a tutte le rimesse effettuate in data antecedente all'8.2.2013 e contestando nel merito la fondatezza di tutte le domande attoree di cui ha chiesto il rigetto.
Sulle eccezioni di inesistenza del contratto di c/c, di indeterminatezza o mancata pattuizione dei tassi di interesse e delle spese di scritturazione e di illegittima applicazione dello ius variandi. La parte attrice ha in primo luogo eccepito la mancanza del contratto di c/c stipulato dalla d.i.
. Parte_1
L'eccezione è palesemente infondata avendo la banca convenuta prodotto copia sia del contratto di c/c n. 24/11276/3 con i relativi contratti di apertura di credito sia del conto anticipi n. 24/11459/6, tutti sottoscritti dal correntista (doc.
1-5 di parte convenuta).
I contratti in questione recano, inoltre, la precisa indicazione dei tassi di interesse debitore, che per quanto riguarda in particolare il c/c risulta pari al 13,00% annuo, corrispondente al tasso effettivo del 13,65%.
Risultano altresì pattuite le spese di scritturazione, pari a “euro 0,75 per ogni singola scrittura”
(v. doc. 1 di parte convenuta).
L'eccezione di illegittimo esercizio del c.d. ius variandi va invece disattesa in quanto generica, non essendo state specificamente indicate le variazioni unilaterali pregiudizievoli per il correntista intervenute in corso di rapporto, e comunque infondata atteso che risulta pattuita la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in conformità all'art. 118 TUB (v. art. 13 delle condizioni generali del contratto di c/c).
Sulla eccezione di illegittima applicazione dei “giorni valuta”
La parte attrice ha eccepito l'illegittima applicazione delle c.d. valute, per mancanza di causa e di pattuizione scritta.
L'eccezione è infondata atteso che la previsione dei “giorni-valuta”, ossia dello scostamento tra la data in cui viene effettuata un'operazione di versamento o prelievo sul c/c e quella a decorrere dalla quale maturano i relativi interessi attivi o passivi, non può ritenersi in sé illegittima o priva di giustificazione causale, tenuto conto della teorica temporanea illiquidità che si verifica in caso soprattutto di versamento di assegni tratti su banche diverse da quella presso cui è aperto il c/c nonché dell'esigenza di remunerazione del servizio reso dall'istituto di credito.
La decorrenza delle valute risulta inoltre specificamente indicata nel contratto di c/c sottoscritto dalla parte attrice, sia per i versamenti che per i prelievi e con distinto riferimento ai diversi oggetti delle operazioni (contante, assegni emessi o tratti su dipendenze della banca convenuta, assegni emessi da altre banche, etc.).
Sull'eccezione di illegittimità della Commissione di Massimo Scoperto
In merito alla dedotta illegittimità della commissione di massimo scoperto si osserva, in linea con numerose pronunce della giurisprudenza di merito, che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità e contenere quindi una puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito;
in tal senso, Trib. Piacenza, 12.4.2011; Trib. Parma, 23.3.2010; Trib. Biella, 23.7.2009; Trib.
Genova, 18.10.2006).
Nel caso di specie il contratto di conto corrente prevede l'applicazione di una commissione di massimo scoperto “calcolata sulla punta max scoperto liquido nel trimestre” e pari all'1,00%.
Tale pattuizione appare sufficientemente determinata, indicando la misura percentuale dell'onere, da applicarsi sul valore massimo dello scoperto raggiunto nell'arco del trimestre.
Con riguardo all'asserita mancanza di causa, pare invece sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'autonomia contrattuale riconosciuta dall'ordinamento all'art.1322 c.c. consente alle parti di un rapporto bancario di convenire, a carico del cliente, il pagamento della commissione di massimo scoperto, volta a remunerare l'onere della banca di essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto corrente (cfr. Trib. Milano, Sezione 6 civile, Sentenza 15 luglio 2013, n. 9997).
Tale orientamento è stato suffragato tra l'altro dalla previsione di cui all'art. 2 bis del D.L.
29/11/2008, n. 185, introdotto dalla legge di conversione n. 2/2009 (e successivamente abrogato dall'art. 27, comma 4, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) il quale era intervenuto a regolare specificamente l'istituto della
C.M.S., stabilendone la legittimità a condizione che il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni e in presenza di affidamento.
Detta disciplina ha pertanto indotto la giurisprudenza a superare l'obiezione secondo cui la c.m.s. sarebbe stata priva di causa, essendo quest'ultima ravvisabile nella remunerazione per l'erogazione del credito, da calcolarsi sul saldo passivo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo.
Il CTU ha, inoltre, accertato, senza che siano state sollevate specifiche contestazioni dalle parti, che nel caso di specie la c.m.s. risulta addebitata nel quarto trimestre 2011 su saldo risultante a debito per periodi superiori a trenta giorni e in presenza di affidamento, in conformità quindi alle disposizioni normative sopra richiamate.
Sull'eccezione di usurarietà degli interessi
In merito all'eccezione di usurarietà degli interessi applicati dalla banca convenuta pare opportuno premettere che la L.
7.3.1996 n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura”, ha definito il concetto di usura contenuto nell'art. 644 c.p., introducendo nel nostro ordinamento un limite ai tassi di interesse praticabili dalle banche e dagli intermediari finanziari sulle operazioni di finanziamento. In particolare, l'art. 2 della citata legge individua nel tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) la base per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi si devono ritenere, per presunzione di legge, usurari e stabilisce che ai fini della rilevazione del T.E.G.M. occorre tenere conto degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. La soglia usuraria si otteneva poi, fino all'entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, maggiorando di un importo pari al 50% il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legge si ottiene maggiorando detto tasso di un importo pari al 25%, oltre ad un margine di quattro punti percentuali (fermo restando che la differenza tra il limite ed il tasso medio di base non può superare gli otto punti percentuali).
La legge n. 108/96 attribuisce al Ministro del Tesoro (ora dell'Economia), sentiti la AN
d'TA e l'Ufficio TAno Cambi (U.I.C.), il compito di classificare le operazioni creditizie per categorie omogenee e di rilevare trimestralmente i tassi effettivi globali medi praticati. Tali dati vengono successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con apposito Decreto
Ministeriale. L'individuazione dei tassi da parte del , pertanto, avviene con la CP_4 collaborazione della AN d'TA e dell'U.I.C., a cui è affidato il compito di raccogliere i dati presso gli intermediari bancari e finanziari che, come evidenziato anche nel decreto ministeriale, a propria volta “si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla AN d'TA e dall'Ufficio italiano dei cambi”.
Dal 1996 ad oggi si sono succedute varie versioni delle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” diramate dalla AN D'TA.
In particolare, a fare data dal 1.1.2010 – ossia con riferimento al periodo comprendente quello oggetto di indagine peritale atteso che il primo e/c scalare depositato in atti riguarda il primo trimestre 2011 – si sono rese operative le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” licenziate nell'agosto del 2009, le quali rispetto alla precedente versione del febbraio del 2006 prevedono il processo di annualizzazione degli oneri indicati al numeratore del secondo addendo della formula e includono nel calcolo “gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti”.
A partire dal primo trimestre 2010 è, pertanto, possibile fare integrale riferimento alle nuove istruzioni della AN d'TA (emanate nel mese di agosto 2009) che hanno incluso la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa nel calcolo del TEG, in tal modo conformandosi alla disciplina legislativa.
Applicando tali criteri il CTU ha concluso che il tasso soglia non è mai stato superato né con riferimento al rapporto di conto corrente né in relazione al conto anticipi.
Tali conclusioni non sono state contestate dalle parti sotto il profilo della correttezza dell'analisi contabile e possono pertanto essere poste a base della presente decisione.
Sull'eccezione di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In punto anatocismo si osserva innanzitutto che per il periodo successivo al luglio 2000 il dato normativo ha consentito la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi.
Più in particolare, con l'art. 25 d.lgs 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l'art.120
T.U.B., e ribadendo la validità dell'anatocismo bancario, alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR
l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art.120, 2° comma, TUB, inserito dall'art.25, comma 2, d.lgs 4 agosto 1999 n.342).
Com'è noto, il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto.
Nella fattispecie per cui è causa il contratto di conto corrente n. 24/11276/3 è stato stipulato in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR e prevede, con clausola specificamente sottoscritta dal correntista, che la capitalizzazione sia trimestrale sia per gli interessi creditori sia per quelli debitori.
La validità della clausola non è inoltre inficiata dal divario esistente tra la misura degli interessi attivi e quelli passivi trattandosi di un profilo estraneo alla capitalizzazione e oggetto di separata regolamentazione contrattuale, vincolante per le parti in quanto frutto dell'espressione del loro libero consenso.
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione secondo cui la banca avrebbe illegittimamente operato una capitalizzazione annuale aggiuntiva rispetto a quella trimestrale, capitalizzando il saldo, costituito da interessi composti capitalizzati trimestralmente, anche nel primo trimestre dell'esercizio finanziario successivo e così di seguito per tutta la durata del rapporto.
Tale modalità di calcolo degli interessi non appare infatti integrare una doppia periodicità di capitalizzazione, trattandosi pur sempre di una capitalizzazione effettuata al termine di ogni trimestre, ancorché estesa oltre il primo anno dall'accensione del conto e quindi proseguita nei trimestri degli anni successivi.
Quanto infine all'eccezione secondo cui la banca avrebbe illegittimamente capitalizzato addebiti che non costituiscono interessi sulla sorte capitale, con particolare riferimento ai saldi valuta, alle spese e alla commissione di massimo scoperto, si osserva che gli addebiti in questione, proprio perché non si tratta di interessi bensì di competenze maturate in ragione dei servizi resi dalla banca, costituiscono un debito in linea capitale che accresce il saldo debitore chiuso trimestralmente e sul quale, nel suo complesso, vengono calcolati gli interessi che vengono poi periodicamente capitalizzati.
Non si tratta quindi di un'ulteriore capitalizzazione di voci distinte dagli interessi bensì dell'annotazione in conto di partite che costituiscono sin dall'origine un debito per capitale.
Alla luce di quanto precede l'eccezione di illegittimità della capitalizzazione degli interessi per il periodo sino al 31.12.2013 va pertanto disattesa.
A decorrere dal 1.1.2014 è peraltro entrata in vigore la novella legislativa dell'art. 120 TUB introdotta dall'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147.
In particolare, veniva modificato l'art. 120, 2° comma, TUB che nella versione risultante dalla suddetta novella così disponeva:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La formulazione introdotta dalla l. n. 147/13 ha sin dall'inizio suscitato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito sia all'interpretazione della norma sia alla questione relativa alla sua immediata precettività.
A quest'ultimo proposito sono emersi in particolare due orientamenti giurisprudenziali: secondo un primo indirizzo l'entrata in vigore effettiva del nuovo divieto di anatocismo bancario sarebbe da intendersi posticipata alla futura delibera di attuazione del CICR sostitutiva di quella previgente del 9 febbraio 2000; secondo l'opposto orientamento la norma, nella parte in cui sancisce il divieto, sarebbe invece immediatamente applicabile.
Lo scrivente ritiene di aderire all'orientamento secondo cui la norma in questione avrebbe immediata efficacia precettiva, ritenendo condivisibili le argomentazioni addotte al riguardo che sono in sintesi le seguenti (cfr. Trib. Milano, ord. 23.3.2015; Trib. Milano ord. 3.4.2015).
È stato innanzitutto rilevato che la disposizione in esame non può che leggersi nel senso della rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, sulla base della mera interpretazione letterale, in forza della quale è difficile assegnare all'espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori” significato diverso dall'esclusione dell'anatocismo; ciò anche alla luce della correlazione con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati, ossia annotati in conto, esclusivamente sulla sorte capitale.
La diversa opzione interpretativa che esclude l'immediata precettività della norma, subordinandone l'applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR, non pare pertanto condivisibile alla luce del chiaro tenore letterale della norma di talché nessuna specificazione di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto da essa previsto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sottoordinata.
Si è osservato inoltre che non possono ricavarsi elementi di segno contrario dalla riforma dell'art. 120 T.U.B. di cui al D.lvo n. 342/99 che rimandava a futura delibera CICR di stabilire
“modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati”; ciò in quanto in quel caso la norma di legge dava legittimità ad una prassi anatocistica vietata dal codice civile, sulla scorta di una granitica giurisprudenza di legittimità e di merito, con la conseguenza che non vi era alcuna urgenza nel rendere operativa con norma regolamentare una modalità di conteggio degli interessi più gravosa per il correntista.
Nel caso in esame, invece, l'eliminazione legislativa dell'anatocismo è destinata ad operare nelle operazioni bancarie in corso a vantaggio del correntista e, proprio sempre e in forza del principio del favor per il consumatore di matrice comunitaria, ampiamente applicato nell'ordinamento positivo, non può una norma regolamentare procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge.
Tali argomentazioni sono state recentemente fatte proprie anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha rimarcato che la nuova norma primaria di cui all'art. 120 TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, nel demandare all'organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari ─ stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi ─ rendeva di fatto superfluo l'intervento del CICR sul punto specifico, in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato (v. Cass. civ., Sez. 1,
Sentenza n. 21344 del 30/07/2024).
Ritenuto pertanto che il divieto di anatocismo bancario a decorrere dal 1.1.2014 sia immediatamente applicabile ai rapporti in corso, ne consegue la necessità di espungere dal saldo passivo del c/c oggetto di causa gli interessi anatocistici che la banca abbia continuato ad applicare in violazione del divieto stesso.
Per il periodo successivo al 1.10.2016 la materia dell'anatocismo bancario è stata infine regolata dalla Delibera CICR del 3.8.2016, emanata in attuazione del testo attualmente in vigore dell'art. 120, comma 2 TUB, come novellato dall'art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n.
18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49.
L'art. 4 della Delibera CICR disciplina in particolare i criteri di calcolo e di riscossione degli interessi stabilendo che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengono esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (commi 3 e 4). È inoltre previsto che il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale e diventa quindi produttiva di ulteriori interessi;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché́ prima che l'addebito abbia avuto luogo
(comma 5).
A decorrere dal 1.10.2016, data prevista per l'applicazione della delibera da parte degli intermediari, la capitalizzazione degli interessi è diventata pertanto nuovamente legittima, questa volta con periodicità annuale, purché previamente autorizzata dal cliente.
Nel caso di specie l'autorizzazione risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal correntista in data 31.1.2017 (doc. 24 di parte convenuta) di talché per il periodo successivo all'1.10.2016 la capitalizzazione annuale applicata dalla banca deve ritenersi legittima.
I due scenari alternativi prospettati dal CTU non prevedono la specifica ipotesi dell'eliminazione dell'effetto anatocistico limitatamente al periodo dal 1.1.2014 al 30.9.2016, ma detto ricalcolo può comunque essere ricavato dalle tabelle riassuntive dal medesimo elaborate (v. pag. 31 e 32 della CTU). Lo scenario 1 prevede, infatti, l'eliminazione dell'effetto anatocistico a partire dal primo trimestre 2014 sino alla data del 30.9.2022 (vale a dire quella cui si riferisce l'ultimo estratto conto prodotto dalla parte attrice) e l'effetto anatocistico viene quantificato nell'importo di € 346,26. Lo scenario 2, che prevede invece l'eliminazione dell'effetto anatocistico per il periodo decorrente dall'1.10.2016, quantifica tale effetto nell'importo di € 110,27. Scorporando, quindi, quest'ultimo importo dall'ammontare complessivo dell'anatocismo maturato nell'intero periodo dal 1.1.2014 al 30.9.2022, si ottiene che l'effetto anatocistico maturato dal 1.1.2014 al 30.9.2016, da eliminare, ammonta a €
235,99.
Sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento alla domanda di ripetizione di tutte le rimesse affluite sul conto corrente e sul conto anticipi prima dell'8.2.2013, è appena il caso di osservare che ogni questione al riguardo è assorbita dal fatto che gli unici addebiti da eliminare, in quanto illegittimi, sono quelli derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata successivamente al 1.1.2014 e quindi pacificamente risalenti a un periodo non oggetto della suddetta eccezione.
Sull'eccezione di invalidità e inefficacia della fideiussione prestata dalla sig.ra
[...]
Parte_2
L'opponente , nella sua qualità di fideiussore delle obbligazioni contratte dal Parte_2 sig. nei confronti della banca convenuta, ha eccepito l'invalidità e inefficacia Parte_1 della garanzia in questione in base all'assunto che il avrebbe Controparte_1 violato l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell'ambito del rapporto intercorso con il debitore principale.
L'eccezione è infondata non essendo stata fornita alcuna prova dell'asserita mala fede della banca o di condotte poste in essere da quest'ultima suscettibili di integrare la fattispecie del c.d. “abuso del diritto”.
Alla luce di quanto precede è emersa invece la legittimità dell'operato della banca, considerata l'infondatezza di tutte le censure sollevate dalla parte opponente, ad eccezione di quella relativa all'illegittimità dell'anatocismo con riferimento al periodo dal 1.1.2014 al
30.9.2016, la quale, oltre a incidere in minima parte sull'ammontare del saldo debitore del c/c, non integra in ogni caso alcuna ipotesi di violazione della buona fede contrattuale, tanto più se si considera l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti al riguardo.
Conclusioni
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il saldo del c/c oggetto di causa (che comprende anche le componenti conteggiate sul conto anticipi dal momento che esse sono periodicamente capitalizzate sul conto ordinario secondo quanto osservato dal CTU) deve essere rideterminato per effetto dell'esclusione dell'effetto anatocistico per il periodo dal
1.1.2014 al 30.9.2016.
Ne deriva che il saldo del c/c alla data del 30.9.2022 va rideterminato in € 3.942,21 a debito per il correntista (importo desunto dallo scenario 1 della CTU rettificato per le ragioni e secondo le modalità sopra indicate).
Il parziale accoglimento della domanda attorea, sia pure per un importo esiguo e limitatamente all'eccezione di illegittimità dell'anatocismo per il periodo 1.1.2014-30.9.2016, giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di 1/6, mentre la restante quota, liquidata come da dispositivo sulla base del valore della causa (compreso nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e dei parametri di cui al d.m. 55/2014 in assenza di nota spese, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti, viene posta a carico della parte attrice in ragione della sua prevalente soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate separatamente, vengono poste a carico solidale delle parti e nei soli rapporti interni tra le parti a carico della parte attrice per la quota di 11/12 e della convenuta per la quota di 1/12 in conseguenza della suddetta parziale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice AR LL, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- accerta che il saldo a debito per il sig. , in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, del conto corrente n. 24/11276/3 alla data del 30.9.2022 era pari a € 3.942,21;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/6 e condanna gli attori in solido alla rifusione in favore della convenuta della residua quota, che liquida per tale frazione in € 8.250,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge;
- pone le spese della Consulenza Tecnica dell'Ufficio a carico solidale delle parti e nei soli rapporti interni tra le parti a carico degli attori in solido nella misura di 11/12 e della convenuta nella misura di 1/12.
Asti, 3.12.2025
Il giudice
AR LL