Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 21/04/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 68/2026/M
Giudizio n. 46594
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE MI RO
rappresentata, ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in riassunzione in materia pensionistica iscritto al n. 46594 del registro di segreteria, proposto da (omissis), c.f. (omissis), più altri 67 ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avvocati Viviana La Manna e Anissa Touijar contro il Ministero della difesa e l’Inps, rappresentato e difeso dall’avvocata Mariateresa Nasso;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Udita, nella pubblica udienza del 13 aprile 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l’avvocata Barbara Preti su delega dell’avvocata Mariateresa Nasso per l’Inps. Assenti i difensori delle parti ricorrenti e il Ministero della difesa, non costituito.
FATTO
1. Con ricorso collettivo in riassunzione di un giudizio originariamente proposto al TAR Emilia-Romagna, Sez. I, depositato presso questa Sezione in data 18 giugno 2025, i ricorrenti, tutti dipendenti o ex dipendenti delle Forze Armate, lamentano che l'introduzione, ad opera della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. “legge Dini”), del sistema pensionistico contributivo in luogo del più favorevole precedente sistema retributivo avrebbe penalizzato notevolmente i dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza in possesso di anzianità di servizio precedente al 31 dicembre 1995 inferiore ai 18 anni, nonché quelli assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione a decorrere dall’1.01.1996, implicando per i primi un calcolo della pensione basato sull'applicazione di un criterio di calcolo misto, vale a dire metodo retributivo fino al 31.12.1995 e contributivo per il periodo successivo, e per i secondi l’applicazione del sistema di calcolo contributivo.
1.1. Sebbene la riforma del sistema pensionistico, in previsione del sacrificio imposto ai lavoratori, contempli, a sostegno e integrazione del sistema contributivo, l’istituzione della c.d. previdenza complementare, attraverso forme pensionistiche con l’adozione di fondi pensione tali da integrare la previdenza obbligatoria, non si è ancora provveduto ad attivare tale forma di previdenza, che secondo la difesa dei ricorrenti avrebbe consentito di riequilibrare, almeno in parte, il sacrificio conseguente a tale riforma.
1.2. Per quanto sopra i ricorrenti avevano chiesto al TAR:
- di accertare, previa eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 3, legge 335/1995, il loro diritto al sistema previdenziale retributivo o, in subordine, il diritto al sistema previdenziale retributivo fino al momento in cui sarà avviata la previdenza complementare per il personale militare;
- di condannare, per l’effetto, il Ministero della difesa e l’Inps al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare nella misura ritenuta di giustizia.
1.3. Il TAR per l’Emilia-Romagna, Sezione I, con sentenza n. 994, del 27 dicembre 2024, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei conti, in merito alla domanda volta all’accertamento del diritto dei ricorrenti all’applicazione del sistema pensionistico retributivo o, in subordine, del diritto all’applicazione del sistema previdenziale retributivo fino al momento in cui sarà avviata la previdenza complementare per il personale militare.
Ha invece dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione dei ricorrenti la domanda di condanna del Ministero della difesa e dell’Inps al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto, e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare.
1.4. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti ripropongono le medesime domande sulla base delle stesse motivazioni contenute nel precedente ricorso presentato al Giudice amministrativo.
2. In data 27 ottobre 2025 i ricorrenti tramite i loro difensori hanno depositato una nota con la quale hanno dichiarato di rinunciare al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. La motivazione, del tutto generica, è che nel corso del procedimento sarebbero sopravvenute circostanze che hanno determinato il venir meno delle ragioni di contrasto che avevano originariamente giustificato l'instaurazione del rapporto processuale e, quindi, l'interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio e all'ottenimento di una pronuncia di merito.
Per quanto sopra, chiedono che in presenza di accettazione delle parti convenute sia dichiarato estinto il giudizio con conseguente non luogo a pronuncia sulle spese.
In via subordinata, in assenza di accettazione della rinuncia, che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Infine, che con la sentenza sia dato atto che i diritti sostanziali vantati dai ricorrenti restano impregiudicati dalla rinuncia al giudizio.
3. L’Inps si è costituito depositando una memoria in data 10 novembre 2025 con la quale, dopo aver ricostruito, i fatti vengono sollevate diverse eccezioni.
3.1. Preliminarmente, eccepisce la tardività del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto effettuato in data 18.06.2025 allorquando il termine di mesi 3 per la riassunzione dalla data del deposito della sentenza del TAR Emilia-Romagna erano decorsi.
3.2. Sempre in via preliminare, eccepisce l’incompetenza territoriale di questa Corte, con riferimento ai ricorrenti (omissis) e (omissis) poiché, come risulta dallo stesso atto introduttivo, sono residenti rispettivamente a Lodi e a Roma, con la conseguenza che le Sezioni territorialmente competenti ai sensi dell’art. 18, co. 3, lett. c) c.g.c., in quanto corrispondenti alle regioni di residenza, sarebbero rispettivamente la Sezione per la Lombardia e per il Lazio.
3.3. Ancora in via preliminare, l’Istituto previdenziale eccepisce l’inammissibilità della domanda di condanna al risarcimento dei danni per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto su quest’ultima il TAR per l’Emilia-Romagna ha ritenuto la propria giurisdizione, dichiarando l’inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
In ogni caso, secondo l’Inps competente a conoscere delle azioni risarcitorie in argomento non sarebbe questa Corte, bensì il Giudice amministrativo.
3.4. L’Inps in via preliminare eccepisce anche l’inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti ex art. 153, comma 1, lett. b) del codice della giustizia contabile, in assenza della previa diffida ad adempiere rivolta all’Amministrazione.
3.5. La parte convenuta eccepisce anche il proprio difetto di legittimazione passiva: ritiene di non poter essere considerata responsabile per mancata tempestiva istituzione dei fondi di previdenza complementare non essendo il soggetto individuato dall'ordinamento come deputato a istituire i fondi di previdenza complementare; istituzione, quest’ultima, rimessa agli organi di Governo e sindacali e che, peraltro, non sarebbe obbligatoria, né la relativa previsione sarebbe assistita da un termine perentorio.
3.6. La pretesa attorea di applicazione del sistema retributivo fino all’avvio della previdenza complementare sarebbe infondata nel merito.
La vigenza del sistema previdenziale introdotto dalla legge n. 335/1995 non potrebbe in alcun modo ritenersi subordinata alla contestuale attivazione della previdenza complementare.
Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile per genericità del petitum e della causa petendi.
3.7. I ricorrenti difetterebbero altresì di legittimazione attiva e sarebbe carente il loro interesse ad agire sulla domanda risarcitoria.
Essendo destinatari dell’attività di concertazione volta all’attuazione della previdenza complementare, sarebbero infatti titolari di un interesse finale, e non di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti negoziali. L’Istituto previdenziale richiama a supporto dell’affermazione giurisprudenza di questa Corte.
Inoltre, la domanda risarcitoria non potrebbe comunque essere accolta in quanto molti dei ricorrenti erano ancora in servizio alla data del ricorso e, dunque, privi di un trattamento pensionistico attuale certo e determinato, con la conseguenza che non potrebbe configurarsi una pretesa risarcitoria attuale e concreta rispetto a un’eventuale lesione che potrebbe incidere su quel trattamento, in quanto nel periodo di tempo intercorrente sino al pensionamento potrebbero intervenire misure di compensazione economica all’interno del sistema della previdenza complementare atte a recuperare la situazione di svantaggio ora esistente, essendo ipotizzabili successivi interventi di settore in materia previdenziale.
3.8. L’Istituto previdenziale eccepisce, infine, l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 335/1995 per violazione dell’art. 3 della Costituzione rispetto alla quale già si sono pronunciate alcune Sezioni giurisdizionali di questa Corte. Aggiunge che non sarebbe obbligatoria l’istituzione di forme pensionistiche complementari. Da ultimo, afferma che ai lavoratori non potrebbe riconoscersi alcun diritto al mantenimento del regime previdenziale previgente, poiché spetterebbe alla discrezionalità del legislatore modificare, anche in pejus, il sistema previdenziale al fine di garantirne una maggiore sostenibilità nel tempo.
3.9. Nel rassegnare le conclusioni, l’Istituto previdenziale ha chiesto, pregiudizialmente, la dichiarazione:
- della tardività del deposito del ricorso in riassunzione introduttivo del giudizio;
- del difetto di competenza territoriale di questa Corte per i ricorrenti non residenti nella Regione Emilia-Romagna;
- dell’inammissibilità del ricorso per violazione del principio ne bis in idem e dell’incompetenza di questa Corte riguardo a quanto deciso nel merito con la sentenza n. 994/2024 del TAR per l’Emilia-Romagna;
- l’inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti essenziali di cui all’art. 153, lett. b), c.g.c.;
- l’inammissibilità del ricorso per estrema genericità;
- la carenza di legittimazione passiva dell’Inps e, per l’effetto, l’estromissione dal procedimento.
In subordine, la dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e per carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Nel merito, che il ricorso sia dichiarato infondato. Con vittoria di spese.
4. A esito dell’udienza del 20 novembre 2025 questo Giudice ha dettato a verbale la seguente ordinanza: “Considerando che il ricorso è stato proposto anche nei confronti del Ministero della difesa e che non risulta agli atti che il ricorso e il decreto di fissazione di udienza siano stati notificati a quest’ultima amministrazione, ma che sia stato notificato solo l’atto di rinuncia (che non garantisce la difesa non consentendo la conoscenza del contenuto del ricorso), tenuto conto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza costituisce onere essenziale per l’instaurazione del contraddittorio in assenza del quale non può essere presa in considerazione la rinuncia agli atti, i ricorrenti sono onerati di dar prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, o di eseguire la notifica del ricorso e della presente ordinanza al menzionato Ministero entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza che avverrà a cura della Segreteria. La discussione del giudizio è rinviata all’udienza del 13 aprile 2026 h. 11,30”.
5. In data 21.11.2025 la difesa dei ricorrenti ha depositato prova dell’avvenuta notifica, eseguita in data 23 giugno 2025, del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza al Ministero della difesa, presso l’Avvocatura di Stato di Bologna.
6. Il Ministero della difesa non si è costituito.
7. All’udienza del 13 aprile 2026 l’Inps ha dichiarato di non accettare la rinuncia agli atti ed ha insistito per la vittoria di spese.
DIRITTO
1. Preliminarmente questo Giudice deve affrontare l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Inps con riferimento alla posizione dei ricorrenti (omissis) e (omissis).
La competenza territoriale delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti in materia pensionistica si determina, ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. c), del codice della giustizia contabile, sulla base della residenza territoriale dei ricorrenti all’atto della presentazione del ricorso.
Ne consegue che questo Giudice deve rilevare, in riferimento a tali ricorrenti, la propria incompetenza territoriale.
Le Sezioni Giurisdizionali competenti dinanzi ai quali la causa potrà essere riassunta, nel termine di tre mesi dal deposito della presente sentenza, sono:
- rispetto alla posizione di (omissis), in quanto residente a [...], la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;
- in riferimento alla posizione di (omissis), residente a [...], la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia.
2. Ancora in via preliminare, occorre dichiarare la contumacia del Ministero della difesa, che non si è costituito in giudizio benché ritualmente convenuto in giudizio mediante PEC del 23.6.2025 diretta al Ministero della difesa presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.
3. In mancanza dell’accettazione, da parte dell’Inps, della dichiarazione di rinuncia agli atti del processo formulata da parte dei ricorrenti, non è possibile dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 del codice della giustizia contabile.
Dev’essere, invece, dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con conseguente estinzione del giudizio, dovendosi prendere atto di quanto affermato dai ricorrenti in merito alla loro sopravvenuta carenza di interesse all’ottenimento di una pronuncia di merito.
La pronuncia lascia impregiudicati i loro diritti sostanziali vantati.
4. I ricorrenti hanno dichiarato la loro sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio senza motivarne le ragioni, ma limitandosi ad affermare che sono venute meno le ragioni di contrasto. Anche dagli atti, non emergono le ragioni sopravvenute che hanno giustificato tale scelta.
In ragione di quanto sopra, nonché del fatto che comunque il ricorso ha obbligato l’Istituto previdenziale a esperire la necessaria attività processuale difensiva, questo Giudice non ritiene di doversi discostare dalla giurisprudenza della Corte di cassazione per la quale naturale corollario della pronuncia della cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, in assenza di una richiesta di compensazione congiunta delle parti, è l’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese (ex multis, Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 30251/2023).
In merito all’odierno giudizio tale accertamento conduce ad affermare l’infondatezza della domanda dei ricorrenti alla dichiarazione, in quanto ex appartenenti al comparto difesa e sicurezza non beneficiari del sistema di calcolo della pensione su base retributiva, del loro diritto a rientrare nella modalità di calcolo retributiva fino al concreto avviamento della previdenza complementare per il personale militare.
La giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non si ravvisano ragioni per doversi discostare, è infatti granitica e assolutamente convincente nel negare tale diritto.
Sulla base del disposto di cui all’art. 39, comma 2, lett. d) del codice della giustizia contabile, per il quale le sentenze di questa Corte devono contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare”, si richiama, ex multis, la sentenza n. 312/2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, la quale ha chiarito che “non è rinvenibile nell’ordinamento alcuna norma che
condizioni l’entrata in vigore della riforma del sistema pensionistico – di cui alla legge 335/1995 caratterizzata dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo - all’effettiva attivazione della previdenza complementare, cioè del c.d. “secondo pilastro” del sistema pensionistico. Del resto, ciò appare evidente ove si rilevi che nella citata riforma pensionistica di cui alla legge 335/1995 è stata disposta espressamente una decorrenza precisa e senza riserve (dall’01.01.1996) per l’entrata a regime della nuova disciplina, mentre la costituzione di Fondi pensione negoziali o l’adesione collettiva ad altre forme di previdenza complementare è stata configurata come attività da realizzare in sede di contrattazione collettiva o, per il personale non contrattualizzato, di procedure di concertazione/negoziazione (ex multis C.d.c. Sez. Sardegna Sent.330/2021). Quindi, il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, sia pur graduale, non risulta condizionato dal legislatore all’attuazione della previdenza complementare”.
Anche i ricorrenti rispetto ai quali è stata dichiarata l’incompetenza territoriale di questa Sezione sono condannati al pagamento delle spese legali, in ragione della circostanza che l’individuazione della competenza territoriale del Giudice delle pensioni pubbliche, com’è noto, dev’essere fatta sulla base della residenza territoriale all’atto della presentazione del ricorso, accertamento assolutamente agevole.
Per quanto sopra, le spese di giudizio a carico di tutti i ricorrenti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara:
- l’incompetenza territoriale rispetto alla posizione di (omissis) in favore della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;
- l’incompetenza territoriale rispetto alla posizione di (omissis) in favore della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia.
Innanzi alle menzionate Sezioni Giurisdizionali il ricorso dovrà essere riassunto nei termini di legge.
Dichiara la contumacia del Ministero della difesa.
Dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti dei restanti ricorrenti per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese legali in favore dell’Inps che liquida in 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.
Il Giudice Cons. Riccardo Patumi
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 21 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria Dott. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 21 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria Dott. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)