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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2535/2023
Udienza “cartolare” del 18-2-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2535/2023 in materia di vendita di cose mobili, promossa da:
(C.F. ), con sede in Viareggio (LU), via Regia 31/D, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Dati (C.F. Parte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camaiore, fraz. C.F._1
Capezzano Pianore, via dei Carpentieri n. 10 – Centro Direzionale le Bocchette - come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Viareggio (LU), Viale Controparte_1 P.IVA_2
Margherita 3, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Denise D'Anniballe (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
indirizzo PEC, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: per l'attrice: “invitare il CTU a rivalutare l'entità dei vizi descritti nella propria relazione;
alla luce dei preventivi allegati da omissis invitare il CTU a ricalcolare i costi e i tempi di Parte_1
intervento necessari per il ripristino per i locali di oggetti di causa;
omissis invitare il CP_1
CTU a rivalutare i costi necessari per il lavoro di montaggio e di smontaggio delle mensole installate presso i locali di Omissis invitare il CTU a rivalutare i costi necessari per il CP_1
lavoro di verniciatura e infine alla luce della relazione tecnica del perito allegata da Per_1
alle proprie osservazioni omissis invitare il Ctu a presentare una diversa soluzione, Parte_1 con annessi congrui costi, per l'eliminazione dei vizi correlati alla vetrina in vetro da ricostruire.
Omissis condannare al versamento della somma pari ad euro 13.062,21 come adempimento di obbligazioni risultanti dai rapporti commerciali di cui in premessa. Con vittoria di compensi professionali e spese di causa”. per la convenuta: “In tesi: - Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere da ed all'esito accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura di Parte_1
cui è causa, con condanna della alla restituzione del corrispettivo versato dalla Parte_1 pari ad € 37.700,00 oltre al risarcimento del danno subito che si stima, fin d'ora, in € CP_1
5.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, per le causali indicate in narrativa;
in ipotesi: -
Accertata e dichiarata la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dalla convenuta, condannare la al pagamento, in favore di della somma necessaria ad eseguire tutti i Parte_1 CP_1
ripristini e le sostituzioni che saranno necessarie per eliminare tutti i vizi e i difetti riscontrati e che saranno accertati anche dalla procedura per ATP espletata nel giudizio in esame e che si stimano in una somma non inferiore a € 15.000,00 oltre al risarcimento del danno che si stima, fin d'ora, in
€ 5.000,00 o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo per le causali indicate in narrativa, danno da mancato guadagno nei giorni di inattività della pokeria necessari per eseguire le opere di ripristino o eventuali sostituzioni dei beni danneggiati. In ogni caso: - Accertare che nessuna somma è dovuta a per la fornitura oggetto di causa avendo saldato tutto il Parte_1
corrispettivo concordato tra le parti e respingere, pertanto, la domanda formulata da parte attrice in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese, anche peritali ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio riferendo che in data 28.09.22 Parte_1 Controparte_1
aveva stipulato con la stessa un contratto per la fornitura di arredi e refrigerati da incasso per il suo locale al prezzo di € 45.140,73, ma la convenuta aveva corrisposto soltanto acconti per l'importo totale di € 37.700,00.
Inoltre, aveva incaricato la di svolgere presso i propri locali lavori extra di CP_1 Pt_1 arredamento per il corrispettivo di € 5.917,00, ma la fattura n. 39/23 emessa dalla società era rimasta impagata, chiedeva quindi il pagamento della somma totale di € 13.062,21. Si costituiva riferendo in primo luogo che il corrispettivo pattuito non era pari ad € CP_1
45.140,73, dal momento che il contratto allegato dalla attrice in realtà era soltanto un preventivo superato da accordi successivi.
Eccepiva l'inesistenza del credito della , in quanto tutte le fatture emesse dalla società Pt_1
erano state saldate, e la presenza di vizi e difetti nelle lavorazioni eseguite e nelle forniture consegnate, contestati immediatamente, ma mai eliminati. Inoltre, riferiva che i lavori erano stati terminati in ritardo, poche ore prima dell'apertura del punto vendita.
Chiedeva il rigetto della domanda attrice e in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per grave inadempimento, la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento del danno.
La convenuta presentava ricorso ex art. 696 e 696 bis cpc, chiedendo di disporre accertamento tecnico preventivo o, in subordine, consulenza tecnica preventiva per verificare la sussistenza dei vizi;
veniva pertanto disposta CTU nominando l'ing. Persona_2
La causa veniva inoltre istruita tramite interrogatorio delle parti e prova testimoniale;
all'esito veniva fissata l'udienza di discussione con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito vantato dalla Parte_1
L'attrice richiede alla convenuta il pagamento dell'importo totale di € 13.062,21, di cui € 7.145,21 a saldo del prezzo previsto dal contratto stipulato in data 28.09.22 ed € 5.917,00 per lavori extra contratto (fattura 39/23: doc. 4 di parte attrice).
La convenuta eccepisce l'inesistenza del credito, sostenendo di aver saldato tutte le fatture emesse dalla società e che in ogni caso il corrispettivo pattuito per la fornitura e l'installazione dei mobili era inferiore rispetto a quello previsto nel contratto del 28.09.22.
Risulta provato che le parti hanno sottoscritto il preventivo del 28.09.22 (doc. 2 di parte attrice), in cui era prevista la fornitura dei mobili al prezzo complessivo di € 45.140,73.
In sede di interrogatorio, la legale rappresentante della ha riferito di ricordare di aver CP_1
pattuito un importo inferiore, pari ad € 37.000, e tale circostanza è stata confermata dal teste ma, considerato che il teste è il CTP di parte convenuta e che non sussistono altri Testimone_1 elementi di prova, non è possibile ritenere provata l'esistenza di un patto successivo modificativo del contenuto del contratto del 28.09.22.
In merito ai pagamenti eseguiti da parte convenuta, risulta documentalmente provato che la medesima ha corrisposto la somma di € 30.500,00 tramite bonifici (doc. 6 di parte convenuta), di cui € 9.150,00 in data 30.09.22 a saldo della fattura n. 48/22 (doc. 5 di parte convenuta), € 9.150,00 in data 12.12.22 a saldo della fattura 56/22, € 3.050,00 in data 24.01.23 a saldo della fattura 63/22 di € 610,00 e in acconto della fattura 2/23 di € 11.590,00, € 4.575,00 in data 27.02.23 ed € 4.575,00 in data 28.03.23 a saldo della fattura 2/23.
Inoltre, è pacifico e provato dalle ricevute prodotte dalla convenuta (doc. 7), che la ha CP_1 versato alla la cifra di € 7.200,00 in contanti tramite due acconti da € 3.600,00. Pt_1
Non risulta invece in alcun modo provato il versamento dell'ulteriore somma di € 1.283,00 in contanti da parte della CP_1
La convenuta ha corrisposto all'attrice la somma totale di € 37.700,00, quindi il debito residuo relativamente al corrispettivo previsto dal contratto è pari ad € 7.440,73 (€ 45.140,73 - € 37.700,00).
Risulta altresì da saldare la fattura n. 39/23 di € 5.917,00 relativa a lavori extra contratto (doc. 4 di parte attrice), dal momento che la convenuta non ha fornito alcuna prova di averne eseguito il pagamento.
Si precisa che nel doc. 2 allegato dalla e più volte citato negli atti dalla medesima non vi è CP_1 alcuna ricevuta di quietanza sottoscritta dall'attrice, mentre le ricevute di cui al doc. 7 sono relative ad una somma superiore rispetto a quella dovuta per le opere extra contratto e, in ogni caso, in sede di interrogatorio, i legali rappresentanti di entrambe le parti hanno riferito che tali ricevute erano relative ad acconti di somme previste dal contratto.
Il credito totale della è quindi pari ad € 13.357,73 (€ 7.440,73 + 5.917,00). Pt_1
La sussistenza di vizi e difetti
La convenuta contesta l'esistenza di vizi e difetti nella fornitura di mobili e attrezzature realizzata e installata dalla . Pt_1
È stato richiesto al CTU di verificare la presenza dei vizi elencati nel ricorso per ATP e di indicare le cause e i costi per eliminarli.
Il CTU ing. ha accertato l'esistenza di tutti i vizi contestati dalla il frontale del Per_2 CP_1 bancone presenta imperfezioni nella verniciatura e nello stesso è assente l'allineamento verticale dei vari componenti;
le mensole sono verniciate con imperfezioni;
il vetro del frigo vivande ha intrappolato in fase di montaggio dello sporco che non è possibile rimuovere e che è ben visibile dal fronte bancone;
l'abbattitore che nel progetto doveva essere collocato nel retro-banco, è stato installato in altro locale per le eccessive dimensioni dello stesso;
le siliconature sono male effettuate con una scarsa resa estetica e funzionale;
alcune viti degli sportelli presentano ossidazioni;
il materiale utilizzato per il banco nella zona frigo presenta rigonfiamenti dovuti a condense delle tubazioni dei fluidi frigoriferi;
il piano d'appoggio della cassa è difficile da pulire per l'utilizzo di materiali non resistenti ai prodotti igienizzanti;
alcuni sportelli dei mobili si aprono con difficoltà; l'infisso esterno della vetrata continua è stato tagliato per far entrare il bancone fornito di una lunghezza errata;
i mobili in truciolato per la raccolta differenziata presentano rigonfiamenti in quanto non idonei per l'esterno; i tavoli da esterno, già di proprietà di sono rovinati, in CP_1
quanto presentano una verniciatura non lavabile quindi non sono idonei né per uso esterno, né per uso interno.
Risulta provato che tutti i vizi e difetti sono attribuibili alla responsabilità della che ha Pt_1
redatto il progetto, come riferito dal legale rappresentante in sede di interrogatorio, ed ha fornito e installato i mobili e le attrezzature.
Inoltre l'ing. sentito come teste all'udienza del 01.10.24, ha confermato che i vizi Testimone_1
sono stati da lui contestati tra il 22 e il 24 dicembre tramite messaggi con allegata documentazione fotografica, pertanto la denuncia è tempestiva, considerato che i lavori sono stati consegnati nella notte tra il 22 e il 23 dicembre.
Il CTU ha quantificato i costi necessari per l'eliminazione dei vizi in € 16.250,00 (IVA esclusa), cioè € 19.825,00 (IVA al 22% inclusa) ed ha indicato 15 giorni lavorativi come tempistica per eseguire i lavori di ripristino.
Considerato che l'importo dovuto dalla per l'eliminazione dei vizi è circa il 45% del Pt_1
corrispettivo richiesto alla per la fornitura dei beni in base al contratto, si ritiene non sia CP_1
integrato un grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione dello stesso contratto.
Deve invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno, condannando la a Pt_1
corrispondere la somma di € 19.825,00 (IVA inclusa) per l'eliminazione dei vizi ed € 2.500,00, liquidati in via equitativa, per il mancato guadagno nei giorni di inattività del negozio necessari per eseguire i lavori, oltre interessi legali.
Conclusioni e spese
Per tutto quanto sopra, accoglie la domanda di parte attrice;
rigetta la domanda di parte convenuta di risoluzione del contratto per grave inadempimento, ma accoglie la domanda di risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi;
per l'effetto condanna la al pagamento di € 6.467,27 Parte_1 nei confronti della pari alla differenza tra l'importo dovuto Controparte_1 dall'attrice (€ 19.825,00) e la somma dovuta dalla convenuta (€ 13.357,73).
Accoglie altresì la domanda della convenuta di risarcimento del danno per il mancato guadagno nei giorni di inattività necessari per eseguire i lavori, condannando l'attrice al pagamento della somma di € 2.500,00, oltre interessi legali. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore da €
5.200 a € 26.000, e, tenuto conto della soccombenza reciproca, devono essere compensate nella misura di 1/3.
Non vengono liquidate le spese del procedimento di ATP, considerato che è stata disposta CTU in corso di causa;
le spese di CTU vengono poste integralmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente le domande delle parti e per l'effetto, compensate parzialmente le medesime:
- condanna al pagamento della somma complessiva di € 8.967,27 a favore di Parte_1 [...]
nonché di due terzi delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 5.077,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 dell'intero;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Il Giudice
Giacomo Lucente