Art. 5.
Gli amministratori di una Societa' debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.
Essi sono mandatari temporanei revocabili, senz'obbligo di dar cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.
Essi sono personalmente e solidalmente responsabili: dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;
della verita' dei fatti esposti nei resoconti sociali;
della piena osservanza degli statuti sociali;
Tale responsabilita' per gli atti di omissioni degli amministratori, non ricadra' sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.
Non sara' responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilita' scaturisce.
Oltre alla responsabilita' civile, gli amministratori, direttori o sindaci o liquidatori della Societa' di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi, sulle condizioni della Societa', o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, od in relazioni rivolte all' assemblea generale od al Tribunale saranno puniti colla pena di L. 100 salvo le maggiori stabilite dal codice penale .
Gli amministratori di una Societa' debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.
Essi sono mandatari temporanei revocabili, senz'obbligo di dar cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.
Essi sono personalmente e solidalmente responsabili: dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;
della verita' dei fatti esposti nei resoconti sociali;
della piena osservanza degli statuti sociali;
Tale responsabilita' per gli atti di omissioni degli amministratori, non ricadra' sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.
Non sara' responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilita' scaturisce.
Oltre alla responsabilita' civile, gli amministratori, direttori o sindaci o liquidatori della Societa' di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi, sulle condizioni della Societa', o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, od in relazioni rivolte all' assemblea generale od al Tribunale saranno puniti colla pena di L. 100 salvo le maggiori stabilite dal codice penale .