Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2435 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n.
79, presso l'Avv. Cristina Aglieri Rinella, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27/03/2025 l'attore concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Con atto introduttivo del presente giudizio ha allegato Parte_1
di essere nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile,
ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere compor-
tamenti femminili.
L'attore ha dedotto di vivere la sua vita da donna e di patire una grave sofferenza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato.
In particolare, ha allegato di avere ricevuto una diagnosi di disforia di genere e di avere intrapreso un percorso psicologico di sostegno, nonché
di essersi già sottoposto, a partire dal 2023, a terapia ormonale sostituti-
va, seguito dal dott. Persona_1
Conclusivamente l'attore ha chiesto al Tribunale di disporre la rettifi-
cazione anagrafica di sesso da maschile a femminile e, in specie, degli atti di stato civile, nonché il cambio del nome da “ ” a “ ”. Parte_1 Per_2
L'attore è comparso personalmente all'udienza del 19.09.2024 ed ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafi-
che.
Acquisita la documentazione dallo stesso prodotta, dalla quale emerge che il soggetto in questione non è coniugato e non ha figli, la causa è sta-
ta posta in decisione.
Orbene, ritiene il Tribunale che, preso atto della mancata opposizione del P.M., la domanda debba essere accolta.
Il Collegio rileva al riguardo che secondo un condivisibile e consolidato
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orientamento ermeneutico, “[…] per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chi-
rurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici pri-
mari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità […]” (cfr.
Cass. civ. sent. n. 15138/15). Tale lettura dell'art. 1 l. 164/82 si propone di ricondurre all'interno dei parametri di costituzionalità la disposizione predetta, fornendone un'interpretazione conforme a costituzione e alla
CEDU.
La Corte costituzionale, intervenuta sul punto con sentenza interpreta-
tiva di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costi-
tuzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, solleva-
ta, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU, affermando che “L'esclu-
sione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettifi-
cazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coeren-
za con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle mo-
dalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque ri-
guardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1,
comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie nor-
mative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà
delle singole situazioni soggettive”.
In particolare, partendo da un «concetto di identità sessuale nuovo e
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diverso rispetto al passato» non più comprensivo soltanto degli organi ge-
nitali esterni, ma anche degli «elementi di carattere psicologico e sociale»
(Corte cost., sent. n. 161/1985, punto 4 del Considerato in diritto), il giu-
dice delle leggi ha affermato che l'intervento chirurgico non deve conside-
rarsi inderogabile per la rettificazione anagrafica, valorizzando i diritti all'autodeterminazione, alla salute e all'identità di genere dell'individuo.
Peraltro, il trattamento chirurgico si connota per una particolare inva-
sività, oltre che per la potenziale incompatibilità con talune situazioni soggettive quali età e patologie pregresse, sicchè un'interpretazione della disposizione difforme da quella su enunciata condurrebbe inevitabilmente alla violazione dei citati diritti costituzionali.
Il giudice delle leggi, intervenuto nuovamente sul punto con sentenza n. 180 del 13/07/2017, ha ribadito quanto già affermato circa la neces-
sarietà dell'intervento chirurgico di riassegnazione sessuale ai fini della rettificazione dell'attribuzione del sesso (“L'interpretazione costituzional-
mente con-forme della legge n. 164/1982 consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoro-
so, non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere”).
Nel caso di specie, pertanto, va autorizzata la rettificazione dei dati anagrafici dell'attore.
Dalla documentazione medica in atti e segnatamente dalla relazione clinica redatta in data 19.06.2023 dal dott. , specialista Persona_3
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in psichiatria, si evincono, in primo luogo, la sua matura ed univoca con-
sapevolezza di identità di genere e, in secondo luogo, il forte disagio e ina-
deguatezza rispetto al suo sesso assegnato alla nascita, oltre che le grandi difficoltà nella vita di relazione dell'attore per la presenza di dati anagrafi-
ci maschili nei documenti di identità, a fronte di un aspetto femminile già
assunto a seguito di terapia ormonale. (v. doc.6 allegato all'atto di citazio-
ne)
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità,
l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili,
così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso, come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della relazione psico-diagnostica depositata in atti va, dunque, ordinata la richiesta retti-
fica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'attore del nome “ ” in Per_2
luogo del nome “ ”. Parte_1
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in ragione della natura del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Termini Imerese di rettificare l'atto di nascita di , nato in [...] comune il Parte_1
22.08.2003 (atto. n. 164, P. I S. A dell'anno 203), nel senso che laddove si
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legge, quale generalità dell'intestatario, il nome “ ” debba invece Parte_1
leggersi “ ” e laddove si legge, quanto al sesso dell'intestatario, la Per_2
dicitura “maschile” debba leggersi invece quella “femminile”;
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 09/05/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
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