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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 01/11/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2262/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2262/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso il Difensore Persona_1
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
N. BIXIO N. 45 20129 MILANO presso il Difensore UP CO IO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c..
1. Viene opposto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Piacenza per Euro
39.028,88 in favore di nei confronti di per Controparte_1 Parte_1
fatture insolute relative a fornitura di energia elettrica. Osserva l'opponente di aver cambiato fornitore passando a Enel Energia S.p.A., la quale emetteva fattura addebitando Euro 25.528,88 a titolo di Corrispettivo di Morosità; il che, secondo l'opponente, determinerebbe la carenza di legittimazione attiva di CP_1
limitatamente a tale importo;
si sarebbe cioè verificata una surrogazione. L'opposta contesta e insiste, rilevando che il sistema indennitario disciplinato dall'Allegato 1 alla deliberazione ARG/elt 219/10 dell' non comporta alcuna surroga e che il CP_2
fornitore uscente mantiene pertanto piena legittimazione ad agire per l'intero credito.
Osserva al riguardo che, ai sensi dell'art.
6.1 di tale allegato, la richiesta di indennizzo del fornitore uscente è annullata qualora il cliente finale provveda a sanare la posizione debitoria con l'esercente uscente: il che è con tutta evidenza incompatibile con una surroga nel credito da parte del fornitore entrante, come sostenuto da Pt_1
e, quindi, con una carenza di legittimazione attiva del fornitore uscente. Inoltre, all'art. 6.2, lett. b), si prende in considerazione l'ipotesi che il fornitore uscente ottenga sia l'indennizzo che il pagamento da parte del cliente finale, e l'art.
6.3 dispone che, in questo caso, il fornitore uscente è tenuto a restituire o il pagamento al cliente finale o l'indennizzo al gestore del sistema indennitario (che è il soggetto che materialmente eroga l'indennizzo al fornitore uscente).
2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento. Quanto
al canone di morosità, osserva la difesa dell'opposta: “Appare evidente, quindi, che il
fornitore uscente non è tenuto a scegliere fra l'ottenere il pagamento delle somme dovute dal
pagina 2 di 4 cliente moroso e il chiederne l'indennizzo al gestore del sistema indennitario, ma può
perseguire entrambe le linee di azione, con l'obbligo di evitare o rimediare a eventuali
doppi pagamenti” (comparsa costituzione pag.4-5): il che è esattamente quanto ricorre nel caso di specie. Il nuovo gestore (ENEL) ha addebitato a titolo di corrispettivo di morosità 25.528,88 euro in fattura, pagando la quale la debitrice estingue la relativa obbligazione. Finché tale pagamento non avviene, vecchio e nuovo gestore hanno una legittimazione concorrente a richiederlo, perché il meccanismo previsto dalla delibera citata serve solo a regolare i rapporti tra gestori. Se il cliente paga, paga bene sia che paghi all'uno sia che paghi all'altro; ma ovviamente in alternativa non essendo ammissibile pagare due volte lo stesso debito.
Nel caso di specie, è pacifico che non abbia eseguito alcun pagamento. Pt_1
La documentazione in atti riporta unicamente versamenti parziali, residuando un debito a titolo di corrispettivo per morosità di Euro 22.513,30 (v. doc. prodotta in data
24.04.2024). Questo importo non incide minimamente sul decreto ingiuntivo, poiché:
i) sussiste la legittimazione della creditrice opposta a richiederne il pagamento,
legittimazione concorrente con Enel, essendo pacifico che si tratti di somma ancora non pagata;
ii) le fatture azionate – doc.
2.2 produzione parte opposta – non contengono alcun riferimento al corrispettivo di morosità, addebitando unicamente le voci ordinarie di consumo (spesa per energia, spesa per il trasporto di energia elettrica e per la gestione del contatore, oneri di sistema, imposte) ed altre voci (“altre partite soggette ad IVA”)
come gli interessi per ritardato pagamento che però sono nell'ordine di decine di euro
(89 euro e 96 centesimi nella fattura del 10.10.2022) e che oltretutto sono una cosa diversa dal “Corrispettivo per morosità” che è un addebito di tipo sanzionatorio ma non riconducibile agli interessi di mora;
iii) il tenore della difesa dell'opponente è tale da non soltanto non contestare, ma pagina 3 di 4 riconoscere espressamente come dovute le somme portate dalle predette fatture: a fronte di un importo complessivo di Euro 40.120,29 deduce infatti unicamente un pagamento parziale di Euro 1.090,85 da imputarsi alla fattura n. 2032741, con conferma pertanto del residuo importo azionato.
Ne discende che l'opponente non ha provato alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa, sicché il decreto ingiuntivo va confermato. Spese
secondo soccombenza e nei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente alle spese di lite, che si liquidano per le ragioni di cui in motivazione in Euro 5.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 1 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2262/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso il Difensore Persona_1
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
N. BIXIO N. 45 20129 MILANO presso il Difensore UP CO IO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c..
1. Viene opposto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Piacenza per Euro
39.028,88 in favore di nei confronti di per Controparte_1 Parte_1
fatture insolute relative a fornitura di energia elettrica. Osserva l'opponente di aver cambiato fornitore passando a Enel Energia S.p.A., la quale emetteva fattura addebitando Euro 25.528,88 a titolo di Corrispettivo di Morosità; il che, secondo l'opponente, determinerebbe la carenza di legittimazione attiva di CP_1
limitatamente a tale importo;
si sarebbe cioè verificata una surrogazione. L'opposta contesta e insiste, rilevando che il sistema indennitario disciplinato dall'Allegato 1 alla deliberazione ARG/elt 219/10 dell' non comporta alcuna surroga e che il CP_2
fornitore uscente mantiene pertanto piena legittimazione ad agire per l'intero credito.
Osserva al riguardo che, ai sensi dell'art.
6.1 di tale allegato, la richiesta di indennizzo del fornitore uscente è annullata qualora il cliente finale provveda a sanare la posizione debitoria con l'esercente uscente: il che è con tutta evidenza incompatibile con una surroga nel credito da parte del fornitore entrante, come sostenuto da Pt_1
e, quindi, con una carenza di legittimazione attiva del fornitore uscente. Inoltre, all'art. 6.2, lett. b), si prende in considerazione l'ipotesi che il fornitore uscente ottenga sia l'indennizzo che il pagamento da parte del cliente finale, e l'art.
6.3 dispone che, in questo caso, il fornitore uscente è tenuto a restituire o il pagamento al cliente finale o l'indennizzo al gestore del sistema indennitario (che è il soggetto che materialmente eroga l'indennizzo al fornitore uscente).
2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento. Quanto
al canone di morosità, osserva la difesa dell'opposta: “Appare evidente, quindi, che il
fornitore uscente non è tenuto a scegliere fra l'ottenere il pagamento delle somme dovute dal
pagina 2 di 4 cliente moroso e il chiederne l'indennizzo al gestore del sistema indennitario, ma può
perseguire entrambe le linee di azione, con l'obbligo di evitare o rimediare a eventuali
doppi pagamenti” (comparsa costituzione pag.4-5): il che è esattamente quanto ricorre nel caso di specie. Il nuovo gestore (ENEL) ha addebitato a titolo di corrispettivo di morosità 25.528,88 euro in fattura, pagando la quale la debitrice estingue la relativa obbligazione. Finché tale pagamento non avviene, vecchio e nuovo gestore hanno una legittimazione concorrente a richiederlo, perché il meccanismo previsto dalla delibera citata serve solo a regolare i rapporti tra gestori. Se il cliente paga, paga bene sia che paghi all'uno sia che paghi all'altro; ma ovviamente in alternativa non essendo ammissibile pagare due volte lo stesso debito.
Nel caso di specie, è pacifico che non abbia eseguito alcun pagamento. Pt_1
La documentazione in atti riporta unicamente versamenti parziali, residuando un debito a titolo di corrispettivo per morosità di Euro 22.513,30 (v. doc. prodotta in data
24.04.2024). Questo importo non incide minimamente sul decreto ingiuntivo, poiché:
i) sussiste la legittimazione della creditrice opposta a richiederne il pagamento,
legittimazione concorrente con Enel, essendo pacifico che si tratti di somma ancora non pagata;
ii) le fatture azionate – doc.
2.2 produzione parte opposta – non contengono alcun riferimento al corrispettivo di morosità, addebitando unicamente le voci ordinarie di consumo (spesa per energia, spesa per il trasporto di energia elettrica e per la gestione del contatore, oneri di sistema, imposte) ed altre voci (“altre partite soggette ad IVA”)
come gli interessi per ritardato pagamento che però sono nell'ordine di decine di euro
(89 euro e 96 centesimi nella fattura del 10.10.2022) e che oltretutto sono una cosa diversa dal “Corrispettivo per morosità” che è un addebito di tipo sanzionatorio ma non riconducibile agli interessi di mora;
iii) il tenore della difesa dell'opponente è tale da non soltanto non contestare, ma pagina 3 di 4 riconoscere espressamente come dovute le somme portate dalle predette fatture: a fronte di un importo complessivo di Euro 40.120,29 deduce infatti unicamente un pagamento parziale di Euro 1.090,85 da imputarsi alla fattura n. 2032741, con conferma pertanto del residuo importo azionato.
Ne discende che l'opponente non ha provato alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa, sicché il decreto ingiuntivo va confermato. Spese
secondo soccombenza e nei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente alle spese di lite, che si liquidano per le ragioni di cui in motivazione in Euro 5.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 1 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4