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Articolo 4 della Legge 4 ottobre 1994, n. 578
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Legge 4 ottobre 1994, n. 578
Articolo 4 della Legge 4 ottobre 1994, n. 578
Versione
20 ottobre 1994
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1994
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