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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 573/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO ST, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5331/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240023782328000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione dell'odierno ricorso, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Calabria avverso la cartella di pagamento n. 094 2024 00237823
28 000, notificata in data 13/05/2025, del complessivo importo di Euro 390,70 relativa a tassa automobilistica anno 2021.
Deduceva l'istante l'illegittimità di detto atto per intervenuta prescrizione del tributo e carenza di motivazione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio eccependo la correttezza della procedura di notificazione mentre la Regione Calabria asseriva risalire tale notifica al 2024.
All'odierna udienza camerale di trattazione, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è fondato e va, perciò, accolto.
Fondata risulta l'eccezione di prescrizione dedotta dall'opponente in quanto, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito nella l. 7 marzo 1986, n. 60), il termine prescrizionale cui soggiace il credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli ha durata triennale.
Orbene, a fronte di tassa automobilistica spettante per l'anno 2021, la notifica al contribuente dell'odierna cartella di pagamento è, per tabulas, intervenuta solo nel maggio 2025 e dunque tardivamente.
Dall'accoglimento del proposto ricorso consegue la condanna della soccombente ER al pagamento, in favore di controparte, delle spese del giudizio, stante la tempestiva consegna del ruolo nel giugno 2024, dovendo perciò alla stessa essere imputabile il ritardo nella procedura di notificazione, ravvisandosi invece giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse tra ricorrente e Regione Calabria.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'ER al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 250,00, oltre accessori come per legge. Compensa in toto le spese tra ricorrente e la Regione Calabria ER. Reggio Calabria, 26.1.2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO ST, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5331/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240023782328000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione dell'odierno ricorso, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Calabria avverso la cartella di pagamento n. 094 2024 00237823
28 000, notificata in data 13/05/2025, del complessivo importo di Euro 390,70 relativa a tassa automobilistica anno 2021.
Deduceva l'istante l'illegittimità di detto atto per intervenuta prescrizione del tributo e carenza di motivazione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio eccependo la correttezza della procedura di notificazione mentre la Regione Calabria asseriva risalire tale notifica al 2024.
All'odierna udienza camerale di trattazione, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è fondato e va, perciò, accolto.
Fondata risulta l'eccezione di prescrizione dedotta dall'opponente in quanto, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito nella l. 7 marzo 1986, n. 60), il termine prescrizionale cui soggiace il credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli ha durata triennale.
Orbene, a fronte di tassa automobilistica spettante per l'anno 2021, la notifica al contribuente dell'odierna cartella di pagamento è, per tabulas, intervenuta solo nel maggio 2025 e dunque tardivamente.
Dall'accoglimento del proposto ricorso consegue la condanna della soccombente ER al pagamento, in favore di controparte, delle spese del giudizio, stante la tempestiva consegna del ruolo nel giugno 2024, dovendo perciò alla stessa essere imputabile il ritardo nella procedura di notificazione, ravvisandosi invece giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse tra ricorrente e Regione Calabria.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'ER al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 250,00, oltre accessori come per legge. Compensa in toto le spese tra ricorrente e la Regione Calabria ER. Reggio Calabria, 26.1.2026