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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 38-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
- Dr. Michele Monteleone Presidente relatore
- Dr. Italo Radoccia Giudice
- Dr.ssa Anna Rosa Capuozzo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento unitario R.G. n. 38-1/2024 promosso dalla creditrice procedente rappresentata e difesa come in atti;
nei confronti di: (C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_1
REA n. CH-182329), con sede in Pollutri (CH), alla via Crivella, n. 23; in persona del legale rappresentante pro tempore; letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla predetta ricorrente;
esaminata la documentazione allegata;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio, ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII;
considerato che
il debitore, in quanto impresa che esercita attività commerciale iscritta nella sezione ordinaria (cfr. risultanze visura camerale in atti), è pacificamente soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e
121 CCII;
Pag. 1 a 10 ritenuto che, nel caso di specie, sussiste lo specifico requisito soggettivo per l'assoggettabilità della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale posto che, ai fini dell'apertura della procedura di che trattasi, lo stato d'insolvenza del soggetto è configurabile nella situazione di gravità in cui versa lo stesso, rappresentato, nella fattispecie, in modo inequivoco dall'esistenza del dissesto patrimoniale, dall'indisponibilità di beni con cui soddisfare la pretesa creditoria e dall'oggettiva impotenza del debitore a far fronte, con mezzi normali, alle proprie obbligazioni;
rilevato, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che la resistente non ha adempiuto alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come dimostrato dall'esito infruttuoso delle esecuzioni individuali promosse in danno della predetta presso la sede legale, come dedotto da parte ricorrente (“La ditta/società non ha provveduto al pagamento delle suddette somme cosicché l'Agente della Riscossione ha tentato prima d'oggi di recuperare coattivamente il proprio credito mediante atti di pignoramento dei beni della Società medesima, che tuttavia non hanno avuto esito positivo”) (cfr. pag. 3 del ricorso) circostanza non contestata dalla resistente, la quale, anzi, ha confermato di aver subito pignoramenti, specificando: “Le sterili affermazioni circa lo stato di insolvenza in realtà qui indimostrato poiché inesistente, si limitano a considerare una generica (quanto omissiva per quanto si vedrà) attività di pignoramento presso terzi disposta dall'agente per la riscossione ex art. 72/bis del DpR
602/73, effettuata solamente su di alcuni crediti commerciali”; tenuto conto che dalla lettura dei bilanci emerge il superamento dei limiti previsti per la dichiarazione di liquidazione giustiziale, che riportano per l'anno 2022 un attivo di € 15.679.148,00, ricavi per € 302.763.368,00 e debiti per € 7.188.805,00; mentre, per l'anno 2023 la società ha dichiarato ricavi per € 203.513.976,00 e un ammontare di debiti per € 217.738.610,00; rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera di gran lunga la soglia di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, co. 5, CCII, essendo a tal fine sufficiente il credito ivi preteso dalla parte ricorrente (€ 140.463.269,04), giusta documentazione in atti, difficilmente ripianabile con i ricavi che, come si può riscontrare, dal 2022 al 2023 si sono ridotti di oltre 1/3, a fronte di debiti riportati in bilancio che, invece, sono aumentati da € 7.188.805,00 ad € 217.738.610,00; per giunta, va evidenziata la riscontrata sussistenza di ulteriori debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle informazioni acquisite tramite la Cancelleria di questo Tribunale e specificati con depositi successivi al ricorso dall'Agenzia delle
Pag. 2 a 10 Entrate, odierna ricorrente, per l'ulteriore somma di € 114.020.934,34, che va aggiunta all'ammontare dei debiti esigibili;
considerato che
la stessa resistente nella nota integrativa relativa al bilancio 2022 ha spiegato che “la società è stata fatta destinataria di un consistente accertamento tributario con recupero IVA ed II.DD. per importi che, ve confermati, costringeranno allo scioglimento del contratto sociale e messa in liquidazione in quanto non vi sono risorse accantonate tali da poter fronteggiare la richiesta erariale. Le riserve straordinarie, quando presenti ed iscritte in bilancio, potranno essere utilizzate al fine della copertura di risultati negativi iscritti in bilancio” (cfr. pag. 20, Nota Integrativa finale, all. “Bilancio 2022”; fascicolo parte resistente), manifestando la consapevolezza dell'impossibilità di far fronte con le risorse a disposizione, ai debiti oggetto di ricorso, che sono stati frattempo accertati, né, parimenti, risulta esservi un fondo rischi e/o una riserva capace di coprire i debiti in argomento, di eccezionale entità;
ritenuto che
non è neppure possibile parlare di debiti contestati (che richiederebbe un accertamento incidentale da parte del giudice, al fine di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente), trattandosi di debiti scaduti e non pagati, che non sono stati oggetto di contestazione nei modi e nei termini di legge previsti e, pertanto, ormai cristallizzati e, comunque, la stessa società debitrice nelle note depositate in atti in data 28.01.2025 ha riconosciuto la posizione debitoria nella misura € 310.430.303,64 (pag. 5 note di udienza del 28.01.2025); detta posizione debitoria, d'altronde, risultava già accusata dalla società in questione, consapevole dei riscontri riportati nella nota integrativa al bilancio 2022, innanzi cennati;
di conseguenza, la contestazione del credito circa la non debenza della somma richiesta è manifestamente infondata;
ritenuto, allo stato, che tale situazione debitoria è difficilmente ripianabile con i ricavi risultanti dai bilanci degli ultimi tre anni, data anche l'assenza di riserve e/o fondo rischi;
né pare che l'impresa o i suoi soci abbiano palesato la capacità o la volontà di procurarsi finanziamenti per far fronte ai debiti emersi;
rilevato, nella specie, che la stessa messa in liquidazione della società, in data
15.01.2025 (liquidazione volontaria per “riconosciuta impossibilità di raggiungere ulteriormente gli scopi sociali” (doc.1, verbale di scioglimento, fascicolo di parte resistente), avvenuta a seguito dell'iscrizione del ricorso per apertura di liquidazione giudiziale in questione del 13.12.2024, è elemento sintomatico della difficoltà di fare fronte alla enorme posizione debitoria in cui versa nei confronti dell'Erario (atteso che anche una
Pag. 3 a 10 singola posizione debitoria è rappresentativa di una patologia); sul punto, la debitrice ha dichiarato “è appena il caso di sottolineare che la versa in liquidazione Controparte_1
volontaria e non svolge più da mesi alcuna attività, essendosi dovuta dedicare a rimediare ad un maldestro governo di norme tributarie e di mancanze gravissime che sin dalla genesi della odierna situazione hanno caratterizzato questa anomala vicenda giunta nella odierna sede” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione); ritenuto, quanto allo stato di liquidazione volontaria, che in assenza di una proiezione dinamica correlata all'attività economica (indice di volontà e anche di impossibilità di ripresa), l'esubero delle passività sulle attività, in assenza di risorse esterne, come palesato da quanto sin qui esposto, è ampiamente sufficiente a dimostrare l'insolvenza; infatti, l'impresa non è dotata di mezzi patrimoniali sufficienti a fronteggiare l'intero passivo;
ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella designazione dell'Ufficio Curatoriale, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, della particolare importanza e complessità della presente procedura concorsuale che rende opportuna la nomina di due curatori, muniti di differenti professionalità utili alla gestione della medesima, con possibilità di controllo reciproco, nella previsione di un compenso che, pur considerando la natura collegiale dell'incarico, rimanga unico, al fine di non gravare la procedura di eccessivi costi;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di (C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_1
REA n. CH- 182329), con sede in Pollutri (CH), alla via Crivella n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore; nomina
Il dr. Michele Monteleone Giudice Delegato per la procedura in oggetto, nomina curatori il dr. ( e il Prof. Avv. Paolo Pannella Persona_1 Email_1
( , professionisti di comprovata Email_2
Pag. 4 a 10 professionalità e iscritti nell'elenco nazionale ex art. 356 e 358 CCII, componenti l'Ufficio curatoriale;
avvisa l'Ufficio curatoriale che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, deve fare pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
avvisa ciascun componente dell'Ufficio curatoriale che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque, entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria, una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4 bis, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato al rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, e di non essere tra coloro i quali hanno con tali magistrati con rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2 CCII;
autorizza l'Ufficio curatoriale, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pag. 5 a 10 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'Ufficio curatoriale di:
• procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente a loro inventario. L'Ufficio curatoriale può chiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
• redigere l'inventario nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
• compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché, l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
nonché, di fornire al giudice delegato il nominativo dei creditori disponibili ad assumere l'incarico di componente del comitato dei creditori da istituire nel termine di cui all'articolo 138 CCII;
• presentare – entro 30 giorni – al Giudice Delegato, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi quattro e 5 CCII;
Pag. 6 a 10 • attivare il domicilio digitale della procedura per fino a quando non si attiva la comunicazione telematica al curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
• comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal Registro delle Imprese, ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla resistenza o al domicilio del destinatario:
a. che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b. la data, l'ora, il luogo fissati per l'esame dello stato passivo ed il termine entro cui vanno presentate le domande;
c. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, co. 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, co. 3, lett. e)
CCII;
d. che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4 CCII;
e. il domicilio digitale della procedura;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII, in mancanza di tale deposito l'ufficio curatoriale ne darà comunicazione al P.M.; ordina
Pag. 7 a 10 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà l'Ufficio curatoriale dandone, contestualmente, notizia al P.M.; invita l'Ufficio curatoriale ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato da parte debitrice e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;
fissa il giorno 10.06.2025 alle ore 10,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso (da trasmettere almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo). Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, co. 1 bis, ovvero 22, co. 3, d. lgs 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto
Pag. 8 a 10 valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del Tribunale. Il ricorso contiene:
a. l'indicazione della procedura di cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità diverse dall'accredito in conto corrente stabilite dal giudice delegato ai sensi dell'art. 230, co. 1;
b. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si intende la restituzione o la rivendicazione o l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al reparto, se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore di ipoteca;
c. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita se questa ha carattere speciale;
e. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale il ricorrente intende ricevere le comunicazioni dall'Ufficio curatoriale, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala all'Ufficio curatoriale che deve tempestivamente comunicare al Registro Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società sottoposta alla liquidazione;
Pag. 9 a 10 dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, ai sensi dell'art. 45 CCII al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata ai Curatori nominati, al P.M., alla ricorrente;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa per estratto (nome del debitore, nome del curatore, dispositivo e data deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese dove ha sede il debitore, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII ed iscritta presso lo stesso.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Presidente relatore
Michele Monteleone
*Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa
Maria Luana Fedele, Funzionario Addetto UPP.
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
- Dr. Michele Monteleone Presidente relatore
- Dr. Italo Radoccia Giudice
- Dr.ssa Anna Rosa Capuozzo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento unitario R.G. n. 38-1/2024 promosso dalla creditrice procedente rappresentata e difesa come in atti;
nei confronti di: (C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_1
REA n. CH-182329), con sede in Pollutri (CH), alla via Crivella, n. 23; in persona del legale rappresentante pro tempore; letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla predetta ricorrente;
esaminata la documentazione allegata;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio, ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII;
considerato che
il debitore, in quanto impresa che esercita attività commerciale iscritta nella sezione ordinaria (cfr. risultanze visura camerale in atti), è pacificamente soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e
121 CCII;
Pag. 1 a 10 ritenuto che, nel caso di specie, sussiste lo specifico requisito soggettivo per l'assoggettabilità della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale posto che, ai fini dell'apertura della procedura di che trattasi, lo stato d'insolvenza del soggetto è configurabile nella situazione di gravità in cui versa lo stesso, rappresentato, nella fattispecie, in modo inequivoco dall'esistenza del dissesto patrimoniale, dall'indisponibilità di beni con cui soddisfare la pretesa creditoria e dall'oggettiva impotenza del debitore a far fronte, con mezzi normali, alle proprie obbligazioni;
rilevato, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che la resistente non ha adempiuto alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come dimostrato dall'esito infruttuoso delle esecuzioni individuali promosse in danno della predetta presso la sede legale, come dedotto da parte ricorrente (“La ditta/società non ha provveduto al pagamento delle suddette somme cosicché l'Agente della Riscossione ha tentato prima d'oggi di recuperare coattivamente il proprio credito mediante atti di pignoramento dei beni della Società medesima, che tuttavia non hanno avuto esito positivo”) (cfr. pag. 3 del ricorso) circostanza non contestata dalla resistente, la quale, anzi, ha confermato di aver subito pignoramenti, specificando: “Le sterili affermazioni circa lo stato di insolvenza in realtà qui indimostrato poiché inesistente, si limitano a considerare una generica (quanto omissiva per quanto si vedrà) attività di pignoramento presso terzi disposta dall'agente per la riscossione ex art. 72/bis del DpR
602/73, effettuata solamente su di alcuni crediti commerciali”; tenuto conto che dalla lettura dei bilanci emerge il superamento dei limiti previsti per la dichiarazione di liquidazione giustiziale, che riportano per l'anno 2022 un attivo di € 15.679.148,00, ricavi per € 302.763.368,00 e debiti per € 7.188.805,00; mentre, per l'anno 2023 la società ha dichiarato ricavi per € 203.513.976,00 e un ammontare di debiti per € 217.738.610,00; rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera di gran lunga la soglia di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, co. 5, CCII, essendo a tal fine sufficiente il credito ivi preteso dalla parte ricorrente (€ 140.463.269,04), giusta documentazione in atti, difficilmente ripianabile con i ricavi che, come si può riscontrare, dal 2022 al 2023 si sono ridotti di oltre 1/3, a fronte di debiti riportati in bilancio che, invece, sono aumentati da € 7.188.805,00 ad € 217.738.610,00; per giunta, va evidenziata la riscontrata sussistenza di ulteriori debiti scaduti nei confronti dell'Erario, emersi dalle informazioni acquisite tramite la Cancelleria di questo Tribunale e specificati con depositi successivi al ricorso dall'Agenzia delle
Pag. 2 a 10 Entrate, odierna ricorrente, per l'ulteriore somma di € 114.020.934,34, che va aggiunta all'ammontare dei debiti esigibili;
considerato che
la stessa resistente nella nota integrativa relativa al bilancio 2022 ha spiegato che “la società è stata fatta destinataria di un consistente accertamento tributario con recupero IVA ed II.DD. per importi che, ve confermati, costringeranno allo scioglimento del contratto sociale e messa in liquidazione in quanto non vi sono risorse accantonate tali da poter fronteggiare la richiesta erariale. Le riserve straordinarie, quando presenti ed iscritte in bilancio, potranno essere utilizzate al fine della copertura di risultati negativi iscritti in bilancio” (cfr. pag. 20, Nota Integrativa finale, all. “Bilancio 2022”; fascicolo parte resistente), manifestando la consapevolezza dell'impossibilità di far fronte con le risorse a disposizione, ai debiti oggetto di ricorso, che sono stati frattempo accertati, né, parimenti, risulta esservi un fondo rischi e/o una riserva capace di coprire i debiti in argomento, di eccezionale entità;
ritenuto che
non è neppure possibile parlare di debiti contestati (che richiederebbe un accertamento incidentale da parte del giudice, al fine di verificare la fondatezza della pretesa del ricorrente), trattandosi di debiti scaduti e non pagati, che non sono stati oggetto di contestazione nei modi e nei termini di legge previsti e, pertanto, ormai cristallizzati e, comunque, la stessa società debitrice nelle note depositate in atti in data 28.01.2025 ha riconosciuto la posizione debitoria nella misura € 310.430.303,64 (pag. 5 note di udienza del 28.01.2025); detta posizione debitoria, d'altronde, risultava già accusata dalla società in questione, consapevole dei riscontri riportati nella nota integrativa al bilancio 2022, innanzi cennati;
di conseguenza, la contestazione del credito circa la non debenza della somma richiesta è manifestamente infondata;
ritenuto, allo stato, che tale situazione debitoria è difficilmente ripianabile con i ricavi risultanti dai bilanci degli ultimi tre anni, data anche l'assenza di riserve e/o fondo rischi;
né pare che l'impresa o i suoi soci abbiano palesato la capacità o la volontà di procurarsi finanziamenti per far fronte ai debiti emersi;
rilevato, nella specie, che la stessa messa in liquidazione della società, in data
15.01.2025 (liquidazione volontaria per “riconosciuta impossibilità di raggiungere ulteriormente gli scopi sociali” (doc.1, verbale di scioglimento, fascicolo di parte resistente), avvenuta a seguito dell'iscrizione del ricorso per apertura di liquidazione giudiziale in questione del 13.12.2024, è elemento sintomatico della difficoltà di fare fronte alla enorme posizione debitoria in cui versa nei confronti dell'Erario (atteso che anche una
Pag. 3 a 10 singola posizione debitoria è rappresentativa di una patologia); sul punto, la debitrice ha dichiarato “è appena il caso di sottolineare che la versa in liquidazione Controparte_1
volontaria e non svolge più da mesi alcuna attività, essendosi dovuta dedicare a rimediare ad un maldestro governo di norme tributarie e di mancanze gravissime che sin dalla genesi della odierna situazione hanno caratterizzato questa anomala vicenda giunta nella odierna sede” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione); ritenuto, quanto allo stato di liquidazione volontaria, che in assenza di una proiezione dinamica correlata all'attività economica (indice di volontà e anche di impossibilità di ripresa), l'esubero delle passività sulle attività, in assenza di risorse esterne, come palesato da quanto sin qui esposto, è ampiamente sufficiente a dimostrare l'insolvenza; infatti, l'impresa non è dotata di mezzi patrimoniali sufficienti a fronteggiare l'intero passivo;
ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella designazione dell'Ufficio Curatoriale, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, della particolare importanza e complessità della presente procedura concorsuale che rende opportuna la nomina di due curatori, muniti di differenti professionalità utili alla gestione della medesima, con possibilità di controllo reciproco, nella previsione di un compenso che, pur considerando la natura collegiale dell'incarico, rimanga unico, al fine di non gravare la procedura di eccessivi costi;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di (C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_1
REA n. CH- 182329), con sede in Pollutri (CH), alla via Crivella n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore; nomina
Il dr. Michele Monteleone Giudice Delegato per la procedura in oggetto, nomina curatori il dr. ( e il Prof. Avv. Paolo Pannella Persona_1 Email_1
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Pag. 4 a 10 professionalità e iscritti nell'elenco nazionale ex art. 356 e 358 CCII, componenti l'Ufficio curatoriale;
avvisa l'Ufficio curatoriale che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, deve fare pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
avvisa ciascun componente dell'Ufficio curatoriale che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque, entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria, una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4 bis, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato al rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, e di non essere tra coloro i quali hanno con tali magistrati con rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2 CCII;
autorizza l'Ufficio curatoriale, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pag. 5 a 10 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'Ufficio curatoriale di:
• procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente a loro inventario. L'Ufficio curatoriale può chiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
• redigere l'inventario nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
• compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché, l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
nonché, di fornire al giudice delegato il nominativo dei creditori disponibili ad assumere l'incarico di componente del comitato dei creditori da istituire nel termine di cui all'articolo 138 CCII;
• presentare – entro 30 giorni – al Giudice Delegato, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi quattro e 5 CCII;
Pag. 6 a 10 • attivare il domicilio digitale della procedura per fino a quando non si attiva la comunicazione telematica al curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
• comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal Registro delle Imprese, ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla resistenza o al domicilio del destinatario:
a. che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b. la data, l'ora, il luogo fissati per l'esame dello stato passivo ed il termine entro cui vanno presentate le domande;
c. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, co. 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, co. 3, lett. e)
CCII;
d. che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4 CCII;
e. il domicilio digitale della procedura;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII, in mancanza di tale deposito l'ufficio curatoriale ne darà comunicazione al P.M.; ordina
Pag. 7 a 10 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà l'Ufficio curatoriale dandone, contestualmente, notizia al P.M.; invita l'Ufficio curatoriale ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato da parte debitrice e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;
fissa il giorno 10.06.2025 alle ore 10,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso (da trasmettere almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo). Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, co. 1 bis, ovvero 22, co. 3, d. lgs 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto
Pag. 8 a 10 valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del Tribunale. Il ricorso contiene:
a. l'indicazione della procedura di cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità diverse dall'accredito in conto corrente stabilite dal giudice delegato ai sensi dell'art. 230, co. 1;
b. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si intende la restituzione o la rivendicazione o l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al reparto, se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale e terzo datore di ipoteca;
c. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita se questa ha carattere speciale;
e. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale il ricorrente intende ricevere le comunicazioni dall'Ufficio curatoriale, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala all'Ufficio curatoriale che deve tempestivamente comunicare al Registro Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società sottoposta alla liquidazione;
Pag. 9 a 10 dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, ai sensi dell'art. 45 CCII al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata ai Curatori nominati, al P.M., alla ricorrente;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa per estratto (nome del debitore, nome del curatore, dispositivo e data deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese dove ha sede il debitore, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII ed iscritta presso lo stesso.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Presidente relatore
Michele Monteleone
*Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa
Maria Luana Fedele, Funzionario Addetto UPP.
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