Sentenza breve 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 12/01/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00458/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13799/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13799 del 2024, proposto da
Kazi SI Rahman, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Ferrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Interno, non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell’istanza di RILASCIO e provvedimento REVOCA NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO n. M_IT PR_RMSUI_00230775 20.9.20024 rilasciato il 19.7.2022 presentata da RA RA in favore di RA AZ IQ , notificato il 30.9.2024;
- di ogni altro provvedimento presupposto e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. DA DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la revoca del nulla osta al lavoro subordinato impugnata è dipesa da plurimi motivi e, tra questi, dal fatto che i dati indicati nell’asseverazione non hanno trovato adeguato riscontro presso la competente Agenzia delle Entrate che, peraltro, ha portato ad accertare che il datore di lavoro non ha a capacità economica per procedere all’assunzione del ricorrente;
- nessun ulteriore dato economico è stato prodotto in giudizio, questo parimenti ad altri documenti volti a dimostrare il superamento degli altri motivi evidenziati dalla Prefettura di Roma nell’atto impugnato (mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa e della richiesta al centro per l’impiego);
- dunque, anche nella presente sede processuale, non sono state colmate, previa loro allegazione, le carenze documentali che hanno portato all’adozione del provvedimento gravato, riguardanti, come indicato, la mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa, i dati economici dell’azienda idonei a superare le carenze riportate nel provvedimento impugnato nonché la previa richiesta al centro per l’impiego;
- anche a voler “seguire” la prospettazione di parte circa la non imputabilità al ricorrente di alcune carenze, ciò tuttavia non si rivela idoneo a superare le ulteriori carenze documentali (come il requisito alloggiativo) che avrebbero potuto essere colmate dall’istante stesso;
- il ricorso è quindi infondato nel merito e va pertanto respinto, potendo per ciò prescindere dai profili di irregolarità ( recte : nullità) della procura del tutto generica rilasciata all’odierno difensore da parte del ricorrente;
- le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA DO, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia NE, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA DO |
IL SEGRETARIO