TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/04/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 64/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Santa Domenica di Ricadi (VV) alla Parte_1
Via Roma n. 21, presso lo studio dell'avv. Decarlo Antonella (PEC: Email_1 [...]
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e Email_3 difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita ai superstiti Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in opposizione ai provvedimenti di diniego alla domanda di pagamento di rendita ai superstiti per infortunio mortale (art. 85 D.p.r. n. 1124\1965) emessi dall' di Vibo Valentia in data CP_1
16.02.2023 e 21.06.2023, relativi alla pratica di infortunio n. 518510897 del 15.01.2022 occorso ai danni del lavoratore . Parte_2
A tal fine detta parte rappresentava: a) di essere la coniuge superstite di , Parte_2 operaio con mansioni di autotrasportatore alle dipendenze della ditta Ortofrutta S.a.s. di D'Aloe Sante; b) che in data 15/01/22, alle h.12:00 ca., si trovava in servizio alla Parte_2 guida dell'autoarticolato (formato da trattore stradale Tg CZ652XY e semirimorchio CP_2
1 Inde S3NA04 Tg XA026GV) di proprietà del datore di lavoro, quando giunto in località Cornale, sull'autostrada A/2 del Mediterraneo, (Km 187+300, direzione sud, nel territorio di Morano (CS)), impattava contro un guard-rail e, finito fuori strada, decedeva sul posto;
b) che il decesso veniva accertato intorno alle ore 15:00 dello stesso giorno e confermato dopo le ore 18.00 con l'estrazione del cadavere dalle lamiere;
c) che la causa della morte veniva attribuita al politrauma dovuto allo schiacciamento del corpo dentro la cabina del mezzo;
d) che trattandosi di un evento mortale occorso in orario di servizio e durante lo svolgimento della di attività lavorativa, lo stesso veniva immediatamente denunciato all' d) che in data 06.10.2022 la difesa della CP_1 ricorrente a mezzo Pec inoltrava diffida e messa in mora all' di Vibo Valentia, per CP_1 ottenere il pagamento delle prestazioni richieste;
e) che il 16.02.2023 veniva emesso un primo provvedimento di diniego della domanda amministrativa con la motivazione: <non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio è avvenuto durante una deviazione dal normale percorso di collegamento di andata e ritorno dal luogo di lavoro>>; f) che tale diniego non veniva mai notificato ma informalmente conosciuto dal difensore del ricorrente in data 12.05.2023, il quale presentava opposizione amministrativa negata con provvedimento notificato a mezzo Pec il 06.07.2023 con la motivazione: << non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiana>>. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Dichiarare che l'Infortunio del Sig. si è verificato per causa ed in occasione di lavoro;
2) Condannare Parte_2
l in persona del a corrispondere al coniuge superstite, Sig.ra CP_1 CP_3 Parte_1
la rendita spettante ai superstiti e le altre indennità consequenziali con interessi e
[...] rivalutazione monetaria oltre spese ed onorari con IVA e CPA da distrarsi a favore dello scrivente procuratore.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Giova, innanzitutto, ricordare che l'art. 2 DPR n. 1124/'65, come modificato dal D.Lgs. n. 38/2000, prevede che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni…”. La disposizione testé richiamata evidenzia, dunque, quali sono i requisiti che la legge richiede ai fini della indennizzabilità degli infortuni, ossia che essi siano avvenuti per “causa violenta in occasione di lavoro.
3. Premettendo che l'onere di provare i fatti storici dell'infortunio grava sulla ricorrente, nel caso di specie – sebbene il nesso causale tra l'evento mortale e l'espletamento della prestazione lavorativa sia stato specificamente contestato dall' , il cui diniego del beneficio è scaturito CP_1 dall'incertezza sulle cause della morte del lavoratore assicurato – le pretese di parte ricorrente trovano accoglimento, perché la dinamica ricostruita nella relazione della polizia stradale e medico legale estratta dal fascicolo del Tribunale di Castrovillari procedimento penale n.102/2022 R.G.N.R. e NR. 451/2022 GIP (fasc. ric. all. 7), che ha riconosciuto il decesso del dante
2 causa dovuto a un “politrauma della strada in paziente incastrato”, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica fatale determinatasi, da sola sufficiente a determinare l'exitus del lavoratore.
4. Invero, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive, ravvisate nella fattispecie oggetto di odierno esame.
5. Le considerazioni fin qui esposte comportano, pertanto, la fondatezza della domanda per cui è causa e la condanna dell' alla corresponsione della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 TU CP_1
1124/1924 dalla domanda amministrativa oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo, nei confronti della parte ricorrente.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna alla costituzione in favore della CP_1 ricorrente della rendita ai superstiti ex art. 85 TU 1124/1924 dalla data della diffida e messa in mora, presentata dalla ricorrente il 6.10.2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore della procuratrice avv. Decarlo Antonella, in quanto dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 23/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Santa Domenica di Ricadi (VV) alla Parte_1
Via Roma n. 21, presso lo studio dell'avv. Decarlo Antonella (PEC: Email_1 [...]
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_2
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e Email_3 difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita ai superstiti Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in opposizione ai provvedimenti di diniego alla domanda di pagamento di rendita ai superstiti per infortunio mortale (art. 85 D.p.r. n. 1124\1965) emessi dall' di Vibo Valentia in data CP_1
16.02.2023 e 21.06.2023, relativi alla pratica di infortunio n. 518510897 del 15.01.2022 occorso ai danni del lavoratore . Parte_2
A tal fine detta parte rappresentava: a) di essere la coniuge superstite di , Parte_2 operaio con mansioni di autotrasportatore alle dipendenze della ditta Ortofrutta S.a.s. di D'Aloe Sante; b) che in data 15/01/22, alle h.12:00 ca., si trovava in servizio alla Parte_2 guida dell'autoarticolato (formato da trattore stradale Tg CZ652XY e semirimorchio CP_2
1 Inde S3NA04 Tg XA026GV) di proprietà del datore di lavoro, quando giunto in località Cornale, sull'autostrada A/2 del Mediterraneo, (Km 187+300, direzione sud, nel territorio di Morano (CS)), impattava contro un guard-rail e, finito fuori strada, decedeva sul posto;
b) che il decesso veniva accertato intorno alle ore 15:00 dello stesso giorno e confermato dopo le ore 18.00 con l'estrazione del cadavere dalle lamiere;
c) che la causa della morte veniva attribuita al politrauma dovuto allo schiacciamento del corpo dentro la cabina del mezzo;
d) che trattandosi di un evento mortale occorso in orario di servizio e durante lo svolgimento della di attività lavorativa, lo stesso veniva immediatamente denunciato all' d) che in data 06.10.2022 la difesa della CP_1 ricorrente a mezzo Pec inoltrava diffida e messa in mora all' di Vibo Valentia, per CP_1 ottenere il pagamento delle prestazioni richieste;
e) che il 16.02.2023 veniva emesso un primo provvedimento di diniego della domanda amministrativa con la motivazione: <non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio è avvenuto durante una deviazione dal normale percorso di collegamento di andata e ritorno dal luogo di lavoro>>; f) che tale diniego non veniva mai notificato ma informalmente conosciuto dal difensore del ricorrente in data 12.05.2023, il quale presentava opposizione amministrativa negata con provvedimento notificato a mezzo Pec il 06.07.2023 con la motivazione: << non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiana>>. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Dichiarare che l'Infortunio del Sig. si è verificato per causa ed in occasione di lavoro;
2) Condannare Parte_2
l in persona del a corrispondere al coniuge superstite, Sig.ra CP_1 CP_3 Parte_1
la rendita spettante ai superstiti e le altre indennità consequenziali con interessi e
[...] rivalutazione monetaria oltre spese ed onorari con IVA e CPA da distrarsi a favore dello scrivente procuratore.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Giova, innanzitutto, ricordare che l'art. 2 DPR n. 1124/'65, come modificato dal D.Lgs. n. 38/2000, prevede che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni…”. La disposizione testé richiamata evidenzia, dunque, quali sono i requisiti che la legge richiede ai fini della indennizzabilità degli infortuni, ossia che essi siano avvenuti per “causa violenta in occasione di lavoro.
3. Premettendo che l'onere di provare i fatti storici dell'infortunio grava sulla ricorrente, nel caso di specie – sebbene il nesso causale tra l'evento mortale e l'espletamento della prestazione lavorativa sia stato specificamente contestato dall' , il cui diniego del beneficio è scaturito CP_1 dall'incertezza sulle cause della morte del lavoratore assicurato – le pretese di parte ricorrente trovano accoglimento, perché la dinamica ricostruita nella relazione della polizia stradale e medico legale estratta dal fascicolo del Tribunale di Castrovillari procedimento penale n.102/2022 R.G.N.R. e NR. 451/2022 GIP (fasc. ric. all. 7), che ha riconosciuto il decesso del dante
2 causa dovuto a un “politrauma della strada in paziente incastrato”, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica fatale determinatasi, da sola sufficiente a determinare l'exitus del lavoratore.
4. Invero, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive, ravvisate nella fattispecie oggetto di odierno esame.
5. Le considerazioni fin qui esposte comportano, pertanto, la fondatezza della domanda per cui è causa e la condanna dell' alla corresponsione della rendita ai superstiti di cui all'art. 85 TU CP_1
1124/1924 dalla domanda amministrativa oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo, nei confronti della parte ricorrente.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna alla costituzione in favore della CP_1 ricorrente della rendita ai superstiti ex art. 85 TU 1124/1924 dalla data della diffida e messa in mora, presentata dalla ricorrente il 6.10.2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore della procuratrice avv. Decarlo Antonella, in quanto dichiaratasi antistataria.
Vibo Valentia, 23/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3