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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/02/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9049/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in Santa Venerina, via Vittorio Emanuele n. C.F._1
280, presso lo studio dell'avv. Chiara A. Camarata, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Floro Flori, d'intesa P.IVA_1
con gli avv.ti Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Controparte_2
e Valentina Schilirò, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
[...]
Provinciale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 28.02.2025 le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 27.09.2024, ha contestato Parte_1
le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 12422/2023
r.g., assumendo, in breve, che il CTU non ha valutato in maniera adeguata le patologie di cui è affetta, avendo affermato che esse, “pur se producenti una condizione patologica che verosimilmente necessita di cure, non incidono in senso invalidate limitante di oltre i due terzi la sua specifica capacità lavorativa, stante che la stessa può utilmente ancora svolgere attività lavorative confacenti utilizzando la residua capacità lavorativa e può dedicarsi proficuamente in altre innumerevoli attività con minore impegno fisico”, sì trascurando sostanzialmente che l'attività di bracciante agricolo che la stessa svolge ha natura “usurante in quanto comporta una movimentazione di carichi, un sovraccarico biomeccanico degli arti nonché posture incongrue.
Richiede l'utilizzo di zappa, trattore, raccogliere legna, effettuare potature, salire e scendere dalle scale per raccolte stagionali di frutta o quant'altro” e la stessa, tra l'altro, soffre di una lombosciatalgia cronica provocata da una grave forma di osteoporosi con osteofiti marginali a carico della colonna vertebrale aggravata da una compressione del sacco durale per la presenza di ernie discali multiple o protrusioni discali sia a livello cervicale sia a livello sacrale.
Conseguentemente, la ricorrente ha richiamato le risultanze della documentazione medica scannerizzata nel corpo del ricorso, chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di “1)
Accertare che … sin dalla data della domanda in sede amministrativa, è invalida ex art. 1, L.
222/84; 2) Provvedere ad ogni altro incombente di cui all'art. 445 bis c.p.c. 3) condannare
l' al pagamento delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili a decorrere CP_1
dalla data della visita con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del … procuratore…”. CP_ In data 14.01.2025 si è costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo memoria difensiva con la quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità del ricorso in quanto la ricorrente ha assunto di essere invalida ex art. 1 l. n. 222/1984, chiedendo però la condanna dell' al pagamento delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili, e CP_1
l'improponibilità della domanda di corresponsione dell'assegno in questione perché il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto la verifica del solo requisito sanitario.
Nel merito, l'ente previdenziale ha chiesto il rigetto delle pretese in quanto la ricorrente deduce ma non prova di essere bracciante agricola e, comunque, difetta in capo alla stessa la sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo.
Pagina 2 Con ordinanza del 16.02.2025 la presente controversia è stata rinviata per consentire alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa stante la presenza nel fascicolo telematico di due memorie di costituzione dell' di diverso contenuto;
quindi, all'udienza indicata in CP_1 epigrafe, l'ente previdenziale ha chiarito che la memoria di costituzione a cui fare riferimento è quella del 14.01.2025 e la presente controversia, istruita mediante l'acquisizione di prove documentali, del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, è stata trattenuta a sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c..
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevata la tempestività della proposizione dell'opposizione che ci occupa, atteso che l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato il 27.09.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis
c.p.c., che essendo intervenuta il 28.08.2024, a sua volta, è stata resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 29.07.2024.
Nel merito, va rilevato che “le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (tra le tante, Cass. 18.01.2022,
n. 1362); peraltro, accertamenti questi ultimi che per legge sono deputati in capo all'ente previdenziale solo all'esito della positiva verifica della sussistenza del requisito sanitario (tra le tante, Cass. 21.10.2020, n. 23029; Cass. 27.05.2020, n. 9929).
Ciò posto, in punto di diritto, giova osservare che “la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio;
che la riduzione a meno di un terzo della
Pagina 3 capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, va, dunque, verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute. In tal senso si è già espressa in precedenza questa Corte (Cass. sez. lav. n. 3519 del 9/3/2001,
Cass. 14.6.2002 n. 8596, Cass.
6.7.2007 n. 15265 Cass. 14.3.2011 n. 5964) che, tra l'altro, ha anche avuto modo di aggiungere che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini …” (Cass. 28.04.2017
n.10593. Nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 23.05.2022 n. 16599; Cass. 22.10.2020
n.23057; Cass. 17.12.2019 n. 33396; Cass. 15.07.2019 n.18931; Cass. 19.06.2018 n. 16141;
Cass. 14.3.2011 n. 5964; Cass.
9.03.2001 n. 3519).
Alla luce di quanto precede, dunque, può affermarsi che l'incapacità al lavoro richiede una valutazione individuale ed attitudinale del periziato rispetto ad attività, anche diverse da quelle esercitate abitualmente prima del sopraggiungere della causa invalidante, che eventualmente ancora si addicono all'assistito in base alla sua preparazione, alla sua competenza tecnica, al suo addestramento senza pericolo, usura o declassamento degradante (c.d. capacità lavorativa semispecifìca) e tale apprezzamento va condotto alla luce delle infermità determinanti un impatto funzionale oggettivabile per l'attività lavorativa in rapporto non soltanto ad alcuni lavori svolti dal soggetto, bensì, avendo riguardo al suo intero percorso professionale e, quindi, tenendo conto anche delle attitudini acquisite grazie a processi di maturazione e di apprendimento che consentono allo stesso di svolgere un'attività redditizia.
Nel rispetto delle coordinate sopra tracciate, il CTU nominato nella fase sommaria dopo aver esaminati gli atti e i documenti di causa, ha raccolto l'anamnesi familiare, fisiologica, patologica e lavorativa di sottolineando di aver appreso direttamente da Parte_1 quest'ultima che è ha “svolto attività di bracciante agricola” e possiede quale “grado di istruzione: III media”. Quindi, l'ausiliare dell'Ufficio ha sottoposto ad un accurato Parte_1
Pagina 4 esame obiettivo, così personalmente accertando che trattasi di “Soggetto in apparente buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione;
Alvo e diuresi regolari;
Cute e mucose visibili: rosee e ben umidificate”, dotato di “Masse muscolari: mormotoniche e normotrofiche”,
“Sistema linfoghiandolare: apparentemente indenne;
Collo: cilindrico, mobile, senza tumefazioni o pulsazioni o turgori anomali” né nulla da rilevare quanto agli organi di senso e al sistema venoso.
A livello del sistema nervoso e psichico è rimasto accertato che la ricorrente possiede “Nervi cranici in ordine. +--- bilateralmente. Romberg negativo”; “Facies composita;
CP_3
eloquio fluido e compito. Non disturbi mnesici e cognitivi;
non apprezzabili disturbi dell'umore”.
Inoltre, il tecnico d'ufficio ha appurato:
- con riguardo all'“apparato respiratorio”: “torace cilindrico, simmetrico, normoespansibile agli atti del respiro. Frequenza respiratoria 18 atti/min . , euritimici. Fremito vocale tattile normotrasmesso. Suono plessico chiaro polmonare. Murmure vescicolare aspro. Sibili diffusi”.
- con riguardo all'“apparato cardiovascolare”: “Aia cardiaca nei limiti. Itto puntale apprezzabile al V spazio intercostale sull'emiclaveare sx. Toni parafonici. Pause libere.
Pressione arteriosa : 179/85 mmHg. Frequenza cardiaca : 78 b/min.; Polsi periferici presenti evalidi, simmetrici agli arti superiori, simmetrici e validi agli arti inferiori”.
- con riguardo all'“apparato digerente”: n.d.r.
- con riguardo all'“apparato uro-genitale”: n.d.r
- con riguardo all'“apparato osteo-articolare”: “esiti di stabilizzazione L3-4 in regione lombare. Possibili e completi i movimenti del capo sul tronco. I movimenti del tronco sul bacino risultano limitati di circa ½. I movimenti delle spalle risultano possibili e completi. Non scroscii articolari si apprezzano ai movimenti delle ginocchia. Non significative ipomiotrofie o dismetrie all'esame comparimetrico di interesse medico legale. La deambulazione è possibile autonomamente e avviene in modo corretto. Spinalgia pressoria dei processi spinosi lombari”.
Nel contesto considerato, l'ausiliario di questo giudice ha diagnosticato che Parte_1
di 57 anni, è affetta da “Discopatie multiple lombari ed esiti di stabilizzazione di L3-4 a
[...]
discreta incidenza funzionale, esiti di tiroidectomia in trattamento con terapia sostitutiva, ipertensione arteriosa”.
A fronte della disamina complessiva delle emergenze istruttorie acquisite in atti, il consulente d'ufficio ha concluso che “Considerata l'attività di bracciante agricola della ricorrente, tali patologie, pur se producenti uno condizione patologica che verosimilmente necessita di cure, non incidono in senso invalidate limitante di oltre i due terzi la sua specifica
Pagina 5 capacità lavorativa, stante che la stessa può utilmente ancora svolgere attività lavorative confacenti utilizzando la residua capacità lavorativa e può dedicarsi proficuamente in altre innumerevoli attività con minore impegno fisico”.
L'apprezzamento della capacità lavorativa della ricorrente al compimento di occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, risulta condotto dal CTU in linea con le direttive esegetiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, costituendo frutto di una valutazione complessiva del relativo quadro morboso di in rapporto alla sua età, sesso, capacità, preparazione culturale ed esperienza Parte_1 unitamente all'esame dei dati medico legali riscontrati a carico della stessa.
In particolare, il contestato apprezzamento osteoarticolare svolto dal tecnico d'ufficio riflette con coerenza le risultanze del referto della visita fisiatrica del 20.10.2023 rilasciato dall'ASP del Distretto di Bronte che, in disparte alle spinalgie pressorie, per quanto interessa in questa sede, ha riscontrato la sussistenza di “limitazioni della rotazione e flesso estensione del corpo.
Limitazione della flessione del tronco sul bacino di 1/2. Rot normoelicitabili” in soggetto in grado di effettuare “cambi posturali (per quanto) lenti e con movimenti antalgici” e che inoltre conserva autonoma capacità deambulatoria, sia pure con passo cauto.
La ricorrente poi ha riferito di manovrare zappa e trattore, di effettuare potature, di raccogliere legna e di dover salire e scendere le scale nell'espletare le raccolte stagionali senza aver offerto prova che siffatti lavori restano svolti in modo abituale e sistematico, emergendo, anzi, dall'estratto conto previdenziale prodotto dalla stessa il 24.01.2025 che essi sono stati espletati per circa un centinaio di giornate di lavoro agricolo l'anno, durante le quali non vi sono elementi obiettivi per ricostruire i carichi di lavoro, la tipologia delle coltivazioni ove sono state asseritamente rese le prestazioni di bracciante, la cadenza temporale dello svolgimento di esse e comunque per escludere che l'impegno fisico e le modalità di movimentazione di carichi –dal peso non meglio determinabile- possano essere stati o meno diversamente modulate.
In atti, difettano dati clinici obiettivati attestanti un peggioramento dello stato di salute della ricorrente o, comunque, utili ad inferire che il complesso morboso diagnosticato a carico di quest'ultima, secondo le proprie attitudini, ovvero, afferenti al tenore delle condizioni fisiche ed al patrimonio bioattitudinale - professionale conseguito, non possa essere reindirizzata in altre mansioni confacenti valide e proficue senza esporla ad usura, danno o pericolo sì come accertato dall'ausiliario dell'Ufficio.
Pagina 6 In senso contrario, non giovano le generiche doglianze spiegate in ricorso atteso che esse non sono supportate da evidenze diagnostiche o dall'allegazione di devianze dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, andrebbe indicata in ricorso, per cui si risolvono in un personale dissenso diagnostico che, essendo privo di pregio probatorio, è di per sé insufficiente per disporre la rinnovazione dell'accertamento tecnico. Invero, i giudici di legittimità hanno osservato che “Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre, al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione" (In tal senso si esprime il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità; cfr., ex plurimis, Cass. n. 1652 del 2012,
Cass. n. 5803 del 2018)” (Cass. 20.09.2022, n. 27492).
Parimenti, le immagini radiologiche del 4.04.2024 prodotte dalla ricorrente senza allegare alcun referto non valgono ad inficiare le risultanze peritali né a contraddire le emergenze dei referti radiologici già esaminati dal CTU e convergenti nell'evidenziare che gli iniziali segni di ipertrofia non intaccano l'altezza e la morfologia dei metameri vertebrali, senza che siano documentate alterazioni di segnale del tono midollare, in paziente che conserva la normale ampiezza del canale spinale.
E poiché l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria, in considerazione di quanto precede, resta condiviso e fatto proprio, in quanto immune da vizi logici, il giudizio medico legale espresso dal CTU nominato in sede sommaria.
Pertanto, la ricorrente va dichiarata non invalida ai sensi della l. n. 222/84 e, per l'effetto, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali della fase sommaria e dell'opposizione sono irripetibili stante le condizioni reddituali della ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; per le medesime ragioni, i costi di CTU vanno posti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Pagina 7 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA che in capo non sussiste il requisito sanitario Parte_1 dell'invalidità a mente della l. n. 222/1984, per l'effetto,
RIGETTA il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi della CTU della fase sommaria a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, il 28.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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