TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/07/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6306/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6306/2017 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MONTECUOLLO Parte_1
AMELIA;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to D'ONOFRIO Controparte_1
ANGELO;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 28.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2017, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in
Cellole (CE) il 6.09.1987, con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 7.09.1989), Per_1 (il 28.03.1991) e (il 20.12.2002), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché Per_2 Per_3
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale, dal 2010 aveva iniziato ad assumere dei comportamenti inusuali quali dormire sul divano di casa, piuttosto che nel letto matrimoniale o assentarsi per intere giornate da casa. Inoltre, era iniziato anche un periodo di difficoltà economiche che aveva travolto il ménage quotidiano.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig.
; di disporre l'affido condiviso del figlio minore;
di assegnare alla ricorrente la casa CP_1 Per_3
coniugale con l'arredo ivi esistente, ad eccezione dei beni di stretto uso personale del marito;
di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per sé e per i tre figli, non inferiore ad € 1000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di sciogliere la comunione legale ed obbligare il resistente a regolarizzare l'acquisto di un terreno sito in comune di Cellole alla località Guarnelle attraverso la formalizzazione dell'atto di compravendita;
di condannare il sig. alla refusione delle spese, competenze ed CP_1
onorari del presente giudizio, con distrazione.
Con comparsa dell'8.11.2017 si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava tutto quanto asserito dalla ricorrente in merito ai motivi della rottura. Riferiva, infatti, che la convivenza familiare era stata turbata esclusivamente dal comportamento della ricorrente e dalle continue interferenze nel rapporto coniugale dei suoi familiari. Rappresentava, inoltre, che nel 2015 lo stesso era stato allontanato dalla ricorrente dalla casa coniugale e che aveva bisogno di un aiuto sotto il profilo economico in quanto non godeva della stessa autonomia economica della moglie. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione con addebito esclusivo alla ricorrente per averlo allontanato dalla casa coniugale;
di porre a carico della stessa l'obbligo di aiutare il marito economicamente;
l'affido condiviso del minore . Per_3
All'udienza presidenziale del 22.11.2017 il Presidente delegato, sentite le parti presenti personalmente, rinviava per verificare la possibilità di un bonario componimento.
All'udienza del 21.02.2018 le parti rappresentavano l'impossibilità di pervenire ad un accordo ed il
Presidente delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti fissando udienza per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 28.02.2025 nessuno compariva per parte resistente mentre parte ricorrente, presente personalmente, dichiarava che tutti e tre i figli, maggiorenni, avevano raggiunto un'indipendenza economica;
che la stessa viveva a casa dei suoi genitori e di essere interessata alla sola pronuncia di separazione. Il difensore chiedeva pertanto la revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove e concludeva chiedendo la solo pronuncia della sentenza di separazione personale con rinuncia a tutte le domande proposte. Il giudice riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le accuse che i coniugi si rivolgono reciprocamente comprovano il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti negli atti introduttivi hanno reciprocamente avanzato domanda di addebito della separazione al coniuge per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.
Preliminarmente si rileva che avendo parte ricorrente rinunciato espressamente a tutte le domande all'udienza di precisazione delle conclusioni ad eccezione della pronuncia sulla separazione, occorre esaminare esclusivamente le domande formulate da parte resistente.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione alla moglie, la stessa deve essere rigettata essendo stata formulata in modo del tutto generico già in punto di allegazioni atteso che il resistente si è limitato ad asserire che la moglie lo avrebbe allontanato dalla casa coniugale.
Orbene, deve ritenersi che il sopraggiungere della crisi coniugale non sia ascrivibile ad uno specifico comportamento del coniuge ma che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile per l'incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta la domanda del resistente volta ad ottenere l'imposizione, a carico della moglie, di un assegno di mantenimento in suo favore. Nel caso in esame, con ordinanza presidenziale del 26.02.2018, esaminata la situazione reddituale delle parti e in assenza di una differenza reddituale tra i coniugi, il giudice nulla disponeva a carico della moglie in favore del marito.
Orbene, il Collegio intende confermare la predetta statuizione alla luce della situazione patrimoniale delle parti complessivamente considerata. Ed infatti, parte ricorrente ha riferito di svolgere lavori saltuari e quanto rappresentato sembra trovare riscontro nelle dichiarazioni reddituali allegate dalla stessa (nel 2019 circa euro 7.000,00; nel 2020 circa euro 7.000,00; nel 2021 circa euro 9.000,00). Parte resistente, sul quale incombeva l'onere probatorio, si è limitato a rappresentare di essere titolare di un'attività commerciale senza fornire la prova della disparità reddituale tra le parti e, inoltre, lo stesso era stato onerato dal Tribunale di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ma le stesse non sono mai state allegate. Pertanto, la domanda formulata da parte resistente volta ad ottenere un assegno di mantenimento a carico della ricorrente deve essere rigettata.
La natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Rigetta la richiesta di addebito della separazione al coniuge formulata da parte resistente;
• Rigetta la domanda formulata da parte resistente relativa all'assegno di mantenimento coniuge;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cellole (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 25, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987);
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 14.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6306/2017 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MONTECUOLLO Parte_1
AMELIA;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to D'ONOFRIO Controparte_1
ANGELO;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 28.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2017, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in
Cellole (CE) il 6.09.1987, con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 7.09.1989), Per_1 (il 28.03.1991) e (il 20.12.2002), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché Per_2 Per_3
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale, dal 2010 aveva iniziato ad assumere dei comportamenti inusuali quali dormire sul divano di casa, piuttosto che nel letto matrimoniale o assentarsi per intere giornate da casa. Inoltre, era iniziato anche un periodo di difficoltà economiche che aveva travolto il ménage quotidiano.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al sig.
; di disporre l'affido condiviso del figlio minore;
di assegnare alla ricorrente la casa CP_1 Per_3
coniugale con l'arredo ivi esistente, ad eccezione dei beni di stretto uso personale del marito;
di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per sé e per i tre figli, non inferiore ad € 1000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di sciogliere la comunione legale ed obbligare il resistente a regolarizzare l'acquisto di un terreno sito in comune di Cellole alla località Guarnelle attraverso la formalizzazione dell'atto di compravendita;
di condannare il sig. alla refusione delle spese, competenze ed CP_1
onorari del presente giudizio, con distrazione.
Con comparsa dell'8.11.2017 si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava tutto quanto asserito dalla ricorrente in merito ai motivi della rottura. Riferiva, infatti, che la convivenza familiare era stata turbata esclusivamente dal comportamento della ricorrente e dalle continue interferenze nel rapporto coniugale dei suoi familiari. Rappresentava, inoltre, che nel 2015 lo stesso era stato allontanato dalla ricorrente dalla casa coniugale e che aveva bisogno di un aiuto sotto il profilo economico in quanto non godeva della stessa autonomia economica della moglie. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione con addebito esclusivo alla ricorrente per averlo allontanato dalla casa coniugale;
di porre a carico della stessa l'obbligo di aiutare il marito economicamente;
l'affido condiviso del minore . Per_3
All'udienza presidenziale del 22.11.2017 il Presidente delegato, sentite le parti presenti personalmente, rinviava per verificare la possibilità di un bonario componimento.
All'udienza del 21.02.2018 le parti rappresentavano l'impossibilità di pervenire ad un accordo ed il
Presidente delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti fissando udienza per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 28.02.2025 nessuno compariva per parte resistente mentre parte ricorrente, presente personalmente, dichiarava che tutti e tre i figli, maggiorenni, avevano raggiunto un'indipendenza economica;
che la stessa viveva a casa dei suoi genitori e di essere interessata alla sola pronuncia di separazione. Il difensore chiedeva pertanto la revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove e concludeva chiedendo la solo pronuncia della sentenza di separazione personale con rinuncia a tutte le domande proposte. Il giudice riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le accuse che i coniugi si rivolgono reciprocamente comprovano il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti negli atti introduttivi hanno reciprocamente avanzato domanda di addebito della separazione al coniuge per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.
Preliminarmente si rileva che avendo parte ricorrente rinunciato espressamente a tutte le domande all'udienza di precisazione delle conclusioni ad eccezione della pronuncia sulla separazione, occorre esaminare esclusivamente le domande formulate da parte resistente.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione alla moglie, la stessa deve essere rigettata essendo stata formulata in modo del tutto generico già in punto di allegazioni atteso che il resistente si è limitato ad asserire che la moglie lo avrebbe allontanato dalla casa coniugale.
Orbene, deve ritenersi che il sopraggiungere della crisi coniugale non sia ascrivibile ad uno specifico comportamento del coniuge ma che la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile per l'incapacità assoluta di dare luogo a quella comunione di affetti che dovrebbe nascere dal matrimonio.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta la domanda del resistente volta ad ottenere l'imposizione, a carico della moglie, di un assegno di mantenimento in suo favore. Nel caso in esame, con ordinanza presidenziale del 26.02.2018, esaminata la situazione reddituale delle parti e in assenza di una differenza reddituale tra i coniugi, il giudice nulla disponeva a carico della moglie in favore del marito.
Orbene, il Collegio intende confermare la predetta statuizione alla luce della situazione patrimoniale delle parti complessivamente considerata. Ed infatti, parte ricorrente ha riferito di svolgere lavori saltuari e quanto rappresentato sembra trovare riscontro nelle dichiarazioni reddituali allegate dalla stessa (nel 2019 circa euro 7.000,00; nel 2020 circa euro 7.000,00; nel 2021 circa euro 9.000,00). Parte resistente, sul quale incombeva l'onere probatorio, si è limitato a rappresentare di essere titolare di un'attività commerciale senza fornire la prova della disparità reddituale tra le parti e, inoltre, lo stesso era stato onerato dal Tribunale di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ma le stesse non sono mai state allegate. Pertanto, la domanda formulata da parte resistente volta ad ottenere un assegno di mantenimento a carico della ricorrente deve essere rigettata.
La natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Rigetta la richiesta di addebito della separazione al coniuge formulata da parte resistente;
• Rigetta la domanda formulata da parte resistente relativa all'assegno di mantenimento coniuge;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cellole (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 25, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987);
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 14.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio