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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 781/2025 depositato il 13/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2024 00236226 80 000 0750 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atto introduttivo.
Resistente costituito: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario la cartella notificata il 15.1.2025 con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, agendo per conto del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ha richiesto a titolo di quote consortili per l'anno 2022 il pagamento dell'importo di euro 783,88 (comprensivo di oneri accessori).
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di opposizione (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha resistito al ricorso facendo valere, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva.
La causa, previo accoglimento della domanda cautelare della ricorrente, è stata posta in decisione all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il decidente che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. SS UU. n. 8960/1996 ed altre), il “beneficio di bonifica” è inteso quale incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con opere di bonifica e loro manutenzione, diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa, appunto, della bonifica, traducentesi in una “qualità” del fondo, non essendo sufficiente la pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, né la generalità e/o genericità di un eventuale vantaggio.
L'assenza di tale indispensabile presupposto, inteso nel senso innanzi detto, a motivo di inadempienza manutentive, è stata contestata in maniera stringente da parte della opponente anche attraverso la produzione documentale (anche giudiziale) a sostegno, senza i convenuti abbiano formulato controindicazioni, ciò valendo a superare ogni eventuale presunzione di debenza.
Ciò posto, non si evincono affatto, poi, dalla cartella opposta, costituente il primo atto attraverso il quale l'ente impositore fa valere la sua pretesa nei confronti del contribuente, le ragioni giuridiche del credito in difetto di prova delle prestazioni di cui avrebbero beneficiato i fondi e dei relativi criteri di quantificazione.
Manca infatti qualsiasi riferimento al piano di classifica approvato dalla autorità regionale.
E' noto (v. Cass. n. 30039/2018) che l'atto, per assicurare un efficace contraddittorio, deve indicare tutti gli elementi che l'Ufficio impositore pone a base della pretesa.
L'assenza nel caso di specie di un atto prodromico che preceda l'iscrizione a ruolo, determina il trasferimento del credito nella cartella di pagamento e sposta su quest'ultima l'onere di necessaria motivazione dell'atto impositivo, prescritto dall'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente, con la conseguenza che anche l'Agente della Riscossione deve ritenersi, nel caso di specie, legittimato passivo rispetto all'impugnazione oggetto del giudizio.
Dalla cartella di pagamento, dunque, devono emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentono alla parte di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa. Nella vicenda in scrutinio, sia con riferimento alla genericità dei codici riportati nella cartella e alla contemporanea genericità di tributo e cifre a base di calcolo riportati nelle sezioni dedicate alla comunicazione per il contribuente, sia avuto riguardo alla mancata allegazione da parte del Consorzio (rimasto assente in causa) della documentazione a supporto della pretesa azionata, non è stato consentito al destinatario della pretesa di verificare la sussistenza del credito nell' “an” e nel “quantum”, impedendo allo stesso di potere esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
In particolare dalla cartella impugnata non è dato comprendere quali siano i vantaggi tratti nel caso specifico dalle pretese opere di bonifica così da comprendere la sussistenza e congruità degli importi richiesti.
L'ente impositore avrebbe dovuto fornire la prova del presupposto impositivo, ovvero, come detto, del beneficio fondiario incidente sugli immobili soggetti a contribuzione (v. Cass. n. 31593/2019) e in base a tale presupposto il Consorzio avrebbe dovuto produrre non solo il Piano di Classifica per il riparto della contribuzione approvato dalla IO LI (v. art. 20 L.R. n. 19/2005), ma anche il decreto contenente la delimitazione del c.d. “Perimetro di contribuenza” inglobante i fondi, a prescindere dalle difese assunte sul punto dal ricorrente, che valgono comunque a superare, come detto, ogni eventuale presunzione di debenza.
In assenza di tutti gli elementi e prove di cui sopra la cartella di pagamento opposta deve essere annullata, ogni altra difesa dovendo ritenersi assorbita.
Non sussiste alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali, motivo per cui i soggetti convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di tali spese in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto da
Ricorrente_1 iscritto al n. 781/2025, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna i convenuti Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 530, di cui euro 500 per compenso (comprensivo della fase cautelare), oltre accessori di legge.
Ragusa 17.12.2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 781/2025 depositato il 13/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2024 00236226 80 000 0750 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atto introduttivo.
Resistente costituito: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario la cartella notificata il 15.1.2025 con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, agendo per conto del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, ha richiesto a titolo di quote consortili per l'anno 2022 il pagamento dell'importo di euro 783,88 (comprensivo di oneri accessori).
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di opposizione (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha resistito al ricorso facendo valere, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva.
La causa, previo accoglimento della domanda cautelare della ricorrente, è stata posta in decisione all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il decidente che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. SS UU. n. 8960/1996 ed altre), il “beneficio di bonifica” è inteso quale incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con opere di bonifica e loro manutenzione, diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa, appunto, della bonifica, traducentesi in una “qualità” del fondo, non essendo sufficiente la pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, né la generalità e/o genericità di un eventuale vantaggio.
L'assenza di tale indispensabile presupposto, inteso nel senso innanzi detto, a motivo di inadempienza manutentive, è stata contestata in maniera stringente da parte della opponente anche attraverso la produzione documentale (anche giudiziale) a sostegno, senza i convenuti abbiano formulato controindicazioni, ciò valendo a superare ogni eventuale presunzione di debenza.
Ciò posto, non si evincono affatto, poi, dalla cartella opposta, costituente il primo atto attraverso il quale l'ente impositore fa valere la sua pretesa nei confronti del contribuente, le ragioni giuridiche del credito in difetto di prova delle prestazioni di cui avrebbero beneficiato i fondi e dei relativi criteri di quantificazione.
Manca infatti qualsiasi riferimento al piano di classifica approvato dalla autorità regionale.
E' noto (v. Cass. n. 30039/2018) che l'atto, per assicurare un efficace contraddittorio, deve indicare tutti gli elementi che l'Ufficio impositore pone a base della pretesa.
L'assenza nel caso di specie di un atto prodromico che preceda l'iscrizione a ruolo, determina il trasferimento del credito nella cartella di pagamento e sposta su quest'ultima l'onere di necessaria motivazione dell'atto impositivo, prescritto dall'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente, con la conseguenza che anche l'Agente della Riscossione deve ritenersi, nel caso di specie, legittimato passivo rispetto all'impugnazione oggetto del giudizio.
Dalla cartella di pagamento, dunque, devono emergere, a pena di nullità, gli elementi che consentono alla parte di pervenire alla immediata individuazione della pretesa in modo da predisporre una puntuale difesa. Nella vicenda in scrutinio, sia con riferimento alla genericità dei codici riportati nella cartella e alla contemporanea genericità di tributo e cifre a base di calcolo riportati nelle sezioni dedicate alla comunicazione per il contribuente, sia avuto riguardo alla mancata allegazione da parte del Consorzio (rimasto assente in causa) della documentazione a supporto della pretesa azionata, non è stato consentito al destinatario della pretesa di verificare la sussistenza del credito nell' “an” e nel “quantum”, impedendo allo stesso di potere esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
In particolare dalla cartella impugnata non è dato comprendere quali siano i vantaggi tratti nel caso specifico dalle pretese opere di bonifica così da comprendere la sussistenza e congruità degli importi richiesti.
L'ente impositore avrebbe dovuto fornire la prova del presupposto impositivo, ovvero, come detto, del beneficio fondiario incidente sugli immobili soggetti a contribuzione (v. Cass. n. 31593/2019) e in base a tale presupposto il Consorzio avrebbe dovuto produrre non solo il Piano di Classifica per il riparto della contribuzione approvato dalla IO LI (v. art. 20 L.R. n. 19/2005), ma anche il decreto contenente la delimitazione del c.d. “Perimetro di contribuenza” inglobante i fondi, a prescindere dalle difese assunte sul punto dal ricorrente, che valgono comunque a superare, come detto, ogni eventuale presunzione di debenza.
In assenza di tutti gli elementi e prove di cui sopra la cartella di pagamento opposta deve essere annullata, ogni altra difesa dovendo ritenersi assorbita.
Non sussiste alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali, motivo per cui i soggetti convenuti vanno condannati in solido alla rifusione di tali spese in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto da
Ricorrente_1 iscritto al n. 781/2025, annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna i convenuti Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 530, di cui euro 500 per compenso (comprensivo della fase cautelare), oltre accessori di legge.
Ragusa 17.12.2025.