Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancanza del beneficio di bonifica

    La Corte rileva che il beneficio di bonifica richiede un incremento di valore dell'immobile in rapporto causale con le opere, non essendo sufficiente la mera inclusione nel comprensorio. L'assenza di tale presupposto, contestata dal ricorrente anche con produzione documentale, non è stata superata dai convenuti. Inoltre, la cartella di pagamento non contiene la necessaria motivazione, mancando riferimenti al piano di classifica e alla prova delle prestazioni di cui avrebbero beneficiato i fondi e dei relativi criteri di quantificazione. L'ente impositore non ha fornito la prova del presupposto impositivo né ha allegato la documentazione necessaria (piano di classifica, delimitazione del perimetro di contribuenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 40
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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