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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/10/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2357/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
-Seconda Sezione Civile-
in persona del Giudice unico, dott. Gaetano Negro, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di appello, iscritta al n. 2357 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Chiara Melotto che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F. ), ex lege domiciliato Parte_2 C.F._1 presso il domicilio digitale dell'Avv. Chiara Melotto che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellanti –
e
, (P.I. ), in persona del Prefetto Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore,
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. CP_1
290/2023 depositata il 13.04.2023 e non notificata.
Conclusioni: le parti concludevano all'udienza del 30.10.2025, all'esito della quale il giudice dava lettura del dispositivo.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Parte_1
e proponevano appello avverso la sentenza n. 290/2023 del Parte_2
Giudice di Pace di , con la quale, in rigetto della domanda attorea, CP_1
convalidava l'ordinanza prefettizia impugnata.
Il presente giudizio traeva origine da un verbale di accertamento della polizia stradale di con il quale si accertava la violazione dell'art. 142, CP_1
comma 6 C.d.s. (eccesso di velocità).
In primo grado di giudizio, gli odierni appellanti impugnavano il verbale della polizia stradale di datato 18/6/2022 asserendo CP_1
l'illegittimità dei metodi di rilevazione della velocità in quanto realizzati dagli operatori mediante lo scarico e l'analisi della memoria di massa del tachigrafo digitale installato sul veicolo e, pertanto, in contrasto con la normativa europea di cui al Regolamento n. 165/2014.
Sulla scorta di tali considerazioni, gli appellanti contestavano la legittimità del verbale di accertamento impugnato e concludevano per l'annullamento del verbale.
In primo grado di giudizio, il Giudice di Pace di rigettava la domanda CP_1
attorea.
Gli appellanti proponevano dunque appello avverso la suddetta sentenza deducendo l'errata valutazione dell'istruttoria da parte del Giudice di prime cure e insistendo per l'annullamento.
- 2 -
Rimasta contumace la e disposta Controparte_1
l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva decisa in data
30.10.2025 all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 429 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, in rito, si dà atto dell'ammissibilità dell'appello.
Come noto, l'appello non è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, operando il principio della necessaria specificità dei motivi di cui all'art. 342 del c.p.c. e, conseguentemente, «devono essere indicati oltre ai punti e ai capi impugnati, anche – seppure in forma succinta – le ragioni per cui è richiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base della impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (cfr. Cass. civ. n. 13546/2014).
Ciò premesso, la riproposizione delle argomentazioni difensive svolte dagli appellanti nel primo grado di giudizio non si pone in contrasto con l'art. 342 c.p.c. determinando l'inammissibilità dell'appello in quanto, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, «ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice» (cfr. Cass. civ. n. 2814/2016).
Ciò posto, la lettura dell'atto di appello induce a ritenere osservato l'art. 342 c.p.c., in quanto, nonostante la riproposizione delle argomentazioni difensive del primo grado di giudizio, gli appellanti hanno indicato esattamente le parti della sentenza non condivise e appellate, le modifiche richieste, nonché le circostanze che hanno comportato la presunta violazione
- 3 -
di legge (art. 116 c.p.c.), e, infine, la rilevanza di queste ultime al fine della decisione.
Nel merito, l'appello è infondato e non deve essere accolto
Il verbale di accertamento impugnato in primo grado di giudizio è stato emesso dalla polizia stradale a seguito di rilievi di eccesso di velocità eseguiti mediante lo scarico e l'analisi della memoria di massa del tachigrafo digitale installato sul veicolo (metodologia contestata dagli odierni appellanti in quanto ritenuta contrastante con quanto disposto dal regolamento europeo n. 165/2014).
In primo grado di giudizio, il giudice di pace rigettava le domande attoree asserendo che, nella piena vigenza dell'art. 142, comma 6 Cds in quanto norma non abrogata, quest'ultima doveva trovare applicazione.
La dedotta disapplicazione della normativa italiana quale motivo di appello, tuttavia, non merita condivisione.
Sul tema della violazione del Regolamento UE n. 165/2014, art. 41, in combinato disposto con la Direttiva 2006/22/CE, allegato III, con riferimento all'art. 142, co. 6, c.d.s. la Corte di Cassazione ha così precisato:
“Si contesta l'applicazione del cronotachigrafo come fonte probatoria per le violazioni di limiti di velocità, in quanto non previsto dalla normativa europea come strumento per rilevare tali infrazioni. Si richiama anche la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto delle disposizioni europee sui tachigrafi.
Il motivo non coglie nel segno e va disatteso.
Il cronotachigrafo è, infatti, contemplato come legittima fonte probatoria dall'art. 142, co. 6, c.d.s. e dal Regolamento UE 165/2014 (per una più ampia disamina in proposito cfr. la recente Cass. 1802 del 2025, alla quale si aderisce pienamente).” Cassazione civile sez. II, 18/02/2025, (ud. 30/01/2025, dep. 18/02/2025), n.4229
- 4 -
Nonostante il rigetto dell'appello occorre tuttavia disporre il rinvio al giudice di primo grado, visto l'art. 354 cpc, in ossequio al seguente principio di diritto: “ in caso di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenente alla Polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta al
[...]
; ove, però, sia stata erroneamente chiamata in giudizio la CP_2
, la carente legittimazione passiva di quest'ultima è sanata CP_1 dall'impugnazione svolta, per conto dell'Amministrazione centrale, dall'Avvocatura dello Stato, sempre che questa non abbia sollevato eccezioni
o uno specifico motivo di impugnazione” ( cfr. Cass. civ. 9401/09)
Le spese di lite, rapportate al decisum, seguono il principio della irripetibilità a fronte del rigetto integrale dell'appello e della contumacia della amministrazione erroneamente citata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla l. n. 228 del 2012, (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) sussistono i presupposti affinché la parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
- 5 -
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
• annulla d'ufficio la sentenza n. 290/23 emessa dal giudice di pace di e rimette le parti avanti al predetto per la integrazione CP_1 necessaria del contraddittorio nei confronti del;
Controparte_2
• dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio;
• condanna gli appellanti al pagamento dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (entrata in vigore il 13 gennaio 2013).
Così deciso in Latina, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 30.10.2025.
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
-Seconda Sezione Civile-
in persona del Giudice unico, dott. Gaetano Negro, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di appello, iscritta al n. 2357 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Chiara Melotto che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F. ), ex lege domiciliato Parte_2 C.F._1 presso il domicilio digitale dell'Avv. Chiara Melotto che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellanti –
e
, (P.I. ), in persona del Prefetto Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore,
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di n. CP_1
290/2023 depositata il 13.04.2023 e non notificata.
Conclusioni: le parti concludevano all'udienza del 30.10.2025, all'esito della quale il giudice dava lettura del dispositivo.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Parte_1
e proponevano appello avverso la sentenza n. 290/2023 del Parte_2
Giudice di Pace di , con la quale, in rigetto della domanda attorea, CP_1
convalidava l'ordinanza prefettizia impugnata.
Il presente giudizio traeva origine da un verbale di accertamento della polizia stradale di con il quale si accertava la violazione dell'art. 142, CP_1
comma 6 C.d.s. (eccesso di velocità).
In primo grado di giudizio, gli odierni appellanti impugnavano il verbale della polizia stradale di datato 18/6/2022 asserendo CP_1
l'illegittimità dei metodi di rilevazione della velocità in quanto realizzati dagli operatori mediante lo scarico e l'analisi della memoria di massa del tachigrafo digitale installato sul veicolo e, pertanto, in contrasto con la normativa europea di cui al Regolamento n. 165/2014.
Sulla scorta di tali considerazioni, gli appellanti contestavano la legittimità del verbale di accertamento impugnato e concludevano per l'annullamento del verbale.
In primo grado di giudizio, il Giudice di Pace di rigettava la domanda CP_1
attorea.
Gli appellanti proponevano dunque appello avverso la suddetta sentenza deducendo l'errata valutazione dell'istruttoria da parte del Giudice di prime cure e insistendo per l'annullamento.
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Rimasta contumace la e disposta Controparte_1
l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva decisa in data
30.10.2025 all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 429 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, in rito, si dà atto dell'ammissibilità dell'appello.
Come noto, l'appello non è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, operando il principio della necessaria specificità dei motivi di cui all'art. 342 del c.p.c. e, conseguentemente, «devono essere indicati oltre ai punti e ai capi impugnati, anche – seppure in forma succinta – le ragioni per cui è richiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base della impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (cfr. Cass. civ. n. 13546/2014).
Ciò premesso, la riproposizione delle argomentazioni difensive svolte dagli appellanti nel primo grado di giudizio non si pone in contrasto con l'art. 342 c.p.c. determinando l'inammissibilità dell'appello in quanto, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, «ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice» (cfr. Cass. civ. n. 2814/2016).
Ciò posto, la lettura dell'atto di appello induce a ritenere osservato l'art. 342 c.p.c., in quanto, nonostante la riproposizione delle argomentazioni difensive del primo grado di giudizio, gli appellanti hanno indicato esattamente le parti della sentenza non condivise e appellate, le modifiche richieste, nonché le circostanze che hanno comportato la presunta violazione
- 3 -
di legge (art. 116 c.p.c.), e, infine, la rilevanza di queste ultime al fine della decisione.
Nel merito, l'appello è infondato e non deve essere accolto
Il verbale di accertamento impugnato in primo grado di giudizio è stato emesso dalla polizia stradale a seguito di rilievi di eccesso di velocità eseguiti mediante lo scarico e l'analisi della memoria di massa del tachigrafo digitale installato sul veicolo (metodologia contestata dagli odierni appellanti in quanto ritenuta contrastante con quanto disposto dal regolamento europeo n. 165/2014).
In primo grado di giudizio, il giudice di pace rigettava le domande attoree asserendo che, nella piena vigenza dell'art. 142, comma 6 Cds in quanto norma non abrogata, quest'ultima doveva trovare applicazione.
La dedotta disapplicazione della normativa italiana quale motivo di appello, tuttavia, non merita condivisione.
Sul tema della violazione del Regolamento UE n. 165/2014, art. 41, in combinato disposto con la Direttiva 2006/22/CE, allegato III, con riferimento all'art. 142, co. 6, c.d.s. la Corte di Cassazione ha così precisato:
“Si contesta l'applicazione del cronotachigrafo come fonte probatoria per le violazioni di limiti di velocità, in quanto non previsto dalla normativa europea come strumento per rilevare tali infrazioni. Si richiama anche la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto delle disposizioni europee sui tachigrafi.
Il motivo non coglie nel segno e va disatteso.
Il cronotachigrafo è, infatti, contemplato come legittima fonte probatoria dall'art. 142, co. 6, c.d.s. e dal Regolamento UE 165/2014 (per una più ampia disamina in proposito cfr. la recente Cass. 1802 del 2025, alla quale si aderisce pienamente).” Cassazione civile sez. II, 18/02/2025, (ud. 30/01/2025, dep. 18/02/2025), n.4229
- 4 -
Nonostante il rigetto dell'appello occorre tuttavia disporre il rinvio al giudice di primo grado, visto l'art. 354 cpc, in ossequio al seguente principio di diritto: “ in caso di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenente alla Polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta al
[...]
; ove, però, sia stata erroneamente chiamata in giudizio la CP_2
, la carente legittimazione passiva di quest'ultima è sanata CP_1 dall'impugnazione svolta, per conto dell'Amministrazione centrale, dall'Avvocatura dello Stato, sempre che questa non abbia sollevato eccezioni
o uno specifico motivo di impugnazione” ( cfr. Cass. civ. 9401/09)
Le spese di lite, rapportate al decisum, seguono il principio della irripetibilità a fronte del rigetto integrale dell'appello e della contumacia della amministrazione erroneamente citata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla l. n. 228 del 2012, (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) sussistono i presupposti affinché la parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
- 5 -
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
• annulla d'ufficio la sentenza n. 290/23 emessa dal giudice di pace di e rimette le parti avanti al predetto per la integrazione CP_1 necessaria del contraddittorio nei confronti del;
Controparte_2
• dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio;
• condanna gli appellanti al pagamento dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (entrata in vigore il 13 gennaio 2013).
Così deciso in Latina, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 30.10.2025.
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