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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1711/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. ed est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 1711/2024 del registro generale, avente per oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Poggibonsi (SI) il 22 settembre 1989, residente in San Marcello – Piteglio (PT), loc. Maresca, vicolo Medioevale n. 9, rappresentata e difesa dall'avv.ta Michela
Gelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pist oia, via dello
Stadio n.2/D, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, nato il 6 Controparte_1 C.F._2 dicembre 1987 in Glasgow (Regno Unito), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Innocenti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via San Pietro n. 20, giust a procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. 1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 16 settembre 2024, la sig.ra Parte_2 ha chiesto ha chiesto l'adozione di provvedimenti concernenti
[...]
l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore nato il [...] Per_1 dalla relazione more uxorio intrattenuta con il sig. . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto di : disporre l'affidamento condiviso del figlio minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
regolamentare le frequentazioni del padre con la figlia;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di euro 400, oltre al 50% delle spese straordinarie;
“ordinare al sig. di CP_1 versare alla sig.ra la somma di €.5.000,00- ovvero quella maggiore o Parte_1 minor somma che sarà ritenuta di giustizia e determinate anche in via equitativa,
a titolo di indennità per gli esborsi sostenuti in via esclusiva per il mantenimento del figlio dal luglio 2022 all'agosto 2024”.
Si è costituito in giudizio il sig. aderendo alle Controparte_1 domande avanzate dalla ricorrente quanto al regime di affidamento, collocamento e frequentazioni con il figlio, ma chiedendo di determinare nella misura di euro
150 mensili l'importo dell'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di mantenimento del figlio e di rigettare la domanda di restituzione degli importi sostenuti dalla madre dal 2022 al 2024 a titolo di mantenimento del figlio.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del giorno
11 settembre 2025 hanno rassegnato conclusioni congiunte. La giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2. L'accordo raggiunto dalle parti e verbalizzato all'udienza del giorno 11 settembre 2025 prevede quanto segue:
“1) il sig. corrisponderà l'importo di euro 200,00 a Controparte_1 titolo di mantenimento del figlio minore entro il giorno 15 di ogni mes e con decorrenza dal mese di settembre 2025 ;
2) la signora percepirà integralmente l'assegno unico Parte_1 universale che attualmente ammonta a 201,00 euro;
3) le spese straordinarie, come da protocolla COA – tribunale di Pistoia del 2018, saranno suddivise al 50% tra le parti;
2 4) qualunque comunicazione relativa all'affidamento e al mantenimento del minore avverrà tramite whatsapp;
5) affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre nella casa di Sua residenza in Maresca (PT);
6) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà il figlio due fine settimana al mese con pernotto, riportandolo a scuola il lunedì mattina, e un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alla sera, allorquando sarà riportato dalla madre, il tutto con l'ausilio o con la sostituzione, già da intendersi autorizzata, dei nonni paterni;
7) Previo accordo tramite whatsapp potranno essere concordati dai genitori periodi durante i quali il figlio sarà tenuto alla perfetta metà tra i genitori cosicché il contributo al mantenimento predetto seguirà le forme del mantenimento diretto;
8) spese legali compensate”.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
4. Il raggiungimento di un accordo legittima l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) dispone che l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore Persona_2
(nato il [...]) siano regolati in conformità alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e trascritto in motivazione;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. ed est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 1711/2024 del registro generale, avente per oggetto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Poggibonsi (SI) il 22 settembre 1989, residente in San Marcello – Piteglio (PT), loc. Maresca, vicolo Medioevale n. 9, rappresentata e difesa dall'avv.ta Michela
Gelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pist oia, via dello
Stadio n.2/D, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, nato il 6 Controparte_1 C.F._2 dicembre 1987 in Glasgow (Regno Unito), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Innocenti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via San Pietro n. 20, giust a procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. 1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 16 settembre 2024, la sig.ra Parte_2 ha chiesto ha chiesto l'adozione di provvedimenti concernenti
[...]
l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore nato il [...] Per_1 dalla relazione more uxorio intrattenuta con il sig. . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto di : disporre l'affidamento condiviso del figlio minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
regolamentare le frequentazioni del padre con la figlia;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma mensile di euro 400, oltre al 50% delle spese straordinarie;
“ordinare al sig. di CP_1 versare alla sig.ra la somma di €.5.000,00- ovvero quella maggiore o Parte_1 minor somma che sarà ritenuta di giustizia e determinate anche in via equitativa,
a titolo di indennità per gli esborsi sostenuti in via esclusiva per il mantenimento del figlio dal luglio 2022 all'agosto 2024”.
Si è costituito in giudizio il sig. aderendo alle Controparte_1 domande avanzate dalla ricorrente quanto al regime di affidamento, collocamento e frequentazioni con il figlio, ma chiedendo di determinare nella misura di euro
150 mensili l'importo dell'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di mantenimento del figlio e di rigettare la domanda di restituzione degli importi sostenuti dalla madre dal 2022 al 2024 a titolo di mantenimento del figlio.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del giorno
11 settembre 2025 hanno rassegnato conclusioni congiunte. La giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2. L'accordo raggiunto dalle parti e verbalizzato all'udienza del giorno 11 settembre 2025 prevede quanto segue:
“1) il sig. corrisponderà l'importo di euro 200,00 a Controparte_1 titolo di mantenimento del figlio minore entro il giorno 15 di ogni mes e con decorrenza dal mese di settembre 2025 ;
2) la signora percepirà integralmente l'assegno unico Parte_1 universale che attualmente ammonta a 201,00 euro;
3) le spese straordinarie, come da protocolla COA – tribunale di Pistoia del 2018, saranno suddivise al 50% tra le parti;
2 4) qualunque comunicazione relativa all'affidamento e al mantenimento del minore avverrà tramite whatsapp;
5) affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre nella casa di Sua residenza in Maresca (PT);
6) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà il figlio due fine settimana al mese con pernotto, riportandolo a scuola il lunedì mattina, e un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alla sera, allorquando sarà riportato dalla madre, il tutto con l'ausilio o con la sostituzione, già da intendersi autorizzata, dei nonni paterni;
7) Previo accordo tramite whatsapp potranno essere concordati dai genitori periodi durante i quali il figlio sarà tenuto alla perfetta metà tra i genitori cosicché il contributo al mantenimento predetto seguirà le forme del mantenimento diretto;
8) spese legali compensate”.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
4. Il raggiungimento di un accordo legittima l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) dispone che l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore Persona_2
(nato il [...]) siano regolati in conformità alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e trascritto in motivazione;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
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