Art. 19.
Per i conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, la disposizione di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , si deve intendere nel senso che la ritenuta ivi indicata si commisura sulla differenza degli interessi risultanti alla chiusura annuale dei conti medesimi.
Con effetto dal 1 gennaio 1983, la ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sugli interessi relativi a conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, va commisurata sulla differenza degli interessi risultanti alle chiusure trimestrali dei conti stessi.
Per i conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, la disposizione di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , si deve intendere nel senso che la ritenuta ivi indicata si commisura sulla differenza degli interessi risultanti alla chiusura annuale dei conti medesimi.
Con effetto dal 1 gennaio 1983, la ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sugli interessi relativi a conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, va commisurata sulla differenza degli interessi risultanti alle chiusure trimestrali dei conti stessi.