Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 779/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
Rilevato preliminarmente che, diversamente da quanto sostenuto dall'ente resistente, a dire del quale con l'odierno ricorso si contesta l'inesistenza del credito portato dalle cartelle di pagamento (avvisi di addebito) delle quali è stata omessa la notificazione, parte ricorrente si è limitata a contestare la invalidità
della intimazione di pagamento avversata senza entrare nel merito della pretesa contributiva sottesa,
nemmeno sub specie di eccepita prescrizione (eventualmente anche successiva) della stessa.
Ritenuto pertanto che non sussista un'ipotesi di litisconsorzio, meno che mai necessario, tra l' e CP_1
L' ; CP_2
P.T.M.
melius re perpensa, previa revoca dell'ordinanza resa in data 22.10.2024, decide la causa come da sentenza.
Enna, 3 giugno 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 779/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione al ruolo, promossa da
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
cod. fisc. elettivamente domiciliata ad Avola (SR), Piazza Vittorio Veneto n. 25, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Davide Antonuccio che la rappresenta e difende;
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappr. e difesa dall'Avv. F. Segreto, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Enna
via Piemonte n.7;
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 09.06.2022 il ricorrente agiva per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420229000236032000 siccome mai ritualmente notificata ed asseritamente emessa in assenza della prodromica rituale notificazione degli avvisi di addebito in essa indicati e di seguito riportati:
1) avviso di addebito n. 59420160000127064000 dell'importo complessivo di € 2.413,36
asseritamente notificato il 13.05.2016;
2) avviso di addebito n. 59420160000568616000 dell'importo complessivo di € 2.361,87
asseritamente notificato l'21.11.2016;
3) avviso di addebito n. 59420160000568616000 dell'importo complessivo di € 4.661,74
asseritamente notificato il 9.10.2017;
Eccepiva la nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta (atto consequenziale) per omessa rituale e mai sanata notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati ( avvisi di addebito ) in violazione dell'art. 50 d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 30 d.l. 78/2010.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'agente della Riscossione che resisteva al ricorso, assumendone l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 te cpc, a seguito del deposito di note in sostituzione d'udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
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Con l'unico motivo di opposizione il contribuente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento notificata dall' per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di addebito sottesi CP_1
all'intimazione ed ivi richiamati). Si premetta che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 16425/2019) ha qualificato come opposizione all'esecuzione l'azione proposta tardivamente (ossia scaduto il termine previsto dall'art. 24 c. 5 d.lgs.
46/1999) dal debitore che chieda l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo sia per infondatezza della pretesa che per l'intervenuta prescrizione a causa della mancata notifica della cartella. Infatti, l'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento negativo del credito (Cass.
29294/2019).
Nel caso di specie, per il vero, nulla di tutto ciò afferisce alla controversia in esame giacchè il ricorrente lamenta l'omessa notifica dell'atto prodromico ex art 50 cit. al solo fine di ottenere l'invalidazione della intimazione di pagamento avversata, ma non contesta il merito della pretese contributiva sottostante, nemmeno sub specie di intervenuta prescrizione successiva del credito.
Va poi disattesa l'eccezione circa il difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n.
16425/2019, Cass. n. 1146872018) nel contenzioso tributario così come in quello in materia di
riscossione a mezzo ruolo di entrate non tributarie, il contribuente che impugni una cartella
esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengano alla mancata
notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire
indifferentemente tanto nei confronti dell'ente impositore quanto del concessionario senza che sia tra
i due soggetti configurabile un litisconsorzio necessario, restando peraltro fermo, in presenza di
contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di
chiamare in giudizio l'ente impositore ex art. 39 d.lgs. n. 112/99 così da andare indenne dalle
eventuali conseguenze negative della lite”.( Cass. Civ. ord. n. 35574/2021).
Facendo applicazione di tale principio, certamente applicabile mutatis mutandis ( oggetto di impugnazione è un'intimazione di pagamento anziché una cartella di pagamento) discende che l'agente della riscossione è certamente legittimato passivamente ( in alternativa all'ente impositore)
e che laddove avesse ritenuto la presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa contributiva ( alla pag 2 della memoria di costituzione si legge l'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, con la quale si contesta l'inesistenza del credito portato dalle cartelle di pagamento delle quali è stata omessa la notificazione …) lo stesso aveva l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, cosa nella specie non avvenuta ( non si fa richiesta in tal senso in seno alla memoria di costituzione).
Ne discende che, non avendo l'agente della riscossione, legittimato passivamente, dimostrato l'intervenuta regolare notifica degli atti presupposti, costituiti dai sottesi avvisi di addebito, deve essere ritenuta la fondatezza della spiegata opposizione ed in particolare dell'unico motivo di ricorso fatto valere.
Ed invero, in tema di riscossione dei contributi previdenziali l'omessa o irrituale notifica della cartella determina – essa sola – l'invalidità derivata dell'intimazione di pagamento (Cass. 31.03.2006
n. 7649), indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in essa contenute (Cass.
08.02.2006 n. 2798).
L'ente riscossore, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora o dell'intimazione di pagamento indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute.
La fondatezza del motivo facente leva sulla nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta
(atto consequenziale) per omessa rituale e mai sanata notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati ( avvisi di addebito ) in violazione dell'art. 50 d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 30 d.l.
78/2010, conduce all'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità della opposta intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
condanna parte resistente alla rifusone delle spese di lite liquidate in € 1775,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 3 giugno 2025.