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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 1641/2023
TRIBUNALE DI FERMO
All'udienza del 6/2/2025 alle ore 12:00 avanti al giudice Dott.ssa Lucia Rocchi sono comparsi:
Per l'attore opponente l'avv. LAZZARINI LORENZO;
Controparte_1
Per il convenuto l'Avv. ROBERTO EMILIO CONTI oggi sostituito CP_2 dall'Avv. CAPOROSSI RICCARDO;
***
L'Avv. Lazzarini si riporta ai propri scritti difensivi, insiste nelle istanze istruttorie non ammesse e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo.
L'Avv. Caporossi si riporta alla comparsa di costituzione depositata in data 10/1/2024 - richiamando quanto alla nullità della garanzia Cass. 1170/2025 – si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte (per i motivi già dedotti nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.) e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo.
Esaurita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e precisate le conclusioni come sopra riportate,
Il Giudice
Preso atto si ritira per la decisione.
Successivamente, alle ore 18:40, viene riaperto il verbale ed il Giudice, dato atto che nessuno
è comparso, procede al deposito della sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
1 R.G.N.R. 1641/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, all'udienza del 6/2/2025, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1641 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
Lorenzo Lazzarini, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto introduttivo;
- attore –
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Emilio CP_2 P.IVA_1
Conti, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto –
***
OGGETTO: “opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 446/2023 dell'1/9/2023 emesso dal
Tribunale di MO in pari data”
***
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 6/2/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 446/2023 dell' 1/9/2023 il Tribunale di MO ha ordinato a (in qualità di garante della società di pagare a Controparte_1 CP_3 CP_2
(cessionaria del credito originariamente vantato da – la somma di Controparte_4 euro 76.336,48 a titolo di saldo debitore insoluto del mutuo fondiario n. 118/284929000 stipulato tra la società e oltre interessi e spese della fase CP_3 Controparte_4 monitoria.
Nel ricorso monitorio, a sostegno della domanda, ha dedotto che: CP_2
− in data 6/12/2006 e hanno sottoscritto il CP_3 Controparte_4
contratto di mutuo fondiario n.118/284929000 per euro 900.000,00 (atto a rogito notaio rep. 16203 rac. 3792); Persona_1
− in relazione al predetto rapporto, - in qualità di socio di Controparte_1 CP_3
(unitamente agli altri soci , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e - ciascuno nei limiti della propria quota) - ha prestato Controparte_5 CP_6 garanzia fino a concorrenza della somma di euro 81.000,00 (corrispondente al valore della propria partecipazione societaria del 9%) derogando all'art. 1957 c.c.;
− poiché è risultata inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, con CP_3
raccomandata in data 16/3/2011 ha comunicato sia alla Controparte_4 debitrice principale che ai garanti la risoluzione del contratto di mutuo – domandando agli stessi il pagamento della somma ancora dovuta;
3 − nelle more ha modificato la propria denominazione sociale in CP_3 CP_7
ed in data 7/11/2022 il Tribunale di MO (con sentenza n. 58/2012) ne ha dichiarato il fallimento (nell'ambito del quale ha presentato Controparte_4 domanda di insinuazione al passivo - Fall. Nr. 57/2012 chiuso con decreto in data
8/9/2022); nel corso della procedura fallimentare ha anche Controparte_4 promosso autonoma azione esecutiva dinanzi al Tribunale di MO (iscritta al R.G.N
157/2015) nei confronti del terzo datore di ipoteca “Immobiliare MA di MA
Pietro & C”;
− è divenuto titolare del predetto credito vantato da Controparte_2 CP_4
nei confronti di per contratto di cessione sottoscritto in data
[...] Controparte_1
15/7/2017 con Rev Gestione Crediti Spa (a propria volta cessionaria di CP_4
.
[...]
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Controparte_1 opposizione al predetto decreto ingiuntivo, domandandone la revoca - previa sospensione della provvisoria esecutività – eccependo:
− l'avvenuta decadenza di dalla garanzia fideiussoria ex art. Controparte_4
1957 c.c. non avendo la stessa agito nei confronti del garante nel Controparte_1 termine di sei mesi dalla risoluzione del contratto avvenuta il 16/3/2011 (avendo l'istituto di credito presentato istanza di insinuazione al passivo solo in data
22/3/2013 e promosso l'azione esecutiva solo nel 2015);
− l'inidoneità a configurare un'ipotesi di deroga all'art. 1957 c.c. della clausola contenuta all'art.6 del contratto di fideiussione – in cui è previsto che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”;
− nullità della predetta clausola di cui all'art. 6 del contratto (ove interpretata in termini di deroga all'art. 1957 c.c.), poiché non specificamente sottoscritta ed in ogni caso per difetto di trattativa individuale in violazione della disciplina di cui all'art. 34 d.lgs.
206/2005 – rivestendo la qualifica di consumatore (poichè socio di Controparte_1 minoranza sia di che di Immobiliare MA di MA Pietrp & C. Sas, CP_3 il quale non ha mai ricoperto cariche di amministratore nelle predette società);
4 − nullità della predetta clausola di cui all'art. 6 del contratto (ove interpretata in termini di deroga all'art. 1957 c.c.), risultando la fideiussione redatta in conformità allo schema ABI in violazione della L.297/90;
− nullità del decreto ingiuntivo opposto per errata quantificazione del credito: a) non risultando specificamente indicate dalla banca le singole rate da rimborsare, gli interessi applicati, la data di decorrenza degli stessi ed i conteggi effettuati;
b) avendo la banca - a fronte del pagamento eseguito dal fideiussore Parte_3
(obbligato nella misura del 3% della somma mutuata) – erroneamente decurtato la somma di euro 16.000,00 anziché di euro 25.445,49; d) essendo errato il calcolo del debito posto a carico di in relazione alla quota del 9%. Controparte_1
3. In data 10/1/2024 si è costituita in giudizio , la quale ha CP_2
chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo in sintesi e per quanto di interesse:
− l'infondatezza dell'eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia: a) dovendo il contratto essere qualificato come contratto autonomo di garanzia - essendo previsto all'art. 7 che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasso ed ogni altro accessorio”, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.; b) avendo in ogni caso la banca provveduto ad inoltrare formale diffida al garante in data 16/3/2011 unitamente alla comunicazione di risoluzione del contratto;
− l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'art. 6 della garanzia per difetto di doppia sottoscrizione, essendo stata specificamente sottoscritta la clausola di cui all'art. 7 del contratto “rinuncia a opporre eccezioni”;
− l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola di deroga al 1957 c.c. per violazione dell'art. 33 del D.Lgs 206/2005 – non potendo essere attribuita a CP_1
la qualifica di consumatore, risultando lo stesso alla data della stipula della
[...] garanzia socio sia di che di Immobiliare MA Sas ed avendo prestato CP_3
la garanzia nella piena consapevolezza dei rischi;
− l'infondatezza dell'eccezione di invalidità della fideiussione per violazione della L.
287/1990 essendo stata la garanzia oggetto di causa stipulata nell'anno 2006 e prestata per una somma specifica (dunque non riconducibile al modello delle fideiussioni omnibus);
5 − l'infondatezza delle eccezioni in merito all'indeterminatezza del credito.
4. Con memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. l'opponente – in replica alle difese avversarie - ha genericamente dedotto la non qualificabilità del rapporto come contratto autonomo di garanzia. Le ulteriori memorie istruttorie non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'esito della prima udienza svolta in data 12/9/2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., poi avvenuta all'odierna udienza.
5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, l'opposizione svolta da parte attrice va rigettata per i motivi di seguito esposti.
5.1. Preliminarmente va esaminata la qualifica – di professionista o consumatore - da attribuire all'obbligato in relazione al contratto di garanzia sottoscritto in Controparte_1 data 6/12/2006 con Controparte_4
L'accertamento della dedotta qualità di consumatore del garante dev'essere effettuato con riferimento a quest'ultimo contratto (e non a quello garantito) – atteso che “ i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_2
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria Per_3 attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività , né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. da ultimo
Cass. n. 5423 del 18 febbraio 2022; sul punto anche Cass. 742/2020; conforme Corte appello
Torino sez. I, 28/06/2022, n.721; successive conformi Cass. n. 5868/2023; Cass.
23533/2024 – quest'ultima in particolare ha ritenuto che “un' interessenza all'attività della società può essere considerata come giustificativa dell'assunzione della garanzia come professionista” anche a fronte di una partecipazione del tutto minoritaria nella società).
Ciò premesso, in specie va rilevato che ha sottoscritto l'atto di garanzia in Controparte_1 qualità di socio della società garantita Mirella srl e nei limiti della propria partecipazione (del
9%) – peraltro unitamente all'amministratore della società, obbligatosi a propria volta per la 6 rispettiva quota del 15,50 %. Risulta, altresì, dalla documentazione in atti come CP_1
, oltre ad essere socio della debitrice principale dal 1994, detenesse alla data
[...] CP_3 della stipula della garanzia partecipazioni anche nella società Immobilare MA SN
(riconducibile alla medesima compagine familiare), anch'essa garante di in CP_3 relazione al rapporto oggetto del presente giudizio (cfr. visure alegate alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.). Risulta, ancora, dai verbali prodotti come partecipasse Controparte_1 attivamente alle vicende societarie (cfr. verbale assembleare del 30/12/2005 di . CP_3
Tali elementi inducono a ritenere che al momento della stipula dell'atto di garanzia Pt_4
abbia agito come soggetto interessato all'attività sociale e, dunque, come
[...] professionista – escludendo che si tratti di un contratto stipulato a fini privati.
Sul punto va, inoltre, rilevato che ha assunto nell'atto di garanzia la qualifica Controparte_1 di professionista, sottoscrivendo specificamente la clausola di sui all'art. 7 “rinuncia ad opporre eccezioni” – ciò in relazione alla previsione contenuta all'art. 14 del medesimo contratto che escludeva l'applicabilità della predetta clausola al “soggetto che riveste la qualifica di consumatore”.
5.1. Ciò premesso – quanto all'eccezione svolta dalla convenuta in merito alla natura di contratto autonomo di garanzia propria del contratto sottoscritto da - va Parte_5 esaminata l'esatta qualificazione giuridica del rapporto oggetto di causa.
Nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto in cui, al di là del nomen iuris utilizzato, emerga dal tenore letterale e sistematico delle clausole, la chiara ed inequivoca volontà - non solo di derogare alla disciplina dispositiva della fideiussione - ma anche e soprattutto di rescindere il vincolo tipico di accessorietà della garanzia e di far sorgere in capo al garante un obbligo di pagamento a prima vista o prima richiesta senza possibilità di opporre eccezioni
(incluse quelle di inavalidità della obbligazione principale garantita), non si è in presenza di un contratto di fideiussione quanto piuttosto di un contratto autonomo di garanzia.
Il contratto autonomo di garanzia, quale contratto atipico connotato dalla volontà di scindere il rapporto di garanzia da quello di valuta con l'intenzione di trasferire sul garante uno specifico rischio economico diverso e maggiore rispetto al rischio di inadempimento dell'obbligazione principale, non è soggetto alla disciplina codicistica della fideiussione ma alla sola autonomia negoziale delle parti (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III Ord., 22/11/2018,
n. 30181; Cass. civ. Sez. I, 31/07/2015, n. 16213).
Infatti, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, difettando il necessario rapporto di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia tipico della fideiussione le 7 eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. non sono proponibili neppure se differite - secondo il meccanismo del “solve et repete” - ad un momento successivo (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3257 del 14/02/2007). Ciò, in quanto a differenza del contratto di fideiussione - il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione - il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2018 n. 30181; cfr. altresì Cass. 2017 n. 20397 e Cass. 2009
n. 5044; cfr. altresì Cass. S.U. del 2010 n. 3947).
In merito alla qualificazione del contratto va altresì considerato che “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (cfr. 31105/2024).
Alla luce degli esposti principi, il contratto sottoscritto in data 6/12/2006 da CP_1
- avuto riguardo al tenore letterale e sistematico delle clausole pattuite - va qualificato
[...] come contratto autonomo di garanzia, poiché: a) risulta stipulato a garanzia di “tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (art. 1), prevedendo anche che “il fideiussore risponde, oltre che dalle obbligazioni nascenti dal rapporto di cui sopra, esistenti al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto” (art. 3); b) risulta previsto l'obbligo del fideiussore di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca” (art. 5); c) risulta inoltre previsto che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” (art. 6) e che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasso ed ogni altro accessorio” (art. 7 – clausola quest'ultima oggetto di specifica sottoscrizione da parte dell'obbligato e denominata nella parte dell'atto relativa alla specifica approvazione “art. 7 rinuncia ad opporre eccezioni”); d) è altresì previsto che
“la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che 8 fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo” (art. 9 – clausola quest'ultima oggetto di specifica sottoscrizione da parte dell'obbligato e denominata nella parte dell'atto relativa alla specifica approvazione “art. 9 inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori”).
Dunque, l'obbligo del garante di pagare immediatamente alla a semplice richiesta CP_4 scritta e senza facoltà di opporre eccezioni (cfr. art.7), tutto quanto dovuto dal debitore principale (peraltro con estensione dell'oggetto della garanzia anche oltre quello dell'obbligazione principale garantita) e l'espressa previsione nel contratto della sopravvivenza della fideiussione fino al totale rientro del debito (art. 6), inducono a riqualificare il contratto come autonomo di garanzia.
Tali espresse previsioni, infatti, depongono nell'ottica di una volontà delle parti di trasferire sul garante uno specifico rischio economico diverso e maggiore rispetto al rischio di inadempimento dell'obbligazione principale, con elisione del vincolo di accessorietà tipico della fideiussione e scissione del rapporto di garanzia da quello di valuta.
5.2. Ciò premesso, la qualificazione dell'opponente come professionista e la natura di garanzia autonoma attribuita al contratto concluso con la banca esclude la fondatezza dell'opposizione sia con riguardo all'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., sia con riguardo all'indeterminatezza ed eccessività delle somme richieste. L'attore, infatti, in qualità di contraente autonomo di garanzia, può ritenersi legittimato a proporre opposizione al creditore solo con riguardo ad eccezioni fondate direttamente sul contratto autonomo, ovvero eccezioni di nullità del rapporto originario garantito ex art. 1418 co. 1 e 2 c.c. (per violazione di norme imperative e illiceità della causa) sotto forma di exceptio doli, fornendone prova liquida. Lo stesso, in quanto tenuto al pagamento a prima richiesta di tutto quanto domandato nei limiti dell'importo massimo garantito, come già esposto, non può sollevare ulteriori eccezioni tipicamente proprie del creditore principale (cfr. Cass. Ord n. 20397/2017 secondo cui “Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento”; conformi Cass. Ord. n. 31956/2018; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 5044/2009; Cass. n.
3326/2002).
9 6. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione - inerente l'invalidità della garanzia perché redatta secondo lo schema ABI in violazione della L.287/90 – anch'esso va rigettato, per genericità e difetto di prova delle allegazioni svolte.
Infatti - qualificato il contratto oggetto di causa come autonomo di garanzia (avente natura differente dalla fideiussione omnibus) - il richiamato provvedimento della Banca d'Italia
n.55/05 non costituisce prova presuntiva della violazione Antitrust (cfr. Cass.19401/24;
Cass. n.10689/24; Cass. n.18079/24)
In specie, pertanto, l'eccezione di nullità dedotta dall'attore non può ritenersi dimostrata – essendo stato il contratto stipulato successivamente all'emissione del predetto provvedimento della Banca d'Italia, avendo natura di garanzia autonoma e non risultando offerta né domandata dall'opponente alcuna prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale cui abbia partecipato la Banca convenuta unitamente ad un significativo numero di altri istituti di credito.
7. Tutto ciò considerato - ritenuto il credito vantato da parte opposta sufficientemente dimostrato dalla documentazione versata in atti, laddove non appare lo stesso con riguardo alle domande ed alle eccezioni formulate dall'opponente - il decreto ingiuntivo emesso viene confermato e l'opposizione integralmente rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore di applicando i parametri dello scaglione di CP_2 riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alle attività processuali effettivamente svolte in complessivi euro 5.261 oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1641/2023 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
L'opposizione proposta da al Decreto Ingiuntivo n. 446/2023 del Controparte_1
2/9/2023 emesso dal Tribunale di MO in pari data, nonché tutte le eccezioni e domande da questi formulate siccome infondate per le ragioni di cui in motivazione;
10 CONFERMA
Il Decreto Ingiuntivo n. n. 1248/2023 emesso dal Tribunale di MO l' 1/9/2023, di cui viene dichiarata l'esecutività ex art. 653 c.p.c.;
CONDANNA
L'opponente a rifondere in favore della convenuta-opposta le spese di lite che CP_2 liquida in euro 5.261 oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
MO il 6/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
11
TRIBUNALE DI FERMO
All'udienza del 6/2/2025 alle ore 12:00 avanti al giudice Dott.ssa Lucia Rocchi sono comparsi:
Per l'attore opponente l'avv. LAZZARINI LORENZO;
Controparte_1
Per il convenuto l'Avv. ROBERTO EMILIO CONTI oggi sostituito CP_2 dall'Avv. CAPOROSSI RICCARDO;
***
L'Avv. Lazzarini si riporta ai propri scritti difensivi, insiste nelle istanze istruttorie non ammesse e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo.
L'Avv. Caporossi si riporta alla comparsa di costituzione depositata in data 10/1/2024 - richiamando quanto alla nullità della garanzia Cass. 1170/2025 – si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte (per i motivi già dedotti nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.) e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo.
Esaurita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e precisate le conclusioni come sopra riportate,
Il Giudice
Preso atto si ritira per la decisione.
Successivamente, alle ore 18:40, viene riaperto il verbale ed il Giudice, dato atto che nessuno
è comparso, procede al deposito della sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
1 R.G.N.R. 1641/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, all'udienza del 6/2/2025, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1641 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
Lorenzo Lazzarini, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto introduttivo;
- attore –
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Emilio CP_2 P.IVA_1
Conti, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto –
***
OGGETTO: “opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 446/2023 dell'1/9/2023 emesso dal
Tribunale di MO in pari data”
***
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 6/2/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 446/2023 dell' 1/9/2023 il Tribunale di MO ha ordinato a (in qualità di garante della società di pagare a Controparte_1 CP_3 CP_2
(cessionaria del credito originariamente vantato da – la somma di Controparte_4 euro 76.336,48 a titolo di saldo debitore insoluto del mutuo fondiario n. 118/284929000 stipulato tra la società e oltre interessi e spese della fase CP_3 Controparte_4 monitoria.
Nel ricorso monitorio, a sostegno della domanda, ha dedotto che: CP_2
− in data 6/12/2006 e hanno sottoscritto il CP_3 Controparte_4
contratto di mutuo fondiario n.118/284929000 per euro 900.000,00 (atto a rogito notaio rep. 16203 rac. 3792); Persona_1
− in relazione al predetto rapporto, - in qualità di socio di Controparte_1 CP_3
(unitamente agli altri soci , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e - ciascuno nei limiti della propria quota) - ha prestato Controparte_5 CP_6 garanzia fino a concorrenza della somma di euro 81.000,00 (corrispondente al valore della propria partecipazione societaria del 9%) derogando all'art. 1957 c.c.;
− poiché è risultata inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, con CP_3
raccomandata in data 16/3/2011 ha comunicato sia alla Controparte_4 debitrice principale che ai garanti la risoluzione del contratto di mutuo – domandando agli stessi il pagamento della somma ancora dovuta;
3 − nelle more ha modificato la propria denominazione sociale in CP_3 CP_7
ed in data 7/11/2022 il Tribunale di MO (con sentenza n. 58/2012) ne ha dichiarato il fallimento (nell'ambito del quale ha presentato Controparte_4 domanda di insinuazione al passivo - Fall. Nr. 57/2012 chiuso con decreto in data
8/9/2022); nel corso della procedura fallimentare ha anche Controparte_4 promosso autonoma azione esecutiva dinanzi al Tribunale di MO (iscritta al R.G.N
157/2015) nei confronti del terzo datore di ipoteca “Immobiliare MA di MA
Pietro & C”;
− è divenuto titolare del predetto credito vantato da Controparte_2 CP_4
nei confronti di per contratto di cessione sottoscritto in data
[...] Controparte_1
15/7/2017 con Rev Gestione Crediti Spa (a propria volta cessionaria di CP_4
.
[...]
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Controparte_1 opposizione al predetto decreto ingiuntivo, domandandone la revoca - previa sospensione della provvisoria esecutività – eccependo:
− l'avvenuta decadenza di dalla garanzia fideiussoria ex art. Controparte_4
1957 c.c. non avendo la stessa agito nei confronti del garante nel Controparte_1 termine di sei mesi dalla risoluzione del contratto avvenuta il 16/3/2011 (avendo l'istituto di credito presentato istanza di insinuazione al passivo solo in data
22/3/2013 e promosso l'azione esecutiva solo nel 2015);
− l'inidoneità a configurare un'ipotesi di deroga all'art. 1957 c.c. della clausola contenuta all'art.6 del contratto di fideiussione – in cui è previsto che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”;
− nullità della predetta clausola di cui all'art. 6 del contratto (ove interpretata in termini di deroga all'art. 1957 c.c.), poiché non specificamente sottoscritta ed in ogni caso per difetto di trattativa individuale in violazione della disciplina di cui all'art. 34 d.lgs.
206/2005 – rivestendo la qualifica di consumatore (poichè socio di Controparte_1 minoranza sia di che di Immobiliare MA di MA Pietrp & C. Sas, CP_3 il quale non ha mai ricoperto cariche di amministratore nelle predette società);
4 − nullità della predetta clausola di cui all'art. 6 del contratto (ove interpretata in termini di deroga all'art. 1957 c.c.), risultando la fideiussione redatta in conformità allo schema ABI in violazione della L.297/90;
− nullità del decreto ingiuntivo opposto per errata quantificazione del credito: a) non risultando specificamente indicate dalla banca le singole rate da rimborsare, gli interessi applicati, la data di decorrenza degli stessi ed i conteggi effettuati;
b) avendo la banca - a fronte del pagamento eseguito dal fideiussore Parte_3
(obbligato nella misura del 3% della somma mutuata) – erroneamente decurtato la somma di euro 16.000,00 anziché di euro 25.445,49; d) essendo errato il calcolo del debito posto a carico di in relazione alla quota del 9%. Controparte_1
3. In data 10/1/2024 si è costituita in giudizio , la quale ha CP_2
chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo in sintesi e per quanto di interesse:
− l'infondatezza dell'eccezione di decadenza del creditore dalla garanzia: a) dovendo il contratto essere qualificato come contratto autonomo di garanzia - essendo previsto all'art. 7 che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasso ed ogni altro accessorio”, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.; b) avendo in ogni caso la banca provveduto ad inoltrare formale diffida al garante in data 16/3/2011 unitamente alla comunicazione di risoluzione del contratto;
− l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'art. 6 della garanzia per difetto di doppia sottoscrizione, essendo stata specificamente sottoscritta la clausola di cui all'art. 7 del contratto “rinuncia a opporre eccezioni”;
− l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola di deroga al 1957 c.c. per violazione dell'art. 33 del D.Lgs 206/2005 – non potendo essere attribuita a CP_1
la qualifica di consumatore, risultando lo stesso alla data della stipula della
[...] garanzia socio sia di che di Immobiliare MA Sas ed avendo prestato CP_3
la garanzia nella piena consapevolezza dei rischi;
− l'infondatezza dell'eccezione di invalidità della fideiussione per violazione della L.
287/1990 essendo stata la garanzia oggetto di causa stipulata nell'anno 2006 e prestata per una somma specifica (dunque non riconducibile al modello delle fideiussioni omnibus);
5 − l'infondatezza delle eccezioni in merito all'indeterminatezza del credito.
4. Con memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. l'opponente – in replica alle difese avversarie - ha genericamente dedotto la non qualificabilità del rapporto come contratto autonomo di garanzia. Le ulteriori memorie istruttorie non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'esito della prima udienza svolta in data 12/9/2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., poi avvenuta all'odierna udienza.
5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, l'opposizione svolta da parte attrice va rigettata per i motivi di seguito esposti.
5.1. Preliminarmente va esaminata la qualifica – di professionista o consumatore - da attribuire all'obbligato in relazione al contratto di garanzia sottoscritto in Controparte_1 data 6/12/2006 con Controparte_4
L'accertamento della dedotta qualità di consumatore del garante dev'essere effettuato con riferimento a quest'ultimo contratto (e non a quello garantito) – atteso che “ i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_2
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria Per_3 attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività , né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. da ultimo
Cass. n. 5423 del 18 febbraio 2022; sul punto anche Cass. 742/2020; conforme Corte appello
Torino sez. I, 28/06/2022, n.721; successive conformi Cass. n. 5868/2023; Cass.
23533/2024 – quest'ultima in particolare ha ritenuto che “un' interessenza all'attività della società può essere considerata come giustificativa dell'assunzione della garanzia come professionista” anche a fronte di una partecipazione del tutto minoritaria nella società).
Ciò premesso, in specie va rilevato che ha sottoscritto l'atto di garanzia in Controparte_1 qualità di socio della società garantita Mirella srl e nei limiti della propria partecipazione (del
9%) – peraltro unitamente all'amministratore della società, obbligatosi a propria volta per la 6 rispettiva quota del 15,50 %. Risulta, altresì, dalla documentazione in atti come CP_1
, oltre ad essere socio della debitrice principale dal 1994, detenesse alla data
[...] CP_3 della stipula della garanzia partecipazioni anche nella società Immobilare MA SN
(riconducibile alla medesima compagine familiare), anch'essa garante di in CP_3 relazione al rapporto oggetto del presente giudizio (cfr. visure alegate alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.). Risulta, ancora, dai verbali prodotti come partecipasse Controparte_1 attivamente alle vicende societarie (cfr. verbale assembleare del 30/12/2005 di . CP_3
Tali elementi inducono a ritenere che al momento della stipula dell'atto di garanzia Pt_4
abbia agito come soggetto interessato all'attività sociale e, dunque, come
[...] professionista – escludendo che si tratti di un contratto stipulato a fini privati.
Sul punto va, inoltre, rilevato che ha assunto nell'atto di garanzia la qualifica Controparte_1 di professionista, sottoscrivendo specificamente la clausola di sui all'art. 7 “rinuncia ad opporre eccezioni” – ciò in relazione alla previsione contenuta all'art. 14 del medesimo contratto che escludeva l'applicabilità della predetta clausola al “soggetto che riveste la qualifica di consumatore”.
5.1. Ciò premesso – quanto all'eccezione svolta dalla convenuta in merito alla natura di contratto autonomo di garanzia propria del contratto sottoscritto da - va Parte_5 esaminata l'esatta qualificazione giuridica del rapporto oggetto di causa.
Nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto in cui, al di là del nomen iuris utilizzato, emerga dal tenore letterale e sistematico delle clausole, la chiara ed inequivoca volontà - non solo di derogare alla disciplina dispositiva della fideiussione - ma anche e soprattutto di rescindere il vincolo tipico di accessorietà della garanzia e di far sorgere in capo al garante un obbligo di pagamento a prima vista o prima richiesta senza possibilità di opporre eccezioni
(incluse quelle di inavalidità della obbligazione principale garantita), non si è in presenza di un contratto di fideiussione quanto piuttosto di un contratto autonomo di garanzia.
Il contratto autonomo di garanzia, quale contratto atipico connotato dalla volontà di scindere il rapporto di garanzia da quello di valuta con l'intenzione di trasferire sul garante uno specifico rischio economico diverso e maggiore rispetto al rischio di inadempimento dell'obbligazione principale, non è soggetto alla disciplina codicistica della fideiussione ma alla sola autonomia negoziale delle parti (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III Ord., 22/11/2018,
n. 30181; Cass. civ. Sez. I, 31/07/2015, n. 16213).
Infatti, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, difettando il necessario rapporto di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia tipico della fideiussione le 7 eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. non sono proponibili neppure se differite - secondo il meccanismo del “solve et repete” - ad un momento successivo (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3257 del 14/02/2007). Ciò, in quanto a differenza del contratto di fideiussione - il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione - il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2018 n. 30181; cfr. altresì Cass. 2017 n. 20397 e Cass. 2009
n. 5044; cfr. altresì Cass. S.U. del 2010 n. 3947).
In merito alla qualificazione del contratto va altresì considerato che “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (cfr. 31105/2024).
Alla luce degli esposti principi, il contratto sottoscritto in data 6/12/2006 da CP_1
- avuto riguardo al tenore letterale e sistematico delle clausole pattuite - va qualificato
[...] come contratto autonomo di garanzia, poiché: a) risulta stipulato a garanzia di “tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (art. 1), prevedendo anche che “il fideiussore risponde, oltre che dalle obbligazioni nascenti dal rapporto di cui sopra, esistenti al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto” (art. 3); b) risulta previsto l'obbligo del fideiussore di “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca” (art. 5); c) risulta inoltre previsto che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” (art. 6) e che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasso ed ogni altro accessorio” (art. 7 – clausola quest'ultima oggetto di specifica sottoscrizione da parte dell'obbligato e denominata nella parte dell'atto relativa alla specifica approvazione “art. 7 rinuncia ad opporre eccezioni”); d) è altresì previsto che
“la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che 8 fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo” (art. 9 – clausola quest'ultima oggetto di specifica sottoscrizione da parte dell'obbligato e denominata nella parte dell'atto relativa alla specifica approvazione “art. 9 inopponibilità della estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori”).
Dunque, l'obbligo del garante di pagare immediatamente alla a semplice richiesta CP_4 scritta e senza facoltà di opporre eccezioni (cfr. art.7), tutto quanto dovuto dal debitore principale (peraltro con estensione dell'oggetto della garanzia anche oltre quello dell'obbligazione principale garantita) e l'espressa previsione nel contratto della sopravvivenza della fideiussione fino al totale rientro del debito (art. 6), inducono a riqualificare il contratto come autonomo di garanzia.
Tali espresse previsioni, infatti, depongono nell'ottica di una volontà delle parti di trasferire sul garante uno specifico rischio economico diverso e maggiore rispetto al rischio di inadempimento dell'obbligazione principale, con elisione del vincolo di accessorietà tipico della fideiussione e scissione del rapporto di garanzia da quello di valuta.
5.2. Ciò premesso, la qualificazione dell'opponente come professionista e la natura di garanzia autonoma attribuita al contratto concluso con la banca esclude la fondatezza dell'opposizione sia con riguardo all'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., sia con riguardo all'indeterminatezza ed eccessività delle somme richieste. L'attore, infatti, in qualità di contraente autonomo di garanzia, può ritenersi legittimato a proporre opposizione al creditore solo con riguardo ad eccezioni fondate direttamente sul contratto autonomo, ovvero eccezioni di nullità del rapporto originario garantito ex art. 1418 co. 1 e 2 c.c. (per violazione di norme imperative e illiceità della causa) sotto forma di exceptio doli, fornendone prova liquida. Lo stesso, in quanto tenuto al pagamento a prima richiesta di tutto quanto domandato nei limiti dell'importo massimo garantito, come già esposto, non può sollevare ulteriori eccezioni tipicamente proprie del creditore principale (cfr. Cass. Ord n. 20397/2017 secondo cui “Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento”; conformi Cass. Ord. n. 31956/2018; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 5044/2009; Cass. n.
3326/2002).
9 6. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione - inerente l'invalidità della garanzia perché redatta secondo lo schema ABI in violazione della L.287/90 – anch'esso va rigettato, per genericità e difetto di prova delle allegazioni svolte.
Infatti - qualificato il contratto oggetto di causa come autonomo di garanzia (avente natura differente dalla fideiussione omnibus) - il richiamato provvedimento della Banca d'Italia
n.55/05 non costituisce prova presuntiva della violazione Antitrust (cfr. Cass.19401/24;
Cass. n.10689/24; Cass. n.18079/24)
In specie, pertanto, l'eccezione di nullità dedotta dall'attore non può ritenersi dimostrata – essendo stato il contratto stipulato successivamente all'emissione del predetto provvedimento della Banca d'Italia, avendo natura di garanzia autonoma e non risultando offerta né domandata dall'opponente alcuna prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale cui abbia partecipato la Banca convenuta unitamente ad un significativo numero di altri istituti di credito.
7. Tutto ciò considerato - ritenuto il credito vantato da parte opposta sufficientemente dimostrato dalla documentazione versata in atti, laddove non appare lo stesso con riguardo alle domande ed alle eccezioni formulate dall'opponente - il decreto ingiuntivo emesso viene confermato e l'opposizione integralmente rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore di applicando i parametri dello scaglione di CP_2 riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alle attività processuali effettivamente svolte in complessivi euro 5.261 oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1641/2023 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
L'opposizione proposta da al Decreto Ingiuntivo n. 446/2023 del Controparte_1
2/9/2023 emesso dal Tribunale di MO in pari data, nonché tutte le eccezioni e domande da questi formulate siccome infondate per le ragioni di cui in motivazione;
10 CONFERMA
Il Decreto Ingiuntivo n. n. 1248/2023 emesso dal Tribunale di MO l' 1/9/2023, di cui viene dichiarata l'esecutività ex art. 653 c.p.c.;
CONDANNA
L'opponente a rifondere in favore della convenuta-opposta le spese di lite che CP_2 liquida in euro 5.261 oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
MO il 6/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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