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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
X SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Maria Rosaria Giugliano ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25516/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento, pendente
TRA
,rappresentato e difeso, in forza Parte_1 C.F._1 di procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Ottavio Pannone , dall'avv. Marco Pannone e dall'avv. Matilde
Pannone, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Caserta alla via
Tescione n. 14;
OPPONENTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 nonché legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Almerina Bove, . e Controparte_2 CP_3 unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n.
81;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 21.10.2024, le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi e come ivi analiticamente richiamate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 impugnazione avverso l'ingiunzione fiscale n. 12820/67/REG. Ing del 7 ottobre 2021 e notificata in data 15 ottobre 2021, mediante la quale la
1 Parte_2
gli aveva ingiunto il pagamento della somma
[...] complessiva di € 22.286,14 al fine di recuperare i trattamenti economici erogati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 03.09.2002, per la posizione di comando ricoperta per il periodo 2009/2019 presso il medesimo Consiglio.
Presupposto della pretesa restitutoria azionata con l'ingiunzione fiscale, come ivi indicato, era costituito dalla pronuncia della RT Costituzionale n.
146/2019, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della richiamata legge Regionale, nella parte in cui sostituiva il comma 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10/2001, nonché dell'art. 1 comma 1, della L.R. 25/2003 nella parte in cui aggiungeva il comma 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10/2001.
Alla predetta pronuncia aveva fatto seguito la sentenza n. 172/2019 della
RT dei Conti, con la quale la RT , preso atto della censura operata dalla
Consulta, aveva rilevato la necessità di dare corso all'azione di recupero delle somme indebitamente erogate dalla P.A. per riequilibrare il bilancio del
. Parte_2
Riepilogate le vicende che avevano condotto la PA all'emissione dell'ingiunzione ex RD 634/1910, l'attore deduceva a sostegno dell'opposizione i seguenti motivi:
1) illegittimità dell'ingiunzione per carenza dei requisiti della liquidità, della certezza ed esigibilità del credito, risultando insufficiente a fondare il credito sia la sentenza della RT Costituzionale n. 146/2019, sia le decisioni della
RT dei Conti – Sezione Regionale i Controllo per la n. 172 del CP_1
30.7.2019 e n. 217 del 27.12.2019; parimenti irrilevante risulterebbe la
“lettera” notificata dell'amministrazione di appartenenza, recante l'invito alla restituzione dell'asserito indebito;
2) nullità dell'ingiunzione per genericità e indeterminatezza dell'atto che non consentirebbe al destinatario di individuare i parametri utilizzati dalla PA per la quantificazione del credito;
3)prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. dei crediti azionati in relazione al periodo compreso tra il 2009 ed il 2016 ovvero in subordine decennale, per quanto concerne l'arco temporale compreso tra il 2009 e il mese di ottobre
2011, in assenza di atti interruttivi medio tempore;
4) nullità e/o illegittimità e/o invalidità dell'ingiunzione di pagamento per irretroattività degli effetti della sentenza n. 146/2019 della RT
2 Costituzionale che non può incidere sui rapporti esauriti, avuto riguardo al diritto quesito alla conservazione della retribuzione effettivamente percepita;
illegittimità dell'azione ex art 2033 c.c. dal momento che la pronuncia di illegittimità costituzionale avrebbe investito l'esistenza del potere legislativo della di istituire i fondi per il trattamento accessorio in Controparte_1 oggetto, ma non il rapporto di servizio instauratosi tra il “comandato” e l'Amministrazione e gli effetti che da esso sono scaturiti;
5) illegittimità dell'ingiunzione per “ingiustificato arricchimento”, avendo l'Amministrazione ricevuto, nel corso degli anni, una incontestabile, oggettiva e rilevante utilità dalle prestazioni aggiuntive svolte dall'opponente, anche oltre l'orario di servizio, compresi i giorni prefestivi e festivi, nonché negli orari notturni.
Pertanto concludeva nei seguenti termini : “dichiarare nullo, illegittimo ed improduttivo di effetti giuridici il provvedimento di “ingiunzione di pagamento” ex RD 639/1910 opposto, come notificato, e comunque dichiarare che nulla è dovuto dalla parte opponente agli intimanti, per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e privo di efficacia l'atto ripetutamente indicato, anche per carenza di titolo e dichiarare che non sussiste alcun diritto dell'intimante a procedere esecutivamente nei confronti della intimata parte.”
Si costituiva la che contestava radicalmente i motivi di Controparte_1 opposizione chiedendo il rigetto e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata .
Concessi i termini dell'art 183 comma 6 c.p.c. la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2024 che si svolgeva a trattazione scritta e nella quale il GU rimetteva la causa in decisione con i termini dell'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e replica .
2.Nel merito al fine di esaminare compiutamente i motivi di opposizioni proposti occorre considerare che l'ingiunzione fiscale, introdotta nell'ordinamento giuridico dal RD 634/1910, consente allo Stato e agli enti minori di riscuotere coattivamente le entrate tributarie e patrimoniali, rappresentando un celere strumento per assicurare agli stessi le risorse necessarie all'assolvimento dei loro compiti istituzionali.
3 Atteso l'ampio e generico riferimento alle "entrate patrimoniali" dello Stato e degli enti pubblici considerati, contenuto nell'articolo 1 del Rd 634/1910, il procedimento ingiuntivo in oggetto è applicabile pacificamente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non solo alle entrate di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della stessa pubblica amministrazione (cfr. Cass. n.
13139/2006; Cass. n. 12263/2007). Tuttavia, è necessario che il credito da recuperare, in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta, sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione.
In ordine alla natura giuridica l'ingiunzione c.d. fiscale, prevista dal citato
R.D. n. 639 del 1910, art. 2 a seguito della modifica operata dal D.P.R. n. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 130, comma 2, (con l'abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione partecipativa (ovvero di atto di invito al pagamento diretto a rendere edotto della pretesa il debitore e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale) e natura di titolo (di formazione unilaterale della P.A.) idoneo e prodromico all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
Le descritte, complesse caratteristiche dell'ingiunzione in parola importano, da un lato, l'osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipici dei provvedimenti amministrativi , ma richiedono altresì, in relazione all'efficacia accertativa, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo l'esistenza e la determinazione quantitativa di quest'ultimo derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la
P.A. dispone di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. U,
25/05/2009, n. 11992).
Nel quadro di siffatto procedimento l'ingiunzione fiscale cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto ( vedi ex multis
Cass., 25.5.2007, n.12263,; Cass., 16.11.2006, n.24449), di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre ed introduce un ordinario processo cognitivo, che ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante
4 sicchè la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento ( cfr. Cass. 08/04/2021, n. 9381; Cass.
31/07/2020, n. 16470; Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass. 03/11/2011, n.
22792).
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo attore in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla
P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione.
3.Orbene l'inquadramento della funzione e della natura dell'ingiunzione ex
RD 634/1910 nei termini sopra indicati consente di superare agevolmente il primo motivo di opposizione, dal momento che l'ingiunzione fiscale non presuppone affatto la preventiva esistenza di un titolo esecutivo ex art 474
c.p.c., essendo funzionale per contro alla formazione di un titolo esecutivo, ove non sia impugnata dal debitore, o all'esito del giudizio di cognizione instaurato da quest'ultimo e diretto ad accertare l'an ed il quantum della pretesa creditoria, in base agli elementi di prova addotti dalle parti
(assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis,
Cass. 03/11/2011, n. 22792).
A ciò si aggiunga che la Suprema RT ha ripetutamente affermato che l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dall'Amministrazione, può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile
1910, n. 639, art. 2, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (Cass., n. 13139 del 2006 e n 34552 del 2020).
Pertanto si deve ritenere pienamente legittimo il ricorso allo strumento dell'ingiunzione fiscale da parte della per richiedere il Controparte_1 pagamento a titolo di ripetizione dell'indebito degli emolumenti erogati in
5 favore di , in forza delle menzionate pronunce della RT Parte_1
Costituzionale e della RT dei Conti .
Alcun dubbio sussiste in ordine alla certezza liquidità ed esigibilità del credito azionato pari ad € 22.286,14 che costituisce l'importo degli emolumenti percepiti da nel periodo da marzo 2012 a giugno 2015 al Parte_1 netto delle ritenute fiscali e previdenziali ,ovvero applicando al riduzione del
48,64% sulla somma lorda come indicato nell'ingiunzione fiscale e documentato dai cedolini allegati in atti .
4. Passando ad esaminare il secondo motivo di opposizione con il quale si contesta la genericità dell'ingiunzione, la giurisprudenza univoca della
Suprema RT ha chiarito che, oltre che in generale per gli atti amministrativi, in particolare in relazione sia alla ingiunzione ex R.D.
1910/639, sia alla ordinanza ingiunzione di sanzioni amministrative, è consentita la motivazione per relationem, essendo sufficiente che l'atto contenga elementi tali da porre l'ingiunto in grado di conoscere, oltre che l'ammontare del pagamento richiesto, la causale della richiesta di pagamento,
e, cioè, gli elementi essenziali della pretesa che pongano il soggetto in condizione di contestare la validità della stessa in relazione all' an ed al quantum.
Sul punto la Cassazione S.U. n. 2874/1998, in relazione alla ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. 1910/639, ha affermato che è sufficiente che la motivazione contenga gli elementi necessari per porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni (vedi anche Cass. 3189/85).
Nel caso di specie l'ingiunzione di pagamento è adeguatamente motivata. Essa ha ad oggetto le retribuzioni corrisposte dalla in virtù di Controparte_1 norme espressamente indicate nell'atto dichiarate incostituzionali, analiticamente quantificate secondo i prospetti agli atti dell'ufficio, indicate nell'importo principale, ridotto al netto da recuperare, e negli interessi.
La motivazione contenuta nell'ingiunzione fiscale ha quindi posto il destinatario in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale rispettando i principi giurisprudenziali sopra citati, tanto che l'ingiunto ha proposto una valida e tempestiva opposizione incardinando il presente giudizio.
6 5. Al fine di esaminare compiutamente l'ulteriore motivo di opposizione con il quale si contesta l'efficacia retroattiva della sentenza della RT Costituzionale
è opportuno dare atto del complesso procedimento che ha portato alla adozione dell'ingiunzione fiscale impugnata.
La vicenda trae origine dalla declaratoria di incostituzionalità delle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003 giusta sentenza della RT costituzionale n.
146/2019, questione sollevata dalla RT dei Conti – Sez. regionale di controllo per la Quest'ultima, infatti, in sede di parifica di bilancio CP_1 sul rendiconto del 2015 e del 2016, rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del
Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn.
20/2002 e 25/2003, sollevava questione di costituzionalità delle predette leggi.
In merito la RT Costituzionale rilevava che “le norme regionali richiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso. Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di controllo per la aveva, non a caso, già segnalato che si CP_1 tratta di indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento.
Tali previsioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e
l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.(….) si conferma il contrasto delle norme regionali censurate con i parametri costituzionali evocati. Le norme
7 regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa RT (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n.
211 e n. 17 del 2014), deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, «retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva» nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018).(….). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica,
[costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. ”.
A seguito della suddetta pronuncia, la RT dei Conti emanava la Decisione n.
172/2019/PARI ed analoga Decisione n. 217/2019/PARI con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo, altresì, il recupero del credito dell'Amministrazione, relativo agli emolumenti non dovuti, nei confronti dei percettori delle somme.
Proprio in virtù di tali pronunce la ha azionato le pretese Controparte_1 restitutorie, tra cui quella oggetto del presente giudizio, nei confronti di tutti coloro che avevano ricevuto retribuzioni per attività lavorative svolte in base alle leggi regionali nn.20/2002 e 25/2003, poi dichiarate incostituzionali, perché divenute indebite.
L'illegittimità dell'apprensione opera, retroattivamente, dovendo darsi continuinità all'orientamento della RT di Cassazione secondo cui “l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto
8 originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033
c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1 luglio 2005, n. 14084; in senso analogo già
Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 1974, n. 4378 e Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n. 4889). Nondimeno, se l'ipotesi della “conditio ob causam finitam” è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n.
13207), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacché è essa ad aver reso “indebito”, addirittura con effetto “ex tunc”, tale pagamento”. (così Cassazione Civile in sentenza n. 3314 del 11/02/2020).
Le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano, infatti, la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione.
Ne risulta invocabile come sostiene l'opponente il limite dei diritti quesiti dal momento che il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, o si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità.
La RT costituzionale nella sentenza 11/02/2015 n. 10 ha enunciato il principio secondo cui “è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti». Pertanto, il principio della retroattività «vale […] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata
9 invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del
2014).”
Nel caso di specie il consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore nei termini sopra esposti non risulta allegato e dedotto.
Ne consegue che alcun rilievo può attribuirsi al riguardo agli atti regolamentari, nelle specie le delibere del Consiglio regionale, o atti negoziali, quali gli accordi decentrati, dal momento che essi risultano adottati sul presupposto della vigenza della normazione primaria regionale, dichiarata incostituzionale e, quindi, essi risultano travolti a seguito della declaratoria di incostituzionalità.
Parimenti, non risulta dotato di autonoma rilevanza decisionale il richiamo all'art. 2041 c.c. in ordine al quale i ricorrenti hanno mosso una specifica allegazione.
6.Quanto alla buona fede ad al legittimo affidamento, pur invocati dall'istante, occorre rilevare che nelle more del giudizio è intervenuta la RT
Costituzionale fissando i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1
Prot. addiz. CEDU e, quindi, all'art. 117, primo comma.
Segnatamente con la sentenza n.8 del 2023 la Consulta ha affermato che “gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la RT EDU per individuare una legitimate expectation…..conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete… Similmente la giurisprudenza della RT EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate
(retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona
10 fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la RT EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
In conclusione, la Consulta ha enunciato che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
Orbene alla stregua dei principi richiamati che la abbia Controparte_1 salvaguardato il legittimo affidamento e la buona fede del ricorrente, attraverso la riduzione percentuale del debito (riduzione del 48,64 %) e la possibilità di rateizzazione, operata ancor prima della pronuncia della Consulta (cfr. lettera che ha preceduto l'emissione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa), non sussistendo alcuna possibilità per il ricorrente di conseguire, nell'invocare la buona fede e la tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di irripetibilità di quanto percepito.
La RT ha precisato che le condizioni personali del debitore, “ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto” e con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio
1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio
2001, n. 2899) solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
Ciò significa che l'irrepetibilità costituisce l'estrema ratio che non potrà mai riguardare l'intero importo dovuto ed il cui relativo onere ricade sulla parte che
11 la invoca.
7. Nè infine viene in rilievo la disciplina dell'art. 2126 c.c. la cui verifica compete al GU anche d'ufficio ( cfr. Cass. 25169/2019) secondo cui “La nullità
o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.”
Il fondamento di tale speciale disciplina si rinviene nella causa dell'attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. La peculiare protezione di simile causa attributiva, che si pone in termini sinallagmatici rispetto alla retribuzione indebita, giustifica, pertanto, sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato,
l'irripetibilità del medesimo, a dispetto della nullità o dell'annullamento (totale o parziale) del contratto di lavoro e persino in presenza di una illiceità dell'oggetto o della causa, ove siano state violate norme poste a tutela del lavoratore.
In ogni caso, come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza n.8/2023
“L'art. 2126 cod. civ. costituisce, dunque, un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (RT di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto
2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (RT di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358). Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”.
Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione, ad es., di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal
12 punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021).
Il principio enunciato dalla Consulta – attraverso il riferimento alla qualifica dirigenziale - è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi
è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Avuto riguardo al caso in esame, la circostanze di fatto così come innanzi analiticamente indicate non risultano sufficienti ad individuare e a caratterizzare i compiti svolti, in termini radicalmente diversi - quantomeno sul piano qualitativo - rispetto alla mansione stabilmente ed ordinariamente disimpegnata da parte ricorrente;
né tampoco assume rilievo la circostanza dedotta dall'istante che sostiene di aver svolto frequentemente l' attività lavorativa in extraorario, dal momento che non si tratta di attività extraistituzionali per cui non ricorrono le condizioni, una volta venuta meno la regolare formalizzazione dell'incarico, per far prevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c.,
l'attività in concreto svolta, ove - rispetto a questa - siano in ipotesi previsti maggiori erogazioni retributive (cfr. Cass. 15 gennaio 2018, n. 752, conf.
32263/2021).
Tali conclusioni consentono di escludere, in radice, anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c. in favore della , che avrebbe CP_1 beneficiato delle prestazioni ricevute dal personale “ comandato”, dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della
P.A.
8.Passando infine ad esaminare il motivo di opposizione concernente l'estinzione del credito per prescrizione, lo stesso risulta infondato.
Ed invero l'azione di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946, c.c., ed il termine di prescrizione
13 decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate (cfr.
Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 1993, n. 294; RT Conti, sez. giur. Veneto, 19 novembre 2009, n. 782).
Pertanto risulta del tutto incongruo il richiamo al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art 2948 comma 4 c.c. per le prestazioni aventi carattere periodico.
Nel caso di specie, le retribuzioni oggetto di restituzione afferiscono al periodo in cui l'attore è stato comandato presso la ovvero dal mese di CP_1 marzo del 2012 al mese di giugno del 2015, come si evince dai cedolini prodotti in atti dalla sicchè si deve ritenere che gli Controparte_1 emolumenti sono stati corrisposti fino a tale data.
Per l'effetto, dal momento che l'ingiunzione fiscale è stata notificata a Parte_1
il 15.10.2021, risulta tempestivamente interrotto il termine di
[...] prescrizione decennale.
In definitiva stante l'infondatezza dei motivi di opposizione proposti,
l'opposizione va rigettata.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali va disposta la compensazione delle stesse ,in considerazione della novità delle questioni dedotte in giudizio avuto riguardo in particolare alla recente pronuncia della
Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in persona del G.M. dott.ssa Maria
Rosaria Giugliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
25516/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a ingiunzione, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Rigetta l'opposizione ;
- Dichiara compensate le spese tra le parti.
Così è deciso in Napoli,1.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano
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