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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7206/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Del. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino/a: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca M.M. Breveglieri ( ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a PR RG (CANADA) il 19 marzo 1961 cittadino/a: Italo-Canadese Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Paola Orsola Giuseppina Lavagnoli ( ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in DI (BI) (Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 1999) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
• , nata a [...] il [...], cittadina Italo-canadese, Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
• nata in [...] il 1° febbraio 2003, cittadina italo-canadese, Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 giugno contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, richiamate espressamente ed integralmente le premesse di cui al ricorso, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La Dott.ssa continuerà ad abitare presso la casa di (20126) Milano, Via F.lli Bressan Parte_1
n. 12, a lei concessa in comodato con onere di contribuzione alle spese dalla propria sorella, presso la quale le figlie e manterranno la propria residenza Persona_1 Per_2 anagrafica;
il padre trasferirà la propria residenza in luogo diverso dalla predetta casa familiare entro 30 giorni dal deposito del ricorso;
3. Vista la maggiore età di e , il padre vedrà e frequenterà le figlie quando Persona_1 Per_2 lo vorrà, in Italia o anche all'estero, previo accordo diretto con queste ultime;
4. A far data dal mese di agosto 2024, il padre è tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie e maggiorenni ma ancora economicamente non autosufficienti, Persona_1 Per_2 versando a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente del destinatario entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 1.050,00 (euro millecinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT (prima rivalutazione ad agosto 2025), come segue: 4.1. € 600,00 (euro seicento/00), da rivalutarsi annualmente come sopra indicato, saranno versati dal Signor alla Dott.ssa (IBAN CP_1 Parte_1
[...]) per il mantenimento ordinario di nonché di Per_2 nei periodi in cui quest'ultima rientra dalla Svizzera ove si trova per ragioni Persona_1 di studio;
4.2. € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente come sopra indicato, saranno versate dal Signor direttamente alla figlia (IBAN CP_1 Persona_1
IT03B0627001600CC0960224784) a copertura della quota di competenza paterna (50%) delle spese che la stessa sostiene a Lugano dove studia (affitto della stanza in condivisione, utenze, alimentari, abbigliamento, trasferimenti ecc.). 4bis Fintanto che il Sig. , per fatti a sé non imputabili, non avrà un reddito e/o non entrerà nella CP_1 completa disponibilità dei beni oggetto del Lascito Ereditario di cui alla premessa i) - terzo punto elenco del ricorso (da intendersi integralmente richiamata) all'esito del procedimento giudiziale pendente in
Canada di cui alla medesima premessa e comunque, al più tardi, fino al 30 giugno 2027, la Dott.ssa anticiperà gli importi dovuti dal medesimo a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 delle figlie: detti importi, maggiorati di interessi, verranno successivamente rimborsati dal Sig.
alla Dott.ssa nel momento in cui percepirà un reddito e/o non appena lo CP_1 Parte_1 stesso entrerà nel possesso dell'eredità ricevuta e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2027: pertanto, il Sig. si obbliga a tenere costantemente aggiornata la Dott.ssa sulla CP_1 Parte_1 propria disponibilità economico-finanziaria e, in ogni caso, sull'andamento del procedimento giudiziale sul Lascito Ereditario pendente in Canada.
5. Inoltre, il padre, che con la sottoscrizione della presente conferma di autorizzare espressamente le figlie a continuare, fino a completamento, il percorso universitario e/o musicale intrapreso dalle stesse nonché a seguire/partecipare a tutte le Accademie/Masterclass/Concorsi musicali dalle stesse di volta in volta scelti, continuerà a contribuire in misura pari al 50% a tutte le spese straordinarie per le figlie secondo le “linee guida per spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Milano. In particolare e tra l'altro, ma senza che ciò possa costituire una limitazione, il padre si impegna a farsi carico (a seconda dell'accordo raggiunto direttamente tra i genitori, mediante pagamento diretto all'ente creditore ovvero rimborsandoli a mezzo bonifico bancario alla Dott.ssa a fronte della presentazione dei relativi giustificativi di spesa) di quanto segue: Parte_1
5.1. 50% delle spese universitarie delle figlie sino al completamento, da considerarsi sin d'ora autorizzate;
5.2. 50% delle spese per le lezioni di violino di , da considerarsi sin d'ora autorizzate;
Per_2
5.3. 50% delle spese per le Accademie/Masterclass/Concorsi scelti dalle figlie nonché delle spese accessorie (alloggio, trasporti, vitto ecc.), da considerarsi sin d'ora autorizzate: fermo che, in relazione alle spese straordinarie di cui al presente art. 5.3, l'obbligo del padre, nel complesso e per entrambe le figlie, non potrà eccedere gli € 4.500/anno; 5.4. 50% delle spese sanitarie, per la parte non coperta dall'assicurazione della Dott.ssa ; Parte_1
5.5. 50% delle spese per lo psicologo delle figlie;
5.6. 50% delle spese per l'acquisto di occhiali da vista per le figlie;
5.7. 50% delle spese odontoiatriche delle ragazze anche presso strutture private;
5.8. 50% delle spese sportive delle ragazze;
5.9. 50% delle spese delle vacanze che le ragazze trascorreranno senza la presenza di almeno uno dei genitori;
ciò, restando espressamente inteso che ciascun genitore terrà a proprio esclusivo ed integrale carico le spese relative alle vacanze che una o entrambe le figlie trascorreranno con lui/lei in Italia o all'estero.
6. Al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici e patrimoniali conseguenti al matrimonio, all'intercorsa convivenza coniugale ed alla separazione personale tra i coniugi, e dunque, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi convengono quanto segue.
6.1. A) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione ciascuno dei genitori, personalmente o tramite procuratore speciale all'uopo nominato, trasferirà a titolo gratuito le proprie quote della proprietà indivisa dei seguenti immobili, liberi da pesi e gravami:
• la (con quanto l'arreda), come definita nel ricorso, sita in Parte_2
DI (BI) e distinta a catasto come segue:
➢ Catasto Fabbricati: Foglio 10 Particella 248 Sub. 1 e Foglio 501 Particella 93 Sub. 1
➢ Catasto Terreni: Foglio 10 Part 247 e 248
• gli Immobili di DI, come definiti nel ricorso, tutti siti in DI (BI) e segnatamente:
➢ prato classe 3 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 4 Particella 12); ➢ bosco ceduo classe 2 in DI (BI) (Catasto Terreni: Foglio 19 Particella 71);
➢ prato classe 3 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 11 Part 168);
➢ bosco ceduo classe 1 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 12 Particella 244;
➢ bosco ceduo classe 2 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 11 Particella 163;
➢ prato classe 2 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 4 Part 11;
➢ bosco ceduo classe 2 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 11 Particella 116;
➢ bosco ceduo classe 2 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 8 Particella 257;
➢ prato classe 1 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 10 Part 158;
• il Bosco 18_21 DI, come definito nel ricorso, sito in DI (BI) e distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 18 Particella 21 ad e le quali pertanto diverranno titolari in ragione del 50% Persona_1 Per_2 ciascuna della piena proprietà indivisa della (e di quanto l'arreda) e Parte_2 degli Immobili di DI nonché della quota pari al 50% della proprietà del Bosco 18_21 DI. B) La scelta del Notaio per la formalizzazione della cessione di cui al comma che precede verrà effettuata dai genitori di comune accordo prima del deposito del presente ricorso, e le spese, competenze ed oneri notarili, nonché le eventuali imposte e le tasse relativi agli atti di disposizione di cui al comma che precede saranno poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, godendo ciascuno in tale misura degli eventuali benefici fiscali derivanti dal fatto che detti atti di disposizione saranno posti in essere in esecuzione di una sentenza di separazione che recepisce l'accordo dei coniugi, secondo quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154/1999; resta inteso che la Dott.ssa Parte_1 anticiperà al Notaio quanto dovuto a titolo di spese, competenze, oneri ed eventuali imposte e tasse dal Sig. , il quale si impegna a rimborsarla non appena entrerà in possesso CP_1 dei beni oggetto del Lascito Ereditario e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2027. C) Contestualmente alla cessione alle figlie della proprietà della (e di Parte_2 quanto l'arreda), degli Immobili di DI e del 50% del Bosco 18_21 DI di cui ai precedenti commi del presente art. 6.1, la Dott.ssa cederà alle figlie, Parte_1 sempre in ragione del 50% ciascuna, tutti i residui benefici fiscali derivanti dalla ristrutturazione della medesima , ed il padre rinuncerà espressamente Parte_2 ad avanzare nei confronti della Dott.ssa e/o delle figlie qualsivoglia Parte_1 pretesa al riguardo: della cessione alle figlie dei benefici fiscali da parte della madre e della rinuncia del padre nei confronti della madre e/o delle figlie a qualsivoglia pretesa al riguardo dovrà darsi atto nell'atto notarile. D) I genitori concorderanno direttamente con e il termine entro Persona_1 Per_2
i quali dovranno asportare dalla i loro beni personali (dovendosi Parte_2 ritenere esclusi gli esistenti arredi e corredi della che saranno trasferiti Parte_2 alle ragazze per effetto della cessione di cui alla precedente lettera A) del presente articolo).
6.2. il Signor si impegna a corrispondere alla Dott.ssa , nel momento in cui CP_1 Parte_1 entrerà in possesso dei beni oggetto del Lascito Ereditario e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2027: 6.2.1 l'importo di € 8.500,00, non produttivo di interessi, a saldo e stralcio di quanto da quest'ultima speso per l'acquisto dell'autovettura Fiat Tipo 1.4 Lounge – 5 porte targata FS175RX poi intestata al medesimo Sig. ; fermo restando in capo al CP_1
Sig. l'obbligo di far fronte agli obblighi assicurativi ed ai relativi obblighi di CP_1 pagamento nei confronti della Compagnia assicurativa, nonché a tutti gli ulteriori obblighi di legge relativi a tale autovettura;
6.2.2 i seguenti importi, tutti maggiorati di interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, al netto di quanto eventualmente già pagato nelle more dal medesimo Sig. per tali CP_1 titoli: a) il 50% dell'IMU che la medesima Dott.ssa , anche nell'interesse del Parte_1 medesimo Sig. , ha versato nell'anno 2023 per la CP_1 Parte_2
(totale € 688, quota a carico di ciascun comproprietario € 344,00); b) il 50% della TARI che la medesima Dott.ssa , anche nell'interesse del Parte_1 medesimo Sig. , ha versato nell'anno 2023 per la CP_1 Parte_2
(totale annuo € 88,00, quota a carico del Sig. € 44,00); CP_1
c) il 50% delle spese assicurative della casa di DI sostenute dalla Dott.ssa per l'anno 2023-2024 (totale € 563,76, quota a carico del Sig. Parte_1 CP_1
€ 281,88); d) il 100% (pari ad € 1.106,00) delle spese sostenute dalla Dott.ssa per Parte_1 la copertura assicurativa dell'autovettura Fiat Tipo 1.4 Lounge – 5 porte targata FS175RX intestata al medesimo Sig. per l'annualità 18 dicembre 2023-18 CP_1 dicembre 2024; e) il 100% delle somme (nel complesso pari ad € 353,40) che la Dott.ssa Parte_1 ha versato al fisco per conto del Sig. nel 2023 (relativamente agli anni CP_1 fiscali 2022 e 2023 ovvero anticipate sul 2024 e fino al deposito del ricorso congiunto per separazione e divorzio); g) il 100% (pari ad € 800,56) di quanto pagato dalla Dott.ssa al Parte_1 commercialista di fiducia del Sig. per gli adempimenti fiscali da CP_1 quest'ultimo svolti nel 2023 e nel corrente anno nell'interesse del medesimo Sig;
CP_1
6.2.3 i seguenti ulteriori importi, maggiorati di interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, al netto di quanto eventualmente pagato nelle more dal medesimo Sig. per tali CP_1 titoli: a) il 50% di quanto eventualmente pagato dalla Dott.ssa per l'IMU della Parte_1
(la cui documentazione sarà opportunamente condivisa con Parte_2 il Sig. dalla Dott.ssa ovvero dalle figlie) nel periodo CP_1 Parte_1 intercorrente tra l'1/01/2024 e la formalizzazione del trasferimento di cui al precedente art. 6.1, dedotto quanto già eventualmente pagato dal Sig. ; CP_1
b) il 50% della TARI (la cui documentazione sarà opportunamente condivisa con il Sig. dalla Dott.ssa ovvero dalle figlie per la Casa di CP_1 Parte_1
DI dovuta per il periodo intercorrente tra l'1/01/2024 e la formalizzazione del trasferimento di cui al precedente art. 6.1, dedotto quanto eventualmente già pagato dal Sig. ; CP_1
c) il 50% delle spese sostenute dalla Dott.ssa per la copertura Parte_1 assicurativa della nel periodo intercorrente tra il rinnovo Parte_2 annuale della polizza (marzo 2024) e la medesima formalizzazione della cessione di cui al precedente art. 6.1 (premio mensile € 46,99 di cui, a carico di ciascun coniuge, € 23,49); d) il 50% delle spese straordinarie e delle utenze della nel Parte_2 periodo intercorrente tra il 1 agosto 2024 e la formalizzazione della cessione di cui al precedente art. 6.1 (come da dettaglio inviato periodicamente dalla Dott.ssa al Sig. ); Parte_1 CP_1
e) il 100% delle somme che la Dott.ssa dovesse versare al fisco in vece Parte_1 del Sig. , anche mediante compensazione, prima dell'ultimo in ordine di CP_1 tempo dei trasferimenti di cui ai precedenti art.
6.1 e art.
6.2.1. f) quanto eventualmente pagato dalla Dott.ssa a far data dall'agosto Parte_1
2024 quale anticipo della quota di spettanza del Sig. per le spese CP_1 straordinarie relative alle figlie di cui al precedente art. 5. 7. La Dott.ssa e il Signor si danno reciprocamente atto Parte_1 Controparte_1 che, con l'esatto adempimento di quanto previsto al precedente art. 6, gli stessi avranno definitivamente regolato ogni e qualsivoglia reciproco rapporto economico-patrimoniale tra loro e pertanto, a fronte del richiamato esatto adempimento di quanto previsto al precedente art. 6, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in DI (BI) in data 28 agosto 1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (BI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della casus sul ruolo del Giudice Delegato dr. Laura Maria Cosmai .
Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Presidente Del: Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Del. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino/a: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca M.M. Breveglieri ( ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a PR RG (CANADA) il 19 marzo 1961 cittadino/a: Italo-Canadese Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Paola Orsola Giuseppina Lavagnoli ( ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in DI (BI) (Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 1999) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
• , nata a [...] il [...], cittadina Italo-canadese, Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
• nata in [...] il 1° febbraio 2003, cittadina italo-canadese, Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 giugno contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, richiamate espressamente ed integralmente le premesse di cui al ricorso, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La Dott.ssa continuerà ad abitare presso la casa di (20126) Milano, Via F.lli Bressan Parte_1
n. 12, a lei concessa in comodato con onere di contribuzione alle spese dalla propria sorella, presso la quale le figlie e manterranno la propria residenza Persona_1 Per_2 anagrafica;
il padre trasferirà la propria residenza in luogo diverso dalla predetta casa familiare entro 30 giorni dal deposito del ricorso;
3. Vista la maggiore età di e , il padre vedrà e frequenterà le figlie quando Persona_1 Per_2 lo vorrà, in Italia o anche all'estero, previo accordo diretto con queste ultime;
4. A far data dal mese di agosto 2024, il padre è tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie e maggiorenni ma ancora economicamente non autosufficienti, Persona_1 Per_2 versando a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente del destinatario entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 1.050,00 (euro millecinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT (prima rivalutazione ad agosto 2025), come segue: 4.1. € 600,00 (euro seicento/00), da rivalutarsi annualmente come sopra indicato, saranno versati dal Signor alla Dott.ssa (IBAN CP_1 Parte_1
[...]) per il mantenimento ordinario di nonché di Per_2 nei periodi in cui quest'ultima rientra dalla Svizzera ove si trova per ragioni Persona_1 di studio;
4.2. € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente come sopra indicato, saranno versate dal Signor direttamente alla figlia (IBAN CP_1 Persona_1
IT03B0627001600CC0960224784) a copertura della quota di competenza paterna (50%) delle spese che la stessa sostiene a Lugano dove studia (affitto della stanza in condivisione, utenze, alimentari, abbigliamento, trasferimenti ecc.). 4bis Fintanto che il Sig. , per fatti a sé non imputabili, non avrà un reddito e/o non entrerà nella CP_1 completa disponibilità dei beni oggetto del Lascito Ereditario di cui alla premessa i) - terzo punto elenco del ricorso (da intendersi integralmente richiamata) all'esito del procedimento giudiziale pendente in
Canada di cui alla medesima premessa e comunque, al più tardi, fino al 30 giugno 2027, la Dott.ssa anticiperà gli importi dovuti dal medesimo a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 delle figlie: detti importi, maggiorati di interessi, verranno successivamente rimborsati dal Sig.
alla Dott.ssa nel momento in cui percepirà un reddito e/o non appena lo CP_1 Parte_1 stesso entrerà nel possesso dell'eredità ricevuta e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2027: pertanto, il Sig. si obbliga a tenere costantemente aggiornata la Dott.ssa sulla CP_1 Parte_1 propria disponibilità economico-finanziaria e, in ogni caso, sull'andamento del procedimento giudiziale sul Lascito Ereditario pendente in Canada.
5. Inoltre, il padre, che con la sottoscrizione della presente conferma di autorizzare espressamente le figlie a continuare, fino a completamento, il percorso universitario e/o musicale intrapreso dalle stesse nonché a seguire/partecipare a tutte le Accademie/Masterclass/Concorsi musicali dalle stesse di volta in volta scelti, continuerà a contribuire in misura pari al 50% a tutte le spese straordinarie per le figlie secondo le “linee guida per spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Milano. In particolare e tra l'altro, ma senza che ciò possa costituire una limitazione, il padre si impegna a farsi carico (a seconda dell'accordo raggiunto direttamente tra i genitori, mediante pagamento diretto all'ente creditore ovvero rimborsandoli a mezzo bonifico bancario alla Dott.ssa a fronte della presentazione dei relativi giustificativi di spesa) di quanto segue: Parte_1
5.1. 50% delle spese universitarie delle figlie sino al completamento, da considerarsi sin d'ora autorizzate;
5.2. 50% delle spese per le lezioni di violino di , da considerarsi sin d'ora autorizzate;
Per_2
5.3. 50% delle spese per le Accademie/Masterclass/Concorsi scelti dalle figlie nonché delle spese accessorie (alloggio, trasporti, vitto ecc.), da considerarsi sin d'ora autorizzate: fermo che, in relazione alle spese straordinarie di cui al presente art. 5.3, l'obbligo del padre, nel complesso e per entrambe le figlie, non potrà eccedere gli € 4.500/anno; 5.4. 50% delle spese sanitarie, per la parte non coperta dall'assicurazione della Dott.ssa ; Parte_1
5.5. 50% delle spese per lo psicologo delle figlie;
5.6. 50% delle spese per l'acquisto di occhiali da vista per le figlie;
5.7. 50% delle spese odontoiatriche delle ragazze anche presso strutture private;
5.8. 50% delle spese sportive delle ragazze;
5.9. 50% delle spese delle vacanze che le ragazze trascorreranno senza la presenza di almeno uno dei genitori;
ciò, restando espressamente inteso che ciascun genitore terrà a proprio esclusivo ed integrale carico le spese relative alle vacanze che una o entrambe le figlie trascorreranno con lui/lei in Italia o all'estero.
6. Al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici e patrimoniali conseguenti al matrimonio, all'intercorsa convivenza coniugale ed alla separazione personale tra i coniugi, e dunque, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi convengono quanto segue.
6.1. A) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione ciascuno dei genitori, personalmente o tramite procuratore speciale all'uopo nominato, trasferirà a titolo gratuito le proprie quote della proprietà indivisa dei seguenti immobili, liberi da pesi e gravami:
• la (con quanto l'arreda), come definita nel ricorso, sita in Parte_2
DI (BI) e distinta a catasto come segue:
➢ Catasto Fabbricati: Foglio 10 Particella 248 Sub. 1 e Foglio 501 Particella 93 Sub. 1
➢ Catasto Terreni: Foglio 10 Part 247 e 248
• gli Immobili di DI, come definiti nel ricorso, tutti siti in DI (BI) e segnatamente:
➢ prato classe 3 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 4 Particella 12); ➢ bosco ceduo classe 2 in DI (BI) (Catasto Terreni: Foglio 19 Particella 71);
➢ prato classe 3 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 11 Part 168);
➢ bosco ceduo classe 1 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 12 Particella 244;
➢ bosco ceduo classe 2 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 11 Particella 163;
➢ prato classe 2 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 4 Part 11;
➢ bosco ceduo classe 2 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 11 Particella 116;
➢ bosco ceduo classe 2 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 8 Particella 257;
➢ prato classe 1 distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 10 Part 158;
• il Bosco 18_21 DI, come definito nel ricorso, sito in DI (BI) e distinto al Catasto Terreni come segue: Foglio 18 Particella 21 ad e le quali pertanto diverranno titolari in ragione del 50% Persona_1 Per_2 ciascuna della piena proprietà indivisa della (e di quanto l'arreda) e Parte_2 degli Immobili di DI nonché della quota pari al 50% della proprietà del Bosco 18_21 DI. B) La scelta del Notaio per la formalizzazione della cessione di cui al comma che precede verrà effettuata dai genitori di comune accordo prima del deposito del presente ricorso, e le spese, competenze ed oneri notarili, nonché le eventuali imposte e le tasse relativi agli atti di disposizione di cui al comma che precede saranno poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, godendo ciascuno in tale misura degli eventuali benefici fiscali derivanti dal fatto che detti atti di disposizione saranno posti in essere in esecuzione di una sentenza di separazione che recepisce l'accordo dei coniugi, secondo quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154/1999; resta inteso che la Dott.ssa Parte_1 anticiperà al Notaio quanto dovuto a titolo di spese, competenze, oneri ed eventuali imposte e tasse dal Sig. , il quale si impegna a rimborsarla non appena entrerà in possesso CP_1 dei beni oggetto del Lascito Ereditario e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2027. C) Contestualmente alla cessione alle figlie della proprietà della (e di Parte_2 quanto l'arreda), degli Immobili di DI e del 50% del Bosco 18_21 DI di cui ai precedenti commi del presente art. 6.1, la Dott.ssa cederà alle figlie, Parte_1 sempre in ragione del 50% ciascuna, tutti i residui benefici fiscali derivanti dalla ristrutturazione della medesima , ed il padre rinuncerà espressamente Parte_2 ad avanzare nei confronti della Dott.ssa e/o delle figlie qualsivoglia Parte_1 pretesa al riguardo: della cessione alle figlie dei benefici fiscali da parte della madre e della rinuncia del padre nei confronti della madre e/o delle figlie a qualsivoglia pretesa al riguardo dovrà darsi atto nell'atto notarile. D) I genitori concorderanno direttamente con e il termine entro Persona_1 Per_2
i quali dovranno asportare dalla i loro beni personali (dovendosi Parte_2 ritenere esclusi gli esistenti arredi e corredi della che saranno trasferiti Parte_2 alle ragazze per effetto della cessione di cui alla precedente lettera A) del presente articolo).
6.2. il Signor si impegna a corrispondere alla Dott.ssa , nel momento in cui CP_1 Parte_1 entrerà in possesso dei beni oggetto del Lascito Ereditario e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2027: 6.2.1 l'importo di € 8.500,00, non produttivo di interessi, a saldo e stralcio di quanto da quest'ultima speso per l'acquisto dell'autovettura Fiat Tipo 1.4 Lounge – 5 porte targata FS175RX poi intestata al medesimo Sig. ; fermo restando in capo al CP_1
Sig. l'obbligo di far fronte agli obblighi assicurativi ed ai relativi obblighi di CP_1 pagamento nei confronti della Compagnia assicurativa, nonché a tutti gli ulteriori obblighi di legge relativi a tale autovettura;
6.2.2 i seguenti importi, tutti maggiorati di interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, al netto di quanto eventualmente già pagato nelle more dal medesimo Sig. per tali CP_1 titoli: a) il 50% dell'IMU che la medesima Dott.ssa , anche nell'interesse del Parte_1 medesimo Sig. , ha versato nell'anno 2023 per la CP_1 Parte_2
(totale € 688, quota a carico di ciascun comproprietario € 344,00); b) il 50% della TARI che la medesima Dott.ssa , anche nell'interesse del Parte_1 medesimo Sig. , ha versato nell'anno 2023 per la CP_1 Parte_2
(totale annuo € 88,00, quota a carico del Sig. € 44,00); CP_1
c) il 50% delle spese assicurative della casa di DI sostenute dalla Dott.ssa per l'anno 2023-2024 (totale € 563,76, quota a carico del Sig. Parte_1 CP_1
€ 281,88); d) il 100% (pari ad € 1.106,00) delle spese sostenute dalla Dott.ssa per Parte_1 la copertura assicurativa dell'autovettura Fiat Tipo 1.4 Lounge – 5 porte targata FS175RX intestata al medesimo Sig. per l'annualità 18 dicembre 2023-18 CP_1 dicembre 2024; e) il 100% delle somme (nel complesso pari ad € 353,40) che la Dott.ssa Parte_1 ha versato al fisco per conto del Sig. nel 2023 (relativamente agli anni CP_1 fiscali 2022 e 2023 ovvero anticipate sul 2024 e fino al deposito del ricorso congiunto per separazione e divorzio); g) il 100% (pari ad € 800,56) di quanto pagato dalla Dott.ssa al Parte_1 commercialista di fiducia del Sig. per gli adempimenti fiscali da CP_1 quest'ultimo svolti nel 2023 e nel corrente anno nell'interesse del medesimo Sig;
CP_1
6.2.3 i seguenti ulteriori importi, maggiorati di interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, al netto di quanto eventualmente pagato nelle more dal medesimo Sig. per tali CP_1 titoli: a) il 50% di quanto eventualmente pagato dalla Dott.ssa per l'IMU della Parte_1
(la cui documentazione sarà opportunamente condivisa con Parte_2 il Sig. dalla Dott.ssa ovvero dalle figlie) nel periodo CP_1 Parte_1 intercorrente tra l'1/01/2024 e la formalizzazione del trasferimento di cui al precedente art. 6.1, dedotto quanto già eventualmente pagato dal Sig. ; CP_1
b) il 50% della TARI (la cui documentazione sarà opportunamente condivisa con il Sig. dalla Dott.ssa ovvero dalle figlie per la Casa di CP_1 Parte_1
DI dovuta per il periodo intercorrente tra l'1/01/2024 e la formalizzazione del trasferimento di cui al precedente art. 6.1, dedotto quanto eventualmente già pagato dal Sig. ; CP_1
c) il 50% delle spese sostenute dalla Dott.ssa per la copertura Parte_1 assicurativa della nel periodo intercorrente tra il rinnovo Parte_2 annuale della polizza (marzo 2024) e la medesima formalizzazione della cessione di cui al precedente art. 6.1 (premio mensile € 46,99 di cui, a carico di ciascun coniuge, € 23,49); d) il 50% delle spese straordinarie e delle utenze della nel Parte_2 periodo intercorrente tra il 1 agosto 2024 e la formalizzazione della cessione di cui al precedente art. 6.1 (come da dettaglio inviato periodicamente dalla Dott.ssa al Sig. ); Parte_1 CP_1
e) il 100% delle somme che la Dott.ssa dovesse versare al fisco in vece Parte_1 del Sig. , anche mediante compensazione, prima dell'ultimo in ordine di CP_1 tempo dei trasferimenti di cui ai precedenti art.
6.1 e art.
6.2.1. f) quanto eventualmente pagato dalla Dott.ssa a far data dall'agosto Parte_1
2024 quale anticipo della quota di spettanza del Sig. per le spese CP_1 straordinarie relative alle figlie di cui al precedente art. 5. 7. La Dott.ssa e il Signor si danno reciprocamente atto Parte_1 Controparte_1 che, con l'esatto adempimento di quanto previsto al precedente art. 6, gli stessi avranno definitivamente regolato ogni e qualsivoglia reciproco rapporto economico-patrimoniale tra loro e pertanto, a fronte del richiamato esatto adempimento di quanto previsto al precedente art. 6, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in DI (BI) in data 28 agosto 1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (BI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della casus sul ruolo del Giudice Delegato dr. Laura Maria Cosmai .
Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Presidente Del: Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG