Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 03/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9022/2022 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.PELLEGRINI PASQUALE Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv LELLA LOREDANA giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni per demansionamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 26.8.2022, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato per la con la qualifica di operatore di 2°livello, esponeva di CP_1 aver subito nel corso degli anni un demansionamento professionale. Affermava infatti che dal 2004 aveva subito un demansionamento in quanto era stato addetto alle pulizie in luogo delle mansioni di addetto alla reception per le quali era stato assunto.
Lamentava poi che lo svolgimento di tali mansioni gli avevano causato una malattia professionale.
Si costituiva in giudizio la che contestava in fatto e diritto quanto CP_2 sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare deve evidenziarsi che quanto all'accertamento della causalità tra la patologia lamentata dal ricorrente e le mansioni svolte al fine di una successiva azione risarcitoria, si deve ribadire e confermare quanto statuito con ordinanza del 5.6.2023 in merito all'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento del danno.
Quanto al lamentato demansionamento, si osserva.
Va evidenziato che il nuovo testo dell'art. 2103 comma 1° cod. civ., così come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 81/2015,norma che trova certamente applicazione anche rispetto ai rapporti di lavoro già in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilisce infatti che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Ne deriva che, per tutti i lavoratori, al concetto di equivalenza” delle mansioni si
è sostituta oggi, come parametro di valutazione della legittimità del comportamento datoriale, la pura e semplice riconducibilità delle stesse al medesimo livello d'inquadramento.
Per cui è oggi legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente (come ritenuto in passato)” (cfr. in tal senso, Trib. Roma 30 settembre 2015). La ratio della norma è quella di individuare e regolare i limiti all'esercizio del potere unilaterale del datore di lavoro di ius variandi rispetto alle mansioni di assunzione o alle ultime svolte. Sulla base di tale funzione, il legislatore stabilisce un principio di fungibilità delle mansioni che siano riconducibili "allo stesso livello e categoria legale". L'uso della congiunzione "e" sta solo a significare che, qualora il ccnl articoli una medesima categoria legale in più livelli, lo ius variandi è legittimamente esercitato ai sensi del co. 1 solo se le nuove mansioni appartengano, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti (cfr. da ultimo Cass.
n.11870/24).
Si è precisato che la nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro, sicchè, a fronte di un'equivalenza sul piano contrattuale, una dequalificazione è ipotizzabile solo qualora la nuova assegnazione comporti un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa (cfr. Cass. n.32592/18).
E' principio consolidato che il demansionamento costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del relativo regime probatorio: pertanto sul datore di lavoro incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o dimostrando la mancanza del demansionamento, oppure provando che l'adibizione a mansioni inferiori è giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il lavoratore, a sua volta, dovrà dimostrare il demansionamento subìto (cfr. Cass. n.48/24).
L'istruttoria svolta ha evidenziato che non vi sia stato demansionamento da parte della convenuta. E difatti tutti i testi escussi hanno confermato che il ricorrente, addetto al servizio di portierato presso la CO, era stato sorpreso a dormire nel gabbiotto presso la sede dell'CO di Santa Caterina in Bari.
Ne era derivato il non gradimento della CO alla permanenza del Pt_1 nei locali aziendali.
I testi hanno inoltre riferito che il servizio di portierato presso la CO era cessato in quanto la società lo aveva disdettato.
In seguito a quanto accaduto, la resistente aveva poi proposto al Pt_1
l'assegnazione alle mansioni di operaio pulitore e tale proposta era stata accettata dal ricorrente che aveva così iniziato a svolgere le nuove mansioni presso le sedi dove la resistente effettuava il servizio di pulizia.
Tanto premesso, deve evidenziarsi da subito che le nuove mansioni di addetto alle pulizie rientrano nel secondo livello goduto dal ricorrente. E difatti in tale livello rientrano tanto il profilo due (custode, guardiano, receptionist) che il profilo uno (lavoratori che eseguono pulizie e manutenzione-pulitori).
Ne deriva che non vi è stato alcun declassamento in quanto il ricorrente ha mantenuto il proprio livello di inquadramento ed ha ovviamente mantenuto il proprio livello retributivo. Ma vi è di più. L'istruttoria ha confermato che la scelta datoriale era obbligata.
Va infatti evidenziato che da un lato la committente (CO) aveva manifestato il mancato gradimento ala permanenza del ricorrente nei locali aziendali dopo che rara stato rinvenuto a dormire durante il proprio turno di guardiania, dall'altro che la dopo poco ha perso l'appalto di guardiania. CP_1
La convenuta, pertanto, ha proposto l'assegnazione delle nuove mansioni anche al fine di evitare la cessazione del rapporto di lavoro.
Tale proposta è stata accettata dal ricorrente che non ha manifestato alcun dissenso.
Va allora ritenuto che la convenuta ha adempiuto al proprio onere probatorio dimostrando l'assenza di demansionamento e che, inoltre, il mutamento di mansioni è stato concordato e allo stesso tempo necessitato per conservare il posto di lavoro de EF. E difatti, sia per ragioni soggettive legate al mancato gradimento di costui espresso dalla committente, sia per ragioni oggettive legate alla perdita del servizio di guardiania da parte della convenuta, sarebbe stato difficile mantenere in essere il rapporto di lavoro.
Il ricorrente, d'altro canto, oltre ad aver accettato tale proposta, si ribadisce non dequalificante in quanto rientrante nel medesimo livello contrattuale posseduto, non ha fornito alcun elemento da cui potere desumere l'esistenza di un demansionamento;
non può infatti rinvenirsi tale nozione nel semplice mutamento di mansioni all'interno dello stesso livello di inquadramento.
Il ricorso va dunque respinto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto NZ , Pt_1 nei confronti .A. LI , così provvede: CP_3
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in €2.650,00, accessori come per legge.
Bari,03/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi