Articolo 71 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 70Articolo 72
Versione
1 gennaio 1992
Art. 71. (Conversione del pignoramento) 1. L' articolo 495 del codice di procedura civile e' sostuito dal seguente:
"Art. 495 - (Conversione del pignoramento) - In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignoranete e dei creditori intervenuti.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilita', la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma e' depositata dal cancelliere presso un Istituto di Credito, indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato e determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione sentite le parti.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.
L'istanza puo' essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilita'".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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