Art. 13. (Conferimento dell'incarico)
L'incarico e' conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Il medico al quale e' stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.
Qualora gli idonei non accettino o non prendano possesso dell'incarico il Ministro per la grazia e giustizia provvede a norma dell'articolo 4, comma secondo.
L'incarico decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presa di possesso.
L'incarico e' conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Il medico al quale e' stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.
Qualora gli idonei non accettino o non prendano possesso dell'incarico il Ministro per la grazia e giustizia provvede a norma dell'articolo 4, comma secondo.
L'incarico decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presa di possesso.