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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/11/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 6.5.2024, da
1) Parte_1
nato a [...], il [...] cittadino italiano, codice fiscale: CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Luigi Carlo Cardillo contro
2) Controparte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana, codice fiscale: CodiceFiscale_2
residente in [...] piazza Cavour 8 con l'Avv. Susanna Mauri
e con
1 3) L'Avv. Valeria Ratto, curatore speciale dei minori ed Per_1 Persona_2
lette le note con le precisazioni congiunte concordate tra le parti sopraindicate, volte a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F.: Controparte_2 [...]
C.F._3
2) nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F.: Persona_2 [...]
C.F._4
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
A. Confermare l'affidamento condiviso dei minori.
B. Confermare il collocamento alternato dei minori con frequentazioni paritetiche presso ciascun genitore, che tengano conto dei turni del SI. e residenza Per_2 anagrafica dei minori presso l'ex casa familiare sita in Cabiate (CO) piazza Cavour
8.
C. Confermare che le frequentazioni genitori/figli avverranno secondo le indicazioni contenute nella CTU a firma della Dr.ssa dell'8.2.2025, qui riportate: Per_3
Settimana 1: turni mattina del signor PA - Lunedì/giovedì: la mamma accompagna i figli a scuola;
il padre prende i figli all'uscita da scuola e li tiene con sé fino al giovedì mattina.
- Giovedì/venerdì: all'uscita da scuola, i figli trascorreranno il pomeriggio con la madre, che li accompagnerà a scuola il venerdì mattina;
- Venerdì/sabato/domenica: fine settimana di competenza del padre. Settimana 2: turni pomeridiani del signor - Per_2
Lunedì: il padre accompagna i bambini a scuola;
la madre prende i figli all'uscita da scuola e li tiene con sé fino al lunedì successivo, con accompagnamento a scuola. - Nella settimana 2, la madre si occuperà portare i figli a casa del padre per le ore
2
7.30 e accompagnarli a scuola il mercoledì e venerdì mattina. O di tenerli sino alle ore 13.00 in caso di chiusura scuola o malattia In generale: Il genitore che ha con sé i figli il lunedì mattina, consegnerà al figlio, una volta arrivati a scuola, anche la borsa della ginnastica ed eventuali materiali (libri, peluche) necessari per la settimana di competenza dell'altro genitore. I giorni di malattia dei bambini vengono gestiti dal genitore il cui giorno è di spettanza (rimanendo dal genitore con cui è o dall'altro genitore se lo spostamento
è possibile). Quanto alle vacanze: Rispetto al periodo estivo, entrambi i genitori potrebbero godere di tre settimane di vacanza estiva con i figli (di cui solo due consecutivi). I genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui porteranno con sé i figli in località di vacanza, e concordare in tal senso, entro il 30 marzo di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze Pasquali si propone una suddivisione equilibrata dei tempi di sospensione delle attività scolastiche. Ponti scolastici: seguono i fine settimana di spettanza. Festività natalizie: divise in due periodi, dalla fine della scuola al 30 con un genitore, dal 30 alla ripresa della scuola con
l'altro, alternando di anno in anno. Primo periodo 2025 con la mamma. Nel caso in cui entrambi
i genitori rimangano sul territorio è possibile prevedere che i figli vedano il genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale o il Giorno della Vigilia o di Santo Stefano in modo che entrambi possano vivere lo scambio dei doni con i figli. Quanto alle ricorrenze: Il padre potrà tenere con sé i figli in occasione della festa del papà e del compleanno del padre e la madre in occasione della festa della mamma e del compleanno, indipendentemente dalla regolamentazione.
D. Confermare, a decorrere dal mese di settembre 2024, il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori nei tempi di rispettiva permanenza;
con spese extra, così come individuate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Como, al 50%, mensa scolastica compresa;
con UU (attualmente pari a circa Euro 260,00/mese) al 100% alla SI.ra . I genitori detrarranno in misura del 50% le spese sostenute in favore CP_1
dei figli, fatta eccezione per le spese sostenute in via esclusiva da un solo genitore il quale le detrarrà al 100%.
E. Prendere atto dell'impegno dei genitori a proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità attivato con la Dr.ssa . CP_3
F. Prendere atto che, per il periodo da ottobre 2023 ad agosto 2024, il SI. Per_2
verserà alla SI.ra , a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli CP_1
(le spese extra sono già state divise al 50%), l'importo complessivo di Euro
2.500,00, da pagarsi con rate mensili da Euro 500,00 ciascuna a far data dal mese di ottobre 2025, da corrispondersi entro il 15 del mese, sino al pagamento dell'importo concordato.
3 ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M., ritenuto che la natura congiunta delle richieste e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 7.11.2025 Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 6.5.2024, da
1) Parte_1
nato a [...], il [...] cittadino italiano, codice fiscale: CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Luigi Carlo Cardillo contro
2) Controparte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana, codice fiscale: CodiceFiscale_2
residente in [...] piazza Cavour 8 con l'Avv. Susanna Mauri
e con
1 3) L'Avv. Valeria Ratto, curatore speciale dei minori ed Per_1 Persona_2
lette le note con le precisazioni congiunte concordate tra le parti sopraindicate, volte a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F.: Controparte_2 [...]
C.F._3
2) nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F.: Persona_2 [...]
C.F._4
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
A. Confermare l'affidamento condiviso dei minori.
B. Confermare il collocamento alternato dei minori con frequentazioni paritetiche presso ciascun genitore, che tengano conto dei turni del SI. e residenza Per_2 anagrafica dei minori presso l'ex casa familiare sita in Cabiate (CO) piazza Cavour
8.
C. Confermare che le frequentazioni genitori/figli avverranno secondo le indicazioni contenute nella CTU a firma della Dr.ssa dell'8.2.2025, qui riportate: Per_3
Settimana 1: turni mattina del signor PA - Lunedì/giovedì: la mamma accompagna i figli a scuola;
il padre prende i figli all'uscita da scuola e li tiene con sé fino al giovedì mattina.
- Giovedì/venerdì: all'uscita da scuola, i figli trascorreranno il pomeriggio con la madre, che li accompagnerà a scuola il venerdì mattina;
- Venerdì/sabato/domenica: fine settimana di competenza del padre. Settimana 2: turni pomeridiani del signor - Per_2
Lunedì: il padre accompagna i bambini a scuola;
la madre prende i figli all'uscita da scuola e li tiene con sé fino al lunedì successivo, con accompagnamento a scuola. - Nella settimana 2, la madre si occuperà portare i figli a casa del padre per le ore
2
7.30 e accompagnarli a scuola il mercoledì e venerdì mattina. O di tenerli sino alle ore 13.00 in caso di chiusura scuola o malattia In generale: Il genitore che ha con sé i figli il lunedì mattina, consegnerà al figlio, una volta arrivati a scuola, anche la borsa della ginnastica ed eventuali materiali (libri, peluche) necessari per la settimana di competenza dell'altro genitore. I giorni di malattia dei bambini vengono gestiti dal genitore il cui giorno è di spettanza (rimanendo dal genitore con cui è o dall'altro genitore se lo spostamento
è possibile). Quanto alle vacanze: Rispetto al periodo estivo, entrambi i genitori potrebbero godere di tre settimane di vacanza estiva con i figli (di cui solo due consecutivi). I genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui porteranno con sé i figli in località di vacanza, e concordare in tal senso, entro il 30 marzo di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze Pasquali si propone una suddivisione equilibrata dei tempi di sospensione delle attività scolastiche. Ponti scolastici: seguono i fine settimana di spettanza. Festività natalizie: divise in due periodi, dalla fine della scuola al 30 con un genitore, dal 30 alla ripresa della scuola con
l'altro, alternando di anno in anno. Primo periodo 2025 con la mamma. Nel caso in cui entrambi
i genitori rimangano sul territorio è possibile prevedere che i figli vedano il genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale o il Giorno della Vigilia o di Santo Stefano in modo che entrambi possano vivere lo scambio dei doni con i figli. Quanto alle ricorrenze: Il padre potrà tenere con sé i figli in occasione della festa del papà e del compleanno del padre e la madre in occasione della festa della mamma e del compleanno, indipendentemente dalla regolamentazione.
D. Confermare, a decorrere dal mese di settembre 2024, il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori nei tempi di rispettiva permanenza;
con spese extra, così come individuate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Como, al 50%, mensa scolastica compresa;
con UU (attualmente pari a circa Euro 260,00/mese) al 100% alla SI.ra . I genitori detrarranno in misura del 50% le spese sostenute in favore CP_1
dei figli, fatta eccezione per le spese sostenute in via esclusiva da un solo genitore il quale le detrarrà al 100%.
E. Prendere atto dell'impegno dei genitori a proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità attivato con la Dr.ssa . CP_3
F. Prendere atto che, per il periodo da ottobre 2023 ad agosto 2024, il SI. Per_2
verserà alla SI.ra , a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli CP_1
(le spese extra sono già state divise al 50%), l'importo complessivo di Euro
2.500,00, da pagarsi con rate mensili da Euro 500,00 ciascuna a far data dal mese di ottobre 2025, da corrispondersi entro il 15 del mese, sino al pagamento dell'importo concordato.
3 ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M., ritenuto che la natura congiunta delle richieste e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 7.11.2025 Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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