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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 49/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.a.s. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Carlo Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TPJ - 19000121 0 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite.
Resistente: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio la resistente, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, eccependo che, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, aveva già provveduto all'annullamento dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia convenuta ha tempestivamente proceduto all'annullamento dell'atto in via d'autotutela.
Va perciò dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Come concordato tra le parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 49/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.a.s. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Carlo Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TPJ - 19000121 0 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite.
Resistente: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio la resistente, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, eccependo che, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, aveva già provveduto all'annullamento dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia convenuta ha tempestivamente proceduto all'annullamento dell'atto in via d'autotutela.
Va perciò dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Come concordato tra le parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.