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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/10/2025, n. 13620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13620 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Federica d'Ambrosio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di primo grado iscritto al n. 48123 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, vertente
TRA
CF ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(CF ) rappresentate e difese Parte_2 Parte_3 P.IVA_2 dall'avv. Daniele Fantini (CF ) del Foro di Perugia, giuste procure speciali C.F._1 in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
C.F. rappresentata e difesa CP_1 Parte_4 P.IVA_3 dall'Avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma, giusta procura speciale alle liti in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co I c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 settembre 2025, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società in epigrafe indicata evocava in giudizio la proponendo così opposizione - ex art. 615 c.p.c. - all'atto Controparte_2 di precetto notificatole in data 25.10.2024, con cui la le aveva intimato di pagare la somma di CP_1
€ 655.383,51 oltre accessori ed interessi, di cui € 574.709,81 per rate scadute e capitale residuo ed €
80.673,70 per interessi di mora in forza del contratto di mutuo ipotecario per notar del Per_1
18.6.2004.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice poneva i seguenti motivi: 1) “inesistenza, nell'ambito della cessione in blocco del 04.08.2022” del Controparte_3 contratto di mutuo ipotecario azionato con il precetto oggi opposto;
1) “inidoneità del contratto di mutuo ipotecario 18.06.2004 a costituire valido titolo esecutivo” poiché, nell'ipotesi in cui la somma concessa a mutuo ed acquisita dal mutuatario (tramite accredito su un conto speciale infruttifero), venga successivamente riconsegnata dallo stesso alla banca e costituita in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di determinate condizioni sempre da parte del mutuatario medesimo, benché debba riconoscersi perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
che, quindi, doveva escludersi che un siffatto contratto costituisse, da solo, titolo esecutivo essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. che attestasse l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria;
che il contratto di mutuo del 18.06.2004 conteneva, appunto, la previsione dell'asserito accredito della somma in favore della parte mutuataria, ma difettava un documento attestante l'effettivo svincolo o quietanza della somma mutuata, ovvero la prova della riconsegna definitiva dell'importo mutuato;
2) “nullità della clausola di pattuizione degli interessi per violazione dell'art. 1284 c.c. e degli artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c.. Sulla nullità del mutuo per violazione art. art. 2 lett. a) e art.
3 legge 287/1990. Manipolazione Euribor settembre 2005-maggio 2008”;
3) violazione art. 821 c.c., art. 120 TUB e art. 6 delibera CICR 9/2/00 per omessa pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi” in quanto il piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime composto nel contratto oggetto di causa era contrario alla previsione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 821 c.c., dell'art. 120 TUB e dell'art. 6 della delibera CICR 9/2/00 per come risultante dalla perizia di parte in cui si era dimostrato che erano sempre pagati in anticipo interessi composti che erano poi ulteriormente ripagati come capitale;
che, in forza dell'applicazione del regime semplice di capitalizzazione in sostituzione di quello composto, le somme indebitamente acquisite dalla banca erano pari ad euro 56.946,05, date dal differenziale tra gli interessi pagati in regime di capitalizzazione composta e quelli ricalcolati in regime semplice di capitalizzazione;
4) indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario” Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità dell'opposto precetto, non il riconoscimento delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la la quale deduceva: che, a far Controparte_2 data dal 1.12.2020, la si era scissa in trasferendo a Controparte_4 CP_1 quest'ultima un compendio di attività e passività; che del trasferimento del compendio scisso era stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020; che, in forza della scissione era esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi incluso CP_1 Contr il credito vantato da nei confronti della;
che, ai sensi dell'art. 58 del TUB, i privilegi Parte_1
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Società scissa, conservavano validità in favore della beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità; che non erano incluse nel compendio le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel compendio, originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi Contr posti in essere da anteriormente alla scissione;
che, quindi, non era legittimata passiva in CP_1 Contr ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie di competenza della sola che, a fronte del mancato pagamento delle proprie obbligazioni, l' , con lettera di revoca e messa in mora Pt_5 Contr del 17.11.2023, nella quale aveva dato atto dell'avvenuta scissione del credito da ad
[...]
aveva provveduto all'intimazione di pagamento e revoca degli affidamenti;
che essa CP_2 convenuta aveva notificato l'atto di precetto a mezzo pec in data 25.10.2024, richiedendo il pagamento della somma complessiva di € 655.383,51 = di cui € 574.709,81 per rate scadute e capitale residuo ed € 80.673,70 per interessi di mora. Tanto premesso in fatto, ha specificamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di opposizione e ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'opponente. Con ordinanza del 1.4.2025 il giudice rigettava l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo (contratto di mutuo ipotecario rogito notaio del 18 giugno 2004 (rep. 43788 - racc. Per_1
5451) articolata dall'attore nell'atto introduttivo, ordinanza poi riformata dal Tribunale adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.
Concessi i termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c., depositate queste ultime da entrambe le parti, la causa veniva trattenuta in decisione - ai sensi ex art. 189 c.p.c. – all'udienza del 18.9.2025.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Quanto al primo motivo di opposizione, inerente la dedotta carenza di legittimazione attiva ( rectius titolarità ) di parte opposta, va in primo luogo evidenziato quanto sul punto contenuto nell'ordinanza del 1.4.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
Non solo.
La carenza probatoria valorizzata dal Tribunale in sede di reclamo cede il passo di fronte alla seguente documentazione, prodotta dalla convenuta sin dal primo atto difensivo: il contratto di scissione del 25 novembre 2020 a rogito Notaio dott. rep. n. 39399, racc. Persona_2
n. 20019 (cfr doc. 8 fascicolo di parte convenuta);
- la diffida inviata a mezzo PEC alle debitrici in data 17.11.2023 con espressa informativa Contr dell'operazione di scissione del credito da ad (cfr doc.5 fascicolo di parte convenuta ) CP_1
- la dichiarazione della Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. con la quale si è certificato e confermato che il credito vantato in virtù del contratto di mutuo del 18.06.2004, rientra nell'operazione di scissione summenzionata a favore di (cfr doc. 7 fascicolo di parte convenuta); CP_1
- l'allegato H dell'atto di scissione del 25 novembre 2020, rep. n. 39399 - racc. n. 20019, a rogito
Notaio dott. contenente l'elenco delle posizioni oggetto di scissione, nel quale viene Persona_2 espressamente indicato il numero di ndg Mps 99668264, che come riportato nella dichiarazione di scissione, identifica la posizione oggetto di controversia (cfr doc. 9 fascicolo di parte opposizione a precetto);
- la nota di rinnovo ipotecario relativa al mutuo fondiario del 18.06.2004, a margine dell'ipoteca volontaria iscritta originariamente il 24 giugno 2004 al n. di form. particolare 2678, in danno della e successivamente rinnovata il 15 maggio 2024 al n. 2844 Parte_1 di form. particolare in danno della Gavillaccio di CU RN NI LI & C. S.a.s. (cfr doc.
3 fascicolo di parte convenuta), sui beni immobili di proprietà di quest'ultima società, nelle quale sono stati esplicitamente riportati i passaggi dell'operazione di scissione.
In particolare, tutti gli elementi che precedono certamente costituiscono elementi gravi, precisi e concordati tali da imporre di ritenere presuntivamente provata ex art. 2729 c.c. l'esistenza dei precedenti atti di scissione richiamati nell'atto di scissione del 25.11.2020 rep. N. 39399-racc. n.
20019
Quanto al secondo motivo di opposizione, Il Tribunale non ha motivo di discostarsi dall'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto"
(Cass. sez. un. 06/03/2025, n.5968).
A tanto si aggiunga che, nel caso di specie, risulta per tabulas che la somma erogata dalla banca mutuante sia entrata nella disponibilità della mutuataria. Infatti, dal contenuto del contratto medesimo, emerge che la mutuataria ha rilasciato quietanza a fronte dell'erogazione del finanziamento, quietanza che, costituendo una confessione stragiudiziale, esonera il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice sulla veridicità dei fatti ivi attestati, salvo che il creditore non dimostri, come richiesto dall'art. 2732 c.c., che la stessa è stata rilasciata per errore di fatto o per violenza, evenienza non verificatasi nella fattispecie
Quanto agli altri motivi di opposizione, concernenti tutti le modalità di calcolo degli interessi e il piano di ammortamento, precisandosi che - anche in questo caso - il Tribunale non ha motivo di discostarsi dal più recente e maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo cui:
a) quanto alla pretesa nullità del contratto di mutuo ex art. 1418 c.c. “la determinazione degli interessi in misura superiore al tasso legale deve essere fatta per iscritto, in ossequio a quanto disposto sia dall'art. 1284 comma 3° c.c. (che espressamente prevede che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto), sia dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, il quale sancisce che i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. Tale requisito formale può essere soddisfatto anche “per relationem”, purché sia rispettato il requisito della determinatezza o della determinabilità del tasso pattuito: ciò significa che il tasso deve essere puntualmente specificato oppure determinato attraverso il richiamo a criteri 'prestabiliti' e/o elementi estrinseci oggettivamente individuabili, in modo da evitare scelte discrezionali della Banca contraente. Tali requisiti si possono dire rispettati anche attraverso il richiamo al tasso interbancario Euribor, posto che tale parametro non presenta alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca;
ed ancora, “nel contratto di mutuo, il tasso di interesse annuo nominale può essere indicato con riferimento all'EURIBOR, anche se l'entità di tale indice è soggetto a continue variazioni ed influenzato dal comportamento del sistema bancario. Infatti esso è comunque un indice medio - calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi - diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee, come tale individuabile e verificabile dal mutuatario (cfr., tra le tante, Tribunale Tivoli sez. I, 17/02/2021, Tribunale Palermo sez. V, 24/03/2021, n.1291 Corte appello Venezia sez. I, 20/07/2021, n.2051). Del resto, anche la recente giurisprudenza di legittimità ha escluso la nullità delle clausole che facciano riferimento all'Euribor quale parametro di determinazione della misura di un tasso d'interesse (si veda, sul punto, Cass. n. 12007/2024); b) quanto alla pretesa indeterminatezza del tasso di interesse che detta eccezione è smentita alla luce del contenuto dell'art. 4 del contratto di mutuo concluso tra le parti, che, letto unitamente agli allegati, indica puntualmente le modalità di calcolo degli interessi, corrispettivi e moratori, di modo che non è possibile, nel caso di specie, ritenere sussistente un'ipotesi di indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di mutuo, tant'è che la stessa consulenza di parte opponente (allegato 7) muove da un'analitica comparazione del tasso applicato e di quello che dovrebbe ritenersi lecito secondo la traiettoria argomentativa dell'atto di citazione v. sul punto comunque Cass. n.35079/2024 in cui si è precisato che “Anche le censure prospettate con riguardo al metodo di ammortamento "alla francese", sono da disattendere alla luce di Cass., S.U., n. 15130 del 29/05/2024 secondo cui "[…] il piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".); quanto alla dedotta illegittimità del piano di ammortamento applicato, il Tribunale non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto “ ( tra le tante, Tribunale Palermo sez. V, 10/08/2021, n.3310; Corte appello Venezia sez. II, 25/11/2021, n.2955; Tribunale Livorno sez. I, 13/10/2021, n.794 ).
Alla luce di tutto quanto precede, allora, la domanda attrice va rigettata.
Le spese di lite, comprensive della fase di reclamo, seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di notula, di ufficio, ai sensi del d.m. 55/2014, applicando i valori medi previsti per le controversie di valore pari all'ammontare della ragione di credito fatta valere in giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 48123/2024: rigetta l'opposizione spiegata da e Parte_1
avverso l'atto di Parte_2 Parte_2 Parte_3
precetto notificato in data 25.10.2024; condanna in solido e Parte_1 [...]
al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_3 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese di lite, Controparte_2
comprensive di quelle relative alla fase di reclamo, che si liquidano in euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica d'Ambrosio Minuta del provvedimento redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
LA ST.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Federica d'Ambrosio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di primo grado iscritto al n. 48123 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, vertente
TRA
CF ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(CF ) rappresentate e difese Parte_2 Parte_3 P.IVA_2 dall'avv. Daniele Fantini (CF ) del Foro di Perugia, giuste procure speciali C.F._1 in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
C.F. rappresentata e difesa CP_1 Parte_4 P.IVA_3 dall'Avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma, giusta procura speciale alle liti in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co I c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 settembre 2025, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società in epigrafe indicata evocava in giudizio la proponendo così opposizione - ex art. 615 c.p.c. - all'atto Controparte_2 di precetto notificatole in data 25.10.2024, con cui la le aveva intimato di pagare la somma di CP_1
€ 655.383,51 oltre accessori ed interessi, di cui € 574.709,81 per rate scadute e capitale residuo ed €
80.673,70 per interessi di mora in forza del contratto di mutuo ipotecario per notar del Per_1
18.6.2004.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice poneva i seguenti motivi: 1) “inesistenza, nell'ambito della cessione in blocco del 04.08.2022” del Controparte_3 contratto di mutuo ipotecario azionato con il precetto oggi opposto;
1) “inidoneità del contratto di mutuo ipotecario 18.06.2004 a costituire valido titolo esecutivo” poiché, nell'ipotesi in cui la somma concessa a mutuo ed acquisita dal mutuatario (tramite accredito su un conto speciale infruttifero), venga successivamente riconsegnata dallo stesso alla banca e costituita in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di determinate condizioni sempre da parte del mutuatario medesimo, benché debba riconoscersi perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
che, quindi, doveva escludersi che un siffatto contratto costituisse, da solo, titolo esecutivo essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. che attestasse l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria;
che il contratto di mutuo del 18.06.2004 conteneva, appunto, la previsione dell'asserito accredito della somma in favore della parte mutuataria, ma difettava un documento attestante l'effettivo svincolo o quietanza della somma mutuata, ovvero la prova della riconsegna definitiva dell'importo mutuato;
2) “nullità della clausola di pattuizione degli interessi per violazione dell'art. 1284 c.c. e degli artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c.. Sulla nullità del mutuo per violazione art. art. 2 lett. a) e art.
3 legge 287/1990. Manipolazione Euribor settembre 2005-maggio 2008”;
3) violazione art. 821 c.c., art. 120 TUB e art. 6 delibera CICR 9/2/00 per omessa pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi” in quanto il piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime composto nel contratto oggetto di causa era contrario alla previsione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 821 c.c., dell'art. 120 TUB e dell'art. 6 della delibera CICR 9/2/00 per come risultante dalla perizia di parte in cui si era dimostrato che erano sempre pagati in anticipo interessi composti che erano poi ulteriormente ripagati come capitale;
che, in forza dell'applicazione del regime semplice di capitalizzazione in sostituzione di quello composto, le somme indebitamente acquisite dalla banca erano pari ad euro 56.946,05, date dal differenziale tra gli interessi pagati in regime di capitalizzazione composta e quelli ricalcolati in regime semplice di capitalizzazione;
4) indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario” Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità dell'opposto precetto, non il riconoscimento delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la la quale deduceva: che, a far Controparte_2 data dal 1.12.2020, la si era scissa in trasferendo a Controparte_4 CP_1 quest'ultima un compendio di attività e passività; che del trasferimento del compendio scisso era stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020; che, in forza della scissione era esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi incluso CP_1 Contr il credito vantato da nei confronti della;
che, ai sensi dell'art. 58 del TUB, i privilegi Parte_1
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Società scissa, conservavano validità in favore della beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità; che non erano incluse nel compendio le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel compendio, originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi Contr posti in essere da anteriormente alla scissione;
che, quindi, non era legittimata passiva in CP_1 Contr ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie di competenza della sola che, a fronte del mancato pagamento delle proprie obbligazioni, l' , con lettera di revoca e messa in mora Pt_5 Contr del 17.11.2023, nella quale aveva dato atto dell'avvenuta scissione del credito da ad
[...]
aveva provveduto all'intimazione di pagamento e revoca degli affidamenti;
che essa CP_2 convenuta aveva notificato l'atto di precetto a mezzo pec in data 25.10.2024, richiedendo il pagamento della somma complessiva di € 655.383,51 = di cui € 574.709,81 per rate scadute e capitale residuo ed € 80.673,70 per interessi di mora. Tanto premesso in fatto, ha specificamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di opposizione e ha chiesto il rigetto delle domande formulate dall'opponente. Con ordinanza del 1.4.2025 il giudice rigettava l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo (contratto di mutuo ipotecario rogito notaio del 18 giugno 2004 (rep. 43788 - racc. Per_1
5451) articolata dall'attore nell'atto introduttivo, ordinanza poi riformata dal Tribunale adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.
Concessi i termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c., depositate queste ultime da entrambe le parti, la causa veniva trattenuta in decisione - ai sensi ex art. 189 c.p.c. – all'udienza del 18.9.2025.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Quanto al primo motivo di opposizione, inerente la dedotta carenza di legittimazione attiva ( rectius titolarità ) di parte opposta, va in primo luogo evidenziato quanto sul punto contenuto nell'ordinanza del 1.4.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
Non solo.
La carenza probatoria valorizzata dal Tribunale in sede di reclamo cede il passo di fronte alla seguente documentazione, prodotta dalla convenuta sin dal primo atto difensivo: il contratto di scissione del 25 novembre 2020 a rogito Notaio dott. rep. n. 39399, racc. Persona_2
n. 20019 (cfr doc. 8 fascicolo di parte convenuta);
- la diffida inviata a mezzo PEC alle debitrici in data 17.11.2023 con espressa informativa Contr dell'operazione di scissione del credito da ad (cfr doc.5 fascicolo di parte convenuta ) CP_1
- la dichiarazione della Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. con la quale si è certificato e confermato che il credito vantato in virtù del contratto di mutuo del 18.06.2004, rientra nell'operazione di scissione summenzionata a favore di (cfr doc. 7 fascicolo di parte convenuta); CP_1
- l'allegato H dell'atto di scissione del 25 novembre 2020, rep. n. 39399 - racc. n. 20019, a rogito
Notaio dott. contenente l'elenco delle posizioni oggetto di scissione, nel quale viene Persona_2 espressamente indicato il numero di ndg Mps 99668264, che come riportato nella dichiarazione di scissione, identifica la posizione oggetto di controversia (cfr doc. 9 fascicolo di parte opposizione a precetto);
- la nota di rinnovo ipotecario relativa al mutuo fondiario del 18.06.2004, a margine dell'ipoteca volontaria iscritta originariamente il 24 giugno 2004 al n. di form. particolare 2678, in danno della e successivamente rinnovata il 15 maggio 2024 al n. 2844 Parte_1 di form. particolare in danno della Gavillaccio di CU RN NI LI & C. S.a.s. (cfr doc.
3 fascicolo di parte convenuta), sui beni immobili di proprietà di quest'ultima società, nelle quale sono stati esplicitamente riportati i passaggi dell'operazione di scissione.
In particolare, tutti gli elementi che precedono certamente costituiscono elementi gravi, precisi e concordati tali da imporre di ritenere presuntivamente provata ex art. 2729 c.c. l'esistenza dei precedenti atti di scissione richiamati nell'atto di scissione del 25.11.2020 rep. N. 39399-racc. n.
20019
Quanto al secondo motivo di opposizione, Il Tribunale non ha motivo di discostarsi dall'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto"
(Cass. sez. un. 06/03/2025, n.5968).
A tanto si aggiunga che, nel caso di specie, risulta per tabulas che la somma erogata dalla banca mutuante sia entrata nella disponibilità della mutuataria. Infatti, dal contenuto del contratto medesimo, emerge che la mutuataria ha rilasciato quietanza a fronte dell'erogazione del finanziamento, quietanza che, costituendo una confessione stragiudiziale, esonera il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice sulla veridicità dei fatti ivi attestati, salvo che il creditore non dimostri, come richiesto dall'art. 2732 c.c., che la stessa è stata rilasciata per errore di fatto o per violenza, evenienza non verificatasi nella fattispecie
Quanto agli altri motivi di opposizione, concernenti tutti le modalità di calcolo degli interessi e il piano di ammortamento, precisandosi che - anche in questo caso - il Tribunale non ha motivo di discostarsi dal più recente e maggioritario orientamento giurisprudenziale secondo cui:
a) quanto alla pretesa nullità del contratto di mutuo ex art. 1418 c.c. “la determinazione degli interessi in misura superiore al tasso legale deve essere fatta per iscritto, in ossequio a quanto disposto sia dall'art. 1284 comma 3° c.c. (che espressamente prevede che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto), sia dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, il quale sancisce che i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. Tale requisito formale può essere soddisfatto anche “per relationem”, purché sia rispettato il requisito della determinatezza o della determinabilità del tasso pattuito: ciò significa che il tasso deve essere puntualmente specificato oppure determinato attraverso il richiamo a criteri 'prestabiliti' e/o elementi estrinseci oggettivamente individuabili, in modo da evitare scelte discrezionali della Banca contraente. Tali requisiti si possono dire rispettati anche attraverso il richiamo al tasso interbancario Euribor, posto che tale parametro non presenta alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca;
ed ancora, “nel contratto di mutuo, il tasso di interesse annuo nominale può essere indicato con riferimento all'EURIBOR, anche se l'entità di tale indice è soggetto a continue variazioni ed influenzato dal comportamento del sistema bancario. Infatti esso è comunque un indice medio - calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi - diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee, come tale individuabile e verificabile dal mutuatario (cfr., tra le tante, Tribunale Tivoli sez. I, 17/02/2021, Tribunale Palermo sez. V, 24/03/2021, n.1291 Corte appello Venezia sez. I, 20/07/2021, n.2051). Del resto, anche la recente giurisprudenza di legittimità ha escluso la nullità delle clausole che facciano riferimento all'Euribor quale parametro di determinazione della misura di un tasso d'interesse (si veda, sul punto, Cass. n. 12007/2024); b) quanto alla pretesa indeterminatezza del tasso di interesse che detta eccezione è smentita alla luce del contenuto dell'art. 4 del contratto di mutuo concluso tra le parti, che, letto unitamente agli allegati, indica puntualmente le modalità di calcolo degli interessi, corrispettivi e moratori, di modo che non è possibile, nel caso di specie, ritenere sussistente un'ipotesi di indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di mutuo, tant'è che la stessa consulenza di parte opponente (allegato 7) muove da un'analitica comparazione del tasso applicato e di quello che dovrebbe ritenersi lecito secondo la traiettoria argomentativa dell'atto di citazione v. sul punto comunque Cass. n.35079/2024 in cui si è precisato che “Anche le censure prospettate con riguardo al metodo di ammortamento "alla francese", sono da disattendere alla luce di Cass., S.U., n. 15130 del 29/05/2024 secondo cui "[…] il piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".); quanto alla dedotta illegittimità del piano di ammortamento applicato, il Tribunale non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto “ ( tra le tante, Tribunale Palermo sez. V, 10/08/2021, n.3310; Corte appello Venezia sez. II, 25/11/2021, n.2955; Tribunale Livorno sez. I, 13/10/2021, n.794 ).
Alla luce di tutto quanto precede, allora, la domanda attrice va rigettata.
Le spese di lite, comprensive della fase di reclamo, seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di notula, di ufficio, ai sensi del d.m. 55/2014, applicando i valori medi previsti per le controversie di valore pari all'ammontare della ragione di credito fatta valere in giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 48123/2024: rigetta l'opposizione spiegata da e Parte_1
avverso l'atto di Parte_2 Parte_2 Parte_3
precetto notificato in data 25.10.2024; condanna in solido e Parte_1 [...]
al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_3 [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese di lite, Controparte_2
comprensive di quelle relative alla fase di reclamo, che si liquidano in euro 29.193,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica d'Ambrosio Minuta del provvedimento redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
LA ST.