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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/11/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 12/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia iscritta al 2944/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
T R A
, (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FELE ARCANGELO e SODANO DANIELA
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. OLIVA CP_1 P.IVA_1
NN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA MATTEOTTI, 6 84087
SARNO ; RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.5.2024, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver prestato la propria attività di collaboratrice scolastica dal 18.2.2021 al 31.5.2021 con contratto a tempo determinato Part – Time, alle dipendenze dell'“ASSOCIAZIONE
FANTASYLANDIA”;
- Che con racc. A/R del 24/05/2023 l' Controparte_2
, le aveva comunicato di aver provveduto al disconoscimento di rapporto di
[...] lavoro subordinato con l'associazione Fantasylandia, all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n°2022006910 del 13/03/2023 per i periodi dal 12.2.2021 al 31.5.2021, in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.
- che, contrariamente a quanto ritenuto dall'ente, la stessa aveva regolarmente svolto attività lavorativa con carattere di subordinazione per il periodo suddetto e che il proprio orario di lavoro era di 6 ore settimanali ovvero il martedì dalle ore 10:00 alle ore 16:00.
Rimarcando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso per il periodo di interesse con l'Associazione Fantasylandia, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, CP_1 accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e l'ASSOCIAZIONE FANTASYLANDIA, è Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 12.01.2021 al 31.5.2021 e, per l'effetto,
2) Condannare l' , in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te pro tempore, a provvedere ai conseguenti obblighi contributivi, con tutte le conseguenze di legge
3) Condannare l' , in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti per fattore anticipo.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , contestando la CP_1 fondatezza della domanda ed evidenziando come il disconoscimento del rapporto di lavoro in questione era originato dal verbale di accertamento n. N. 2022006910/DDL del 13/03/2023, che si riferiva al periodo dal 12.01.2021 al 31.5.2021, con cui era stata accertata l'inesistenza del rapporto di lavoro della ricorrente con l'associazione Fantasylandia. Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, all'udienza del 12.11.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della Associazione Fantasylandia per il periodo dal12.01.2021 al 31.5.2021, oggetto di disconoscimento da parte dell' a seguito dell'attività ispettiva di cui al CP_1 verbale di accertamento del 13/03/2023.
Così definito il thema decidendum, si rammenti che a fronte di un verbale ispettivo redatto dei funzionari addetti alla vigilanza con il quale si è proceduto al disconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato denunciato affini previdenziali e assistenziali, in omaggio alla regola probatoria di cui all'art 2697 c.c., grava sul lavoratore interessato l'onere di dimostrare gli elementi tipici della subordinazione, quali presupposto del rapporto previdenziale ed assicurativo.
Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “In forza del potere di CP_ autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare
d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (cfr. Cass. civ. sez. lav., 19/01/2021, n. 809).
E ancora, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso
d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N°
15073\2008).
Fatta tale generale premessa, si osserva che l' ha dedotto, tra le altre, che “Dal verbale CP_1 ispettivo: INDAGINE ISPETTIVA L'associazione “Fantasylandia” esercita l'attività di scuola materna, con sede legale ed operativa in Terzigno (NA), via Vanvitelli n. 139/143; si precisa che, a decorrere dal 27.10.2020, è stata dichiarata un'altra sede operativa, ad Acerra (Na), via
Madonnelle n. 5/7. Legale rappresentante, dal 31.10.2019, è la sig.ra , nata a [...]
RA ER (SA) il 26.11.1980 e residente a[...]; la suddetta associazione è iscritta presso l' di dal 02.11.2011, con matricola n. 5131119689, CP_1 CP_2 appunto per l'attività di scuola materna.
Venendo agli aspetti di interesse di questo verbale, gli ispettori hanno effettuato, in data in CP_1 data 29.09.2022, un accesso presso l'associazione citata, acquisendo le spontanee dichiarazioni dei seguenti soggetti presenti ( e ), tra i quali non figura la Persona_2 Persona_3 ricorrente (si legga la pagina 3/16 del verbale ispettivo). Al termine del menzionato accesso ispettivo, è stato rilasciato un verbale, nel quale sono stati richiesti documenti utili al prosieguo degli accertamenti, ed è stato fissato un appuntamento per il giorno 06.10.2022, presso gli uffici di Napoli, per l'esibizione degli stessi. Il 06.10.2022 sono stati consegnati, su supporto CP_1 informatico, alcuni documenti e successivamente la documentazione è stata integrata, sempre su supporto informatico […]
DICHIARAZIONI DELLA RICORRENTE. Al fine di ottenere chiarimenti sull'attività svolta, i verbalizzanti hanno convocato presso l' di , nei giorni 14 e 16 novembre 2022, la legale CP_1 CP_2 rappresentante ed un significativo numero di dipendenti, i cui rapporti di lavoro con l'associazione
Fantasylandia erano cessati, facenti tutti parte del personale ATA. Di questi, si sono presentati a rendere spontanea dichiarazione, o l'hanno fornita via posta elettronica, i sig.ri di cui all'elenco alle pagine 4, 5, 6 e 7/16, tra i quali NON figura la ricorrente.[…]
SCHEDE DI FUNZIONAMENTO. Infine, per stabilire chi realmente avesse lavorato all'interno della scuola, i verbalizzanti hanno analizzato anche le schede di funzionamento fornite dalla stessa
e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – ambito territoriale CP_3 per gli anni scolastici dal 2017-2018 al 2022-2023. In esse solitamente sono indicati tutti i dipendenti, comunicati dal datore di lavoro, suddivisi per qualifica, eventuale materia di insegnamento e titolo di studio. Dall'analisi delle suddette schede, sono emersi i rapporti di lavoro, considerati esistenti dagli ispettori, di cui alle pagine 10 e 11/16, e tra essi non figura il rapporto di lavoro del/della ricorrente. Appare opportuno sottolineare che nessuno dei soggetti, i cui rapporti di lavoro sono stati considerati fittizi, è presente nelle menzionate schede. […]
Concludendo il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro è avvenuto in quanto, dalle risultanze della verifica ispettiva, rispetto agli stessi non sono emersi gli elementi qualificanti la subordinazione, come indicati nell'art. 2094 del codice civile, quali la sottoposizione al potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro (eterodirezione), osservanza di un orario di lavoro rigido e predeterminato, corresponsione di una effettiva e non formale retribuzione.
In particolare, dall'esame delle dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento ispettivo e della documentazione esibita dal soggetto ispezionato, risulta, in primo luogo, mancante
l'eterodirezione, ossia l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, elemento essenziale ed imprescindibile della subordinazione”.
Ebbene, a fronte di tali rilievi, sarebbe stato onere del ricorrente dare dimostrazione della sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato intercorso, per il periodo di interesse, con l'associazione Fantasylandia, atteso che né i dipendenti ascoltati, né il legale rappresentante/gestore menzionano la ricorrente quale dipendente dell'associazione Fantasylandia e che il verbale CP_ dell' al riguardo, è esaustivo.
Tuttavia, il ricorso si rivela carente già sul piano assertivo, prima che probatorio, considerando che manca una compiuta allegazione degli elementi di fatto sintomatici della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della predetta società.
Deve premettersi, con riferimento alla prova della subordinazione, che è ormai principio consolidato in giurisprudenza – alla luce della definizione normativa contenuta nell'art. 2094 c.c. – che i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro.
Tale potere deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ex multis Cass. 10/09/2019 n. 22634, ma anche
Cass., sez. lav., n. 2728/2010, Cass., sez. lav., n. 4171/2006).
Con riguardo al tema degli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, individua le caratteristiche della subordinazione nel concetto di etero-direzione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive - anche di carattere programmatico - inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà
(o autonomia) del lavoratore.
La subordinazione si sostanzia, pertanto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione.
Tuttavia, l'elemento dell'etero-direzione non è sempre agevolmente apprezzabile, come nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo.
In tale ultimo caso, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria
(cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) quali: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive (da ultimo Cass. civ., sez. lav., 21/07/2022, n. 22846 che richiama, tra le tante, Cass. n. 24561/2013, Cass. n. 22289/2014,
Cass. n. 23846/2017; nonché Cass. civ., sez. lav., 22/04/2022, n.12919 che richiama Cass. n.
18414/2013, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 3594/2011).
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379). Ciò posto, si osserva, nella fattispecie, che la ricorrente ha dedotto di avere espletato attività lavorativa dal 12.01.2021 al 31.5.2021 alle dipendenze dell'associazione Fanyasylandia, con mansione di collaboratrice scolastica per 6 ore settimanali ovvero il martedì dalle ore 10:00 alle ore
16:00.
Non fornisce elementi in ordine al soggetto titolare del potere direttivo e di controllo, del soggetto cui eventualmente doveva giustificare ritardi, richieste di permessi o assenze;
del soggetto che provvedeva al pagamento della retribuzione, delle misura e dei tempi di pagamento della stessa.
Orbene, è di palmare evidenza che le allegazioni di parte si rivelano del tutto insufficienti a contraddire le risultanze degli accertamenti condotti dal personale ispettivo dell' , difettando in CP_1 ricorso qualunque riferimento al soggetto che deteneva il potere direttivo, organizzativo e disciplinare;
in altri termini la mera asserzione dello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze dell'associazione e l'indicazione degli orari di esecuzione della stessa costituiscono mere asserzioni di principio in assenza di una compiuta indicazione del soggetto che ha assunto la ricorrente, che le dava le direttive, che ne controllava l'attività lavorativa, che le corrispondeva la retribuzione.
Tali lacune, in punto di allegazione, hanno conseguentemente precluso anche l'ammissione – da parte del Giudice che precedeva il decidente – dei mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente in quanto “genericamente formulate” (cfr. ordinanza del 12.2.2025).
Altri elementi documentali prodotti in giudizio (contratto di lavoro, busta paga e Comunicazione
Unilav) devono considerarsi del tutto inattendibili alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte e degli accertamenti ispettivi.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, non avendo parte ricorrente assolto ai propri oneri assertivi e probatori, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato con l'associazione Fantasylandia si rivela infondata e, come tale, va rigettata.
Da ciò deriva il rigetto della domanda.
La complessità e delicatezza delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 12/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 12/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia iscritta al 2944/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
T R A
, (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FELE ARCANGELO e SODANO DANIELA
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. OLIVA CP_1 P.IVA_1
NN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA MATTEOTTI, 6 84087
SARNO ; RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.5.2024, la ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver prestato la propria attività di collaboratrice scolastica dal 18.2.2021 al 31.5.2021 con contratto a tempo determinato Part – Time, alle dipendenze dell'“ASSOCIAZIONE
FANTASYLANDIA”;
- Che con racc. A/R del 24/05/2023 l' Controparte_2
, le aveva comunicato di aver provveduto al disconoscimento di rapporto di
[...] lavoro subordinato con l'associazione Fantasylandia, all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n°2022006910 del 13/03/2023 per i periodi dal 12.2.2021 al 31.5.2021, in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.
- che, contrariamente a quanto ritenuto dall'ente, la stessa aveva regolarmente svolto attività lavorativa con carattere di subordinazione per il periodo suddetto e che il proprio orario di lavoro era di 6 ore settimanali ovvero il martedì dalle ore 10:00 alle ore 16:00.
Rimarcando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso per il periodo di interesse con l'Associazione Fantasylandia, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di “Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, CP_1 accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e l'ASSOCIAZIONE FANTASYLANDIA, è Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 12.01.2021 al 31.5.2021 e, per l'effetto,
2) Condannare l' , in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te pro tempore, a provvedere ai conseguenti obblighi contributivi, con tutte le conseguenze di legge
3) Condannare l' , in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti per fattore anticipo.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , contestando la CP_1 fondatezza della domanda ed evidenziando come il disconoscimento del rapporto di lavoro in questione era originato dal verbale di accertamento n. N. 2022006910/DDL del 13/03/2023, che si riferiva al periodo dal 12.01.2021 al 31.5.2021, con cui era stata accertata l'inesistenza del rapporto di lavoro della ricorrente con l'associazione Fantasylandia. Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, all'udienza del 12.11.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della Associazione Fantasylandia per il periodo dal12.01.2021 al 31.5.2021, oggetto di disconoscimento da parte dell' a seguito dell'attività ispettiva di cui al CP_1 verbale di accertamento del 13/03/2023.
Così definito il thema decidendum, si rammenti che a fronte di un verbale ispettivo redatto dei funzionari addetti alla vigilanza con il quale si è proceduto al disconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato denunciato affini previdenziali e assistenziali, in omaggio alla regola probatoria di cui all'art 2697 c.c., grava sul lavoratore interessato l'onere di dimostrare gli elementi tipici della subordinazione, quali presupposto del rapporto previdenziale ed assicurativo.
Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “In forza del potere di CP_ autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare
d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (cfr. Cass. civ. sez. lav., 19/01/2021, n. 809).
E ancora, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso
d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. N°
15073\2008).
Fatta tale generale premessa, si osserva che l' ha dedotto, tra le altre, che “Dal verbale CP_1 ispettivo: INDAGINE ISPETTIVA L'associazione “Fantasylandia” esercita l'attività di scuola materna, con sede legale ed operativa in Terzigno (NA), via Vanvitelli n. 139/143; si precisa che, a decorrere dal 27.10.2020, è stata dichiarata un'altra sede operativa, ad Acerra (Na), via
Madonnelle n. 5/7. Legale rappresentante, dal 31.10.2019, è la sig.ra , nata a [...]
RA ER (SA) il 26.11.1980 e residente a[...]; la suddetta associazione è iscritta presso l' di dal 02.11.2011, con matricola n. 5131119689, CP_1 CP_2 appunto per l'attività di scuola materna.
Venendo agli aspetti di interesse di questo verbale, gli ispettori hanno effettuato, in data in CP_1 data 29.09.2022, un accesso presso l'associazione citata, acquisendo le spontanee dichiarazioni dei seguenti soggetti presenti ( e ), tra i quali non figura la Persona_2 Persona_3 ricorrente (si legga la pagina 3/16 del verbale ispettivo). Al termine del menzionato accesso ispettivo, è stato rilasciato un verbale, nel quale sono stati richiesti documenti utili al prosieguo degli accertamenti, ed è stato fissato un appuntamento per il giorno 06.10.2022, presso gli uffici di Napoli, per l'esibizione degli stessi. Il 06.10.2022 sono stati consegnati, su supporto CP_1 informatico, alcuni documenti e successivamente la documentazione è stata integrata, sempre su supporto informatico […]
DICHIARAZIONI DELLA RICORRENTE. Al fine di ottenere chiarimenti sull'attività svolta, i verbalizzanti hanno convocato presso l' di , nei giorni 14 e 16 novembre 2022, la legale CP_1 CP_2 rappresentante ed un significativo numero di dipendenti, i cui rapporti di lavoro con l'associazione
Fantasylandia erano cessati, facenti tutti parte del personale ATA. Di questi, si sono presentati a rendere spontanea dichiarazione, o l'hanno fornita via posta elettronica, i sig.ri di cui all'elenco alle pagine 4, 5, 6 e 7/16, tra i quali NON figura la ricorrente.[…]
SCHEDE DI FUNZIONAMENTO. Infine, per stabilire chi realmente avesse lavorato all'interno della scuola, i verbalizzanti hanno analizzato anche le schede di funzionamento fornite dalla stessa
e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – ambito territoriale CP_3 per gli anni scolastici dal 2017-2018 al 2022-2023. In esse solitamente sono indicati tutti i dipendenti, comunicati dal datore di lavoro, suddivisi per qualifica, eventuale materia di insegnamento e titolo di studio. Dall'analisi delle suddette schede, sono emersi i rapporti di lavoro, considerati esistenti dagli ispettori, di cui alle pagine 10 e 11/16, e tra essi non figura il rapporto di lavoro del/della ricorrente. Appare opportuno sottolineare che nessuno dei soggetti, i cui rapporti di lavoro sono stati considerati fittizi, è presente nelle menzionate schede. […]
Concludendo il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro è avvenuto in quanto, dalle risultanze della verifica ispettiva, rispetto agli stessi non sono emersi gli elementi qualificanti la subordinazione, come indicati nell'art. 2094 del codice civile, quali la sottoposizione al potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro (eterodirezione), osservanza di un orario di lavoro rigido e predeterminato, corresponsione di una effettiva e non formale retribuzione.
In particolare, dall'esame delle dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento ispettivo e della documentazione esibita dal soggetto ispezionato, risulta, in primo luogo, mancante
l'eterodirezione, ossia l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, elemento essenziale ed imprescindibile della subordinazione”.
Ebbene, a fronte di tali rilievi, sarebbe stato onere del ricorrente dare dimostrazione della sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato intercorso, per il periodo di interesse, con l'associazione Fantasylandia, atteso che né i dipendenti ascoltati, né il legale rappresentante/gestore menzionano la ricorrente quale dipendente dell'associazione Fantasylandia e che il verbale CP_ dell' al riguardo, è esaustivo.
Tuttavia, il ricorso si rivela carente già sul piano assertivo, prima che probatorio, considerando che manca una compiuta allegazione degli elementi di fatto sintomatici della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della predetta società.
Deve premettersi, con riferimento alla prova della subordinazione, che è ormai principio consolidato in giurisprudenza – alla luce della definizione normativa contenuta nell'art. 2094 c.c. – che i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro.
Tale potere deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ex multis Cass. 10/09/2019 n. 22634, ma anche
Cass., sez. lav., n. 2728/2010, Cass., sez. lav., n. 4171/2006).
Con riguardo al tema degli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, individua le caratteristiche della subordinazione nel concetto di etero-direzione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive - anche di carattere programmatico - inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà
(o autonomia) del lavoratore.
La subordinazione si sostanzia, pertanto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione.
Tuttavia, l'elemento dell'etero-direzione non è sempre agevolmente apprezzabile, come nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo.
In tale ultimo caso, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria
(cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) quali: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive (da ultimo Cass. civ., sez. lav., 21/07/2022, n. 22846 che richiama, tra le tante, Cass. n. 24561/2013, Cass. n. 22289/2014,
Cass. n. 23846/2017; nonché Cass. civ., sez. lav., 22/04/2022, n.12919 che richiama Cass. n.
18414/2013, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 3594/2011).
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379). Ciò posto, si osserva, nella fattispecie, che la ricorrente ha dedotto di avere espletato attività lavorativa dal 12.01.2021 al 31.5.2021 alle dipendenze dell'associazione Fanyasylandia, con mansione di collaboratrice scolastica per 6 ore settimanali ovvero il martedì dalle ore 10:00 alle ore
16:00.
Non fornisce elementi in ordine al soggetto titolare del potere direttivo e di controllo, del soggetto cui eventualmente doveva giustificare ritardi, richieste di permessi o assenze;
del soggetto che provvedeva al pagamento della retribuzione, delle misura e dei tempi di pagamento della stessa.
Orbene, è di palmare evidenza che le allegazioni di parte si rivelano del tutto insufficienti a contraddire le risultanze degli accertamenti condotti dal personale ispettivo dell' , difettando in CP_1 ricorso qualunque riferimento al soggetto che deteneva il potere direttivo, organizzativo e disciplinare;
in altri termini la mera asserzione dello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze dell'associazione e l'indicazione degli orari di esecuzione della stessa costituiscono mere asserzioni di principio in assenza di una compiuta indicazione del soggetto che ha assunto la ricorrente, che le dava le direttive, che ne controllava l'attività lavorativa, che le corrispondeva la retribuzione.
Tali lacune, in punto di allegazione, hanno conseguentemente precluso anche l'ammissione – da parte del Giudice che precedeva il decidente – dei mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente in quanto “genericamente formulate” (cfr. ordinanza del 12.2.2025).
Altri elementi documentali prodotti in giudizio (contratto di lavoro, busta paga e Comunicazione
Unilav) devono considerarsi del tutto inattendibili alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte e degli accertamenti ispettivi.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, non avendo parte ricorrente assolto ai propri oneri assertivi e probatori, la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato con l'associazione Fantasylandia si rivela infondata e, come tale, va rigettata.
Da ciò deriva il rigetto della domanda.
La complessità e delicatezza delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 12/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano