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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6470 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere relatore dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.4105/2024 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.1805/2024 pubblicata il 13.2.2024 dal Tribunale di Napoli
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele EP e Parte_1 C.F._1
OR EP in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello (domicili digitali:
) Email_1 Email_2
appellante
CONTRO
98/h n persona dell'amministratore Controparte_1 CP_2 CP_3
(c.f.: ), autorizzato ad agire in giudizio ex art.1131 cc con delibera
[...] C.F._2 assembleare del 15.12.2015, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimilano Esofaco e Antonio de Gennaro in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello (domicilio digitale: Email_3
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) accoglimento del gravame con riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha illegittimamente ed erroneamente compensato tra le parti le spese e competenze legali di giudizio;
2) condanna dell'appellato 8/h l pagamento Controparte_4 Controparte_5 delle spese e competenze legali del giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario delle spese, cassa avvocati ed iva con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario (Avv. Raffaele EP); 3) condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze legali del presente CP_1 giudizio di appello, oltre rimborso forfettario delle spese, cassa avvocati ed iva, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario (Avv. Raffaele EP)
Per l'appellato:
1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. ; Controparte_6
2) rigettare nel merito il gravame perché infondato in fatto e in diritto;
3) vinte le spese oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.9.2024 , convenuto vittorioso in primo grado, Parte_1 impugnava tempestivamente il capo della sentenza indicata in oggetto, dichiarativa dell'improcedibilità ex art.5 D.lgs.28/2010 dell'azione di condanna al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale proposta nei propri confronti dal 8/h Controparte_7 con il quale era stata disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese Controparte_5 processuali in considerazione della novità e della controvertibilità della questione trattata.
Con unico motivo di appello denunciava la violazione dell'art.92 comma 2 cpc, atteso che la mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria da parte dell'ente istante, il quale aveva reclamato in giudizio il ristoro dei pregiudizi patrimoniali sofferti a causa dell'inosservanza degli obblighi istituzionali posti a carico del precedente titolare della carica di amministratore del condominio, non poteva essere interpretato come motivo grave ed eccezionale in grado di giustificare l'irripetibilità degli oneri di difesa sostenuti ex adverso.
Per contro il appellato invocava il rigetto del gravame sostenendo di avere regolarmente CP_1 promosso il procedimento di mediazione, rimasto senza esito per la mancata comparizione della controparte certificata dall'attestazione rilasciata dal mediatore, ricognitiva dell'errore materiale di identificazione della persona convocata alla seduta in cui il professionista era incorso nel redigere la premessa del verbale negativo delle operazioni effettuate.
**********************
L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
La pronuncia definitiva del giudizio a quo, dichiarativa dell'improcedibilità per l'omessa attivazione della procedura stragiudiziale di mediazione obbligatoria della domanda risarcitoria proposta dal condominio nei riguardi dell'amministratore cessato dalla carica, chiamato a rispondere della violazione degli obblighi derivanti dall'incarico assegnatogli, risulta passata in giudicato in quanto non specificamente impugnata dalla parte attrice in prime cure, tenuta quindi a farsi carico delle conseguenze dell'accertato difetto della condizione necessaria per far valere utilmente in giudizio le ragioni vantate.
Infatti l'ente appellato, avendo censurato la decisione con cui il suddetto requisito processuale è stato ritenuto insussistente al solo scopo di contestare le argomentazioni enunciate dall'antagonista in questa sede, non ne ha invocato la riforma in parte qua spiegando il gravame incidentale indispensabile per ottenerne la caducazione, essendosi limitato a richiedere la reiezione del gravame rivolto contra se.
Pertanto il promotore dell'unica azione dedotta nel thema decidendum, non esaminata nel merito per violazione della prescrizione dettata dall'art.5 D.lgs.28/2010, è rimasto integralmente soccombente nel giudizio conclusosi con statuizione di mero rito da considerarsi irrevocabile perché non investita da alcuna impugnazione. Ciò premesso, l'accertata inosservanza dell'onere di dare corso ante causam alla mediazione, non rilevata di ufficio nella fase introduttiva della causa di primo grado, non può integrare ex se una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare secondo la regola stabilita dall'art.92 comma 2 cc, nella portata precettiva concreta delineata con sentenza della Corte Costituzionale 77/2018, la compensazione delle spese lite, le quali invece, in applicazione del principio generale consacrato dall'art.91 comma 1 cpc, devono essere addebitate per il loro intero ammontare alla parte che si è vista preclusa, per fatto proprio omissivo, la possibilità di conseguire il riconoscimento dei diritti fatti valere apud iudicem.
Invero l'art.5 D.Lgs. 28/2010, lungi dall'involgere le imprecisate questioni nuove e controvertibili richiamate dal primo Giudice, con formula di puro stile, a sostegno delle conclusioni raggiunte sulla regolamentazione dei costi del giudizio, introduce e disciplina un istituto di diritto processuale a effetti preclusivi sulla cui applicazione e interpretazione non è insorta nella fattispecie alcuna disputa.
Sul punto non può essere valutato liberamente il contenuto rappresentativo della dichiarazione scritta, proveniente da un terzo estraneo alla causa, resa dal redattore del verbale di una seduta di mediazione riferita ad altra lite per dare conto dell'errata indicazione, nel preambolo del testo, del nominativo della parte intimata, da intendersi in realtà coincidente con l'originario convenuto per via di una svista nella trascrizione delle sue generalità, trattandosi di documento privo di data, formatosi quindi in epoca imprecisata, del quale non può essere apprezzata la regolare acquisizione in sede di revisio prioris instantiae, prontamente contestata dall'appellante, ai sensi dell'art.345 comma 3 cpc, circoscritta al materiale probatorio precostituito che la parte dimostri di non avere potuto produrre in primo grado (per tutte, Cass.20786/2025 e Cass. 17591/2025).
Pertanto il appellato, in riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento CP_1 delle spese del primo grado di giudizio, liquidate di ufficio in mancanza di nota specifica depositata nel processo a quo nel termine stabilito dall'art.75 disp. att. cpc, nonché al rimborso delle spese del grado di impugnazione, determinate in conformità al conteggio riepilogativo inserito nella memoria conclusionale secondo valori lievemente superiori ai minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.1805/2024 pubblicata il 13.2.2024 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) in riforma della pronuncia impugnata, accoglie l'appello e condanna il Controparte_4
8/h al pagamento in favore di delle spese del primo grado di giudizio che liquida
[...] Parte_1 in complessivi € 3.450,00, di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Raffaele EP che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
2) condanna il 98/h al rimborso in favore di delle CP_4 Controparte_4 Parte_1 spese del grado di appello del giudizio che liquida in complessivi € 3.597,00, di cui € 147,00 per esborsi,
€ 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Raffaele EP che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 4.12.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere relatore dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.4105/2024 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.1805/2024 pubblicata il 13.2.2024 dal Tribunale di Napoli
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele EP e Parte_1 C.F._1
OR EP in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello (domicili digitali:
) Email_1 Email_2
appellante
CONTRO
98/h n persona dell'amministratore Controparte_1 CP_2 CP_3
(c.f.: ), autorizzato ad agire in giudizio ex art.1131 cc con delibera
[...] C.F._2 assembleare del 15.12.2015, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimilano Esofaco e Antonio de Gennaro in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello (domicilio digitale: Email_3
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) accoglimento del gravame con riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha illegittimamente ed erroneamente compensato tra le parti le spese e competenze legali di giudizio;
2) condanna dell'appellato 8/h l pagamento Controparte_4 Controparte_5 delle spese e competenze legali del giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario delle spese, cassa avvocati ed iva con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario (Avv. Raffaele EP); 3) condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze legali del presente CP_1 giudizio di appello, oltre rimborso forfettario delle spese, cassa avvocati ed iva, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario (Avv. Raffaele EP)
Per l'appellato:
1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. ; Controparte_6
2) rigettare nel merito il gravame perché infondato in fatto e in diritto;
3) vinte le spese oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.9.2024 , convenuto vittorioso in primo grado, Parte_1 impugnava tempestivamente il capo della sentenza indicata in oggetto, dichiarativa dell'improcedibilità ex art.5 D.lgs.28/2010 dell'azione di condanna al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale proposta nei propri confronti dal 8/h Controparte_7 con il quale era stata disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese Controparte_5 processuali in considerazione della novità e della controvertibilità della questione trattata.
Con unico motivo di appello denunciava la violazione dell'art.92 comma 2 cpc, atteso che la mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria da parte dell'ente istante, il quale aveva reclamato in giudizio il ristoro dei pregiudizi patrimoniali sofferti a causa dell'inosservanza degli obblighi istituzionali posti a carico del precedente titolare della carica di amministratore del condominio, non poteva essere interpretato come motivo grave ed eccezionale in grado di giustificare l'irripetibilità degli oneri di difesa sostenuti ex adverso.
Per contro il appellato invocava il rigetto del gravame sostenendo di avere regolarmente CP_1 promosso il procedimento di mediazione, rimasto senza esito per la mancata comparizione della controparte certificata dall'attestazione rilasciata dal mediatore, ricognitiva dell'errore materiale di identificazione della persona convocata alla seduta in cui il professionista era incorso nel redigere la premessa del verbale negativo delle operazioni effettuate.
**********************
L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.
La pronuncia definitiva del giudizio a quo, dichiarativa dell'improcedibilità per l'omessa attivazione della procedura stragiudiziale di mediazione obbligatoria della domanda risarcitoria proposta dal condominio nei riguardi dell'amministratore cessato dalla carica, chiamato a rispondere della violazione degli obblighi derivanti dall'incarico assegnatogli, risulta passata in giudicato in quanto non specificamente impugnata dalla parte attrice in prime cure, tenuta quindi a farsi carico delle conseguenze dell'accertato difetto della condizione necessaria per far valere utilmente in giudizio le ragioni vantate.
Infatti l'ente appellato, avendo censurato la decisione con cui il suddetto requisito processuale è stato ritenuto insussistente al solo scopo di contestare le argomentazioni enunciate dall'antagonista in questa sede, non ne ha invocato la riforma in parte qua spiegando il gravame incidentale indispensabile per ottenerne la caducazione, essendosi limitato a richiedere la reiezione del gravame rivolto contra se.
Pertanto il promotore dell'unica azione dedotta nel thema decidendum, non esaminata nel merito per violazione della prescrizione dettata dall'art.5 D.lgs.28/2010, è rimasto integralmente soccombente nel giudizio conclusosi con statuizione di mero rito da considerarsi irrevocabile perché non investita da alcuna impugnazione. Ciò premesso, l'accertata inosservanza dell'onere di dare corso ante causam alla mediazione, non rilevata di ufficio nella fase introduttiva della causa di primo grado, non può integrare ex se una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare secondo la regola stabilita dall'art.92 comma 2 cc, nella portata precettiva concreta delineata con sentenza della Corte Costituzionale 77/2018, la compensazione delle spese lite, le quali invece, in applicazione del principio generale consacrato dall'art.91 comma 1 cpc, devono essere addebitate per il loro intero ammontare alla parte che si è vista preclusa, per fatto proprio omissivo, la possibilità di conseguire il riconoscimento dei diritti fatti valere apud iudicem.
Invero l'art.5 D.Lgs. 28/2010, lungi dall'involgere le imprecisate questioni nuove e controvertibili richiamate dal primo Giudice, con formula di puro stile, a sostegno delle conclusioni raggiunte sulla regolamentazione dei costi del giudizio, introduce e disciplina un istituto di diritto processuale a effetti preclusivi sulla cui applicazione e interpretazione non è insorta nella fattispecie alcuna disputa.
Sul punto non può essere valutato liberamente il contenuto rappresentativo della dichiarazione scritta, proveniente da un terzo estraneo alla causa, resa dal redattore del verbale di una seduta di mediazione riferita ad altra lite per dare conto dell'errata indicazione, nel preambolo del testo, del nominativo della parte intimata, da intendersi in realtà coincidente con l'originario convenuto per via di una svista nella trascrizione delle sue generalità, trattandosi di documento privo di data, formatosi quindi in epoca imprecisata, del quale non può essere apprezzata la regolare acquisizione in sede di revisio prioris instantiae, prontamente contestata dall'appellante, ai sensi dell'art.345 comma 3 cpc, circoscritta al materiale probatorio precostituito che la parte dimostri di non avere potuto produrre in primo grado (per tutte, Cass.20786/2025 e Cass. 17591/2025).
Pertanto il appellato, in riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento CP_1 delle spese del primo grado di giudizio, liquidate di ufficio in mancanza di nota specifica depositata nel processo a quo nel termine stabilito dall'art.75 disp. att. cpc, nonché al rimborso delle spese del grado di impugnazione, determinate in conformità al conteggio riepilogativo inserito nella memoria conclusionale secondo valori lievemente superiori ai minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.1805/2024 pubblicata il 13.2.2024 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) in riforma della pronuncia impugnata, accoglie l'appello e condanna il Controparte_4
8/h al pagamento in favore di delle spese del primo grado di giudizio che liquida
[...] Parte_1 in complessivi € 3.450,00, di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Raffaele EP che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
2) condanna il 98/h al rimborso in favore di delle CP_4 Controparte_4 Parte_1 spese del grado di appello del giudizio che liquida in complessivi € 3.597,00, di cui € 147,00 per esborsi,
€ 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Raffaele EP che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 4.12.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore