Sentenza 9 febbraio 2024
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Introduzione La composizione negoziata della crisi è diventata nel 2026 uno strumento cruciale per affrontare situazioni di difficoltà finanziaria ed evitare esiti disastrosi come il fallimento o l'insolvenza definitiva. In un contesto economico incerto, imprenditori e privati sovraindebitati rischiano di subire azioni esecutive aggressive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) se non intervengono prontamente. I rischi sono elevati: dalla perdita dei beni aziendali o della casa, all'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa, fino a pesanti ripercussioni sul patrimonio personale. È quindi fondamentale evitare errori comuni – come ignorare gli atti ricevuti o aspettare …
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INTRODUZIONE – La liquidazione giudiziale (il procedimento che ha sostituito il vecchio fallimento nel diritto italiano) è un evento critico per imprenditori e contribuenti in grave difficoltà economica. Si tratta della procedura concorsuale estrema avviata quando il debitore è insolvente e non riesce più a pagare i debiti . Le conseguenze possono essere devastanti: si rischia di perdere l'azienda, i beni personali, subire pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre azioni esecutive. È fondamentale capire cosa fare subito per difendersi, evitare errori che potrebbero compromettere i propri diritti e valutare rapidamente le possibili soluzioni legali. In questa guida approfondita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2024, n. 5678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5678 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DE CA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 aprile 2023 - resa in un procedimento per reati tributari - il Gup del Tribunale di Bergamo ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione dell'art. 18 della legge n. 74 del Penale Sent. Sez. 3 Num. 5678 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 19/10/2023 2000, sul rilievo che vi è un'oggettiva situazione di incertezza sul luogo della commissione di reati e che, dunque, dovrebbe essere ritenuto competente il Tribunale di Verona, luogo in cui era avvenuto il primo accertamento dei reati stessi, o quello di Monza, luogo di commissione del reato più grave. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Rv. 275773; Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, Rv. 267722). Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2023