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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 708/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15404 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri scritti ed insiste nell'accoglimento
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Nominativo_1, imprenditore agricolo, citava innanzi a questa Corte il Comune di Aprilia chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe per complessivi € 24.756,00 relativo alla TARI per gli anni di imposta 2019- 2020-2021-2022.
A tal fine il ricorrente affermava che l'avviso era relativo ad un deposito rurale che produceva solo rifiuti speciali e non urbani sicchè era escluso dal pagamento della TARI secondo norme nazionali e regolamenti comunali. Rilevava che con riferimento ad annualità precedenti era stata già riconosciuta l'esclusione della
TARI per il medesimo deposito e riteneva quindi sussistere un “giudicato implicito” sulla questione. Eccepiva infine la mancanza di una motivazione chiara e dettagliata e l'avvenuta indicazione di una superficie superiore a quella reale.
Il Comune di Aprilia si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Il ricorso era trattenuto in decisione all'udienza del 23/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha sostenuto che il deposito in questione sarebbe escluso dalla TARI per la tipologia di rifiuti prodotti ed ha quindi sostanzialmente affermato che l'esclusione deriverebbe ex se, in quanto l'imprenditore agricolo si fa carico a proprie spese del relativo smaltimento.
Si tratta di una tesi non condivisibile perché è smentita dal costante insegnamento della Suprema Corte secondo il quale in tema di TARI le esclusioni dall'imposizione “non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta)” (Cass., sez. V, ord. n. 8595, 1/4/2025, Rv 674412-01).
Pertanto, il contribuente ha l'onere di comunicare preventivamente gli elementi obiettivi dai quali far discendere l'esenzione che, in virtù dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, è effettivamente spettante per i locali ove si formano rifiuti speciali in quanto i produttori sono tenuti al loro smaltimento e, per tale motivo, sono esenti dalla TARI riferita a quei locali.
Ebbene, secondo il regolamento del Comune di Aprilia, al fine di ottenere l'esenzione il ricorrente aveva l'obbligo di presentare, a pena di decadenza, ogni anno entro il 31 gennaio dell'annualità successiva a quella di riferimento, un'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, accompagnata da una planimetria redatta da un tecnico specializzato per consentire al Comune di accertare le caratteristiche dei locali per i quali si chiede l'esenzione ed il loro effettivo utilizzo.
Il ricorrente nulla ha presentato con riferimento agli anni per i quali è stata richiesta la TARI sicchè, secondo il citato orientamento della Suprema Corte, non può usufruire dell'esenzione a nulla valendo neanche la produzione tardiva.
Né è possibile sostenere, come ha fatto il contribuente, che la categoria catastale dell'immobile (D/10) comporterebbe una sorta di esenzione automatica dalla TARI perché a tal fine la categoria rileva solo per l'IMU mentre per la tassa sui rifiuti è sempre necessaria la concreta dimostrazione della sua non debenza.
Né, ancora, è possibile sostenere che l'avvenuto riconoscimento dell'esenzione dalla TARI per gli anni precedenti a quelli oggetto dell'avviso impugnato comporterebbe l'esenzione anche per le annualità successive perché il contribuente ha l'obbligo di dimostrare il diritto all'esenzione per ogni annualità, con il deposito annuale della relativa documentazione, in quanto la produzione dei rifiuti è soggetta a modificazione ben potendo sussistere il diritto all'esenzione per un'annualità e non anche per quella successiva per la quale infatti potrebbe non esserci più la produzione di rifiuti speciali.
Infine per quanto attiene all'asserita carenza di motivazione, si deve rilevare come in realtà l'avviso contenga tutti i dati catastali e le indicazioni di legge sicchè non vi è alcun dubbio sulla individuazione dell'immobile e sulle ragioni della pretesa azionata che appare corretta anche in relazione alla superficie indicata in quanto in assenza di adeguata planimetria non è possibile sostenere che la superficie sia minore rispetto a quella indicata.
Deve allora ribadirsi il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del costituito Comune di Aprilia in complessivi € 1489,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 708/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15404 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri scritti ed insiste nell'accoglimento
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Nominativo_1, imprenditore agricolo, citava innanzi a questa Corte il Comune di Aprilia chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe per complessivi € 24.756,00 relativo alla TARI per gli anni di imposta 2019- 2020-2021-2022.
A tal fine il ricorrente affermava che l'avviso era relativo ad un deposito rurale che produceva solo rifiuti speciali e non urbani sicchè era escluso dal pagamento della TARI secondo norme nazionali e regolamenti comunali. Rilevava che con riferimento ad annualità precedenti era stata già riconosciuta l'esclusione della
TARI per il medesimo deposito e riteneva quindi sussistere un “giudicato implicito” sulla questione. Eccepiva infine la mancanza di una motivazione chiara e dettagliata e l'avvenuta indicazione di una superficie superiore a quella reale.
Il Comune di Aprilia si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
Il ricorso era trattenuto in decisione all'udienza del 23/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha sostenuto che il deposito in questione sarebbe escluso dalla TARI per la tipologia di rifiuti prodotti ed ha quindi sostanzialmente affermato che l'esclusione deriverebbe ex se, in quanto l'imprenditore agricolo si fa carico a proprie spese del relativo smaltimento.
Si tratta di una tesi non condivisibile perché è smentita dal costante insegnamento della Suprema Corte secondo il quale in tema di TARI le esclusioni dall'imposizione “non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta)” (Cass., sez. V, ord. n. 8595, 1/4/2025, Rv 674412-01).
Pertanto, il contribuente ha l'onere di comunicare preventivamente gli elementi obiettivi dai quali far discendere l'esenzione che, in virtù dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, è effettivamente spettante per i locali ove si formano rifiuti speciali in quanto i produttori sono tenuti al loro smaltimento e, per tale motivo, sono esenti dalla TARI riferita a quei locali.
Ebbene, secondo il regolamento del Comune di Aprilia, al fine di ottenere l'esenzione il ricorrente aveva l'obbligo di presentare, a pena di decadenza, ogni anno entro il 31 gennaio dell'annualità successiva a quella di riferimento, un'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, accompagnata da una planimetria redatta da un tecnico specializzato per consentire al Comune di accertare le caratteristiche dei locali per i quali si chiede l'esenzione ed il loro effettivo utilizzo.
Il ricorrente nulla ha presentato con riferimento agli anni per i quali è stata richiesta la TARI sicchè, secondo il citato orientamento della Suprema Corte, non può usufruire dell'esenzione a nulla valendo neanche la produzione tardiva.
Né è possibile sostenere, come ha fatto il contribuente, che la categoria catastale dell'immobile (D/10) comporterebbe una sorta di esenzione automatica dalla TARI perché a tal fine la categoria rileva solo per l'IMU mentre per la tassa sui rifiuti è sempre necessaria la concreta dimostrazione della sua non debenza.
Né, ancora, è possibile sostenere che l'avvenuto riconoscimento dell'esenzione dalla TARI per gli anni precedenti a quelli oggetto dell'avviso impugnato comporterebbe l'esenzione anche per le annualità successive perché il contribuente ha l'obbligo di dimostrare il diritto all'esenzione per ogni annualità, con il deposito annuale della relativa documentazione, in quanto la produzione dei rifiuti è soggetta a modificazione ben potendo sussistere il diritto all'esenzione per un'annualità e non anche per quella successiva per la quale infatti potrebbe non esserci più la produzione di rifiuti speciali.
Infine per quanto attiene all'asserita carenza di motivazione, si deve rilevare come in realtà l'avviso contenga tutti i dati catastali e le indicazioni di legge sicchè non vi è alcun dubbio sulla individuazione dell'immobile e sulle ragioni della pretesa azionata che appare corretta anche in relazione alla superficie indicata in quanto in assenza di adeguata planimetria non è possibile sostenere che la superficie sia minore rispetto a quella indicata.
Deve allora ribadirsi il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del costituito Comune di Aprilia in complessivi € 1489,00 oltre accessori come per legge.