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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 439/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Umberto I 320, Roccalumera (ME), presso lo studio dell'Avv. Ettore Antonino
Fleres che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettiv.te domiciliato in Via G. Grillo 61, Messina, presso lo studio dell'Avv. Agata Lombardo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettiv.te domiciliata in Via dei Mille 243, Messina, presso lo studio dell'Avv. Antonio Gatto che la rappresenta e difende per procura in atti,
(p.i. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via Università 8, Messina, presso lo studio dell'Avv. De Luca Manaò, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo
Spagnolo per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: lesione personale (appello avverso la sentenza n. 894/23
R.S. del Tribunale di Messina).
1 Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2023 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 894/23 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva rigettato la domanda svolta dall'odierna appellante nei confronti del dell' e di avente ad oggetto Controparte_1 Controparte_2 CP_4
il risarcimento dei danni da lei subiti a causa di un sinistro verificatosi in data 11 agosto 2012 allorché la , mentre percorreva una stradella pedonale in un Pt_1
sottopasso per raggiungere la spiaggia del cadeva a causa Controparte_1
dello stato di dissesto del percorso, riportando lesioni personali.
Con il primo motivo di appello la si doleva del mancato riconoscimento, Pt_1
in capo al convenuto, della qualità di custode della stradella pedonale CP_1
nella quale si era verificato il sinistro, con conseguente obbligo di manutenzione del bene demaniale gravante sull'ente. Con il secondo motivo di gravame si censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non era stato adeguatamente considerato lo stato di degrado nel quale versava la stradella, imputabile al che non aveva eliminato la situazione di pericolo creatasi anche CP_1
attraverso una ordinaria pulizia dei luoghi. Con il terzo motivo la Pt_1
evidenziava la mancata dimostrazione, da parte del del difetto di CP_1
legittimazione passiva eccepito in ordine alla pretesa dell'appellante, eccezione sollevata solo con la costituzione in giudizio, senza aver prima dato riscontro alle richieste stragiudiziali di risarcimento formulate dalla . Con il quarto motivo Pt_1 di appello quest'ultima contestava l'insussistenza, affermata dal giudice di primo grado, di una insidia, non evitabile, quale causa della caduta oggetto di causa, ciò in contrasto sia con le deposizioni dei testimoni escussi che con i riscontri documentali offerti. Con il quinto motivo si doleva, infine, della ingiusta condanna al pagamento delle spese processuali a favore delle altre parti del giudizio.
Il costituendosi, contestava la fondatezza delle censure Controparte_1
svolte dalla;
insisteva nella preliminare eccezione di difetto di Pt_1
legittimazione passiva e chiedeva, nel merito, il rigetto del gravame.
2 si costituiva deducendo la nullità della sua chiamata in causa in Controparte_2 primo grado, avendo l'attrice chiesto di essere autorizzata alla citazione del terzo tardivamente, ben oltre la prima udienza di trattazione come previsto dall'art. 183,
5° comma, c.p.c. (ratione temporis applicabile); eccepiva, inoltre, la nullità della citazione, non avendo la svolto nei suoi confronti alcuna domanda, il Pt_1
proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo alcun obbligo di custodia nei confronti dei luoghi di causa e, infine, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dalla . Chiedeva il rigetto del gravame. Pt_1
Si costituiva anche chiedendo preliminarmente accertarsi la CP_4
rinuncia, da parte della , alle domande svolte nei suoi confronti;
ribadiva Pt_1
comunque le eccezioni e le difese svolte in primo grado chiedendo il rigetto dell'appello.
Si osserva, preliminarmente, che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria svolta dalla ritenendo che la causa del sinistro fosse Pt_1
imputabile, in via esclusiva, alla condotta colposa della stessa danneggiata che, nel percorrere il sottopasso ferroviario, era inciampata non avendo prestato la necessaria attenzione avuto riguardo alla sporcizia ed al degrado dei luoghi, cadendo per terra e procurandosi lesioni.
Ciò posto, appare opportuno esaminare congiuntamente il primo, il secondo ed il quarto motivo di appello in quanto strettamente connessi;
tali censure sono infondate.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (Cass. Civ. Sez. 3, 20 luglio
2023 n. 21675, che ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali). L'orientamento della S.C. è costante nel ritenere che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata
3 attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cass. Civ. Sez. 3, 9 maggio 2024
n. 12663).
Dalla documentazione fotografica prodotta, peraltro non chiarissima, emerge comunque lo stato di degrado del sottopasso in terra battuta, tale da dover ritenere che la , al momento del sinistro verificatosi in data 11 agosto 2012, nelle ore Pt_1
mattutine ed in una giornata soleggiata, non poteva non rendersi conto della pericolosità di transito.
Nell'atto di appello è stato evidenziato che “come detto dai testimoni, la Pt_1
non era sola e procedeva in fila indiana con ombrellone asciugamani stuoie borse termiche ed altri oggetti da mare trasportati dalla stessa e dagli altri tre componenti della sua famiglia che erano con lei. Dunque, è chiaro che la visibilità sulla stradella era ridotta a pochi centimetri dalla presenza delle persone che la precedevano, quindi l'occhio non poteva spaziare avanti per offrire alla una visuale ampia e completa, che fosse comunque tale da darle Pt_1
la possibilità di vedere con sufficiente anticipo tutto il materiale ivi abbandonato, le buche e le depressioni presenti nella stradella pedonale ed ogni altro tipo di ostacolo che si era raccolto in quell'area per la mancata pulizia e messa in sicurezza, trattandosi peraltro di un alveo torrentizio” (pag. 12 atto di appello).
Tale ricostruzione risulta smentita proprio dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, tutti presenti al momento del sinistro.
Il teste marito dell'appellante, ha Testimone_1 dichiarato: “mia moglie essendo inciampata è caduta da un dislivello di circa 2 metri dalla via che stava percorrendo, larga circa 60/70 cm., si cammina in fila indiana”; la sorella della , , ha precisato che la sorella stava Pt_1 Persona_1
trasportando una borsa da mare piccola. Il figlio della , infine, Pt_1 [...]
ha affermato che la madre era la prima della fila. Persona_2
Alla luce delle dichiarazioni dei testi non trovano quindi riscontro le considerazioni dell'appellante in ordine alla impossibilità, da parte di quest'ultima, di avere una visuale chiara delle condizioni della stradella a causa
4 delle persone che la precedevano se, come riferito dal figlio della danneggiata, la stessa era la prima della fila né era carica di oggetti da mare, portando con sé solo una borsa da mare piccola.
L'istruttoria svolta conferma la correttezza della decisione impugnata atteso che il degrado della stradella era certamente visibile, la pericolosità del transito assolutamente prevedibile da parte dei pedoni che, malgrado tutto, avevano deciso di transitare sul percorso, largo appena 60 cm e posto ad una altezza di circa due metri rispetto al greto del torrente.
In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (così Cass. Civ Sez. 3, 23 maggio 2023 n. 14228 che ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).
L'imputazione del sinistro alla esclusiva responsabilità della rende Pt_1 superfluo l'esame del terzo motivo di gravame, essendo irrilevante accertare se la titolarità e la conseguente custodia del sottopasso dove si è verificata la caduta spettasse al ovvero all' o a Controparte_1 Controparte_2 CP_4
Il quinto motivo di appello deve ritenersi infondato.
Non si ravvisa alcun presupposto che possa giustificare la compensazione, ancorché parziale, delle spese del primo grado di giudizio tra le parti, avendo il
Tribunale rigettato la domanda ritenendo che la causa del sinistro fosse imputabile alla condotta imprudente della danneggiata.
Così ricostruiti i termini della questione, sulla scorta, come detto, della documentazione fotografica allegata e delle dichiarazioni dei testimoni escussi, alcun rilievo può assumere, ai fini della regolamentazione delle spese, la fondatezza o meno dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
Si osserva, infatti, che sia l' che Controparte_1 Controparte_2 CP_4 sono state chiamate in causa dalla sicché solo su quest'ultima potevano Pt_1
gravare le spese processuali sostenute dalle predette società.
5 L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, attesa la non complessità della controversia, seguono la soccombenza e devono porsi a carico dell'appellante a favore di tutte le appellate, e ciò anche a prescindere dalla circostanza che la abbia insistito in questa fase nella condanna del solo e non anche Pt_1 CP_1
delle altre società chiamate in causa.
Come precisato dalla S.C., se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado, nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande,
a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (Cass. Civ. Sez. 2, 14 aprile 2016 n. 7401; Cass. Civ. Sez.
3, 26 febbraio 2008 n. 5027; Cass. Civ. Sez. 3, 2 febbraio 2006 n. 2270; Cass.
Civ. Sez. 3, 23 aprile 2001 n. 5977).
In ogni caso la ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado anche Pt_1
in ordine alla condanna al pagamento delle spese a favore di e CP_4 sicché sul punto deve ritenersi soccombente nei confronti delle Controparte_2
stesse.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 894/23 R.S. emessa dal
Tribunale di Messina, così provvede: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate, a favore di ciascuna parte appellata, in € 3.000,00 per compensi (€
6 600,00 fase studio, € 470,00 fase introduttiva, € 930,00 fase trattazione, €
1.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese processuali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 6 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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